CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 12203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12203 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
sentenza sul ricorso iscritto al n. 34857/2019 R.G. proposto da: E DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN SATURNINO N 5, presso lo studio dell’avvocato NAPPI FR ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLI' LE ([...]), GRANDOLFO ET ([...]), NICOLI LE ([...]) -ricorrente- contro ECO AN DI CI IE & C SAS, elettivamente domiciliato in LECCE P.TTA DUCA D'ENGHIEN, 1, presso lo studio dell’avvocato APOLLONIO GIOVANNI ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CI MONICA FR ([...]) Civile Sent. Sez. 3 Num. 12203 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/05/2023 2 di 7 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 944/2019 depositata il 10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.-La società “Eco Carburanti di Vinci GA sa”, d’ora in poi Eco Carburanti, gestisce una stazione di rifornimento, per il funzionamento della quale ha in essere un contratto con NE Distribuzione spa (d’ora in poi NE) per la somministrazione di energia elettrica. 2.-La Eco Carburanti ha avuto, ad un certo punto, bisogno di aumentare la potenza dell’impianto, o meglio, la quantità di energia elettrica da utilizzare, ed ha pertanto richiesto all’NE che venisse aumentata la somministrazione da 15 Kw a 50Kw. La società sostiene di avere più volte chiesto tale adeguamento, ma inutilmente, e di essere stata costretta quindi a richiedere un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. al fine di costringere l’NE alla modifica della somministrazione. Solo a seguito dell’ordinanza del giudice, NE ha provveduto a procurare l’aumento di potenza, ma, ciò nonostante, secondo la ricorrente, ha effettuato male i lavori, causando danni di gestione. 3.-La Eco Distribuzione ha dunque agito in giudizio davanti al Tribunale di Lecce per il risarcimento di duplici danni: quelli da ritardo nell’aumento della potenza e quelli causati dalla erronea esecuzione della prestazione. La domanda è stata accolta, ed avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello principale l’NE, ed appello incidentale la Eco Distribuzione sull’ammontare del danno riconosciuto. 3 di 7 La Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale. 4.-Contro questa decisione propone ora ricorso per Cassazione l’NE con tre motivi illustrati da memoria. Ne chiede il rigetto la Eco Distribuzione con controricorso. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 5.- Con il primo motivo si denuncia la violazione sia dell’articolo 112 c.p.c. che degli articoli 1218, 2043 e 1337 c.c. La tesi è la seguente. Il giudice di appello ha ritenuto inadempiente l’NE a partire dal 2.11.2004, data in cui la società cliente ha chiesto l’aumento di potenza, e a tale richiesta non ha avuto risposta. La Eco Carburanti ha agito in giudizio per far valere una responsabilità contrattuale, ed in particolare l’inadempimento di un obbligo volontariamente assunto da NE, a cui però non ha fatto seguito, se non con ritardo, la prestazione cui l’ente si era obbligato. Ma, sostiene la ricorrente, se la domanda è questa, allora il ritardo nell’adempimento non può che stimarsi a partire da quando l’obbligo è stato assunto, o meglio, avrebbe dovuto essere adempiuto e non lo è stato, e l’obbligo è sorto, per l’appunto, solo a partire dall’11.5.2005, data in cui la società ha accettato il preventivo dell’NE: da quel momento può dirsi che decorreva il termine per adempiere, essendosi concluso solo in quel momento un accordo di modifica della prestazione originaria. Il motivo è fondato. Intanto va escluso che possa essersi formato un giudicato interno sulla qualificazione della domanda, come postulato dal PG: in realtà sin dal primo grado l’azione della società somministrata è stata qualificata per l’appunto come azione da contratto, ossia volta a far valere una responsabilità contrattuale. Se dunque anche su tale qualificazione è sceso il giudicato interno, esso non solo non è 4 di 7 ostativo all’accertamento del motivo di ricorso, ma anzi ne costituisce presupposto. Infatti, posto che tra le parti era in essere un contratto di somministrazione, una delle due ha chiesto una modifica della prestazione altrui, ossia ha chiesto di poter avere più energia di quanta NE ne somministrasse fino a quel momento: la modifica del contenuto contrattuale, come è ovvio, presuppone il consenso di entrambe le parti. Pare altrettanto ovvio evidenziare che il contratto non poteva essere modificato nel suo oggetto (rectius, nell’oggetto della prestazione) senza che su tale modifica si fosse raggiunto accordo. La circostanza che, sin dal 2004, la società cliente l’avesse chiesta e che NE non abbia risposto, se può rilevare, ma non è detto, in termini di correttezza della condotta dell’ente, certamente è indicativa del fatto che alcun accordo era stato raggiunto, a quella data, circa la modifica della prestazione: se una parte del contratto chiede che il suo contenuto sia modificato, l’obbligo dell’altra parte di eseguire la prestazione come modificata nasce solo se quella parte accetta la proposta di modifica. La stessa controricorrente ammette che alle richieste di trasformazione del voltaggio, dunque alle richieste di una diversa prestazione contrattuale nel 2004, non è seguita alcuna accettazione sotto forma di preventivo. A pagina 14 del controricorso questa circostanza emerge chiaramente: “tale preventivo non è mai stato redatto, né spedito né ricevuto”. Tanto è vero che la società cliente ha insistito nella richiesta di modifica della somministrazione e dunque del contenuto contrattuale. E’ la stessa sentenza impugnata a dare atto di tale circostanza, quando, a pagina 4, afferma che il preventivo del 14.12.2004 non risulta inviato alla Eco Carburanti, né da quest’ultima ricevuto. 5 di 7 E’ di tutta evidenza allora che il ritardo nell’adempiere presuppone che sia sorta una obbligazione, ossia che chi ha ricevuto, nel caso specifico, una richiesta di modifica contrattuale con la proposta di una diversa prestazione di somministrazione (più energia di prima), abbia accettato la proposta assumendo l’obbligo di effettuare la prestazione in modo diverso da prima. I giudici di appello ritengono che nel 2004 l’accordo di modifica del contenuto contrattuale non fosse stato ancora raggiunto, poiché assumono, ed il controricorrente lo evidenzia a sua volta, che NE non ha risposto alla proposta di modifica, in quanto l’asserito preventivo che NE stessa assume di avere inviato alla cliente, in realtà, mai è stato spedito o ricevuto. Ciò significa che non si può considerare come termine di riferimento, sia ai fini della insorgenza della obbligazione (di aumentare la potenza) sia quanto al termine di suo adempimento, quello del 2004, ed ogni valutazione circa la tardività dell’adempimento, nonché dei danni che esso ha provocato, va spostata alla data in cui si è raggiunto accordo sulla modifica del contratto, ossia quello successivo al preventivo dell’11 maggio 2005. 6.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2 l. 481 del 1995 e relativi allegati, nonché degli articoli 1884 e 1885 c.c. La tesi della ricorrente è la seguente. Una volta accettata la proposta di una maggiore somministrazione di energia, NE aveva 60 giorni per provvedere, in quanto si trattava di lavori complessi, in quanto quel tipo di aumento di potenza richiedeva lavori di adeguamento dell’impianto, caso nel quale la delibera che ha approvato il Testo Integrato delle risoluzioni dell’Autorità Garante prevede, all’articolo 50, il termine di 60 giorni per provvedere alla modifica concordata. Inoltre, l’articolo 61 prevede altresì che se, per l’aumento di potenza occorre richiedere autorizzazioni pubbliche o private, il termine per adempiere è sospeso durante il tempo necessario per ottenerle. 6 di 7 La Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di tali regole. Il motivo è infondato. Quanto alla prima parte, non emerge che la questione sia stata sottoposta in questi termini, ossia che ai giudici di secondo grado sia stata posta la questione del termine di 60 giorni dovuto alla complessità dell’intervento. Comunque sia, che l’intervento sia stato per l’appunto complesso - con conseguente applicabilità del termine di 60 giorni per adempiere - è affermazione apodittica, che nei giudizi di merito, ove tale complessità andava accertata, non è emersa. Ma anche la seconda circostanza evidenziata da questo motivo è infondata. Infatti, la Corte di merito ha ritenuto non provata l’esigenza, in concreto, di ottenere autorizzazioni necessarie ad effettuare l’aumento di potenza, ed ha ritenuto non pertinente la documentazione prodotta dalla ricorrente a tal fine, in quanto risalente ad un periodo passato (2000/2002) e non attinente al caso. Si tratta di un giudizio sul valore probatorio di una documentazione rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, e qui neanche adeguatamente contestato sotto questo aspetto: la ricorrente non dimostra di avere avuto necessità di quelle autorizzazioni, né dimostra che questa necessità si poteva ben ricavare dalla precedente richiesta del 2000. 7.- Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La ricorrente si duole del fatto che alcuni dei rilievi posti al giudice di merito attraverso la consulenza di parte non sono stati recepiti dal consulente di ufficio, ed in particolare il fatto che la valutazione dei costi e dei ricavi della società cliente, resa necessaria per stabilire l’ammontare del danno, è stata effettuata su base presuntiva, anziché sulla scorta dei bilanci e di altri documenti utili. Il motivo è inammissibile. 7 di 7 Esso censura innanzitutto una valutazione rimessa al giudice di merito, ma soprattutto non può essere neanche prospettata in termini di omesso esame, in quanto il giudice di merito, nell’aderire, motivatamente, alla consulenza tecnica ha implicitamente ritenuto preferibile il metodo da questa adottato anziché quello proposto dalla parte, e dunque non ha omesso l’esame di quest’ultimo, quanto piuttosto ne ha ritenuto l’irrilevanza. Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta secondo e terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 10/03/2023.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta secondo e terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 10/03/2023.