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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Volpe
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il Controparte_1
25.1.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina Sifo
RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.7.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sugli accordi raggiunti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.7.2023, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio dell'11.9.2019 con la sign.ra Controparte_1 non sono nati figli – chiedeva pronunciarsi la separazione ed il divorzio (ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc) con le pronunce accessorie. Chiedeva che nulla fosse stabilito in ordine alla casa coniugale in assenza di figli e che
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nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per la moglie in quanto economicamente indipendente.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi né alla separazione né al divorzio, formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito. Chiedeva, con domanda riconvenzionale, determinarsi il mantenimento a carico del marito nella misura di € 800 mensili.
Pronunciata in data 5.7.2024 sentenza di separazione sugli accordi raggiunti dalle parti, all'udienza dell'8.7.2025, depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, i procuratori hanno chiesto pronuncia di divorzio.
Hanno depositato i seguenti accordi che confermano quanto già statuito in separazione:
2. La SI.ra , tenuto conto della proroga Controparte_1 concessa al SI. dalla proprietaria dell'immobile, si obbliga a Pt_1 rilasciare la già casa coniugale libera di cose e persone entro il termine perentorio ed essenziale del 5 marzo 2024;
3. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , come forma di Pt_1 CP_1 aiuto per il trasloco e le spese per una nuova locazione, l'importo complessivo concordato di €.8.000,00 (euro ottomila virgola zero zero) in tre soluzioni;
la prima, di €. 3.000,00 (euro tremila virgola zero zero), a mezzo per le spese di trasloco, debitamente documentate;
la seconda di €. 2.000,00 (euro duemila virgola zero zero) a mezzo contestualmente al rilascio dell'immobile, fissato al 5 marzo 2024, semprechè si trovi in ottimo stato e senza danni. Gli ulteriori euro tremila saranno versati all'udienza di divorzio a mezzo assegno circolare. Di tanto si darà atto all'udienza o nelle eventuali note sostitutive della stessa.
4. Il SI. si obbliga, altresì, al pagamento delle utenze tutte e delle Pt_1 quote condominiali fino al rilascio della casa coniugale;
5. Per patto espresso i mobili e quant'altro si trova nell'immobile restano alla SI.ra avendo già provveduto il SI. , alla data di CP_1 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo, al ritiro dei propri effetti personali.
6. Le parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per spese sostenute, debiti e prestiti personali afferenti a ciascuno di loro contratti in costanza di matrimonio anche se qui non espressamente riportati e sconosciuti all'altro.
7. Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e dichiarano che, a fronte dell'esatto adempimento di quanto indicato ai punti che precedono, non avranno altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale e a qualsivoglia titolo”.
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Hanno chiesto: il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg. e in data 11 Parte_1 Controparte_1 settembre 2019 e iscritto al n.37 P.1 Uff.1 anno 2019 del Registro dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Confermi i patti contenuti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2024 e recepiti nella sentenza 6834/2024 di codesto On.le Tribunale;
3. Dia atto che le parti, definiti tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, a fronte dell'esatto adempimento di quanto previsto dall'accordo non hanno altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale e a qualsivoglia titolo.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di separazione recepiti in sentenza n. 6834/2024 passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti del 12.12.2023 dinanzi al GI delegato, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari alla legge e possono essere posti alla base delle presenti statuizioni. I suddetti accordi rientrano nell'autonomia negoziale delle parti, per cui il Tribunale ne prende atto.
Spese compensate, stanti gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quarto il 11.9.2019 da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
b) recepisce gli accordi indicati in parte motiva;
3 4
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74: (atto n. 37 parte I reg. atti matrimonio anno 2019); d) spese compensate. e) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Volpe
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il Controparte_1
25.1.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina Sifo
RESISTENTE
NONCHÉ Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.7.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sugli accordi raggiunti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.7.2023, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio dell'11.9.2019 con la sign.ra Controparte_1 non sono nati figli – chiedeva pronunciarsi la separazione ed il divorzio (ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc) con le pronunce accessorie. Chiedeva che nulla fosse stabilito in ordine alla casa coniugale in assenza di figli e che
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nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per la moglie in quanto economicamente indipendente.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi né alla separazione né al divorzio, formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito. Chiedeva, con domanda riconvenzionale, determinarsi il mantenimento a carico del marito nella misura di € 800 mensili.
Pronunciata in data 5.7.2024 sentenza di separazione sugli accordi raggiunti dalle parti, all'udienza dell'8.7.2025, depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, i procuratori hanno chiesto pronuncia di divorzio.
Hanno depositato i seguenti accordi che confermano quanto già statuito in separazione:
2. La SI.ra , tenuto conto della proroga Controparte_1 concessa al SI. dalla proprietaria dell'immobile, si obbliga a Pt_1 rilasciare la già casa coniugale libera di cose e persone entro il termine perentorio ed essenziale del 5 marzo 2024;
3. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , come forma di Pt_1 CP_1 aiuto per il trasloco e le spese per una nuova locazione, l'importo complessivo concordato di €.8.000,00 (euro ottomila virgola zero zero) in tre soluzioni;
la prima, di €. 3.000,00 (euro tremila virgola zero zero), a mezzo per le spese di trasloco, debitamente documentate;
la seconda di €. 2.000,00 (euro duemila virgola zero zero) a mezzo contestualmente al rilascio dell'immobile, fissato al 5 marzo 2024, semprechè si trovi in ottimo stato e senza danni. Gli ulteriori euro tremila saranno versati all'udienza di divorzio a mezzo assegno circolare. Di tanto si darà atto all'udienza o nelle eventuali note sostitutive della stessa.
4. Il SI. si obbliga, altresì, al pagamento delle utenze tutte e delle Pt_1 quote condominiali fino al rilascio della casa coniugale;
5. Per patto espresso i mobili e quant'altro si trova nell'immobile restano alla SI.ra avendo già provveduto il SI. , alla data di CP_1 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo, al ritiro dei propri effetti personali.
6. Le parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per spese sostenute, debiti e prestiti personali afferenti a ciascuno di loro contratti in costanza di matrimonio anche se qui non espressamente riportati e sconosciuti all'altro.
7. Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e dichiarano che, a fronte dell'esatto adempimento di quanto indicato ai punti che precedono, non avranno altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale e a qualsivoglia titolo”.
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Hanno chiesto: il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg. e in data 11 Parte_1 Controparte_1 settembre 2019 e iscritto al n.37 P.1 Uff.1 anno 2019 del Registro dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Confermi i patti contenuti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2024 e recepiti nella sentenza 6834/2024 di codesto On.le Tribunale;
3. Dia atto che le parti, definiti tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, a fronte dell'esatto adempimento di quanto previsto dall'accordo non hanno altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale e a qualsivoglia titolo.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di separazione recepiti in sentenza n. 6834/2024 passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti del 12.12.2023 dinanzi al GI delegato, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari alla legge e possono essere posti alla base delle presenti statuizioni. I suddetti accordi rientrano nell'autonomia negoziale delle parti, per cui il Tribunale ne prende atto.
Spese compensate, stanti gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quarto il 11.9.2019 da e Parte_1 Parte_2
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b) recepisce gli accordi indicati in parte motiva;
3 4
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74: (atto n. 37 parte I reg. atti matrimonio anno 2019); d) spese compensate. e) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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