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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1442/25
R.G. promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, quanto alla dal 2019/20 al 2022/23 nonché al Pt_1
2024/25 quanto al;
dal 2023/24 al Pt_2
2024/25 quanto alla;
dal 2023/24 Parte_3
al 2024/25 quanto alla e dal 2021/22 Pt_4
al 2024/25 quanto al . Pt_5
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, quanto alla dal 2019/20 al 2022/23 nonché al Pt_1
2024/25 quanto al;
dal 2023/24 al Pt_2
2024/25 quanto alla;
dal 2023/24 Parte_3
al 2024/25 quanto alla e dal 2021/22 Pt_4
al 2024/25 quanto al , riferiva di non Pt_5
aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Il riteneva inoltre sussistente la CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
Il , nell'eccepire la prescrizione CP_1
quinquennale, evidenziava che per l'a.s.
2023/24 la prestazione spettava al docente in via amministrativa. Pt_5
Infine, il Ministero riferiva che la non era attualmente in servizio. Parte_3
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto a CP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
“un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22). Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l.
107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
“pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C
450/21).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta
Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Peraltro, nella situazione in esame, salvo che per la docente , non è Parte_3
contestato che gli altri ricorrenti siano attualmente inseriti nel sistema scolastico nei termini chiariti dalla Suprema Corte. La ha però depositato Parte_3
documentazione da cui risulta tuttora inserita nelle graduatorie.
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal solo CP_1
con riferimento al docente atteso Pt_2
che per gli altri ricorrenti, tenuto conto delle annualità richieste, delle diffide e della data di presentazione del ricorso l'eccezione risulta infondata.
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue: “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della
Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. civ.
29961/23).
Pertanto, tenuto conto delle annualità richieste e della diffida ricevuta il
19.12.2024, per il docente la Pt_2
prescrizione risulta maturata con riferimento all'a.s. 2019/20, considerato che il primo contratto aveva avuto decorrenza dal 20.9.2019.
Per quanto concerne infine l'annualità
2023/24 con riferimento al docente , Pt_5
benchè sia vero che il beneficio gli spetterebbe in via amministrativa, non risulta che il , neppure dopo la CP_1
notifica del ricorso, abbia provveduto al suo riconoscimento, per cui la domanda va accolta anche con riferimento a tale annualità.
In conclusione, il Controparte_1
va condannato, non al pagamento
[...]
diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento nella misura di legge, per gli anni scolastici riconosciuti in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di legge.
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/15.
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il avrà facoltà di CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1442/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1
Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al beneficio di
[...] Parte_5
cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1442/25
R.G. promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, quanto alla dal 2019/20 al 2022/23 nonché al Pt_1
2024/25 quanto al;
dal 2023/24 al Pt_2
2024/25 quanto alla;
dal 2023/24 Parte_3
al 2024/25 quanto alla e dal 2021/22 Pt_4
al 2024/25 quanto al . Pt_5
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, quanto alla dal 2019/20 al 2022/23 nonché al Pt_1
2024/25 quanto al;
dal 2023/24 al Pt_2
2024/25 quanto alla;
dal 2023/24 Parte_3
al 2024/25 quanto alla e dal 2021/22 Pt_4
al 2024/25 quanto al , riferiva di non Pt_5
aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa
C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali
è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Il riteneva inoltre sussistente la CP_1
ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
Il , nell'eccepire la prescrizione CP_1
quinquennale, evidenziava che per l'a.s.
2023/24 la prestazione spettava al docente in via amministrativa. Pt_5
Infine, il Ministero riferiva che la non era attualmente in servizio. Parte_3
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto a CP_1
tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea
è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi
“un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22). Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l.
107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n.
165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
“pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (v.
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1
(così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C
450/21).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta
Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Peraltro, nella situazione in esame, salvo che per la docente , non è Parte_3
contestato che gli altri ricorrenti siano attualmente inseriti nel sistema scolastico nei termini chiariti dalla Suprema Corte. La ha però depositato Parte_3
documentazione da cui risulta tuttora inserita nelle graduatorie.
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal solo CP_1
con riferimento al docente atteso Pt_2
che per gli altri ricorrenti, tenuto conto delle annualità richieste, delle diffide e della data di presentazione del ricorso l'eccezione risulta infondata.
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue: “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della
Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. civ.
29961/23).
Pertanto, tenuto conto delle annualità richieste e della diffida ricevuta il
19.12.2024, per il docente la Pt_2
prescrizione risulta maturata con riferimento all'a.s. 2019/20, considerato che il primo contratto aveva avuto decorrenza dal 20.9.2019.
Per quanto concerne infine l'annualità
2023/24 con riferimento al docente , Pt_5
benchè sia vero che il beneficio gli spetterebbe in via amministrativa, non risulta che il , neppure dopo la CP_1
notifica del ricorso, abbia provveduto al suo riconoscimento, per cui la domanda va accolta anche con riferimento a tale annualità.
In conclusione, il Controparte_1
va condannato, non al pagamento
[...]
diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento nella misura di legge, per gli anni scolastici riconosciuti in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di legge.
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/15.
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il avrà facoltà di CP_1
eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1442/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1
Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al beneficio di
[...] Parte_5
cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini