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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13662/2022 promossa da:
RESIN. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUGLI MARISTELLA Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N 62 MODENA, presso il difensore avv.
LUGLI MARISTELLA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSSONE ANGELA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA LEVANTE 98 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOSSONE ANGELA
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4315/2022 emesso in data 06/10/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Contrariis reiectis, piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra esposti
In preliminare
Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito pagina 1 di 7 In accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così
come fatto valere dalla ricorrente nei confronti dell'opponente, e, per l'effetto revocare, annullare,
dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso in accoglimento della spiegata opposizione revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario spese generali e gli oneri di legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione proposta dalla Resin. e Parte_1
tutte le domande, deduzioni ed eccezioni ivi contenute, perché infondate in fatto ed in diritto, e,
conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare l'inadempimento contrattuale della . CP_2 [...]
e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento, in favore della Pt_1 CP_1
dell'importo di euro 16.286,82 o dell'importo diverso e maggiore che dovesse essere accertato
[...]
come dovuto, oltre ulteriori interessi di mora per euro 428,99 sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, oltre interessi di mora maturandi sino al saldo.
IN OGNI CASO: condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o da quantificarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, anche con riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento monitorio
R.G. n. 10826/2022 dinanzi al Tribunale di Bologna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2022 chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere nei confronti di . il pagamento della somma di € 16.286,82, CP_2 Pt_1
comprensiva delle spese notarili di produzione dei due estratti autentici registro I.V.A., oltre ad pagina 2 di 7 interessi maturati e maturandi dalla data successiva allo scadere del termine indicato in ogni singola fattura fino al saldo nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, nonché a spese e competenze della procedura, quale corrispettivo della vendita e consegna di materiale edile.
Il Tribunale di Bologna, in data 6 ottobre 2022, emetteva il decreto ingiuntivo n. 4315/2022, notificato il 6 ottobre 2022.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, . proponeva CP_2 Pt_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare, l'opponente nel merito eccepiva l'inesistenza del diritto di credito dell'ingiungente, in quanto non provato nell' an, come nel quantum.
L'opponente eccepiva inoltre la mancata allegazione di parte opposta dei DDT di talché non era provata la consegna della merce di cui era richiesto il pagamento.
RESIN. contestava altresì l'illegittima richiesta in sede di procedimento monitorio degli Pt_1
interessi maturati e maturandi dalla data successiva allo scadere del termine indicato in ogni singola fattura fino al saldo nella misura prevista dall'art. 5 del d. lgs. n. 231/02, in considerazione del fatto che le fatture n. 1528 del 31.12.2021, n. 146 del 19.02.2022 e n. 423 del 31.03.2022 erano state emesse per interessi moratori su insoluti o su ritardato pagamento, producendosi così un illegittimo anatocismo.
Si costituiva ritualmente in data 14/03/2023 contestando la fondatezza della Controparte_1 spiegata opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte opponente con conseguente condanna al pagamento di € 16.286,82, oltre ulteriori interessi di mora per
€ 428,99 sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, nonchè maturandi sino al saldo.
Chiedeva infine condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
La causa era istruita mediante produzioni documentali delle parti e prove testimoniali.
Infine, con ordinanza del 13 dicembre 2024, il G.I., sulle conclusioni precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190
c.p.c. concedendo i termini di legge per scritti conclusivi.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia ancorché in minima parte fondata e vada pertanto parzialmente accolta per quanto di ragione.
Il rapporto contrattuale alla base dell'azionata pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento di forniture di materiale edile, destinato ad alcuni cantieri situati in San Felice sul Panaro (MO) e EV (BO).
Parte opposta ha al riguardo allegato che le due società intrattenevano rapporti commerciali consolidati, tant'è che spesso gli ordini venivano effettuati semplicemente via cavo.
pagina 3 di 7 Parte ingiunta ha contestato l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda, assumendo del tutto genericamente che le fatture non costituirebbero valida prova, in difetto di ulteriori validi elementi né nell' an né del quantum del credito azionato.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia dei documenti di trasporto collegati alle fatture azionate, anche questi contestati dall'opponente (vedi doc.ti 3-7 allegati alla comparsa di costituzione).
Con riferimento alla fattura n. 349 del 31.03.2021, deve rilevarsi che parte opposta già in sede di procedimento monitorio aveva dato atto dell'avvenuto pagamento di € 3.005,70 a fronte di un importo complessivo di € 5.527,14, chiedendo dunque con riferimento alla predetta fattura in sede di ricorso per decreto ingiuntivo il saldo di € 2.521,44.
Parte opposta ha altresì allegato in ricorso introduttivo che la Resin.tek aveva consegnato l'assegno bancario n. 8349518587 03069 66981 emesso il 29.03.22 di euro 2.000,00, di cui ha tenuto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ancorchè non incassato.
Deve al riguardo rilevarsi che l'opponente pur non contestando di avere consegnato il predetto assegno, ha dedotto che, tra gli altri, sarebbe stato emesso e consegnato in garanzia in data antecedente a quella risultante sul titolo medesimo e che, quindi, non sarebbe riferibile al rapporto in contestazione.
A fondamento dell'assunto ha prodotto copia di alcune matrici (vedi doc.to 2 di parte opponente) che tuttavia, in quanto di provenienza unilaterale, di per sé nulla provano in ordine ad un'eventuale emissione dell'assegno in epoca antecedente.
Tale titolo costituisce, dunque, parziale riconoscimento di debito e, quindi, anche implicitamente comprova, unitamente al parziale acconto corrisposto, l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda monitoria.
Va poi detto che parte opposta ha altresì allegato alla comparsa di costituzione e risposta alcune mail
(doc.ti 1-bis e 2) che, seppur riferibili ad un periodo precedente rispetto ai fatti di causa, provano ulteriormente come tra le parti vi fossero dei rapporti commerciali consolidati.
Parte ingiunta, a fronte dell'avvenuta produzione in giudizio da parte dell'opposta di tutti i documenti di trasporto contenenti dettagliata descrizione della merce acquistata in relazione alle singole fatture
(vedi doc.ti 3-7 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), ne ha contestato, come detto, del tutto genericamente la provenienza.
L'avvenuta regolare consegna della merce h poi trovato riscontro nella deposizione della testimone impiegata presso la società opposta. Testimone_1
In particolare, quest'ultima ha dichiarato di aver personalmente redatto i documenti relativi alla vendita e alla consegna della merce, precisando che la procedura abituale prevedeva che il cliente si recasse da pagina 4 di 7 lei per la preparazione della bolla relativa alla merce richiesta e che, una volta ottenuta la bolla, si dirigesse in magazzino per il ritiro. Nel caso in cui lei fosse stata impegnata, il magazziniere poteva occuparsi della consegna della merce, dopodiché lei avrebbe emesso il documento. A questo proposito, conferma che i doc.ti 4, 5 e 7 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta) riguardano merce ritirata direttamente dal magazzino della società opposta da . seguendo la procedura CP_2 Pt_1
di cui sopra. Per ciò che concerne il doc. 6, invece, conferma che la consegna è stata effettuata al cliente con un automezzo dell'azienda opposta.
Afferma di aver visto personalmente chi ritirava la merce, precisando che a volte si trattava del legale rappresentante della società opponente, in prima persona, altre volte di suoi Persona_1
dipendenti; quando il predetto non ritirava personalmente la merce, indicava nel documento il nome della persona incaricata, a conferma di ciò, la testimone evidenzia che in uno dei documenti mostrati
(doc. 5 di parte opposta) risulta indicato come ritirante tale Tes_2
Tale testimonianza, precisa e coerente, consente di ritenere dimostrata l'avvenuta consegna della merce oggetto della richiesta di pagamento.
Deve tuttavia rilevarsi che la stessa teste ha dichiarato che, ad eccezione dei casi in cui il ritiro avveniva ad opera di un soggetto incaricato, era lo stesso legale rappresentante della società opponente a firmare i documenti di trasporto. Persona_1
La parte opponente ha, al riguardo, effettuato formale disconoscimento in sede di prima udienza dei
DDT n. 2697/21 (doc.to 4 di parte opposta) , 3023/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3054/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3283/21 (doc.to 5 di parte opposta) , 3348/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3379/21
(doc.to 5 di parte opposta) e 3457/21 (doc.to 5 di parte opposta), che la parte opposta ha espressamente dichiarato essere stati firmati dal legale rappresentante (vedi pag. 3 della comparsa di Persona_1
costituzione e risposta).
L'ingiungente opposta non ha avanzato specifica istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., rinunciando dunque ad avvalersi di tali documenti come mezzo di prova (cfr. Cass. 27506/2017; Cass. 155/1994;
Cass. 4094/1984).
Tale difetto probatorio non può, nel caso di specie, essere superato dalla richiamata dichiarazione testimoniale, laddove volta a confermare l'avvenuta consegna della merce, che sarebbe attestata dalla firma del legale rappresentante, oggetto di disconoscimento.
Il relativo importo va quindi decurtato dal complessivo dovuto.
Ad eccezione di tale importo, deve ritenersi, comunque, che parte opposta producendo le fatture,
l'estratto autentico, i relativi documenti di trasporto attestanti la consegna della merce, confermata anche in sede testimoniale abbia fornito sufficiente dimostrazione del titolo azionato.
pagina 5 di 7 Parte opponente dal canto suo non ha fornito alcuna dimostrazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa di parte opposta.
In conclusione vanno decurtati dall'importo ingiunto i seguenti importi oggetto dei documenti di trasporto formalmente disconosciuti:
- la somma di € 48,71 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 2697/2021 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 483/2021 (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 333,74 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3023/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 58,78 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3054/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 202,21 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3283/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 212,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3348/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 30,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3379/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 972,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3457/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In considerazione del fatto che gli importi delle fatture di cui al decreto ingiuntivo sono comprensivi di
I.V.A., agli importi come sopra indicati deve essere aggiunta l'I.V.A. al 22%, pertanto l'importo di cui alle fatture in questione va così rideterminato: quanto alla fattura n. 483/2021, detratto l'importo di €
59,43, il residuo dovuto è pari € 714,21, quanto alla fattura n. 625/2021, detratto il complessivo importo di € 2.206,65, il residuo è pari ad € 1.217,56.
Per i motivi di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 4315/2022 deve essere revocato, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di €
12.872,69 (saldo della fattura n. 349 del 31.03.2021 di € 5.527,14 pagata per € 3.005,70 con un residuo pagina 6 di 7 a saldo di € 2521,44; fattura n. 483 del 30.04.2021 di € 714,21; fattura n. 625 del 31.05.2021 di €
1.217,56; fattura n. 886 del 31.07.2021 di € 362,85; fattura n. 754 del 30.06.2021 di € 10.056,63) per un totale di € 14.872,69, cui va decurtato l'importo di € 2.000,00 di cui all'assegno bancario l'assegno bancario n. 8349518587 03069 66981 emesso il 29.03.22 per il quale il ricorrente ha dato conto di avere introdotto l'esecuzione).
Per quanto riguarda gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 richiesti con le fatture nn.
1528/2021 per l'importo di 569,86 8 (documento 7 del monitorio) , 146/2022 per € 116,45 (vedi dco,.to 8 del monitorio) 423/2022 per € 439,52 (vedi doc,to 9 del monitorio) nelle quali non vi è alcun riferimento alle singole fatture, sui cui sono stati determinati, essi andranno ricalcolati in ragione degli importi come sopra rideterminati dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Per quel che riguarda le spese di lite, avuto riguardo all'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ravvisano i presupposti per disporne tra le parti la parziale compensazione nella misura di
1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte opponente maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 4315/2022 emesso in data 06/10/2022;
- dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 12.872,69 oltre interessi moratori ed anatocistici come riconosciuti in motivazione;
- dispone la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, condannando l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dei restanti 2/3, questi ultimi liquidati in
€ 3.384,67 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,
i.v.a., c.p.a. come da legge.
Bologna, 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13662/2022 promossa da:
RESIN. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUGLI MARISTELLA Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N 62 MODENA, presso il difensore avv.
LUGLI MARISTELLA
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSSONE ANGELA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA LEVANTE 98 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOSSONE ANGELA
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4315/2022 emesso in data 06/10/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Contrariis reiectis, piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra esposti
In preliminare
Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito pagina 1 di 7 In accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così
come fatto valere dalla ricorrente nei confronti dell'opponente, e, per l'effetto revocare, annullare,
dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso in accoglimento della spiegata opposizione revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario spese generali e gli oneri di legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione proposta dalla Resin. e Parte_1
tutte le domande, deduzioni ed eccezioni ivi contenute, perché infondate in fatto ed in diritto, e,
conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare l'inadempimento contrattuale della . CP_2 [...]
e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento, in favore della Pt_1 CP_1
dell'importo di euro 16.286,82 o dell'importo diverso e maggiore che dovesse essere accertato
[...]
come dovuto, oltre ulteriori interessi di mora per euro 428,99 sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, oltre interessi di mora maturandi sino al saldo.
IN OGNI CASO: condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o da quantificarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, anche con riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento monitorio
R.G. n. 10826/2022 dinanzi al Tribunale di Bologna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2022 chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere nei confronti di . il pagamento della somma di € 16.286,82, CP_2 Pt_1
comprensiva delle spese notarili di produzione dei due estratti autentici registro I.V.A., oltre ad pagina 2 di 7 interessi maturati e maturandi dalla data successiva allo scadere del termine indicato in ogni singola fattura fino al saldo nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, nonché a spese e competenze della procedura, quale corrispettivo della vendita e consegna di materiale edile.
Il Tribunale di Bologna, in data 6 ottobre 2022, emetteva il decreto ingiuntivo n. 4315/2022, notificato il 6 ottobre 2022.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, . proponeva CP_2 Pt_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare, l'opponente nel merito eccepiva l'inesistenza del diritto di credito dell'ingiungente, in quanto non provato nell' an, come nel quantum.
L'opponente eccepiva inoltre la mancata allegazione di parte opposta dei DDT di talché non era provata la consegna della merce di cui era richiesto il pagamento.
RESIN. contestava altresì l'illegittima richiesta in sede di procedimento monitorio degli Pt_1
interessi maturati e maturandi dalla data successiva allo scadere del termine indicato in ogni singola fattura fino al saldo nella misura prevista dall'art. 5 del d. lgs. n. 231/02, in considerazione del fatto che le fatture n. 1528 del 31.12.2021, n. 146 del 19.02.2022 e n. 423 del 31.03.2022 erano state emesse per interessi moratori su insoluti o su ritardato pagamento, producendosi così un illegittimo anatocismo.
Si costituiva ritualmente in data 14/03/2023 contestando la fondatezza della Controparte_1 spiegata opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte opponente con conseguente condanna al pagamento di € 16.286,82, oltre ulteriori interessi di mora per
€ 428,99 sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, nonchè maturandi sino al saldo.
Chiedeva infine condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
La causa era istruita mediante produzioni documentali delle parti e prove testimoniali.
Infine, con ordinanza del 13 dicembre 2024, il G.I., sulle conclusioni precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190
c.p.c. concedendo i termini di legge per scritti conclusivi.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia ancorché in minima parte fondata e vada pertanto parzialmente accolta per quanto di ragione.
Il rapporto contrattuale alla base dell'azionata pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento di forniture di materiale edile, destinato ad alcuni cantieri situati in San Felice sul Panaro (MO) e EV (BO).
Parte opposta ha al riguardo allegato che le due società intrattenevano rapporti commerciali consolidati, tant'è che spesso gli ordini venivano effettuati semplicemente via cavo.
pagina 3 di 7 Parte ingiunta ha contestato l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda, assumendo del tutto genericamente che le fatture non costituirebbero valida prova, in difetto di ulteriori validi elementi né nell' an né del quantum del credito azionato.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia dei documenti di trasporto collegati alle fatture azionate, anche questi contestati dall'opponente (vedi doc.ti 3-7 allegati alla comparsa di costituzione).
Con riferimento alla fattura n. 349 del 31.03.2021, deve rilevarsi che parte opposta già in sede di procedimento monitorio aveva dato atto dell'avvenuto pagamento di € 3.005,70 a fronte di un importo complessivo di € 5.527,14, chiedendo dunque con riferimento alla predetta fattura in sede di ricorso per decreto ingiuntivo il saldo di € 2.521,44.
Parte opposta ha altresì allegato in ricorso introduttivo che la Resin.tek aveva consegnato l'assegno bancario n. 8349518587 03069 66981 emesso il 29.03.22 di euro 2.000,00, di cui ha tenuto conto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ancorchè non incassato.
Deve al riguardo rilevarsi che l'opponente pur non contestando di avere consegnato il predetto assegno, ha dedotto che, tra gli altri, sarebbe stato emesso e consegnato in garanzia in data antecedente a quella risultante sul titolo medesimo e che, quindi, non sarebbe riferibile al rapporto in contestazione.
A fondamento dell'assunto ha prodotto copia di alcune matrici (vedi doc.to 2 di parte opponente) che tuttavia, in quanto di provenienza unilaterale, di per sé nulla provano in ordine ad un'eventuale emissione dell'assegno in epoca antecedente.
Tale titolo costituisce, dunque, parziale riconoscimento di debito e, quindi, anche implicitamente comprova, unitamente al parziale acconto corrisposto, l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda monitoria.
Va poi detto che parte opposta ha altresì allegato alla comparsa di costituzione e risposta alcune mail
(doc.ti 1-bis e 2) che, seppur riferibili ad un periodo precedente rispetto ai fatti di causa, provano ulteriormente come tra le parti vi fossero dei rapporti commerciali consolidati.
Parte ingiunta, a fronte dell'avvenuta produzione in giudizio da parte dell'opposta di tutti i documenti di trasporto contenenti dettagliata descrizione della merce acquistata in relazione alle singole fatture
(vedi doc.ti 3-7 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), ne ha contestato, come detto, del tutto genericamente la provenienza.
L'avvenuta regolare consegna della merce h poi trovato riscontro nella deposizione della testimone impiegata presso la società opposta. Testimone_1
In particolare, quest'ultima ha dichiarato di aver personalmente redatto i documenti relativi alla vendita e alla consegna della merce, precisando che la procedura abituale prevedeva che il cliente si recasse da pagina 4 di 7 lei per la preparazione della bolla relativa alla merce richiesta e che, una volta ottenuta la bolla, si dirigesse in magazzino per il ritiro. Nel caso in cui lei fosse stata impegnata, il magazziniere poteva occuparsi della consegna della merce, dopodiché lei avrebbe emesso il documento. A questo proposito, conferma che i doc.ti 4, 5 e 7 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta) riguardano merce ritirata direttamente dal magazzino della società opposta da . seguendo la procedura CP_2 Pt_1
di cui sopra. Per ciò che concerne il doc. 6, invece, conferma che la consegna è stata effettuata al cliente con un automezzo dell'azienda opposta.
Afferma di aver visto personalmente chi ritirava la merce, precisando che a volte si trattava del legale rappresentante della società opponente, in prima persona, altre volte di suoi Persona_1
dipendenti; quando il predetto non ritirava personalmente la merce, indicava nel documento il nome della persona incaricata, a conferma di ciò, la testimone evidenzia che in uno dei documenti mostrati
(doc. 5 di parte opposta) risulta indicato come ritirante tale Tes_2
Tale testimonianza, precisa e coerente, consente di ritenere dimostrata l'avvenuta consegna della merce oggetto della richiesta di pagamento.
Deve tuttavia rilevarsi che la stessa teste ha dichiarato che, ad eccezione dei casi in cui il ritiro avveniva ad opera di un soggetto incaricato, era lo stesso legale rappresentante della società opponente a firmare i documenti di trasporto. Persona_1
La parte opponente ha, al riguardo, effettuato formale disconoscimento in sede di prima udienza dei
DDT n. 2697/21 (doc.to 4 di parte opposta) , 3023/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3054/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3283/21 (doc.to 5 di parte opposta) , 3348/21 (doc.to 5 di parte opposta), 3379/21
(doc.to 5 di parte opposta) e 3457/21 (doc.to 5 di parte opposta), che la parte opposta ha espressamente dichiarato essere stati firmati dal legale rappresentante (vedi pag. 3 della comparsa di Persona_1
costituzione e risposta).
L'ingiungente opposta non ha avanzato specifica istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., rinunciando dunque ad avvalersi di tali documenti come mezzo di prova (cfr. Cass. 27506/2017; Cass. 155/1994;
Cass. 4094/1984).
Tale difetto probatorio non può, nel caso di specie, essere superato dalla richiamata dichiarazione testimoniale, laddove volta a confermare l'avvenuta consegna della merce, che sarebbe attestata dalla firma del legale rappresentante, oggetto di disconoscimento.
Il relativo importo va quindi decurtato dal complessivo dovuto.
Ad eccezione di tale importo, deve ritenersi, comunque, che parte opposta producendo le fatture,
l'estratto autentico, i relativi documenti di trasporto attestanti la consegna della merce, confermata anche in sede testimoniale abbia fornito sufficiente dimostrazione del titolo azionato.
pagina 5 di 7 Parte opponente dal canto suo non ha fornito alcuna dimostrazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa di parte opposta.
In conclusione vanno decurtati dall'importo ingiunto i seguenti importi oggetto dei documenti di trasporto formalmente disconosciuti:
- la somma di € 48,71 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 2697/2021 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 483/2021 (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 333,74 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3023/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 58,78 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3054/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 202,21 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3283/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 212,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3348/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 30,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3379/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- la somma di € 972,00 al netto dell'I.V.A. di cui al DDT n. 3457/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) riferibile alla fattura n. 625/2021 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In considerazione del fatto che gli importi delle fatture di cui al decreto ingiuntivo sono comprensivi di
I.V.A., agli importi come sopra indicati deve essere aggiunta l'I.V.A. al 22%, pertanto l'importo di cui alle fatture in questione va così rideterminato: quanto alla fattura n. 483/2021, detratto l'importo di €
59,43, il residuo dovuto è pari € 714,21, quanto alla fattura n. 625/2021, detratto il complessivo importo di € 2.206,65, il residuo è pari ad € 1.217,56.
Per i motivi di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 4315/2022 deve essere revocato, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di €
12.872,69 (saldo della fattura n. 349 del 31.03.2021 di € 5.527,14 pagata per € 3.005,70 con un residuo pagina 6 di 7 a saldo di € 2521,44; fattura n. 483 del 30.04.2021 di € 714,21; fattura n. 625 del 31.05.2021 di €
1.217,56; fattura n. 886 del 31.07.2021 di € 362,85; fattura n. 754 del 30.06.2021 di € 10.056,63) per un totale di € 14.872,69, cui va decurtato l'importo di € 2.000,00 di cui all'assegno bancario l'assegno bancario n. 8349518587 03069 66981 emesso il 29.03.22 per il quale il ricorrente ha dato conto di avere introdotto l'esecuzione).
Per quanto riguarda gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 richiesti con le fatture nn.
1528/2021 per l'importo di 569,86 8 (documento 7 del monitorio) , 146/2022 per € 116,45 (vedi dco,.to 8 del monitorio) 423/2022 per € 439,52 (vedi doc,to 9 del monitorio) nelle quali non vi è alcun riferimento alle singole fatture, sui cui sono stati determinati, essi andranno ricalcolati in ragione degli importi come sopra rideterminati dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Per quel che riguarda le spese di lite, avuto riguardo all'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ravvisano i presupposti per disporne tra le parti la parziale compensazione nella misura di
1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte opponente maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 4315/2022 emesso in data 06/10/2022;
- dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 12.872,69 oltre interessi moratori ed anatocistici come riconosciuti in motivazione;
- dispone la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, condannando l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dei restanti 2/3, questi ultimi liquidati in
€ 3.384,67 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,
i.v.a., c.p.a. come da legge.
Bologna, 12/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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