Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea, il 16 maggio 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea, il 16 maggio 1961.