Art. 2.
I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia piu' vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.
I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia piu' vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.