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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 4556/2024 vertente
TRA
(nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mauro Lo Presti;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1
Bove; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. – con cui aveva agito per vedersi riconoscere una riduzione della sua capacità lavorativa nella misura del 46% ai fini del collocamento mirato, ovvero il requisito sanitario utile per beneficiare dell' assegno mensile di assistenza o della pensione di inabilità civile a seguito della domanda amministrativa del 15.5.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, affermando la sussistenza del requisito sanitario e chiedendo che ne venisse dichiarata anche la relativa decorrenza. Ha, comunque, dedotto l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione medica.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e che, pertanto, l'opposizione è ammissibile, si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di acquisire chiarimenti anche in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva e, in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP. Sotto tale profilo deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice nell'atto di opposizione non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il CTU, con supplemento di perizia, ha dichiarato che risulta affetto Parte_1 da: “ esiti di frattura traumatica del gomito sinistro, con distacco e pluriframmentazione del capitello radiale, trattata con intervento di sostituzione protesica, e frattura dell'olecrano, trattata con sintesi mediante fili di
Kirshner, con esito in modesta limitazione algo-funzionale articolare;
disturbo depressivo endogeno di grado lieve-medio”.
In particolare, il Consulente ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico del ricorrente in misura sufficiente a consentire l'accesso al beneficio della pensione di inabilità civile ovvero dell'assegno mensile di assistenza, riscontrando, viceversa, un aggravamento del quadro morboso, dal punto di vista delle funzioni psichiche, verificatosi successivamente al precedente esame, tale da giustificare il riconoscimento in capo al ricorrente di un grado di menomazione pari al 50% con conseguente diritto al “collocamento mirato” ex L. 68/99 con decorrenza dal luglio 2024 e revisione al marzo 2027.
Sotto tale aspetto, il CTU ha accertato un peggioramento del quadro patologico invalidante risultante dalla documentazione medica proveniente da struttura pubblica e di data successiva al precedente esame obiettivo condotto sul periziato.
In particolare, tale peggioramento è stato ravvisato a livello psichico: il CTU ha infatti precisato che, nella precedente fase, l'esame era stato condotto soffermandosi sugli esiti fratturativi traumatici a carico del gomito sinistro, correttamente valutati in relazione al modesto danno funzionale subito dall'arto a seguito dell'evento lesivo;
invece l'analisi dei disturbi psichici, sebbene accurata e dettagliata, si era dovuta attenere alla scarna documentazione medica portata a supporto, costituita da una sola certificazione specialistica attestante solo un “disturbo dell'adattamento” privo di riferimenti a patologia psichiatrica di particolare rilievo e/o clinicamente strutturata. Tale diagnosi, poi, era stata confermata dall'evidenza clinica emersa all'esito dell'esame obiettivo svolto durante la precedente visita medico – legale. Viceversa, nella presente fase, è stata introitata nuova e plurima documentazione sanitaria specialistica, proveniente da struttura pubblica costituita da:
- certificazione di visita medica del 28.2.2024 della U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica del 27.3.2024 della U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica del 3.5.2024 presso la U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica, presso la U. O. Salute Mentale del Distretto Sanitario 66 dell' del 17.7.2024. Parte_2
Il CTU ha osservato che i controlli specialistici, così cadenzati ed accompagnati dalla prescrizione di terapia farmacologica mirata, hanno consentito di giungere ad una diagnosi di sindrome depressiva, diagnosi che ha trovato conferma nelle obiettività riscontrate nel corso della nuova visita medico – legale a cui è stato sottoposto il periziato il 27.1.2025; nel corso del nuovo esame obiettivo il CTU ha riscontrato un peggioramento delle condizioni psichiche per l'insorgenza un complesso sindromico poliedrico caratterizzato da tono umorale depresso, ansia libera, apatia, anedonia, ridotta capacità di concentrazione, sentimenti di auto svilimento, disturbi del ritmo sonno-veglia, ideazione incentrata su preoccupazioni per cattive condizioni di salute ed economiche.
Il Consulente ha così ritenuto che tale condizione sia riconducibile ad una sindrome depressiva endogena di grado lieve/medio; tenuto conto che le Tabelle ministeriali prevedono che alla sindrome depressiva lieve (cod.2208) venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 30% e a quella di grado medio (cod.2209) una vis invalidante ricompresa nel range 41- 50%, in applicazione del calcolo riduzionistico (imposto per le infermità coesistenti) il CTU ha concluso dichiarando che al ricorrente vada riconosciuta la percentuale di invalidità del 50 %; Per effetto di tali considerazioni, si deve ritenere che le infermità diagnosticate non consentano di ritenere perfezionato il requisito sanitario utile per accedere alla pensione di inabilità ovvero all'assegno mensile di assistenza, ma consentono di innalzare la percentuale precedentemente riconosciuta (35%) al 50%, percentuale utile ai fini del collocamento mirato previsto dalla L. 68/99, ugualmente oggetto, in via subordinata, di domanda. In ordine alla decorrenza, il Consulente ha ritenuto congruo fissarla, tenuto conto della nuova documentazione sanitaria posta a base del giudizio, al luglio 2024 e revisione al marzo 2027.
Le conclusioni del CTU, non specificamente contestate dalle parti, risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise (anche con riferimento alla decorrenza).
Va quindi dichiarato che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto del ricorrente al “collocamento mirato” ex L.68/99.
Le spese di lite, stante l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n.
16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la
Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n.
7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato Decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie utili a Parte_1 beneficiare del collocamento mirato ex L. 68/99 a decorrere dall'1.7.2024 (invalidità civile al
50%);
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Salerno, addì 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 4556/2024 vertente
TRA
(nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mauro Lo Presti;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1
Bove; resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. – con cui aveva agito per vedersi riconoscere una riduzione della sua capacità lavorativa nella misura del 46% ai fini del collocamento mirato, ovvero il requisito sanitario utile per beneficiare dell' assegno mensile di assistenza o della pensione di inabilità civile a seguito della domanda amministrativa del 15.5.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, affermando la sussistenza del requisito sanitario e chiedendo che ne venisse dichiarata anche la relativa decorrenza. Ha, comunque, dedotto l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione medica.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e che, pertanto, l'opposizione è ammissibile, si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di acquisire chiarimenti anche in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva e, in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP. Sotto tale profilo deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice nell'atto di opposizione non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il CTU, con supplemento di perizia, ha dichiarato che risulta affetto Parte_1 da: “ esiti di frattura traumatica del gomito sinistro, con distacco e pluriframmentazione del capitello radiale, trattata con intervento di sostituzione protesica, e frattura dell'olecrano, trattata con sintesi mediante fili di
Kirshner, con esito in modesta limitazione algo-funzionale articolare;
disturbo depressivo endogeno di grado lieve-medio”.
In particolare, il Consulente ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico del ricorrente in misura sufficiente a consentire l'accesso al beneficio della pensione di inabilità civile ovvero dell'assegno mensile di assistenza, riscontrando, viceversa, un aggravamento del quadro morboso, dal punto di vista delle funzioni psichiche, verificatosi successivamente al precedente esame, tale da giustificare il riconoscimento in capo al ricorrente di un grado di menomazione pari al 50% con conseguente diritto al “collocamento mirato” ex L. 68/99 con decorrenza dal luglio 2024 e revisione al marzo 2027.
Sotto tale aspetto, il CTU ha accertato un peggioramento del quadro patologico invalidante risultante dalla documentazione medica proveniente da struttura pubblica e di data successiva al precedente esame obiettivo condotto sul periziato.
In particolare, tale peggioramento è stato ravvisato a livello psichico: il CTU ha infatti precisato che, nella precedente fase, l'esame era stato condotto soffermandosi sugli esiti fratturativi traumatici a carico del gomito sinistro, correttamente valutati in relazione al modesto danno funzionale subito dall'arto a seguito dell'evento lesivo;
invece l'analisi dei disturbi psichici, sebbene accurata e dettagliata, si era dovuta attenere alla scarna documentazione medica portata a supporto, costituita da una sola certificazione specialistica attestante solo un “disturbo dell'adattamento” privo di riferimenti a patologia psichiatrica di particolare rilievo e/o clinicamente strutturata. Tale diagnosi, poi, era stata confermata dall'evidenza clinica emersa all'esito dell'esame obiettivo svolto durante la precedente visita medico – legale. Viceversa, nella presente fase, è stata introitata nuova e plurima documentazione sanitaria specialistica, proveniente da struttura pubblica costituita da:
- certificazione di visita medica del 28.2.2024 della U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica del 27.3.2024 della U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica del 3.5.2024 presso la U. O. Salute Mentale del Distretto
Sanitario 65-68 dell;
Parte_2
- certificazione di visita medica, presso la U. O. Salute Mentale del Distretto Sanitario 66 dell' del 17.7.2024. Parte_2
Il CTU ha osservato che i controlli specialistici, così cadenzati ed accompagnati dalla prescrizione di terapia farmacologica mirata, hanno consentito di giungere ad una diagnosi di sindrome depressiva, diagnosi che ha trovato conferma nelle obiettività riscontrate nel corso della nuova visita medico – legale a cui è stato sottoposto il periziato il 27.1.2025; nel corso del nuovo esame obiettivo il CTU ha riscontrato un peggioramento delle condizioni psichiche per l'insorgenza un complesso sindromico poliedrico caratterizzato da tono umorale depresso, ansia libera, apatia, anedonia, ridotta capacità di concentrazione, sentimenti di auto svilimento, disturbi del ritmo sonno-veglia, ideazione incentrata su preoccupazioni per cattive condizioni di salute ed economiche.
Il Consulente ha così ritenuto che tale condizione sia riconducibile ad una sindrome depressiva endogena di grado lieve/medio; tenuto conto che le Tabelle ministeriali prevedono che alla sindrome depressiva lieve (cod.2208) venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 30% e a quella di grado medio (cod.2209) una vis invalidante ricompresa nel range 41- 50%, in applicazione del calcolo riduzionistico (imposto per le infermità coesistenti) il CTU ha concluso dichiarando che al ricorrente vada riconosciuta la percentuale di invalidità del 50 %; Per effetto di tali considerazioni, si deve ritenere che le infermità diagnosticate non consentano di ritenere perfezionato il requisito sanitario utile per accedere alla pensione di inabilità ovvero all'assegno mensile di assistenza, ma consentono di innalzare la percentuale precedentemente riconosciuta (35%) al 50%, percentuale utile ai fini del collocamento mirato previsto dalla L. 68/99, ugualmente oggetto, in via subordinata, di domanda. In ordine alla decorrenza, il Consulente ha ritenuto congruo fissarla, tenuto conto della nuova documentazione sanitaria posta a base del giudizio, al luglio 2024 e revisione al marzo 2027.
Le conclusioni del CTU, non specificamente contestate dalle parti, risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise (anche con riferimento alla decorrenza).
Va quindi dichiarato che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto del ricorrente al “collocamento mirato” ex L.68/99.
Le spese di lite, stante l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n.
16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la
Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n.
7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato Decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie utili a Parte_1 beneficiare del collocamento mirato ex L. 68/99 a decorrere dall'1.7.2024 (invalidità civile al
50%);
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Salerno, addì 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio