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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROBERTI GIULIO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA Controparte_1
ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione on il patrocinio dell'avv. Giulio Roberti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_2
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.12.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 362 2022 001465045000 del 9.11.2022 notificato il 20.11.2022, per l'importo di euro 176.840,62 comprensivo di contributi, somme aggiuntive e spese di notifica. L'atto, riguardante il periodo dal luglio
2016 al marzo 2022, è basato sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000579/DDL del
27.5.2022 con il quale sono stati recuperati a contribuzione una serie di importi corrisposti in busta paga come “emolumenti vari” non assoggettati a contribuzione, ai lavoratori , CP_3 Controparte_4
[...
[...] [
, , , , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 Persona_4 [...]
Per_1
, , e Per_5 CP_6 Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
; inoltre, con il medesimo verbale unico veniva recuperata a contribuzione la retribuzione dovuta alla
[...] dipendente per il periodo dal 24 al 28 gennaio 2022. Parte_2
L'opponente (tranne che per le posizioni di e per cui non sono state Persona_1 Parte_2 sollevate contestazioni) ha eccepito che si trattava di somme corrisposte in parte a titolo di rimborso spese per buoni pasto non corrisposti, in parte a spese per trasferte, in parte a risarcimento del danno previdenziale, ed in parte a titolo transattivo (come da importi specificati nel ricorso), il tutto conseguente a transazioni intervenute con i lavoratori con verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data
11.1.2016. Quanto al dipendente era stato raggiunto un accordo transattivo con il Persona_3 medesimo, destinato a regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, a cui erano seguiti i relativi versamenti, come da documenti prodotti.
Ciò premesso, l'opponente ha impugnato l'avviso di addebito e il verbale unico di accertamento e notificazione, poiché gli importi in contestazione non sono soggetti a contribuzione previdenziale;
in ipotesi ritiene che i contributi siano da versare soltanto sulle somme corrisposte a titolo transattivo, per un totale di euro 14.808,10; per il lavoratore invece, la contribuzione era stata già versata. Per_3
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato la causa è stata istruita documentalmente ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
Secondo i principi generali contenuti nell'art. 12 della legge 153/1969, tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro che trovano la loro giustificazione nel rapporto di lavoro sono soggette a contribuzione, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente indicati nel medesimo art. 12.
La prova della esenzione da contribuzione di somme versate da datore di lavoro incombe sul medesimo
(cfr. ex multis Cass. n. 8382/2016, Cass. n. 23051/2017, Cass. n. 9601/2018).
Occorre quindi verificare se la società abbia fornito la prova della ricorrenza di un'ipotesi di esclusione dalla contribuzione.
A tale proposito, l'opponente ha prodotto in giudizio 11 verbali di conciliazione in sede sindacale tutti di analogo contenuto, sottoscritti in data 11.1 2016, in cui la società, premesso che i lavoratori avevano sollevato rivendicazioni a titolo di “trasferte”, “rimborso spese per buoni pasto”, e “danno pensionistico”, transigeva con i medesimi tramite l'erogazione di vari importi a tali titoli, oltre che un importo per transazione al fine di evitare la nascita di spiacevoli contenziosi e l'insorgere di una lunga e costosa lite e tacitare ogni questione in essere.
I verbali, quindi, prevedono che la somma globalmente considerata venga versata in rate mensili sulla base
2 di un minimale annuo, diverso per ciascun lavoratore in rapporto alla entità della somma complessiva.
Ciò premesso il Giudicante osserva:
- non vi in atti è alcuna evidenza documentale dell'insorgenza delle controversie che i verbali di conciliazione intendevano dirimere: nessuna rivendicazione sindacale, nessuna lettera di richiesta di somme, nessun conteggio specifico;
-come dedotto da e non contestato, i lavoratori cui sono state erogate somme per emolumenti vari CP_1 oggetto di ricalcolo sono la quasi totalità della forza aziendale in atto (salvo n. 2 lavoratrici);
-per quanto riguarda la sig.ra non vi è alcun verbale di conciliazione, ma risultano ugualmente Per_10 somme erogate a titolo di emolumenti vari;
- le somme oggetto di ricalcolo contributivo sono maggiori da quelle previste nei verbali di conciliazione;
in alcuni casi gli importi sono sensibilmente superiori: ad es. per il sig. a fronte di 17.256,00 CP_4 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad euro 31.754,00; per il lavoratore a CP_3 fronte di 41.931,20 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad euro 45.407,00; per il lavoratore a fronte di 20.607,00 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad Persona_4 euro 39.943,00, per il lavoratore a fronte di 67.199,40 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari Per_6 ammontano ad euro 79.327,00;
- al momento della verifica ispettiva il piano di pagamento rateale previsto dai verbali di conciliazione del
2016, in alcuni casi, non era ancora ultimato poiché, ad es. per il lavoratore l'importo di euro Per_6
67.199,40 avrebbe dovuto essere rimborsato con un minimale annuale di 5.000,00 euro e quindi in circa 13 anni;
più in generale, i verbali prevedono piani di rateizzazioni di diversi anni.
I rilievi che precedono sono già sufficienti per escludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di genuine transazioni su effettive controversie, dovendo ricondursi le causali dei pagamenti al versamento di arretrati retributivi o comunque a somme concordate in eccedenza rispetto ai minimi stipendiali in atto;
comunque, una buona parte delle somme esposte sotto la voce emolumenti vari sono eccedenti negli importi di cui ai verbali di conciliazione e non possono ad essi ricondursi.
Ma anche a voler prescindere da questo aspetto, va considerato che le somme sono state corrisposte per diversi anni nella vigenza dei rapporti di lavoro, e che le transazioni non hanno carattere novativo. La società avrebbe quindi dovuto provare che i titoli formali di cui ai verbali di conciliazione (che non vincolano in alcun modo l' , stante l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto Controparte_7
a quella retributiva e la natura pubblicistica dei diritti previdenziali) siano effettivamente riconducibili a voci esenti da contribuzione.
Per quanto riguarda il rimborso spese per buoni pasto non erogati, l'ipotesi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 51 comma 1 lettera c) del TUIR secondo cui non fanno parte del reddito di lavoro dipendente e non sono imponibili le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal
3 datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. Gli importi in oggetto sono riconducibili a indennità sostitutiva di vitto (poiché non vi è stata alcuna dazione di buoni pasto), ma non è stata né dedotta né provata alcuna delle tre ipotesi eccettuative di cui alla norma sopra riportata.
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, è assorbente la considerazione che non è stata dedotto che siano state effettuate trasferte, né è stata fornita alcuna prova della effettuazione di trasferte, del resto l'attività aziendale (tipografia) non depone per un utilizzo esteso della trasferta come apparirebbe dai verbali.
Per quanto riguarda il danno pensionistico si tratta di una mera enunciazione giuridicamente improbabile poiché -trattandosi di lavoratori in servizio- alcun danno pensionistico (che notoriamente è esigibile al momento del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento) si sarebbe potuto concretizzare nel 2016 ed anche qui manca, comunque, qualsiasi prova della perdita definitiva di contribuzione in capo ai lavoratori che abbia potuto generare un danno. L'opponente si limita ad un generico riferimento a periodi anteriori al 2005, ma senza alcun elemento concretamente valutabile del Giudice.
Quanto agli importi a titolo di transazione, non trattandosi di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, non trattandosi di transazioni novative e non essendo neppure esplicitata alcuna pretesa dei lavoratori, relativa a somme non imponibili (come visto sopra), non vi è alcuno spazio per identificare un'origine della dazione che non sia il rapporto di lavoro in atto.
Quindi, per quanto riguarda gli undici lavoratori che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, oltre alla sig.ra (per la quale non è stato prodotto alcun verbale) l'opposizione deve essere rigettata. Per_10
Rimane da considerare la posizione del lavoratore , per cui non vi è alcun verbale di Persona_3 conciliazione ma risulta un accordo transattivo in sede non protetta del 10.12.2019, in cui si afferma che il lavoratore (che avrebbe maturato la pensione dal 31.12.2019) aveva ricevuto somme erroneamente non assoggettate a contribuzione previdenziale dal 2015 al 2019 per l'importo complessivo netto di euro
17.645,30; la società si impegnava a sanare la posizione versando i contributi previdenziali tramite l'esposizione di somme in busta paga sulle quale versare i contributi e dopo il pensionamento tramite modelli Emens.
Il giudicante osserva che l'importo contestato dagli ispettori è di euro 13.353,00 e si riferisce ad un periodo
(2016-2022) differente rispetto a quello considerato dalla transazione, che comprende gli anni 2015-2019, per cui sicuramente le somme relative agli anni 2020-2022 non rientrano nella “regolarizzazione”
4 concordata. Più in generale, l'operazione che sembra essere sostenuta dalla società (ma manca negli atti della parte qualsiasi compiuta deduzione a riguardo) è quella dell'esposizione di somme in busta paga (ove compare, limitatamente alle buste paga prodotte, la dizione arretrati contr. previd.) al fine di versare contribuzioni non corrisposte in precedenti periodi. Si tratta di un sistema al di fuori di qualsiasi ipotesi legale di regolarizzazione (non fosse altro per la elusione delle sanzioni) e non può pertanto essere considerato al fine di paralizzare la pretesa dell' ; comunque non è in atti neppure la prova completa CP_1 del versamento di contribuzione per il suddetto riconducibile all'accordo prodotto, risultando Per_3 soltanto dei pagamenti negli ei mesi di novembre e dicembre 2019. Pt_3
Per tutti tali motivi il ricorso deve essere respinto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, calcolate sul valore della pretesa contributiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge il ricorso
-condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi euro 4.201,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
Lucca, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROBERTI GIULIO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA Controparte_1
ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione on il patrocinio dell'avv. Giulio Roberti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_2
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.12.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 362 2022 001465045000 del 9.11.2022 notificato il 20.11.2022, per l'importo di euro 176.840,62 comprensivo di contributi, somme aggiuntive e spese di notifica. L'atto, riguardante il periodo dal luglio
2016 al marzo 2022, è basato sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000579/DDL del
27.5.2022 con il quale sono stati recuperati a contribuzione una serie di importi corrisposti in busta paga come “emolumenti vari” non assoggettati a contribuzione, ai lavoratori , CP_3 Controparte_4
[...
[...] [
, , , , ,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 Persona_4 [...]
Per_1
, , e Per_5 CP_6 Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
; inoltre, con il medesimo verbale unico veniva recuperata a contribuzione la retribuzione dovuta alla
[...] dipendente per il periodo dal 24 al 28 gennaio 2022. Parte_2
L'opponente (tranne che per le posizioni di e per cui non sono state Persona_1 Parte_2 sollevate contestazioni) ha eccepito che si trattava di somme corrisposte in parte a titolo di rimborso spese per buoni pasto non corrisposti, in parte a spese per trasferte, in parte a risarcimento del danno previdenziale, ed in parte a titolo transattivo (come da importi specificati nel ricorso), il tutto conseguente a transazioni intervenute con i lavoratori con verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data
11.1.2016. Quanto al dipendente era stato raggiunto un accordo transattivo con il Persona_3 medesimo, destinato a regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, a cui erano seguiti i relativi versamenti, come da documenti prodotti.
Ciò premesso, l'opponente ha impugnato l'avviso di addebito e il verbale unico di accertamento e notificazione, poiché gli importi in contestazione non sono soggetti a contribuzione previdenziale;
in ipotesi ritiene che i contributi siano da versare soltanto sulle somme corrisposte a titolo transattivo, per un totale di euro 14.808,10; per il lavoratore invece, la contribuzione era stata già versata. Per_3
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato la causa è stata istruita documentalmente ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
Secondo i principi generali contenuti nell'art. 12 della legge 153/1969, tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro che trovano la loro giustificazione nel rapporto di lavoro sono soggette a contribuzione, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente indicati nel medesimo art. 12.
La prova della esenzione da contribuzione di somme versate da datore di lavoro incombe sul medesimo
(cfr. ex multis Cass. n. 8382/2016, Cass. n. 23051/2017, Cass. n. 9601/2018).
Occorre quindi verificare se la società abbia fornito la prova della ricorrenza di un'ipotesi di esclusione dalla contribuzione.
A tale proposito, l'opponente ha prodotto in giudizio 11 verbali di conciliazione in sede sindacale tutti di analogo contenuto, sottoscritti in data 11.1 2016, in cui la società, premesso che i lavoratori avevano sollevato rivendicazioni a titolo di “trasferte”, “rimborso spese per buoni pasto”, e “danno pensionistico”, transigeva con i medesimi tramite l'erogazione di vari importi a tali titoli, oltre che un importo per transazione al fine di evitare la nascita di spiacevoli contenziosi e l'insorgere di una lunga e costosa lite e tacitare ogni questione in essere.
I verbali, quindi, prevedono che la somma globalmente considerata venga versata in rate mensili sulla base
2 di un minimale annuo, diverso per ciascun lavoratore in rapporto alla entità della somma complessiva.
Ciò premesso il Giudicante osserva:
- non vi in atti è alcuna evidenza documentale dell'insorgenza delle controversie che i verbali di conciliazione intendevano dirimere: nessuna rivendicazione sindacale, nessuna lettera di richiesta di somme, nessun conteggio specifico;
-come dedotto da e non contestato, i lavoratori cui sono state erogate somme per emolumenti vari CP_1 oggetto di ricalcolo sono la quasi totalità della forza aziendale in atto (salvo n. 2 lavoratrici);
-per quanto riguarda la sig.ra non vi è alcun verbale di conciliazione, ma risultano ugualmente Per_10 somme erogate a titolo di emolumenti vari;
- le somme oggetto di ricalcolo contributivo sono maggiori da quelle previste nei verbali di conciliazione;
in alcuni casi gli importi sono sensibilmente superiori: ad es. per il sig. a fronte di 17.256,00 CP_4 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad euro 31.754,00; per il lavoratore a CP_3 fronte di 41.931,20 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad euro 45.407,00; per il lavoratore a fronte di 20.607,00 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari ammontano ad Persona_4 euro 39.943,00, per il lavoratore a fronte di 67.199,40 euro previsti nel verbale, gli emolumenti vari Per_6 ammontano ad euro 79.327,00;
- al momento della verifica ispettiva il piano di pagamento rateale previsto dai verbali di conciliazione del
2016, in alcuni casi, non era ancora ultimato poiché, ad es. per il lavoratore l'importo di euro Per_6
67.199,40 avrebbe dovuto essere rimborsato con un minimale annuale di 5.000,00 euro e quindi in circa 13 anni;
più in generale, i verbali prevedono piani di rateizzazioni di diversi anni.
I rilievi che precedono sono già sufficienti per escludere che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di genuine transazioni su effettive controversie, dovendo ricondursi le causali dei pagamenti al versamento di arretrati retributivi o comunque a somme concordate in eccedenza rispetto ai minimi stipendiali in atto;
comunque, una buona parte delle somme esposte sotto la voce emolumenti vari sono eccedenti negli importi di cui ai verbali di conciliazione e non possono ad essi ricondursi.
Ma anche a voler prescindere da questo aspetto, va considerato che le somme sono state corrisposte per diversi anni nella vigenza dei rapporti di lavoro, e che le transazioni non hanno carattere novativo. La società avrebbe quindi dovuto provare che i titoli formali di cui ai verbali di conciliazione (che non vincolano in alcun modo l' , stante l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto Controparte_7
a quella retributiva e la natura pubblicistica dei diritti previdenziali) siano effettivamente riconducibili a voci esenti da contribuzione.
Per quanto riguarda il rimborso spese per buoni pasto non erogati, l'ipotesi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 51 comma 1 lettera c) del TUIR secondo cui non fanno parte del reddito di lavoro dipendente e non sono imponibili le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal
3 datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. Gli importi in oggetto sono riconducibili a indennità sostitutiva di vitto (poiché non vi è stata alcuna dazione di buoni pasto), ma non è stata né dedotta né provata alcuna delle tre ipotesi eccettuative di cui alla norma sopra riportata.
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, è assorbente la considerazione che non è stata dedotto che siano state effettuate trasferte, né è stata fornita alcuna prova della effettuazione di trasferte, del resto l'attività aziendale (tipografia) non depone per un utilizzo esteso della trasferta come apparirebbe dai verbali.
Per quanto riguarda il danno pensionistico si tratta di una mera enunciazione giuridicamente improbabile poiché -trattandosi di lavoratori in servizio- alcun danno pensionistico (che notoriamente è esigibile al momento del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento) si sarebbe potuto concretizzare nel 2016 ed anche qui manca, comunque, qualsiasi prova della perdita definitiva di contribuzione in capo ai lavoratori che abbia potuto generare un danno. L'opponente si limita ad un generico riferimento a periodi anteriori al 2005, ma senza alcun elemento concretamente valutabile del Giudice.
Quanto agli importi a titolo di transazione, non trattandosi di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, non trattandosi di transazioni novative e non essendo neppure esplicitata alcuna pretesa dei lavoratori, relativa a somme non imponibili (come visto sopra), non vi è alcuno spazio per identificare un'origine della dazione che non sia il rapporto di lavoro in atto.
Quindi, per quanto riguarda gli undici lavoratori che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, oltre alla sig.ra (per la quale non è stato prodotto alcun verbale) l'opposizione deve essere rigettata. Per_10
Rimane da considerare la posizione del lavoratore , per cui non vi è alcun verbale di Persona_3 conciliazione ma risulta un accordo transattivo in sede non protetta del 10.12.2019, in cui si afferma che il lavoratore (che avrebbe maturato la pensione dal 31.12.2019) aveva ricevuto somme erroneamente non assoggettate a contribuzione previdenziale dal 2015 al 2019 per l'importo complessivo netto di euro
17.645,30; la società si impegnava a sanare la posizione versando i contributi previdenziali tramite l'esposizione di somme in busta paga sulle quale versare i contributi e dopo il pensionamento tramite modelli Emens.
Il giudicante osserva che l'importo contestato dagli ispettori è di euro 13.353,00 e si riferisce ad un periodo
(2016-2022) differente rispetto a quello considerato dalla transazione, che comprende gli anni 2015-2019, per cui sicuramente le somme relative agli anni 2020-2022 non rientrano nella “regolarizzazione”
4 concordata. Più in generale, l'operazione che sembra essere sostenuta dalla società (ma manca negli atti della parte qualsiasi compiuta deduzione a riguardo) è quella dell'esposizione di somme in busta paga (ove compare, limitatamente alle buste paga prodotte, la dizione arretrati contr. previd.) al fine di versare contribuzioni non corrisposte in precedenti periodi. Si tratta di un sistema al di fuori di qualsiasi ipotesi legale di regolarizzazione (non fosse altro per la elusione delle sanzioni) e non può pertanto essere considerato al fine di paralizzare la pretesa dell' ; comunque non è in atti neppure la prova completa CP_1 del versamento di contribuzione per il suddetto riconducibile all'accordo prodotto, risultando Per_3 soltanto dei pagamenti negli ei mesi di novembre e dicembre 2019. Pt_3
Per tutti tali motivi il ricorso deve essere respinto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, calcolate sul valore della pretesa contributiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge il ricorso
-condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi euro 4.201,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
Lucca, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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