Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n-OMISSIS- del 20 ottobre 2025 dell’Area SUAP del Comune di Palermo, notificata il 28 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA AR SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n-OMISSIS- del 20 ottobre 2025, con cui l’Area SUAP del Comune di Palermo ha pronunciato la decadenza del ricorrente dalla SCIA per attività di ristorante con somministrazioni prot. n-OMISSIS- e dalla SCIA relativa ad un esercizio di vicinato nel settore non alimentare prot. -OMISSIS-.
Il provvedimento è stato adottato in ragione della ritenuta perdita dei requisiti morali (artt. 64, co. 6 e 71 d.lgs. 59/2010), per aver riportato, il ricorrente, una condanna penale, con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 giugno 2002, per ricettazione (art. 648 c.p.) e uso di atto falso (art. 489 c.p.) ed altra successiva condanna, con sentenza della Corte di Appello di Palermo divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2018, per lesioni personali aggravate (artt. 582 c.p., 583 n. 1 c.p., 585 c.p., 577 n. 3 c.p., 61 n. 1 c.p.).
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dei seguenti motivi.
La determina, in primo luogo, sarebbe nulla per essere stato notificato non alla società destinataria, secondo le modalità prescritte dall’art. 145 c.p.c., bensì direttamente al suo rappresentante legale quale persona fisica, presso la sua residenza privata.
Sotto altro profilo, il Comune di Palermo avrebbe violato il diritto di partecipazione procedimentale del ricorrente, per aver fondato la propria decisione su una precedente comunicazione del dirigente, che non era stata trasmessa al -OMISSIS-, privando così questi della possibilità di controdedurre.
Infine, l’amministrazione avrebbe errato nel non aver tenuto conto del fatto che il ricorrente ha intrapreso il percorso di affidamento in prova ai servizi sociali, con esiti positivi.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso al difensore di parte ricorrente ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Sussistono i presupposti per l’immediata definizione nel merito del ricorso in esito alla trattazione della domanda cautelare tenuto conto: a) della ritualità del contraddittorio, non ostando in tale senso la scelta del Comune regolarmente intimato di non costituirsi in giudizio; b) dell’esaustiva esposizione in fatto e in diritto; c) della sufficienza del compendio documentale, che non necessita di ulteriori integrazioni; d) dell’espresso avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti che non hanno dedotto alcunché in ordine ad ulteriori esigenze processuali.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto per le considerazioni che seguono.
Come ritenuto dall’uniforme orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che la (eventuale) non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare: un vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare (in questo senso, tra le più recenti, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 16 luglio 2025, n. 1643).
Benché la censura sia chiaramente riferita alla notifica del provvedimento impugnato, il collegio, nonostante la natura sintetica del presente provvedimento, prende in esame anche l’ipotesi in cui il ricorrente abbia inteso denunciare l’erronea notifica della comunicazione di avvio del procedimento del 26 giugno 2025 (come potrebbe desumersi dal riferimento, nel testo del motivo di ricorso, alla violazione dei principi fondamentali del giusto procedimento).
Anche in tale eventualità il motivo sarebbe comunque infondato, atteso che, per un verso, risulta che il ricorrente, con memoria del 5 agosto 2025, ha preso parte al procedimento amministrativo che ha avuto esito nel provvedimento impugnato e, per altro verso, che il potere esercitato dall’amministrazione ha natura vincolata, con conseguente applicabilità dell’art. 21- octies co. 2 l. 241/1990.
Invero, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, art. 64 ( Somministrazione di alimenti e bevande ): “L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2; …” (così il comma 8).
I richiamati commi 1 e 2 dell’art. 71 stabiliscono:
“Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi” .
A fronte del tenore delle riportate disposizioni ed in presenza delle condanne riportate dal ricorrente, dunque, è evidente come non residuasse alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione comunale.
Da tale rilievo discende anche l’infondatezza delle successive doglianze.
Il riferimento alla nota dirigenziale – effettivamente non accompagnato dalla esposizione dei contenuti della medesima – non assume alcun concreto rilievo, giacché i menzionati parametri normativi, menzionati nell’atto, accompagnati dalla enunciazione delle condanne penali riportate dal ricorrente, costituiscono piena ed adeguata motivazione del provvedimento adottato.
Al contempo, il riportato quadro normativo consente di escludere recisamente che l’amministrazione avrebbe dovuto anche solo prendere in considerazione l’esito positivo della misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale) concessa al ricorrente, discendendo la decadenza, come si è detto, direttamente dalle condanne penali.
In conclusione, l’impugnazione non merita accoglimento.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite, in mancanza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente
LA AR SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR SS | OB EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.