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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 577/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1
FF ZA, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento del danno.
Appello avverso la sentenza n. 1178/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare l' CP_1
al risarcimento del danno per tardiva conclusione del procedimento amministrativo, con vittoria di spese.
Per l' rigettare l'appello, vinte le spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 premesso Parte_1
che in data 14/10/2021 presentava all' domanda di anticipo CP_1
2 pensionistico per APE sociale;
che l' concludeva l'iter CP_1
amministrativo solo in data 02/03/2022, dopo circa 5 mesi, con esito negativo;
che ella presentava una nuova domanda in data 15/03/2022,
accolta dall'Istituto con erogazione della prestazione dal 01/04/2022; che l'ente previdenziale non aveva rispettato il termine di 55 giorni previsto dalla circolare per l'evasione della prima domanda del 14/10/2021; CP_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la condanna dell' al risarcimento del danno, commisurato ai tre ratei di CP_1
prestazione perduti per complessivi € 4.773,57, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/07/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso Pt_1
depositato in data 24/10/2023.
L'appellante ribadiva che il ritardo nella conclusione della pratica amministrativa inerente la prima domanda del 14/10/2021 era addebitabile all' , e insisteva per l'accoglimento della pretesa risarcitoria. CP_1
3 L'appellato si costituiva con memoria difensiva del 25/02/2025, in cui confutava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che la cd APE sociale (Anticipo
Pensionistico Sociale) è una prestazione spettante a coloro che hanno compiuto i 63 anni di età e posseggono 30 anni di contributi, e presuppone l'allegazione di ulteriori requisiti di volta in volta stabiliti dalla normativa
(es. cessazione dell'attività lavorativa per licenziamento o per dimissioni per giusta causa, disabilità, assenza di percezione di pensione diretta, etc).
Nel caso di specie la ha presentato all' una prima domanda Pt_1 CP_1
amministrativa in data 14/10/2021, che l'ente ha respinto con atto del
02/03/2022 per difetto dei requisiti di legge inerenti la prestazione specificamente richiesta con tale domanda.
La mancanza dei requisiti necessari per l'accoglimento di tale prima domanda, come pure la inadeguatezza della documentazione allegata dalla
illo tempore, costituiscono elementi non controversi in giudizio, e Pt_1
non sono stati smentiti né confutati dalla stessa appellante.
4 La seconda domanda amministrativa è stata presentata dalla Pt_1
all' in data 15/03/2022, e questa volta, essendo sussistenti e CP_1
comprovati i requisiti collegati alla prestazione così richiesta, l'ente ha attribuito la pensione a decorrere dal 15/04/2022.
Anche tale dato non è controverso, né la ha impugnato la Pt_1
decorrenza della prestazione come individuata dall'ente in relazione a tale seconda domanda.
La parte ha invece chiesto in giudizio il risarcimento del danno conseguente alla tardiva chiusura della pratica amministrativa inerente la prima domanda amministrativa: a fronte della prima domanda del
14/10/2021, l' ha infatti deciso solo in data 02/03/2022, CP_1
completando l'iter amministrativo a distanza di 4 mesi e mezzo.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la ha dedotto che – se l' Pt_1 CP_1
avesse tempestivamente definito la prima domanda (entro i 55 giorni stabiliti dalla circolare dell'ente per l'evasione delle pratiche inerenti le pensioni) – ella avrebbe potuto presentare subito la seconda domanda, che
è stata presentata solo in data 15/03/2022 perché ella doveva attendere l'esito (pacificamente sfavorevole) della prima.
5 Nel caso di specie, in sostanza, il danno è stato prospettato dalla parte come pregiudizio patrimoniale, derivato dal mero ritardo della conclusione dell'iter amministrativo inerente la prima domanda del 14/10/2021
(domanda pacificamente non accolta e incontestatamente non accoglibile),
e dovuto al mero superamento del termine di 55 giorni indicato dalla circolare per l'evasione di quel tipo di pratica. CP_1
Ciò chiarito, la pretesa di parte appellante non può essere accolta.
In merito al danno da ritardo nella definizione della pratica amministrativa,
l'art.
2-bis legge n. 241/1990, rubricato “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, stabilisce che:
“1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità
6 stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.
L'art. 7 legge n. 533 del 1973 indica in materia previdenziale il termine generale, non perentorio, di 120 giorni quale spatium deliberandi per l'Istituto: “Art. 7 (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
Ne consegue che:
-il “risarcimento” è previsto solo in caso di “danno ingiusto” dovuto a dolo o colpa della P.A.;
-la mera inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo dà luogo ad un “indennizzo”, ma solo nei casi in cui la legge preveda per la P.A. “l'obbligo di pronunciarsi”;
7 -in materia previdenziale vige il termine non perentorio di 120 giorni, e l' non ha obbligo di pronunciarsi in quanto decorsi i 120 giorni la CP_1
domanda amministrativa “si intende respinta a tutti gli effetti di legge”.
La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia ha affermato che
“il riconoscimento del danno da ritardo - relativo, come nella specie, ad
un interesse legittimo di ordine pretensivo - non possa restare avulso da
una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e
che vada, quindi, subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che
l'aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito
favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene
sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Il menzionato art.
2-bis,
introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), l. 18 giugno 2009, n. 69, non ha
infatti elevato a distinto bene della vita suscettibile di un'autonoma
protezione mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale
al rispetto dei termini dell'azione amministrativa, scisso dal riferimento
alla spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è
finalizzato (cfr., fra le tante, C.d.S., III, 12 marzo 2015, n. 1287; IV, 1°
luglio 2014, n. 3295 e 6 aprile 2016, n. 1371; V, 11 luglio 2016, n. 3059):
del resto, rispetto al principio dell'atipicità dell'illecito civile, si tratta qui
8 di una fattispecie sui generis, specifica e peculiare, da ricondurre alla
clausola generale dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi
costitutivi della responsabilità civile;
di conseguenza l'ingiustizia e la
sussistenza del danno non possono, in principio, presumersi iuris tantum,
in meccanica relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio
nell'adozione del provvedimento;
in aggiunta il danneggiato deve
piuttosto, ex art. 2697 c.c., dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi dell'illecito civile, dunque della sua domanda risarcitoria: in
particolare sia degli elementi oggettivi (prova del danno e del suo
ammontare, ingiustizia, nesso causale), sia dell'elemento soggettivo (dolo
o colpa del danneggiante) (C.d.S., V, 13 gennaio 2014, n. 63).
Così, per quanto qui rileva in particolare, ai fini risarcitori sono richiesti,
in aggiunta alla violazione dei termini procedimentali, l'imputabilità della
violazione a dolo o colpa dell'amministrazione, il nesso di causalità tra
ritardo e danno patito, nonché la dimostrazione del pregiudizio lamentato
(C.d.S., IV, 26 luglio 2016, n. 3376 e 12 novembre 2015, n. 5143; III, 23
aprile 2015, n. 2040; V, 9 marzo 2015, n. 1182)” (così Cons. Stato , sez.
V. n. 3920/2016) (Nel caso esaminato dal G.A., l'originario progetto della ditta ricorrente non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo,
9 stante il negativo giudizio espresso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, e quindi la stessa azienda aveva successivamente presentato un nuovo progetto per un impianto rimodulato secondo le prescrizioni impartite dall'organo ministeriale).
Il predetto principio è stato ribadito di recente anche da Cons. Stato, sez.
II, 17 settembre 2024, n. 7621.
Anche secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7
del 15 settembre 2005), il danno da ritardo è risarcibile solo quando spettava un provvedimento favorevole ed era fondata l'originaria istanza;
non può invece essere accordato alcun risarcimento laddove il provvedimento tardivamente adottato abbia carattere negativo e le statuizioni in esso contenute siano divenute intangibili per l'omessa tempestiva proposizione del gravame (in senso conforme, Cons. St., sez.
IV, 6 novembre 2018, n. 6266; Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2624;
Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 3068; Cons. St., sez. IV, 2 novembre
2016, n. 4580).
10 Il risarcimento del danno presuppone pertanto la prova che, se fossero stati rispettati i termini prescritti dalla legge, il procedimento si sarebbe concluso con l'accoglimento dell'istanza amministrativa.
“Il superamento del termine di conclusione del procedimento non è,
ovviamente, mai risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova rigorosa di un
effettivo danno risarcibile che ne sia «conseguenza immediata e diretta»
(art. 1223) e non evitabile (1227 del c.c.)” (Cons. Stato, Ad. Plen. n.
12/2024); il risarcimento del danno da ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce un effetto del ritardo in sé e per sé; infatti l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 3269/2020).
Si aggiunge che l'eventuale accertamento del c.d. danno da mero ritardo può comportare la condanna della P.A. non al “risarcimento del danno”, bensì al pagamento di un mero “indennizzo” (comma 1 bis,
dell'art. 2 bis della legge 241/1990), ma è comunque necessario che il privato abbia attivato il cd potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato;
l'unica disposizione normativa in materia è
11 l'art. 28 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, il quale prevede al comma 2 che «al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto
ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della l.
n. 241 del 1990», ( Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7787).
Il predetto potere sostitutivo, inoiltre, va azionato nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
(Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7789).
Anche in tal caso peraltro non è sufficiente dedurre il mero superamento del termine procedimentale, ma il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, di natura oggettiva (danno-evento,
danno-conseguenza e relativo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di natura soggettiva (Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n.
2705).
Ciò posto, nel caso di specie il termine di 55 giorni, invocato dalla appellante, è stato indicato dall' nella circolare n. 55 del 08/04/2021 CP_1
per la definizione della pratica amministrativa di “pensione di anzianità/anticipata”, ma non può ritenersi perentorio, in quanto non espressamente previsto dalla legge, né tantomeno sancito dalla legge come cogente.
12 L'art. 7 legge n. 533 del 1973 stabilisce infatti in materia previdenziale il termine generale, non perentorio, di 120 giorni quale spatium deliberandi
per l' , decorso il quale la domanda dell'interessato “si intende CP_1
respinta a tutti gli effetti di legge”, formandosi il “silenzio rifiuto”.
Dopo la formazione del silenzio rifiuto, la parte può proporre il ricorso amministrativo e successivamente il ricorso giudiziario.
Nel caso di specie la non ha proposto alcuna impugnativa avverso Pt_1
il silenzio rifiuto maturato dopo i 120 giorni dalla prima domanda del
14/10/2021, ed ha presentato solo in data 15/03/2022 la seconda domanda amministrativa con la relativa documentazione.
Ella non ha neppure azionato il cd potere sostitutivo nel termine perentorio di cui all'art. 2 bis, co. 1 bis, legge n. 2241/1990, onde non avrebbe diritto in ipotesi all'indennizzo ivi previsto (che non è stato espressamente chiesto dalla parte nel presente contenzioso ed è cosa diversa dal
“risarcimento” del danno ex art. 2 bis, co. 1, legge n. 241/1990).
Va notato altresì che la prima domanda amministrativa, presentata dalla in data 14/10/2021, era pacificamente infondata e non accoglibile, Pt_1
ed è stata legittimamente respinta dall' come da missiva del CP_1
13 02/03/2022; sul punto nulla ha censurato o smentito la appellante, la quale non ha del resto mai impugnato tale decisione amministrativa di rigetto.
Il rigetto della prima domanda del 14/10/2021 risulta quindi consolidato e definitivo, e non ne emerge la illegittimità.
La prima domanda in effetti non avrebbe mai potuto avere esito favorevole, onde la statuizione espressa dall' in data 02/03/2022 CP_1
non appare produttiva di un pregiudizio “ingiusto” in danno della , Pt_1
così difettando il requisito necessario per il risarcimento qui rivendicato.
Giova rammentare che le prestazioni previdenziali non sono mai riconoscibili di ufficio, e che la domanda dell'interessato costituisce un presupposto indispensabile.
Risultando legittimamente ed incontestatamente respinta la prima domanda del 14/10/2021, l'ente non poteva attribuire la pensione di ufficio ma poteva solo valutare la nuova domanda, che era onere dell'interessata proporre e che la ha presentato in data Pt_1
15/03/2022.
Ed è ormai divenuta definitiva la decorrenza della pensione de qua come riconosciuta dall' per effetto della seconda domanda del 15/03/2022, CP_1
14 non avendo la mai impugnato – neppure per la sola decorrenza- la Pt_1
decisione amministrativa intervenuta su tale seconda domanda.
In conclusione, la sentenza di prime cure va confermata.
Nulla per le spese, essendovi in atti la dichiarazione di esonero ex art. 152
disp att cpc personalmente sottoscritta dalla appellante.
Trattandosi di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 577/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1178/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
15 Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 577/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1
FF ZA, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento del danno.
Appello avverso la sentenza n. 1178/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare l' CP_1
al risarcimento del danno per tardiva conclusione del procedimento amministrativo, con vittoria di spese.
Per l' rigettare l'appello, vinte le spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 premesso Parte_1
che in data 14/10/2021 presentava all' domanda di anticipo CP_1
2 pensionistico per APE sociale;
che l' concludeva l'iter CP_1
amministrativo solo in data 02/03/2022, dopo circa 5 mesi, con esito negativo;
che ella presentava una nuova domanda in data 15/03/2022,
accolta dall'Istituto con erogazione della prestazione dal 01/04/2022; che l'ente previdenziale non aveva rispettato il termine di 55 giorni previsto dalla circolare per l'evasione della prima domanda del 14/10/2021; CP_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la condanna dell' al risarcimento del danno, commisurato ai tre ratei di CP_1
prestazione perduti per complessivi € 4.773,57, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/07/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso Pt_1
depositato in data 24/10/2023.
L'appellante ribadiva che il ritardo nella conclusione della pratica amministrativa inerente la prima domanda del 14/10/2021 era addebitabile all' , e insisteva per l'accoglimento della pretesa risarcitoria. CP_1
3 L'appellato si costituiva con memoria difensiva del 25/02/2025, in cui confutava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che la cd APE sociale (Anticipo
Pensionistico Sociale) è una prestazione spettante a coloro che hanno compiuto i 63 anni di età e posseggono 30 anni di contributi, e presuppone l'allegazione di ulteriori requisiti di volta in volta stabiliti dalla normativa
(es. cessazione dell'attività lavorativa per licenziamento o per dimissioni per giusta causa, disabilità, assenza di percezione di pensione diretta, etc).
Nel caso di specie la ha presentato all' una prima domanda Pt_1 CP_1
amministrativa in data 14/10/2021, che l'ente ha respinto con atto del
02/03/2022 per difetto dei requisiti di legge inerenti la prestazione specificamente richiesta con tale domanda.
La mancanza dei requisiti necessari per l'accoglimento di tale prima domanda, come pure la inadeguatezza della documentazione allegata dalla
illo tempore, costituiscono elementi non controversi in giudizio, e Pt_1
non sono stati smentiti né confutati dalla stessa appellante.
4 La seconda domanda amministrativa è stata presentata dalla Pt_1
all' in data 15/03/2022, e questa volta, essendo sussistenti e CP_1
comprovati i requisiti collegati alla prestazione così richiesta, l'ente ha attribuito la pensione a decorrere dal 15/04/2022.
Anche tale dato non è controverso, né la ha impugnato la Pt_1
decorrenza della prestazione come individuata dall'ente in relazione a tale seconda domanda.
La parte ha invece chiesto in giudizio il risarcimento del danno conseguente alla tardiva chiusura della pratica amministrativa inerente la prima domanda amministrativa: a fronte della prima domanda del
14/10/2021, l' ha infatti deciso solo in data 02/03/2022, CP_1
completando l'iter amministrativo a distanza di 4 mesi e mezzo.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la ha dedotto che – se l' Pt_1 CP_1
avesse tempestivamente definito la prima domanda (entro i 55 giorni stabiliti dalla circolare dell'ente per l'evasione delle pratiche inerenti le pensioni) – ella avrebbe potuto presentare subito la seconda domanda, che
è stata presentata solo in data 15/03/2022 perché ella doveva attendere l'esito (pacificamente sfavorevole) della prima.
5 Nel caso di specie, in sostanza, il danno è stato prospettato dalla parte come pregiudizio patrimoniale, derivato dal mero ritardo della conclusione dell'iter amministrativo inerente la prima domanda del 14/10/2021
(domanda pacificamente non accolta e incontestatamente non accoglibile),
e dovuto al mero superamento del termine di 55 giorni indicato dalla circolare per l'evasione di quel tipo di pratica. CP_1
Ciò chiarito, la pretesa di parte appellante non può essere accolta.
In merito al danno da ritardo nella definizione della pratica amministrativa,
l'art.
2-bis legge n. 241/1990, rubricato “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, stabilisce che:
“1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità
6 stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.
L'art. 7 legge n. 533 del 1973 indica in materia previdenziale il termine generale, non perentorio, di 120 giorni quale spatium deliberandi per l'Istituto: “Art. 7 (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
Ne consegue che:
-il “risarcimento” è previsto solo in caso di “danno ingiusto” dovuto a dolo o colpa della P.A.;
-la mera inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo dà luogo ad un “indennizzo”, ma solo nei casi in cui la legge preveda per la P.A. “l'obbligo di pronunciarsi”;
7 -in materia previdenziale vige il termine non perentorio di 120 giorni, e l' non ha obbligo di pronunciarsi in quanto decorsi i 120 giorni la CP_1
domanda amministrativa “si intende respinta a tutti gli effetti di legge”.
La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia ha affermato che
“il riconoscimento del danno da ritardo - relativo, come nella specie, ad
un interesse legittimo di ordine pretensivo - non possa restare avulso da
una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e
che vada, quindi, subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che
l'aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito
favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene
sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Il menzionato art.
2-bis,
introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), l. 18 giugno 2009, n. 69, non ha
infatti elevato a distinto bene della vita suscettibile di un'autonoma
protezione mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale
al rispetto dei termini dell'azione amministrativa, scisso dal riferimento
alla spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è
finalizzato (cfr., fra le tante, C.d.S., III, 12 marzo 2015, n. 1287; IV, 1°
luglio 2014, n. 3295 e 6 aprile 2016, n. 1371; V, 11 luglio 2016, n. 3059):
del resto, rispetto al principio dell'atipicità dell'illecito civile, si tratta qui
8 di una fattispecie sui generis, specifica e peculiare, da ricondurre alla
clausola generale dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi
costitutivi della responsabilità civile;
di conseguenza l'ingiustizia e la
sussistenza del danno non possono, in principio, presumersi iuris tantum,
in meccanica relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio
nell'adozione del provvedimento;
in aggiunta il danneggiato deve
piuttosto, ex art. 2697 c.c., dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi dell'illecito civile, dunque della sua domanda risarcitoria: in
particolare sia degli elementi oggettivi (prova del danno e del suo
ammontare, ingiustizia, nesso causale), sia dell'elemento soggettivo (dolo
o colpa del danneggiante) (C.d.S., V, 13 gennaio 2014, n. 63).
Così, per quanto qui rileva in particolare, ai fini risarcitori sono richiesti,
in aggiunta alla violazione dei termini procedimentali, l'imputabilità della
violazione a dolo o colpa dell'amministrazione, il nesso di causalità tra
ritardo e danno patito, nonché la dimostrazione del pregiudizio lamentato
(C.d.S., IV, 26 luglio 2016, n. 3376 e 12 novembre 2015, n. 5143; III, 23
aprile 2015, n. 2040; V, 9 marzo 2015, n. 1182)” (così Cons. Stato , sez.
V. n. 3920/2016) (Nel caso esaminato dal G.A., l'originario progetto della ditta ricorrente non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo,
9 stante il negativo giudizio espresso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, e quindi la stessa azienda aveva successivamente presentato un nuovo progetto per un impianto rimodulato secondo le prescrizioni impartite dall'organo ministeriale).
Il predetto principio è stato ribadito di recente anche da Cons. Stato, sez.
II, 17 settembre 2024, n. 7621.
Anche secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7
del 15 settembre 2005), il danno da ritardo è risarcibile solo quando spettava un provvedimento favorevole ed era fondata l'originaria istanza;
non può invece essere accordato alcun risarcimento laddove il provvedimento tardivamente adottato abbia carattere negativo e le statuizioni in esso contenute siano divenute intangibili per l'omessa tempestiva proposizione del gravame (in senso conforme, Cons. St., sez.
IV, 6 novembre 2018, n. 6266; Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2624;
Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 3068; Cons. St., sez. IV, 2 novembre
2016, n. 4580).
10 Il risarcimento del danno presuppone pertanto la prova che, se fossero stati rispettati i termini prescritti dalla legge, il procedimento si sarebbe concluso con l'accoglimento dell'istanza amministrativa.
“Il superamento del termine di conclusione del procedimento non è,
ovviamente, mai risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova rigorosa di un
effettivo danno risarcibile che ne sia «conseguenza immediata e diretta»
(art. 1223) e non evitabile (1227 del c.c.)” (Cons. Stato, Ad. Plen. n.
12/2024); il risarcimento del danno da ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce un effetto del ritardo in sé e per sé; infatti l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 3269/2020).
Si aggiunge che l'eventuale accertamento del c.d. danno da mero ritardo può comportare la condanna della P.A. non al “risarcimento del danno”, bensì al pagamento di un mero “indennizzo” (comma 1 bis,
dell'art. 2 bis della legge 241/1990), ma è comunque necessario che il privato abbia attivato il cd potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato;
l'unica disposizione normativa in materia è
11 l'art. 28 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, il quale prevede al comma 2 che «al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto
ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della l.
n. 241 del 1990», ( Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7787).
Il predetto potere sostitutivo, inoiltre, va azionato nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
(Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7789).
Anche in tal caso peraltro non è sufficiente dedurre il mero superamento del termine procedimentale, ma il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, di natura oggettiva (danno-evento,
danno-conseguenza e relativo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di natura soggettiva (Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n.
2705).
Ciò posto, nel caso di specie il termine di 55 giorni, invocato dalla appellante, è stato indicato dall' nella circolare n. 55 del 08/04/2021 CP_1
per la definizione della pratica amministrativa di “pensione di anzianità/anticipata”, ma non può ritenersi perentorio, in quanto non espressamente previsto dalla legge, né tantomeno sancito dalla legge come cogente.
12 L'art. 7 legge n. 533 del 1973 stabilisce infatti in materia previdenziale il termine generale, non perentorio, di 120 giorni quale spatium deliberandi
per l' , decorso il quale la domanda dell'interessato “si intende CP_1
respinta a tutti gli effetti di legge”, formandosi il “silenzio rifiuto”.
Dopo la formazione del silenzio rifiuto, la parte può proporre il ricorso amministrativo e successivamente il ricorso giudiziario.
Nel caso di specie la non ha proposto alcuna impugnativa avverso Pt_1
il silenzio rifiuto maturato dopo i 120 giorni dalla prima domanda del
14/10/2021, ed ha presentato solo in data 15/03/2022 la seconda domanda amministrativa con la relativa documentazione.
Ella non ha neppure azionato il cd potere sostitutivo nel termine perentorio di cui all'art. 2 bis, co. 1 bis, legge n. 2241/1990, onde non avrebbe diritto in ipotesi all'indennizzo ivi previsto (che non è stato espressamente chiesto dalla parte nel presente contenzioso ed è cosa diversa dal
“risarcimento” del danno ex art. 2 bis, co. 1, legge n. 241/1990).
Va notato altresì che la prima domanda amministrativa, presentata dalla in data 14/10/2021, era pacificamente infondata e non accoglibile, Pt_1
ed è stata legittimamente respinta dall' come da missiva del CP_1
13 02/03/2022; sul punto nulla ha censurato o smentito la appellante, la quale non ha del resto mai impugnato tale decisione amministrativa di rigetto.
Il rigetto della prima domanda del 14/10/2021 risulta quindi consolidato e definitivo, e non ne emerge la illegittimità.
La prima domanda in effetti non avrebbe mai potuto avere esito favorevole, onde la statuizione espressa dall' in data 02/03/2022 CP_1
non appare produttiva di un pregiudizio “ingiusto” in danno della , Pt_1
così difettando il requisito necessario per il risarcimento qui rivendicato.
Giova rammentare che le prestazioni previdenziali non sono mai riconoscibili di ufficio, e che la domanda dell'interessato costituisce un presupposto indispensabile.
Risultando legittimamente ed incontestatamente respinta la prima domanda del 14/10/2021, l'ente non poteva attribuire la pensione di ufficio ma poteva solo valutare la nuova domanda, che era onere dell'interessata proporre e che la ha presentato in data Pt_1
15/03/2022.
Ed è ormai divenuta definitiva la decorrenza della pensione de qua come riconosciuta dall' per effetto della seconda domanda del 15/03/2022, CP_1
14 non avendo la mai impugnato – neppure per la sola decorrenza- la Pt_1
decisione amministrativa intervenuta su tale seconda domanda.
In conclusione, la sentenza di prime cure va confermata.
Nulla per le spese, essendovi in atti la dichiarazione di esonero ex art. 152
disp att cpc personalmente sottoscritta dalla appellante.
Trattandosi di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 577/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1178/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
15 Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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