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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Montedoro - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Battiato - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/84”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.6.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento dell'assegno di invalidità
(inutilmente richiesto in via amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' convenuto CP_1
alla corresponsione della prestazione medesima, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1
rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133 (trattandosi di giudizio instaurato dopo il 25 giugno 2008, data di pubblicazione del citato D.L. sulla Gazzetta Ufficiale, giusta quanto espressamente disposto dall'art. 56 stesso decreto), dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). ***************
Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che non determinano totale inabilità, né la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Sentito in sede di chiarimenti il ctu ha precisato che qualora si valutino non le mansioni di inquadramento di natura impiegatizia quale responsabile della produzione, ma le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, che sono anche manuali, il requisito sanitario sussisterebbe.
Sul punto tuttavia è opportuno richiamare la sentenza della Cassazione n. 23522 del 2016 la quale afferma che “Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata”.
Ebbene il ricorrente è inquadrato pacificamente come responsabile di produzione, attività confacente alla sue attitudini, per la quale lo stesso è del tutto idoneo. Resta irrilevante allora che in concreto continui a svolgere anche attività manuale, essendo sufficiente che si limiti a svolgere le mansioni di inquadramento per le quali è idoneo.
Non ricorrendo, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222, la domanda così come proposta non può che essere rigettata.
Quanto alle spese, la peculiarità della questione trattata consente la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate
Taranto, 27.3.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Montedoro - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Battiato - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/84”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.6.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento dell'assegno di invalidità
(inutilmente richiesto in via amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' convenuto CP_1
alla corresponsione della prestazione medesima, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1
rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133 (trattandosi di giudizio instaurato dopo il 25 giugno 2008, data di pubblicazione del citato D.L. sulla Gazzetta Ufficiale, giusta quanto espressamente disposto dall'art. 56 stesso decreto), dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). ***************
Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che non determinano totale inabilità, né la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Sentito in sede di chiarimenti il ctu ha precisato che qualora si valutino non le mansioni di inquadramento di natura impiegatizia quale responsabile della produzione, ma le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, che sono anche manuali, il requisito sanitario sussisterebbe.
Sul punto tuttavia è opportuno richiamare la sentenza della Cassazione n. 23522 del 2016 la quale afferma che “Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata”.
Ebbene il ricorrente è inquadrato pacificamente come responsabile di produzione, attività confacente alla sue attitudini, per la quale lo stesso è del tutto idoneo. Resta irrilevante allora che in concreto continui a svolgere anche attività manuale, essendo sufficiente che si limiti a svolgere le mansioni di inquadramento per le quali è idoneo.
Non ricorrendo, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222, la domanda così come proposta non può che essere rigettata.
Quanto alle spese, la peculiarità della questione trattata consente la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate
Taranto, 27.3.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO