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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e il mantenimento dei figli, i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
- I coniugi dichiarano, sin da ora, e senza riserva alcuna, di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra e che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, con i propri redditi personali, rinunciando a qualsiasi azione o ragione circa il reciproco mantenimento, intendendosi con le condizioni di cui al presente ricorso definiti tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro, per
i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- La RA si farà carico del mantenimento, oltre che proprio, anche dei Pt_1 due figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno.
- Il Sig. concorda e presta il proprio consenso a ché la sig.ra Pt_2 Pt_1 includa i figlioli nel proprio nucleo familiare e percepisca gli assegni per il mantenimento degli stessi, nonché ogni e qualsivoglia spettanza relativa ai figli e . Per_1 Persona_2
Pag. 2 di 3 - Il IG , non appena reperirà un lavoro stabile, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figlioli.
c) Entrambi i ricorrenti, omologata la separazione coniugale, trasferiranno la residenza, odiernamente presso la casa coniugale in Cagliari, alla Via
Famagosta n. 26, in altro luogo.
In specie la sig.ra trasferirà la propria residenza nel Comune di Genova, Pt_1 alla via Lugo n. 14, presso l'abitazione della propria madre, ove attualmente vive ed è domiciliata, in cui abiterà con i due figli e . Per_1 Persona_2
Si precisa come tutti gli effetti personali della RA e dei due figli, sono Pt_1 già stati asportati dalla casa coniugale.
Il IG , è odiernamente alla ricerca di un'abitazione, per modo che Pt_2 comunicherà alla sig.ra e ai figlioli il luogo ove avrà trasferito la propria Pt_1 residenza.
d) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e il mantenimento dei figli, i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
- I coniugi dichiarano, sin da ora, e senza riserva alcuna, di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra e che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, con i propri redditi personali, rinunciando a qualsiasi azione o ragione circa il reciproco mantenimento, intendendosi con le condizioni di cui al presente ricorso definiti tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro, per
i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- La RA si farà carico del mantenimento, oltre che proprio, anche dei Pt_1 due figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno.
- Il Sig. concorda e presta il proprio consenso a ché la sig.ra Pt_2 Pt_1 includa i figlioli nel proprio nucleo familiare e percepisca gli assegni per il mantenimento degli stessi, nonché ogni e qualsivoglia spettanza relativa ai figli e . Per_1 Persona_2
Pag. 2 di 3 - Il IG , non appena reperirà un lavoro stabile, contribuirà al Pt_2 mantenimento dei figlioli.
c) Entrambi i ricorrenti, omologata la separazione coniugale, trasferiranno la residenza, odiernamente presso la casa coniugale in Cagliari, alla Via
Famagosta n. 26, in altro luogo.
In specie la sig.ra trasferirà la propria residenza nel Comune di Genova, Pt_1 alla via Lugo n. 14, presso l'abitazione della propria madre, ove attualmente vive ed è domiciliata, in cui abiterà con i due figli e . Per_1 Persona_2
Si precisa come tutti gli effetti personali della RA e dei due figli, sono Pt_1 già stati asportati dalla casa coniugale.
Il IG , è odiernamente alla ricerca di un'abitazione, per modo che Pt_2 comunicherà alla sig.ra e ai figlioli il luogo ove avrà trasferito la propria Pt_1 residenza.
d) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3