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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2024, n. 13874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13874 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ATTORI
rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Consalvi
e
CONDOMINIO DI VIA MONTI DI CRETA N. 25 IN ROMA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Alceste Ferranti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe – nella loro qualità di condòmini – hanno impugnato avanti a questo Tribunale le delibere adottate dal condominio convenuto nell'assemblea del 31.5.2022 relativamente alla revoca dell'amministratore in carica ed alla nomina del
nuovo amministratore (nella persona del dr. ). Controparte_1
Hanno in sintesi dedotto che entrambe le delibere sono illegittime in quanto:
1) è mancata una concreta verifica – documentata nel verbale – riguardo alla regolare convocazione di tutti i condòmini;
2) non sussiste la maggioranza millesimale – imposta dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ. – per la revoca e la nomina dell'amministratore.
Hanno inoltre dedotto – con specifico riguardo alla delibera di nomina – che l'offerta presentata dall'amministratore designato non consente una sua corretta individuazione ed una chiara determinazione del compenso a lui dovuto.
Hanno pertanto concluso chiedendo la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – di tali delibere.
Il condominio – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito la cessata materia del contendere per effetto della sopraggiunta delibera in data 28.10.2022 e – nel merito –
ha comunque contestato la fondatezza della domanda chiedendone il conseguente rigetto.
All'udienza del 14.5.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Entrambe le parti – all'udienza finale del 14.5.2024 – hanno confermato che la sopraggiunta delibera del 28.10.2022 – con cui è stata ribadita la nomina dell'amministratore – comporta la cessata materia del contendere Controparte_1 (non avendo più gli attori concreto interesse ad una caducazione delle precedenti delibere impugnate).
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda (avendo entrambe le parti insistito – nelle conclusioni finali – per il rimborso delle spese processuali).
L'impugnazione – in tale prospettiva – appare infondata.
Infatti:
1) gli attori – oltretutto presenti in assemblea – non hanno dedotto la mancanza di una loro personale convocazione tempestiva e non sono legittimati a far valere
– in proposito – un eventuale vizio riguardante invece la convocazione di altri condomini;
2) la revoca dell'amministratore in carica – prevista al punto 2 dell'o.d.g. ma
discrezionalmente deliberata dall'assemblea come primo argomento – è stata correttamente adottata con la maggioranza millesimale prevista dall'art. 1136,
secondo comma, cod. civ. (dal verbale risultando a favore 499,455 millesimi su
988,689, al netto di millesimi 11,311 attribuiti all'ex appartamento portiere di
proprietà comune, e ciò anche a prescindere dagli specifici ed incontestati
errori di calcolo eccepiti dal convenuto in comparsa di risposta);
3) anche la nomina del nuovo amministratore è stata correttamente adottata – per analoghe ragioni – con la legittima maggioranza millesimale sopra richiamata;
4) l'offerta di tale amministratore – esaminata dall'assemblea ed allegata al verbale – consentiva la piena individuazione della persona fisica designata (dott. ) e la determinazione per relationem del suo Controparte_1
compenso (lo stesso – ben noto ai condòmini – del precedente
amministratore).
Le spese processuali – pertanto – sono da porre a carico solidale degli attori in quanto virtualmente soccombenti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna in solido gli attori rimborsare al condominio convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
11.9.2024. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ATTORI
rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Consalvi
e
CONDOMINIO DI VIA MONTI DI CRETA N. 25 IN ROMA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Alceste Ferranti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe – nella loro qualità di condòmini – hanno impugnato avanti a questo Tribunale le delibere adottate dal condominio convenuto nell'assemblea del 31.5.2022 relativamente alla revoca dell'amministratore in carica ed alla nomina del
nuovo amministratore (nella persona del dr. ). Controparte_1
Hanno in sintesi dedotto che entrambe le delibere sono illegittime in quanto:
1) è mancata una concreta verifica – documentata nel verbale – riguardo alla regolare convocazione di tutti i condòmini;
2) non sussiste la maggioranza millesimale – imposta dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ. – per la revoca e la nomina dell'amministratore.
Hanno inoltre dedotto – con specifico riguardo alla delibera di nomina – che l'offerta presentata dall'amministratore designato non consente una sua corretta individuazione ed una chiara determinazione del compenso a lui dovuto.
Hanno pertanto concluso chiedendo la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – di tali delibere.
Il condominio – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito la cessata materia del contendere per effetto della sopraggiunta delibera in data 28.10.2022 e – nel merito –
ha comunque contestato la fondatezza della domanda chiedendone il conseguente rigetto.
All'udienza del 14.5.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Entrambe le parti – all'udienza finale del 14.5.2024 – hanno confermato che la sopraggiunta delibera del 28.10.2022 – con cui è stata ribadita la nomina dell'amministratore – comporta la cessata materia del contendere Controparte_1 (non avendo più gli attori concreto interesse ad una caducazione delle precedenti delibere impugnate).
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda (avendo entrambe le parti insistito – nelle conclusioni finali – per il rimborso delle spese processuali).
L'impugnazione – in tale prospettiva – appare infondata.
Infatti:
1) gli attori – oltretutto presenti in assemblea – non hanno dedotto la mancanza di una loro personale convocazione tempestiva e non sono legittimati a far valere
– in proposito – un eventuale vizio riguardante invece la convocazione di altri condomini;
2) la revoca dell'amministratore in carica – prevista al punto 2 dell'o.d.g. ma
discrezionalmente deliberata dall'assemblea come primo argomento – è stata correttamente adottata con la maggioranza millesimale prevista dall'art. 1136,
secondo comma, cod. civ. (dal verbale risultando a favore 499,455 millesimi su
988,689, al netto di millesimi 11,311 attribuiti all'ex appartamento portiere di
proprietà comune, e ciò anche a prescindere dagli specifici ed incontestati
errori di calcolo eccepiti dal convenuto in comparsa di risposta);
3) anche la nomina del nuovo amministratore è stata correttamente adottata – per analoghe ragioni – con la legittima maggioranza millesimale sopra richiamata;
4) l'offerta di tale amministratore – esaminata dall'assemblea ed allegata al verbale – consentiva la piena individuazione della persona fisica designata (dott. ) e la determinazione per relationem del suo Controparte_1
compenso (lo stesso – ben noto ai condòmini – del precedente
amministratore).
Le spese processuali – pertanto – sono da porre a carico solidale degli attori in quanto virtualmente soccombenti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna in solido gli attori rimborsare al condominio convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
11.9.2024. IL GIUDICE