Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Miracola e Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo Tribunale del 18 novembre 2022, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale, i sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, protocollata al n.-OMISSIS-;
- con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con la precisazione che “ Dovendosi procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, l’Amministrazione comunale terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento ”;
- nonostante la diffida a provvedere di parte ricorrente, l’Amministrazione non ha adottato alcuna determinazione a definizione della pratica edilizia oggetto di causa;
- con ricorso ritualmente notificato in data 12 giugno 2024 e depositato il 24 giugno 2024, i sig.ri -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 da parte del Comune di Lipari;
- il Comune di Lipari, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato è esecutivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che:
- sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. (pur a fronte della qualificazione della domanda da parte ricorrente quale azione avverso il silenzio dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di rieditare il potere amministrativo);
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro giorni 60 decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Lipari di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Lipari, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Comune di Lipari alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.