Articolo 1 della Legge 27 novembre 1951, n. 1350
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1952
Art. 1.
L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.
All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.
Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1952