Art. 1.
L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.
All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.
Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.
All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.
Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.