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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2708/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento specificati in epigrafe per i seguenti motivi:
- nullità/annullabilità/erroneità dell'avviso di accertamento esecutivo;
- non debenza degli importi dovuti.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
Il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) L'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 112401563026, con il quale veniva contestato l'asserito omesso versamento della TARI e del TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo pari ad € 1.455,30 a titolo di tributo ed € 704,56 a titolo di sanzioni, per un totale di
€ 2.160,00.
La pretesa impositiva risultava fondata su presupposti che il ricorrente ha puntualmente contestato, deducendone l'infondatezza sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
3) L'accertamento in esame era riferito ad immobili asseritamente ubicati in Roma, Indirizzo_1, categoria C/04 – autorimesse, magazzini, stazioni, per una superficie complessiva di mq 38, individuati catastalmente come segue: dati catastali
Tali dati catastali hanno costituito il presupposto dell'imposizione contestata dall'ente resistente.
Indirizzo_2 Il ricorrente, con dichiarazione datata 08.06.2005, aveva regolarmente denunciato le unità immobiliari di cui risultava proprietario all'epoca, consistenti nell'appartamento ad uso abitativo, ove risiede con il proprio nucleo familiare, sito in Roma, Indirizzo_3, interno 5, nonché nel box di pertinenza n. 8, con accesso da Indirizzo_1. In tale dichiarazione, il contribuente indicava una superficie calpestabile pari a mq 78 per l'abitazione e mq
12 per il box, per un totale complessivo di mq 90, adempiendo correttamente agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente.
5) Successivamente, AMA S.p.A., con avviso di accertamento prot. n. 061939/11502 del 04.12.2009, procedeva alla rettifica della dichiarazione originaria, aumentando la superficie degli immobili e attribuendo mq 98 all'abitazione e mq 21 al box, con conseguente rideterminazione del tributo dovuto. 6) Il ricorrente provvedeva al versamento del tributo e delle relative sanzioni, calcolate sulla differenza di superficie così accertata, per un totale complessivo di mq 120, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento ad AMA S.p.A. mediante raccomandata del 14.01.2016, così dimostrando la propria piena collaborazione e il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
Indirizzo_4 Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente non risulta proprietario di alcun immobile all'indirizzo indicato dalla parte resistente, con specifico riferimento all'unità immobiliare censita al dati catastali, asseritamente sita in Roma, Indirizzo_1. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che l'immobile di pertinenza del ricorrente è ubicato in Indirizzo_1, e non al civico n. 56, con la conseguenza che nessuna obbligazione tributaria può essere legittimamente pretesa in relazione all'immobile erroneamente individuato dall'Amministrazione resistente.
8) Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi provato il corretto e completo adempimento del tributo da parte del ricorrente in relazione agli immobili effettivamente di sua pertinenza, risultando pertanto priva di fondamento la pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
9) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente, la quale ha promosso un'azione impositiva risultata infondata sia in fatto che in diritto. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condannando il resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 300 per compensi oltre alle spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401563026 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento specificati in epigrafe per i seguenti motivi:
- nullità/annullabilità/erroneità dell'avviso di accertamento esecutivo;
- non debenza degli importi dovuti.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
Il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) L'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 112401563026, con il quale veniva contestato l'asserito omesso versamento della TARI e del TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo pari ad € 1.455,30 a titolo di tributo ed € 704,56 a titolo di sanzioni, per un totale di
€ 2.160,00.
La pretesa impositiva risultava fondata su presupposti che il ricorrente ha puntualmente contestato, deducendone l'infondatezza sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
3) L'accertamento in esame era riferito ad immobili asseritamente ubicati in Roma, Indirizzo_1, categoria C/04 – autorimesse, magazzini, stazioni, per una superficie complessiva di mq 38, individuati catastalmente come segue: dati catastali
Tali dati catastali hanno costituito il presupposto dell'imposizione contestata dall'ente resistente.
Indirizzo_2 Il ricorrente, con dichiarazione datata 08.06.2005, aveva regolarmente denunciato le unità immobiliari di cui risultava proprietario all'epoca, consistenti nell'appartamento ad uso abitativo, ove risiede con il proprio nucleo familiare, sito in Roma, Indirizzo_3, interno 5, nonché nel box di pertinenza n. 8, con accesso da Indirizzo_1. In tale dichiarazione, il contribuente indicava una superficie calpestabile pari a mq 78 per l'abitazione e mq
12 per il box, per un totale complessivo di mq 90, adempiendo correttamente agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente.
5) Successivamente, AMA S.p.A., con avviso di accertamento prot. n. 061939/11502 del 04.12.2009, procedeva alla rettifica della dichiarazione originaria, aumentando la superficie degli immobili e attribuendo mq 98 all'abitazione e mq 21 al box, con conseguente rideterminazione del tributo dovuto. 6) Il ricorrente provvedeva al versamento del tributo e delle relative sanzioni, calcolate sulla differenza di superficie così accertata, per un totale complessivo di mq 120, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento ad AMA S.p.A. mediante raccomandata del 14.01.2016, così dimostrando la propria piena collaborazione e il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
Indirizzo_4 Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente non risulta proprietario di alcun immobile all'indirizzo indicato dalla parte resistente, con specifico riferimento all'unità immobiliare censita al dati catastali, asseritamente sita in Roma, Indirizzo_1. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che l'immobile di pertinenza del ricorrente è ubicato in Indirizzo_1, e non al civico n. 56, con la conseguenza che nessuna obbligazione tributaria può essere legittimamente pretesa in relazione all'immobile erroneamente individuato dall'Amministrazione resistente.
8) Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi provato il corretto e completo adempimento del tributo da parte del ricorrente in relazione agli immobili effettivamente di sua pertinenza, risultando pertanto priva di fondamento la pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
9) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente, la quale ha promosso un'azione impositiva risultata infondata sia in fatto che in diritto. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condannando il resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 300 per compensi oltre alle spese