Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
n. rg5028 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5028 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Vespucci 9,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ARINO CIRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Francesco Crispi n. 107,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 , premesso Persona_1
di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dal 2017 con il sig. e che dalla loro unione nascevano i minori il Parte_1 Per_2
1
05.09.2016 e il 30.11.2017, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi Per_3
padre-figli in particolare:
“1. Affidare in modo condiviso i due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Napoli alla via Cesare Capaccio 24;
a) il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i Pt_1
figli due pomeriggi a settimana - nelle giornate del martedì e del giovedì dalle h. 16,00 alle h. 19,30 - nonché i fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con prelievo ed accompagnamento presso la casa familiare.
b) Durante le festività Natalizie, di Fine anno e Pasquali, i genitori terranno con sé i minori in modo alternato, ovvero uno la Vigilia di Natale e l'altro d il 25 dicembre;
uno la vigilia di Capodanno e l'altro il giorno 1° gennaio;
uno nel giorno di Pasqua, l'altro il lunedì in Albis.
c) per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
d) il padre trascorrerà con o figli il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà; qualora il giorno del compleanno della madre o la Festa della Mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che o minori stiano con il padre, i figli trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno da trascorrere con il padre;
e) Il sig. si impegna a comunicare alla moglie l'indirizzo ed il recapito telefonico del Pt_1
luogo ove si recherà con i figli nel fine settimana e nei periodi di vacanza;
medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra Per_1
f) entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sui figli minori e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione ed all'equilibrio psico-fisico degli stessa;
2. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 600,00 quale contributo Per_1
al mantenimento dei figli minori oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli;
il tutto oltre alla somma di E. 200,00 quale contributo al canone di locazione della casa familiare,
2 3
3. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
21 cpc.
Si costituiva con comparsa di costituzione il resistente, il quale non contestava il regime dell'affido condiviso prevedendosi:
“1) Affidare in modo condiviso i due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Napoli alla via Cesare Capaccio 24;
2) disporre il diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario:
Il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i Pt_1
figli due pomeriggi a settimana - nelle giornate del martedì e del giovedì dalle h. 16,00 alle h. 19,30 - nonché i fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con prelievo ed accompagnamento presso la casa familiare.
3) Durante le festività Natalizie, di Fine anno e Pasquali, i genitori terranno con sé i minori in modo alternato, ovvero uno la Vigilia di Natale e l'altro d il 25 dicembre;
uno la vigilia di Capodanno e l'altro il giorno 1° gennaio;
uno nel giorno di Pasqua, l'altro il lunedì in Albis.
4) I genitori per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto potranno tenere i minori, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
5) il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà; qualora il giorno del compleanno della madre o la Festa della Mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che o minori stiano con il padre, i figli trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno da trascorrere con il padre;
6) Il sig. si impegna a comunicare alla moglie l'indirizzo ed il recapito telefonico del Pt_1
luogo ove si recherà con i figli nel fine settimana e nei periodi di vacanza;
medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra Per_1
7) entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sui figli minori e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione ed all'equilibrio psico-fisico degli stessi;
3 4
8) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 quale contributo Per_1
al mantenimento dei figli minori oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli, con cessione totale della propria quota di assistenziale dell'assegno unico per i figli in favore della sig.ra
Per_1
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
All'udienza di prima comparizione, il GI, sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. alla quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno così definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-affido condiviso dei due minori con collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Napoli alla via cesare Capaccio 24;
-disporre il diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario: il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i due Pt_1
figli due pomeriggi a settimana- nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,30 – nonché i fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con prelievo ed accompagnamento presso la casa familiare. Durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, i genitori terranno con sé i minori in modo alternato, ovvero uno la Vigilia di Natale e l'altro il 25 dicembre;
uno la vigilia di capodanno e l'altro il giorno 1° gennaio;
uno nel giorno di Pasqua, l'altro il lunedì in
Albis.
I genitori per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto potranno tenere i minori, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4 5
-il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che i minori stiano con il padre, i figli trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno da trascorrere con il padre;
-Il sig. si impegna a comunicare alla moglie l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo Pt_1
ove si recherà con i figli nel fine settimana e nei periodi di vacanza;
medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra Per_1
-entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sui figli minori e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione ed all'equilibrio psicofisico degli stessi;
-porre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra entro Pt_1 Per_1
il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di €.450,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra Per_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
5 6
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
6