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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 84/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21.05.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1
legale rappresentante p.t., sig. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Andrea Rosati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Chieti, alla Via T. Scaraviglia n. 106;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_2
procuratore Dott. giusti poteri conferiti con procura speciale, Persona_1
elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), alla Via XXIV Maggio n.9 presso e nello studio dell'Avv. Giulio Bocci dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del 21.05.24 .
OGGETTO: Bancario - Mutuo. Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Chieti n. 312/2020 del 24.06.2020, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Chieti, la deducendo quanto Controparte_2
segue:
“1) il 27.9.2007 la concesse alla Program S.r.l. un prefinanziamento Controparte_3 in conto mutuo dell'importo di € 1.300.000,00 sul c/c n. 81374;
2) con successivo atto pubblico per notar di Chieti del 20.6.2008 (Rep. Per_2
58524, Racc. 27112) la (corrente in Chieti alla via Custoza n. Controparte_4
29) contrasse mutuo fondiario “per liquidità” con per l'importo di € Controparte_3
1.350.000,00 al tasso variabile Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread dell'1,5%
- e quindi, alla data della stipula, pari al 6,428% - da estinguere in 180 rate mensili posticipate, a far data dal 1°.8.2008, mediante addebito sul c/c 8039175 in essere presso la Banca mutuante. Per il caso di mora era prevista l'applicazione di un tasso del 2% “in più del tasso di interesse applicato, così come contrattualmente previsto, alla rata risultante in mora, dal giorno successivo alla scadenza”. L'estinzione anticipata avrebbe comportato l'applicazione di una penale pari all'1% sul capitale rimborsato.
3) A garanzia del mutuo veniva costituita ipoteca sul complesso immobiliare sito in
Chieti alla via Custoza n. 29 costituito da 5 fabbricati industriali e relativo terreno pertinenziale di complessive are 87,15, censiti in catasto fabbricati al fg. 16, p.lla 338 sub. 2 e p.lla 360 sub. 2 ed in catasto terreni al fg. 16, p.lla 338; su ½ della striscia di terreno destinata a parcheggio di 350 mq in catasto 2 terreni al fg. 16, p.lla 377 di are
3,50; su 1/3 della striscia di terreno destinata a parcheggio di 430 mq censita in catasto terreni al fg. 16, p.lla 378 di are 4,05 e p.lla 408 di are 0,25.
4) Con successivo atto pubblico per notar di Chieti del 6.2.2014 (Rep. Per_2
67452, racc. 33568) acquistava da Program S.r.l. l'intero complesso Parte_1 immobiliare pagandone il prezzo convenuto (e pari ad € 1.581.800,00), quanto ad €
580.897,43, all'atto di acquisto mediante assegno bancario e per il residuo, pari ad
2 1.000.902,57, mediante accollo del residuo, di pari importo, del mutuo fondiario stipulato il 20.6.2008 dalla venditrice con CP_3
5) A seguito della dichiarazione di accollo, alla quale la mutuante prestava adesione con nota del 27.6.2014, il rimborso del finanziamento avveniva a cura dell'accollante alla quale, a far data dalla rata n. 72 del 30.6.2014, veniva (co- Parte_1
)intestato il rapporto di c/c 8039175 sul quale già erano confluite le rimesse mensili dell'accollata Program s.r.l. e pertanto l'accollo poteva dirsi perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c.
6) Per effetto del D.L. 183/2015 i crediti di posta in L.C.A., vennero Controparte_3 quindi trasferiti a , “ ai sensi dell'articolo 42 del Controparte_5 CP_6
D.L. 180/2015, con sede in Roma alla Via Nazionale n. 91 presso Banca d'Italia, con la quale proseguì nel rapporto dalla rata n. 88 del 30.11.2015 fino al 10.5.2017 Pt_1 quando l'Ente venne ceduto al gruppo (vgs. attestazioni di pagamento del CP_2
periodo).
7) Il 6.9.2017 l'Istituto mutuante cambiò denominazione in per Controparte_7
poi essere, dal 26.2.2018, definitivamente incorporato in oggi Controparte_2 convenuta”.
Tanto premesso in fatto, l'attrice, nell'esercizio dei diritti riconosciuti all'accollante ex art. 1273 c.c., chiedeva dichiararsi la nullità della convenzione di mutuo del 20.6.2008 per i seguenti motivi:
1) nullità della convenzione degli interessi per usurarietà originaria ed indeterminatezza del TEG;
2) usurarietà del tasso di mora applicato;
3) nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi.
“In definitiva – concludeva la società attrice in citazione - il contratto di mutuo del
20.6.2008 si palesa nullo per usurarietà ed indeterminatezza del TEG con conseguente gratuità della convenzione ed obbligo restitutorio in capo alla mutuante”.
Concludeva nei termini che seguono:
3 “In via principale:
a) accertata e dichiarata la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo ripassato tra le parti e nelle successive pattuizioni per usurarietà pattizia e/o sopravvenuta in corso di rapporto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2 L. 108/1996 e 1815 c.c., dichiarare tenuta al pagamento Parte_1 del solo debito per sorte capitale risultante alla data dell'ultimo pagamento depurato delle somme ad ogni titolo illegittimamente percepite in dipendenza delle ridette clausole nulle, da quantificare nell'importo di € 342.793,79 alla data del 24.4.2018 ovvero nella diversa somma all'esito di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, salvo il maggior credito maturato in corso di causa per effetto delle rimesse nel frattempo eseguite e dichiarate illegittime;
b) condannare la convenuta alla restituzione degli importi Controparte_2
illegittimamente incamerati in dipendenza delle clausole contrattuali da considerare nulle e da rideterminare all'esito di espletanda CTU.
In via consequenziale, ed a titolo risarcitorio,
c) condannare la Banca opposta al risarcimento dei danni, tutti, patiti dall'attrice a titolo di danno aziendale, da quantificare nel 50% degli importi indebitamente pagati, e di conseguente perdita di chance, la cui quantificazione si rimette alla valutazione equitativa del Giudice;
in via subordinata: comunque accertato il pagamento di interessi non dovuti in ragione della riscontrata difformità tra il TEG indicato in contratto ed il TEG applicato al rapporto, rideterminare il debito dell'attrice dichiarare l'attrice obbligata al pagamento degli interessi rideterminati ex art. 117 co. 7 TUB al tasso sostitutivo BOT tempo per tempo vigente per tutta la durata del contratto con conseguente condanna della convenuta al rimborso di quanto indebitamente percepito e da quantificare all'esito di espletanda CTU
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi CTU contabile sui seguenti quesiti:
4 1) ridetermini il CTU, sulla base della documentazione fornita dall'attrice e di quella ulteriore eventualmente fornita dalla Banca ovvero presso la stessa reperita, il saldo a debito dell'attrice in linea capitale all'esito della depurazione del rapporto di mutuo da tutti gli interessi e costi ad ogni titolo illegittimamente addebitati dalla CP_2
convenuta per contrarietà alle disposizioni di cui alla L. 108/1996;
2) ridetermini il CTU il saldo a debito dell'attrice in linea capitale all'esito dell'applicazione, ai sensi dell'art. 117 co. 7 lett. a), del tasso sostitutivo BOT durante tutta la durata del rapporto controverso.
Con salvezze illimitate”.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Concludeva nei termini che seguono:
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare la erronea vocatio in ius e/o la carenza di legittimazione passiva di quale società incorporante , già Controparte_2 Controparte_7
denominata in riferimento Controparte_8
alle contestazioni e domande relativa al prefinanziamento del 27.09.2007 essendo il relativo rapporto estintosi in data 20.06.2008 e quindi anteriormente al 22.11.2015 ;
b) accertare e dichiarare che, relativamente al prefinanziamento concesso a Program
S.r.l. il 27.09.2007, è carente della legittimazione attiva Parte_1
e/o difetta della titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio;
Nel merito.
A) In via principale:
1) rigettare le domande attoree dirette a fare accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996 da parte del tasso convenzionale di mora e della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo e la conseguente domanda diretta a fare dichiarare la gratuità del contratto mutuo del 20.06.2008 ai sensi dell'art.
5 1815 secondo comma cod. civ. in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
3) nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, rigettare la domanda di restituzione/di compensazione relativamente alle rate di mutuo antecedenti alla rata n.
72 con scadenza al 31.07.2014, per le ragioni esposte in narrativa (carenza della legittimazione attiva e/o difetto della titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio).
In ogni caso: condannare la società attrice al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
Esperita la mediazione, istruita la causa, il giudice del Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 312/2020 si pronunciava come segue:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in euro 3.235,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge”.
Nella sentenza il giudice - a prescindere dalla fondatezza o meno della questione relativa agli eccepiti (da parte della banca convenuta) difetti di legittimazione attiva e passiva – decideva la causa in punto di infondatezza in applicazione del principio cd. della 'ragione più liquida', ritenendo nel merito tutti e tre i motivi di nullità rappresentati dalla società attrice non meritevoli di accoglimento.
Nel proporre appello la censurava la pronuncia del primo Parte_1 giudice affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) Errore sulla stima degli interessi corrispettivi convenuti per omessa valutazione dei costi di prefinanziamento (par.
3.3 della sentenza).
A dire di parte appellante, il giudice, nella verifica di conformità alla legge dell'effettivo costo del finanziamento, in virtù del principio di onnicomprensività delineato dal IV comma dell'art. 644 c.p., avrebbe dovuto necessariamente tener conto
6 «delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese». Secondo la difesa di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto tenere conto che – a prescindere dall'inclusione o meno, nel calcolo del TEG, della penale di estinzione anticipata – la
Program s.r.l., in costanza di prefinanziamento, e fino all'erogazione del mutuo fondiario sul c/c 8039175, aveva sostenuto costi per interessi e commissioni pari ad €
30.455,72 al 31.12.2007, ed € 59.556,14 al 30.6.2008, e quindi per complessivi €
90.011,86. Tali costi si erano tradotti nell'applicazione di un TEG pari al 10,204%
(senza tener conto della penale per estinzione anticipata), ben superiore al tasso soglia previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile alla data del 27.9.2007 (e pari all'8,370% come da rilevazione della Banca d'Italia).
2) Erronea stima del tasso soglia nella valutazione del tasso di mora (par.
3.2. e
5.1)
A dire di parte appellante, nella determinazione della soglia d'usura relativa agli interessi moratori il Giudice aveva erroneamente applicato la maggiorazione di 2,1 punti percentuali frutto di mere rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, già contestate in quanto datate (in quanto risalenti al 2001) e perfino scientificamente inattendibili.
Peraltro – aggiungeva - se, come rilevato nella perizia di parte, il TAEG calcolato per effetto dei sopra richiamati oneri di prefinanziamento era pari al 10,204% (TSU pari al
9% nel trimestre di riferimento), anche a seguito dell'eventuale addizione di 2,1 punti percentuali il tasso effettivo di mora sarebbe risultato superato, risultando il TSU pari al
11,1% ed il TEMo pari al (10,204 + 2=) 12,2%.
3) Erronea svalutazione dell'eccepita indeterminatezza dell' Pt_2
Innanzitutto, parte appellante contestava l'asserzione secondo la quale non esisteva in
Par capo alla Banca un obbligo di indicazione dell' al momento della stipula del mutuo trattandosi di contratto stipulato, non già, “in data 2 maggio 2000”, e quindi anteriormente alla Delibera CICR 10688 del 4.3.2003, bensì in data 20.6.2008, ovvero nel pieno vigore della Delibera richiamata. Ciò detto, parte appellante impugnava
(anche) il capo della sentenza relativo alla infondatezza della domanda di nullità della clausola di indicazione del TEG, stante il costante discostamento del TEG applicato in concreto dall'ISC indicato in contratto, e ciò anche in ragione dell'effetto anatocistico prodotto dal metodo di ammortamento alla francese (in luogo del 6,72% dell'ISC indicato in convenzione, il TEG sarebbe variato tra il 10,204% del solo
7 prefinanziamento (ipotesi C della perizia di parte) ed il 10,274% del costo complessivo secondo il piano di rimborso allegato al mutuo (ipotesi E della perizia di parte). Ciò, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto inquadrare nel più ampio genus della nullità
(parziale) per indeterminatezza dell'oggetto ex comb. disp. artt. 1419 e 1346 c.c..
Concludeva come di seguito:
“in via principale:
a) dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo ripassato tra le parti e nelle successive pattuizioni per usurarietà pattizia e/o sopravvenuta in corso di rapporto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1
e 2 L. 108/1996 e 1815 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta al Parte_1
pagamento del solo debito per sorte capitale risultante alla data dell'ultimo pagamento depurato delle somme ad ogni titolo illegittimamente percepite in dipendenza delle ridette clausole nulle, da quantificare nell'importo di € 342.793,79 alla data del
24.4.2018 ovvero nella diversa somma all'esito di espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, salvo il maggior credito maturato in corso di causa per effetto delle rimesse nel frattempo eseguite e dichiarate illegittime;
b) condannare la convenuta alla restituzione degli importi Controparte_2
illegittimamente incamerati in dipendenza delle clausole contrattuali da considerare nulle e da rideterminare all'esito di espletanda CTU.
In via consequenziale, ed a titolo risarcitorio,
c) condannare la Banca opposta al risarcimento dei danni, tutti, patiti dall'attrice a titolo di danno aziendale, da quantificare nel 50% degli importi indebitamente pagati, e di conseguente perdita di chance, la cui quantificazione si rimette alla valutazione equitativa del Giudice;
in via subordinata: comunque accertato il pagamento di interessi non dovuti in ragione della riscontrata difformità tra il TEG indicato in contratto ed il TEG applicato al rapporto, rideterminare il debito dell'attrice dichiarare l'attrice obbligata al pagamento degli interessi rideterminati ex art. 117 co. 7 TUB al tasso sostitutivo BOT tempo per tempo vigente per tutta la durata del contratto con conseguente condanna
8 della convenuta al rimborso di quanto indebitamente percepito e da quantificare all'esito di espletanda CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: si rinnova la richiesta di CTU contabile sui seguenti quesiti:
1) ridetermini il CTU, sulla base della documentazione fornita dall'attrice e di quella ulteriore eventualmente fornita dalla ovvero presso la stessa reperita, il saldo a CP_2 debito dell'attrice in linea capitale all'esito della depurazione del rapporto di mutuo da tutti gli interessi e costi ad ogni titolo illegittimamente addebitati dalla CP_2
convenuta per contrarietà alle disposizioni di cui alla L. 108/1996;
2) ridetermini il CTU il saldo a debito dell'attrice in linea capitale all'esito dell'applicazione, ai sensi dell'art. 117 co. 7 lett. a), del tasso sostitutivo BOT durante tutta la durata del rapporto controverso. Qualora si ravvisassero, dai calcoli sviluppati dal CTU, ripetuti superamenti del TSU rata per rata si richiede la segnalazione alla
Procura della Repubblica del reato che ne dovesse emergere al fine di consentire all'azienda il ricorso a tutte le agevolazioni consentite dal fondo antiusura.
Con salvezze illimitate”.
Si costituiva in appello la contestando le avverse argomentazioni. Eccepiva CP_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ne invocava il rigetto con il favore delle spese di lite del grado.
Concludeva nei termini che seguono:
“A) In via preliminare:
1) dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il primo ed il secondo motivo di appello, non avendo l'impugnazione proposta da Parte_1
“una ragionevole probabilità di essere accolta”, per le ragioni esposte dalla CP_2
appellata con la presente comparsa di costituzione;
2) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il terzo ed ultimo motivo di appello per completa assenza di una “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, secondo i principi statuiti dalla Corte di
9 Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 27199/2017 del 16.11.2017 ed anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione proposta da Parte_1
“una ragionevole probabilità di essere accolta”;
[...]
3) accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato interno con riferimento alla parte della sentenza del Tribunale di Chieti n. 312/2020 pubblicata il
24.6.2020 (pagine 4--6 e 10) relativa alla questione della non rilevanza, ai fini della valutazione dell'usurarietà, della c.d. commissione per estinzione anticipata del mutuo, non essendo stata detta statuizione impugnata da;
Parte_1
4) accertare e dichiarare che, relativamente al prefinanziamento concesso a Program
S.r.l. il 27.09.2007, è carente della legittimazione attiva Parte_1
e/o difetta della titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio;
5) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o della titolarità della situazione giuridica attiva in capo a relativamente alla domanda di Parte_1
restituzione/compensazione delle rate di ammortamento corrisposte da Program S.r.l. fino alla rata n. 71 con scadenza al 30.06.2014;
6) accertare e dichiarare la erronea vocatio in ius e/o la carenza di legittimazione passiva di quale società incorporante già Controparte_2 Controparte_7
denominata in riferimento Controparte_8 CP_6
alle contestazioni e domande relative al prefinanziamento del 27.09.2007 essendo il relativo rapporto estintosi in data 20.06.2008 e quindi anteriormente al 22.11.2015.
B) Nel merito:
- respingere l'appello in ogni sua parte per infondatezza e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Chieti n. 312/2020, pubblicata il 24.6.2020;
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto;
C) In via istruttoria:
rigettare la richiesta dell'appellante diretta a disporre la CTU in quanto inammissibile perché esplorativa, per le ragioni esposte dalla appellata nella presente CP_2
comparsa di costituzione;
10 D) condannare la parte appellante alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Le eccezioni sono infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI
29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito l'appello va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la ritenuta conformità a legge del costo del 'finanziamento' senza una corretta valutazione dei costi del
'prefinanziamento'. Secondo la difesa di parte appellante, in sostanza, il giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la Program s.r.l., in costanza del prefinanziamento concesso il 27.09.2007, e fino all'erogazione del mutuo fondiario sul c/c 8039175 concesso il 20.06.2008, aveva sostenuto costi per interessi e commissioni pari ad €
11 30.455,72 al 31.12.2007, e ad € 59.556,14 al 30.6.2008, quindi per complessivi €
90.011,86.
La censura è infondata.
L'oggetto della controversia è un mutuo fondiario a tasso variabile con garanzia ipotecaria, da restituire a mezzo pagamento di n. rate totali 180, stipulato in data
20.06.2008 dalla società Program S.r.l. con la allora Controparte_9 per l'importo di € 1.350.000,00, mutuo che la società attrice, odierna
[...] appellante, si è accollata per la parte residua a seguito dell'acquisto del Parte_1
complesso immobiliare della mutuataria originaria, avvenuto con contratto di compravendita del 6.02.2014.
Le parti con il contratto del 20.06.2008 hanno convenuto (si vedano le condizioni contrattuali in atti): - un tasso di interesse nominale annuo in misura pari a 1,50 punti in più del tasso Euribor a sei mesi act/360, con conteggio giorni 360/360, riferito all'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza delle singole rate;
- dunque, un tasso d'interesse annuo (TAN) nella misura del 6,428%; - l'Indicatore Sintetico di Costo
(I.S.C.), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG) pari al 6,72%; - gli interessi di mora ad un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso di interesse applicato, così come contrattualmente previsto, alla rata risultante in mora, dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento. Nessuna capitalizzazione periodica consentita sugli interessi moratori (artt. 5 e 7 del contratto di mutuo in esame).
Così precisate le condizioni contrattuali, documentalmente provate e non contestate, la censura dell'appellante alla omessa valutazione da parte del primo giudice, ai fini del calcolo dell'usura, dei costi relativi al prefinanziamento, non coglie nel segno trattandosi - pur volendo prescindere dal non espresso richiamo al prefinanziamento in sede di conclusioni ( non ha infatti avanzato in giudizio alcuna domanda Parte_1
con riferimento al precedente contratto di 'prefinanziamento' del 27.09.2007, circoscrivendo le proprie conclusioni, e quindi le relative domande, al solo contratto di mutuo) - di deduzione non supportata da alcuna prova.
Manca la produzione del contratto di prefinanziamento datato 27.09.2007 che consenta di accertare il collegamento funzionale dell'apertura di credito, per l'importo di €
12 1.300.000,00, con il contratto di mutuo sopra citato, e la conseguente natura unitaria dell'operazione complessiva. Sostenere, come fa parte appellante, la natura unitaria dell'operazione con la conseguenza che tutti i costi collegati all'anticipazione (ovvero al prefinanziamento), per complessivi € 90.011,86, dovevano essere conteggiati quali costi del mutuo medesimo, e che l'assenza di un contratto non poteva essere ritenuto d'ostacolo al loro riconoscimento stante la documentazione bancaria prodotta, è deduzione che non convince la Corte. Non avendo infatti l'attore prodotto il contratto bancario di prefinanziamento, a suo dire affetto dalle summenzionate nullità ovvero dalla mancanza di pattuizioni relative a taluni dei costi addebitati, gli assunti avverso il contenuto di detto contratto sono rimasti mere asserzioni unilaterali, rimaste prive di qualsivoglia corredo probatorio.
Né può supplire a tale mancanza il documento contabile riportato nella Consulenza
Tecnica di Parte, asseritamente riconducibile alla Program s.r.l. (“Stampa schede di contabilità”, doc. 4 fasc. di I grado parte attrice), e riassuntivo, ma non accertativo - in assenza di timbri, sottoscrizioni o riferimenti oggettivi - di una situazione contabile precedente al mutuo contratto tra le parti e di un collegamento con il contratto di mutuo di cui è causa.
A ciò si aggiunga che il contratto di “prefinanziamento” non risulta essere stato richiamato nel contratto di mutuo e non risulta essere stato neppure oggetto di pattuizione nel contratto di compravendita dell'azienda del 6.2.2014, avendo le parti regolamentato il pagamento del prezzo di acquisto mediante l'accollo del solo mutuo.
Peraltro, la pretesa dell'appellante di includere e/o aggiungere nel calcolo del TEG relativo al contratto di mutuo fondiario con rilascio di garanzia ipotecaria del 20.6.2008 anche i costi dell'asserito e diverso rapporto di “prefinanziamento” del 27.9.2007 è infondata sotto altro aspetto, essendo in contrasto con le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. ai sensi della Legge n. 108/1996 all'epoca vigenti. Si vorrebbe in sostanza, da parte appellante, mettere a confronto dati non omogenei (cioè il tasso di interesse e/o il costo applicato in riferimento al rapporto di prefinanziamento con il tasso soglia previsto per la categoria 'mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile'): un'operazione tecnicamente erronea e in contrasto con il principio di
“simmetria” definitivamente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
13 sentenza n. 16303/2018 e quindi ribadito dalle stesse con la successiva sentenza n.19597/2020).
Tanto detto e argomentato, la Corte ritiene che il calcolo effettuato dal primo giudice in termini di superamento o meno del TSU, sia un calcolo corretto.
Il primo giudice, richiamando infatti le condizioni contrattuali del contratto di mutuo del 20.06.2008, e non includendo i costi del 'prefinanziamento', ha ritenuto non corretta l'inclusione nel calcolo del TEG della penale per estinzione anticipata.
La Corte di Cassazione con sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352 è tornata sul tema delle componenti del costo del credito, concludendo che la commissione di estinzione anticipata non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi.
Già con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19597, la Cassazione aveva chiarito che “la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”. D'altra parte – precisava la Corte – da ciò non si poteva trarre il corollario della indistinta assimilazione degli interessi moratori agli interessi corrispettivi, essendo entrambi assoggettabili alle medesime soglie di cui alla tabella allegata ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi praticati per ciascuna tipologia di operazioni. Ed infatti, come precisato anche in epoca successiva all'intervento delle Sezioni Unite, la somma del tasso d'interesse corrispettivo e di quello moratorio era da ritenersi logicamente scorretta, essendo, il primo tasso, quello corrispettivo, riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, il secondo, quello di mora, riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto, e dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi. Da qui il corollario che l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati (in questi termini si è espressa Cass., 4 novembre 2021, n. 31615, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della
14 loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (si cfr anche Cass., 20 maggio 2020, n. 9237).
Ora, facendo applicazione di tali principi, la sentenza sopra citata afferma l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica della usurarietà, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. Ed infatti, gli interessi moratori
“costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”, come tali computabili ai fini della valutazione dell'usura. Viceversa, la commissione di estinzione anticipata configura una multa penitenziale, la cui funzione “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. “Non si è di fronte (…) a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Dunque – conclude la Suprema Corte – “la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”.
Il secondo motivo di appello censura la maggiorazione del 2,1% del T.E.G.M. ai fini dell'usurarietà degli interessi moratori. La Corte ritiene che le argomentazioni sul punto espresse da parte appellante non siano condivisibili alla luce della intervenuta pronuncia della Suprema Corte, già sopra richiamata, Cass. Civ. SS.UU., Pres. Mammone, Rel.
Nazzicone – Sentenza n.19597 del 18 settembre 2020, che ha stabilito i criteri di rilevazione della 'soglia' per gli interessi di mora. Nello specifico:
- per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” è stato ritenuto coincidente con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M.
15 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori (dunque: T.E.G.M. x 1,5).
- per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” è stato determinato sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (dunque: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5).
- per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno
2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” è stato determinato sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106 (dunque: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4).
- per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre
2017), il “tasso soglia di mora” è stato determinato sommando al T.E.G.M. il valore del
1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio
2011, n. 106 (dunque: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4).
Si tratta di una pronuncia che richiama quanto già espresso sempre dalle SS.UU. con la sentenza n. 16303/2018, e che ritiene l'indispensabilità di applicare una maggiorazione peraltro già prevista dalla Banca d'Italia a partire dal luglio 2013.
Dunque, per rapportare correttamente il tasso di mora al tasso soglia, conformemente alla giurisprudenza richiamata, appare necessario aumentare il TEGM di + 2,1, quindi ricalcolare la maggiorazione + 50%, ed avere così il corretto tasso soglia adeguato al raffronto alla mora.
La considerazione espressa dall'appellante secondo cui anche con la maggiorazione dei punti percentuali sopra indicati il tasso effettivo di mora sarebbe risultato comunque superato poiché il TSU pari al 9% nel trimestre di riferimento sarebbe passato ad un
16 11,1%, a fronte di un 10,20% (TAEG comprensivo degli oneri di prefinanziamento) + 2 che sarebbe passato ad un 12,20%, non può trovare adesione, alla luce delle argomentazioni ampiamente sopra espresse con riferimento al 'prefinanziamento'.
Senza contare che una presunta nullità della convenzione dell'interesse di mora per usurarietà sarebbe comunque inidonea a determinare la nullità della pattuizione di tutti gli interessi e, dunque, l'applicazione integrale dell'art. 1815 c.c., ponendosi altrimenti in contrasto con le statuizioni autorevoli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la già richiamata sentenza n. 19597/2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".
Quanto al terzo motivo di appello, che censura la non riscontrata indeterminatezza Par dell' , la Corte ritiene il motivo non meritevole di accoglimento.
A prescindere dall'erronea indicazione da parte del primo giudice della data del contratto di mutuo, da cui il tribunale avrebbe fatto dipendere la non vigenza della
Delibera CICR 10688 del 04.03.2003 (che prevede l'obbligo della banca di rendere noto
Par l' (Indicatore Sintetico di Costo) al momento della stipula del mutuo), la Corte rileva che:
Par
1) l' è stato espressamente reso noto ed indicato in contratto nella misura del
6,72%;
2) la giurisprudenza di merito è pacifica nel ritenere che l'eventuale errata o omessa
Par indicazione dell' nei contratti di mutuo non può comportare la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola e conseguentemente l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 del TUB, legittimando al più il mutuatario ad agire nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione CP_2 dell'obbligo informativo gravante sulla stessa: azione risarcitoria che non è stata avviata nello specifico.
Ciò detto, le deduzioni secondo cui il discostamento del TEG applicato in concreto
Par rispetto all' indicato in contratto comporti la nullità della clausola relativa, e sia dipeso dall'illegittimo effetto anatocistico prodotto dal metodo di ammortamento alla francese, non convincono la Corte.
17 Innanzitutto, non si può parlare di nullità con riferimento ad un dato che non è un tasso, un prezzo o una condizione, ma è solo un indicatore a carattere informativo previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria;
ed infatti non vi è nell'ordinamento vigente una previsione di invalidità per la fattispecie richiamata.
In secondo luogo, occorre tenere conto del fatto che l'applicazione del regime di capitalizzazione composita rispetto a quella semplice non costituisce un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporta anatocismo, né rileva ai fini della verifica del superamento della soglia anti usura. Le Sezioni Unite della
Corte Suprema di Cassazione, con la recente sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Si tratta di tre principi enunciati dalla Suprema Corte sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza, sia, di anatocismo, che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi.
Ciò detto, una volta che sia stata fornita dalla banca – come nel caso di specie - un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né, tantomeno, di violazione di forma scritta perché sono presenti gli
18 elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di “interessi su interessi” (ovverosia, di anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento “all'italiana” il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, “il maggior carico di interessi del prestito (dipende) dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”.
Quanto alle eccezioni in rito formulate dalla in termini di difetto di CP_2
legittimazione attiva e passiva delle parti - eccezioni non esaminate dal primo giudice per avere questi deciso il merito della vicenda in virtù della 'ragione più liquida” - la
Corte rileva quanto segue.
Il principio della “ragione più liquida” viene utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, per consentire al giudice di pronunciarsi con celerità sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione, di più agevole soluzione, rendendo così superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Si tratta di un principio di economia processuale che mira ad assicurare l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole (artt. 111, comma 2 e
24 Cost.). Detto principio si ritrova in diverse pronunce della Suprema Corte: ” … il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
19 Dunque, il principio della 'ragione più liquida' consente al Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di definire il giudizio.
A tale proposito, nell'ottica di dare riscontro alle osservazioni dell'appellata sul punto, si richiama quanto già statuito dalle Sezioni Unite Civili nel 2014, le quali, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, nell'ambito d'un giudizio vertente sul risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051, c.c., pur in presenza di una questione pregiudiziale di rito afferente al difetto di giurisdizione del giudice adito, hanno ritenuto di pronunciarsi direttamente sulla questione di merito, il cui esame ha condotto, poi, al rigetto della domanda risarcitoria, ascrivendo la responsabilità al danneggiato con conseguente lacerazione del nesso causale, con consequenziale effetto assorbente dell'eccezione di giurisdizione. (Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Si legge nella sentenza citata: “…ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.”.
La decisione, pertanto, del primo giudice di pronunciarsi nel merito in termini di rigetto della domanda attrice appare corretta e priva di criticità.
Quanto alla richiesta di CTU, reiterata in appello, la Corte rileva come vi sia una motivazione logica nella mancata ammissione della stessa da parte del primo giudice, stante il richiamo da parte attorea a principi di diritto non corretti perché non in linea con la normativa di riferimento e con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, in materia.
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, non sussistono margini per l'accoglimento dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri di liquidazione del primo grado e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione
20 principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in € 4.236,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3. dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.02.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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