Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, C\Da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Crotone sezione lavoro pubblicata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Crotone, Sezione lavoro, recante n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, con la quale è stato così disposto: “ accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015; -per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare in favore della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; -condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.030,00 oltre rimborso forfettario, Iva, c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 02.04.2024 tramite posta elettronica certificata agli indirizzi “urp@postacert.istruzione.it”, “drcal@postacert.istruzione.it” e “dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it”, completa di codice fiscale e annualità ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 22.07.2024;
- il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.