Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1929/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente;
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1929/25 promossa da:
Avvocato Ciro Arino (CF: ), in proprio ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Francesco Crispi n. 107, quale difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.
Attore
Contro nato a [...] il [...] (CF: , residente in CP_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA), alla Via Aldo Moro n. 21 – SC.U – Pi 4 – CAP 80029
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: contratto di prestazione di opera professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 30-1-2025, l'Avv.Ciro Arino ha chiesto al Tribunale adito di condannare il convenuto al pagamento €. CP_1
12.413,10, oltre IVA e CPA, a titolo di compensi maturati per l'attività svolta dal professionista nell'interesse dell nel procedimento penale n. 15111/11 rgnr - CP_1
2094/18 rg dib., definito con sentenza di proscioglimento il 24.10.2024 dinanzi al Tribunale di Napoli, 3° sezione penale, collegio C. Il ricorrente esponeva che il resistente era imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 644 comma 5 nr. 4 c.p. (reato di usura in concorso) e che, pertanto, il processo penale, nel quale egli aveva prestato la sua opera, era particolarmente complesso, tanto è che si era articolato in ben 26 udienze. Deduceva che l gli aveva versato, nel CP_1
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15111/11 rgnr - 2094/18 rg dib.). Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961). Come già affermato dalla Suprema Corte, ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore
(tra le varie, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504; Cassazione civile, sez. VI 06/04/2018 n. 8598). In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia (Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2012, n. 5933 Soc. Logos fin. c. Soc. e altro. Giust. civ. Mass. 2012, 4, 500; Cassazione civile CP_2
19 giugno 2014 n. 13944 sez. VI). Orbene, nel caso in esame il foro del consumatore è appunto quello di Napoli Nord, atteso che il resistente è residente in [...], comune rientrante Controparte_1 nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.
pagina 2 di 3 Va, quindi, declinata la competenza del Tribunale di Napoli, per essere competente il Tribunale di Napoli Nord, quale foro del cd.consumatore, in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_1
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica così provvede:
-dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Napoli Nord;
fissa termine di mesi 3 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
-nulla si dispone in ordine alle spese di lite. Così deciso in Napoli addì 10-4-2025
Il Giudice
dott.ssa Luigia Stravino
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