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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:00, mediante lettura del dispositivo con motivazione conestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, - premesso di aver iniziato a lavorare nel Parte_1
1987 svolgendo per un periodo di circa 10 anni attività varie presso bar, gelaterie ed anche pagina 1 di 4 condomini come addetta alle pulizie;
dal 2001 al 2008 di aver lavorato con incarichi tramite agenzia interinale come cassiera, ovvero al reparto gastronomia presso la Coop di Navacchio;
dal 2009 al
2019 di aver svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare e in ultimo addetta alle pulizie- ha allegato di essere affetta da patologia degenerativa del rachide lombosacrale, data da spondilodiscopatia con protusioni discali multiple lombari a più livelli ed ernia L4-L5, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 10%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 4 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le CP_ patologie lamentate, chiarendo “(..) La sig.ra ebbe a presentare all' in data 25/01/2021 domanda Pt_1 di riconoscimento di malattia professionale “ernia discale L3-L4 in quadro dispondilo discopatia con protrusione CP_ L5-S1”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in ambito per mancanza del rischio. Trattasi di lavoratrice che ha operato per complessivi 10 anni (nell'ambito di un arco temporale di oltre trent'anni) avuto conto delle settimane che ha lavorato. In effetti nella maggior parte degli anni in cui ha operato non ha superato le 15 settimane annue. Le tipologie di attività svolte (a tutt'oggi) rivestono un certo rilievo per quanto attiene ai rischi a cui è sottoposta: movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico degli arti superiori, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione a tali rischi di rilievo nella fattispecie può ritenersi sufficiente soltanto in un concorso ben inferiore al 50% rispetto alla evidente predisposizione individuale a problematiche lombalgiche, già descritte nel 2004 con praticamente inesistente esposizione a rischi professionali. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000, avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali permettono di stimare il danno biologico ascrivibile a problematiche lombalgiche pari al 6%(sei per cento per cento). In questa stima occorre tenere conto della minore rilevanza della concorsualità professionale rispetto alla predisposizione individuale per quanto detto nelle righe che precedono.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:00, mediante lettura del dispositivo con motivazione conestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, - premesso di aver iniziato a lavorare nel Parte_1
1987 svolgendo per un periodo di circa 10 anni attività varie presso bar, gelaterie ed anche pagina 1 di 4 condomini come addetta alle pulizie;
dal 2001 al 2008 di aver lavorato con incarichi tramite agenzia interinale come cassiera, ovvero al reparto gastronomia presso la Coop di Navacchio;
dal 2009 al
2019 di aver svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare e in ultimo addetta alle pulizie- ha allegato di essere affetta da patologia degenerativa del rachide lombosacrale, data da spondilodiscopatia con protusioni discali multiple lombari a più livelli ed ernia L4-L5, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 10%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 4 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le CP_ patologie lamentate, chiarendo “(..) La sig.ra ebbe a presentare all' in data 25/01/2021 domanda Pt_1 di riconoscimento di malattia professionale “ernia discale L3-L4 in quadro dispondilo discopatia con protrusione CP_ L5-S1”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in ambito per mancanza del rischio. Trattasi di lavoratrice che ha operato per complessivi 10 anni (nell'ambito di un arco temporale di oltre trent'anni) avuto conto delle settimane che ha lavorato. In effetti nella maggior parte degli anni in cui ha operato non ha superato le 15 settimane annue. Le tipologie di attività svolte (a tutt'oggi) rivestono un certo rilievo per quanto attiene ai rischi a cui è sottoposta: movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico degli arti superiori, posture incongrue protratte. Il periodo di esposizione a tali rischi di rilievo nella fattispecie può ritenersi sufficiente soltanto in un concorso ben inferiore al 50% rispetto alla evidente predisposizione individuale a problematiche lombalgiche, già descritte nel 2004 con praticamente inesistente esposizione a rischi professionali. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000, avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali permettono di stimare il danno biologico ascrivibile a problematiche lombalgiche pari al 6%(sei per cento per cento). In questa stima occorre tenere conto della minore rilevanza della concorsualità professionale rispetto alla predisposizione individuale per quanto detto nelle righe che precedono.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 6%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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