Art. 2.
E' data facolta' al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che riterra' necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sara' presentato al Parlamento per la conversione di legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 60. - Mancini.
E' data facolta' al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che riterra' necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sara' presentato al Parlamento per la conversione di legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 60. - Mancini.