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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 4767/2025 R.G.A.C. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, (Avv. Parte_7 Parte_8 Parte_9
RB Izzo) contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (Avv. Alessia Cavallo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107, in relazione agli anni di servizio a tempo determinato meglio precisati in ricorso, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio effettuata negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deducevano, a sostegno della domanda, di essere docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che negli anni indicati in ricorso, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento, avevano prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei loro colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, non avevano potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione del loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un Controparte_1 accredito di € 500,00 annui sul loro “borsellino elettronico”, cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferiva. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il ministero resistente, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese attoree, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato solo parzialmente e può essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, avuto riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria difensiva. Preliminarmente, in punto di diritto, deve darsi atto che la Carta elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare pagina 2 di 13 nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. E, a norma del comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”. Si aggiunga che l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, in materia di “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di CP_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. In tale cornice normativa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1
Carta del docente, ed ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto determini CP_1 una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo pagina 3 di 13 economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, in tale modo si violano gli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., a discapito dell'esigenza che sistema scolastico consenta a tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) di poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Secondo la predetta sentenza del Consiglio di Stato, la normativa primaria istitutiva della carta docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione, valorizzando anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, in maniera tale da “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. sent. Cit.). In tale senso, anche la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. pagina 4 di 13 La Corte europea ha quindi affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di CP_1 questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; e “La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. Ne consegue che la situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, dal momento che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr.sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che pagina 5 di 13 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Si ritiene di condividere integralmente il predetto ragionamento, peraltro fatto proprio dalla copiosa giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022, del 23.1.2023), che qui si richiama integralmente anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. (cfr. sentenza Tribunale di Roma, n.592/2023). pagina 6 di 13 In tale contesto interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tutto ciò ritenuto, in termini generali, nel caso di specie, deve darsi atto che la parte convenuta, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine biennale per l'utilizzo del beneficio richiesto;
ha, altresì, sollevato eccezione di prescrizione, ritenendo l'assenza di qualunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Non viene invece contestato, da parte convenuta, che il beneficio richiesto possa essere astrattamente riconoscibile anche in favore dei docenti di religione, categoria questa cui appartengono i ricorrenti. In ogni caso, si può ritenere che esso sia riconoscibile anche a tale categoria di docenti, atteso che l'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186 ha statuito pagina 7 di 13 l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Pertanto, anche al docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, può essere riconosciuta l'attribuzione della carta docente, laddove sussista la sovrapponibilità delle sue prestazioni a quelle del docente di ruolo. In tal senso, si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di merito, sul solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, testualmente ritenendo che “Anche con riguardo all'insegnamento della religione cattolica non sono, pertanto, riscontrabili in termini normativi e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento;
e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (vedi Cass. n. 31149/2019)” (crr. Tribunale di Pescara, sent. 90/2025 e, in senso conforme, Tribunale di Massa, sent. 11/2025). Ciò posto, per quanto attiene la prima delle questioni preliminari sollevate dal CP_1 resistente, si ritiene che questo non colga nel segno quando sostiene che la carta elettronica andrebbe utilizzata entro due anni dall'attribuzione, essendo tale emolumento connesso all'aggiornamento professionale. Sul punto, si ritiene di condividere quanto statuito dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, secondo la quale “… unico limite temporale per il conseguimento del bonus carta elettronica sia la prescrizione quinquennale … , mentre non può ostare all'erogazione del beneficio economico la previsione di una validità biennale dello stesso. E' chiaro, infatti, che la previsione di un termine di scadenza presuppone necessariamente la disponibilità della carta elettronica ed il suo mancato utilizzo entro un certo periodo di tempo. Quando il bonus non è stata elargito per fatto imputabile al … , non può operare il limite biennale di cui all'art. 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016 che impedirebbe il riconoscimento del diritti per gli anni scolastici precedenti ai due dal deposito del ricorso, poiché altrimenti si introdurrebbe, per effetto peraltro di normazione secondaria (d.p.c.m.), una ipotesi di fattispecie impeditiva al riconoscimento del diritto, strutturantesi come una vera e propria decadenza, in violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza…L'illegittima esclusione dal beneficio ha privato la stessa di ogni iniziativa connessa allo stesso, sicchè non possono assumere rilievo eventuali termini per l'utilizzo delle somme, operanti solo se sin da principio il docente sia stato posto nelle condizioni di spendere le somme corrispondenti.” (cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, sent. 257/2025 del 11.04.2025). Per quanto attiene, invece, l'eccezione di prescrizione, questa deve ritenersi fondata nei termini di seguito esposti. Preliminarmente occorre precisare che, sulla scorta dell'arresto giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. sent 29961/2023), quanto di seguito argomentato sul punto deve pagina 8 di 13 ritenersi valevole esclusivamente per i ricorrenti che hanno diritto alla tutela in forma specifica, avendo fornito prova di essere ancora interni al circuito scolastico statale ( , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8
e , dovendo invece giungersi a conclusioni diverse, sempre
[...] Parte_9 sulla scorta del citato arresto, per quanto attiene quelli fuoriusciti dal sistema scolastico statale e ). Parte_1 Parte_3 Parte_7
Ciò posto, si osserva che i ricorrenti deducono in ricorso di aver provveduto ad interrompere il termine prescrizionale, inviando lettere di diffida al ed CP_1 incardinando giudizi di merito che, sebbene conclusisi con pronunce di rito, sarebbero comunque da ritenere idonei al fine di dimostrare l'esercizio del diritto. In realtà, l'esame degli atti prodotti e allegati al fascicolo di parte ricorrente, evidenzia che i giudizi incardinati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, non siano stati proposti nei confronti del , odierno convenuto, bensì nei confronti Controparte_1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali giudizi si sono conclusi tutti con declaratoria di difetto di legittimazione passiva del convenuto. Conseguentemente, la terzietà nei predetti giudizi, del (titolare del rapporto obbligatorio con il Controparte_1 singolo docente in merito al beneficio oggetto di causa), non consente di ritenere l'idoneità della invocata pronuncia giudiziale ad interrompere la prescrizione del diritto alla carta docente;
manca infatti, la formale manifestazione della volontà della parte attrice di esercitate il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato come debitore, il quale non viene edotto di tale intenzione. In altri termini, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia resa, di rito oppure estesa al merito, la condizione necessaria ed indefettibile affinché si verifichi l'effetto interruttivo invocato, è il coinvolgimento, nell'instaurando procedimento, del soggetto verso il quale la pretesa creditoria viene fatta valere (l'effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio viene infatti espressamente ricondotto dall'art. 2943 c.c. alla notificazione dello stesso), e ciò anche se, in ultimo, il giudizio si arresta al rito, senza entrare nel merito del rapporto obbligatorio. Ne consegue quindi che – laddove i giudizi volti ad ottenere il beneficio in esame si concludano, come quelli che hanno visto coinvolti i citati ricorrenti, per carenza di legittimazione passiva del convenuto – agli atti introduttivi degli stessi non potrà essere attribuita quell'efficacia interruttiva della prescrizione di cui agli articoli 2943 e 2945 c.c., stante l'estraneità del a detti procedimenti. Né può giungersi a differente conclusione, se si analizzano le lettere di diffida inviate massivamente al convenuto, da un numero copioso di docenti, e versate in atti CP_1
(cfr. fascicolo parte ricorrente). Difatti, la lettura di tali atti inviati al Ministero non consente di individuare la presenza degli elementi necessari per ritenere espressa la volontà di rivendicare un determinato diritto, pagina 9 di 13 specificamente riferito ad una o più annualità e, quindi, interrompere la prescrizione. Già la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che l'effetto interruttivo della prescrizione da attribuire ad una diffida scritta stragiudiziale può rinvenirsi ogni qualvolta vi siano specifici elementi: la chiara indicazione del debitore;
l'esplicitazione di una ben determinata pretesa;
l'espressa intimazione di adempimento, idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto intimato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804). Tale volontà non è soggetta ad un rigore di forme, se non quella della forma scritta, per cui non richiede l'utilizzo di formule solenni nell'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr Cass. 17123/2015, 3371/2010, Cass. 15714/2018). Alla luce di tali principi, le lettere di diffida versate in atti - più che una chiara e puntuale esplicitazione della pretesa fatta valere nel presente giudizio, quale è l'erogazione della carta docente per le annualità di servizio rese con contratto a tempo determinato – contengono, piuttosto, un monito o sollecitazione, rivolto al resistente, di conformare a legge e CP_1 all'interpretazione giurisprudenziale, il proprio comportamento. Ne consegue quindi che, le predette diffide non abbiano idoneità interruttiva della prescrizione del diritto azionato, cosicché il primo atto interruttivo della prescrizione può ravvisarsi esclusivamente nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 05.03.2025. Per quanto attiene, poi, il termine prescrizionale e l'individuazione del momento iniziale della sua decorrenza, si deve ritenere applicabile il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
che decorre dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato;
nel caso di specie, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza). Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, si richiama testualmente la recente pronuncia del Tribunale di Genova ex art.118 disp. Att. C.p.c.,a mente della quale “occorre guardare alla disciplina attuativa della carta. … A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno … Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme riferite … agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ognuno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 447/2025 del 29.04.2025).
pagina 10 di 13 Ebbene, facendo applicazione dei criteri sopra esposti, e tenuto conto della circostanza che il primo atto interruttivo della prescrizione può ravvisarsi nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 05.03.2025, devono ritenersi prescritte tutte le prestazioni relative alle annualità precedenti al 2020/2021. Ne consegue, quindi, che ai docenti , , Parte_2 Parte_4 Parte_5
e la carta elettronica Parte_6 Parte_8 Parte_9 docente andrà riconosciuta per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Per quanto attiene, invece, le richieste formulate da e Parte_1 Parte_3
queste potranno trovare integrale accoglimento, dovendo agli stessi essere Parte_7 riconosciuta tutela risarcitoria. I sopra menzionati docenti, infatti, hanno dimostrato di essere fuoriusciti dal circuito scolastico, rispettivamente, il 01.03.2020 per assunzione presso altra P.A. il 01.09.2020 ed il 01.09.2021 per passaggio in ruolo. Per quanto concerne, infatti, il decorso del termine prescrizionale, la Cassazione citata ha chiarito che “la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ne consegue, quindi, che i ricorrenti de quibus non sono incorsi in alcuna preclusione sotto il profilo prescrizionale, potendo quindi essere riconosciuta agli stessi la tutela risarcitoria per tutte le annualità richieste e, in particolare, a quelle relative alle annualità Parte_1
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; a quelle Parte_3 relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; a quelle relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Per quanto attiene, in particolare, la quantificazione del danno patito, appare opportuno rammentare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, secondo la quale “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Ciò posto, preso atto della circostanza che i docenti non richiedono ne' dimostrano di aver subito un danno maggiore rispetto al valore nominale della carta, e tenuto altresì conto della circostanza che nelle annualità richieste questi hanno prestato servizio sino alla fine dell'anno scolastico, si ritiene che lo stesso possa essere quantificato in misura corrispondente al beneficio richiesto per ogni anno di servizio reso e, quindi, nel pagina 11 di 13 complessivo importo di € 2.500,00 per di € 2.500,00 per , di Parte_1 Parte_3
€ 3.000,00 per oltre interessi di legge. Parte_7
Il ricorso dovrà essere quindi deciso come da dispositivo. Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il diritto di , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
e ad usufruire del beneficio Parte_6 Parte_8 Parte_9 economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'accredito del CP_1 predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 2.500 oltre interessi legali;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_3 condanna il a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 2.500 oltre interessi legali;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_7 condanna il a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 3.000;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 maggio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 4767/2025 R.G.A.C. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, (Avv. Parte_7 Parte_8 Parte_9
RB Izzo) contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (Avv. Alessia Cavallo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107, in relazione agli anni di servizio a tempo determinato meglio precisati in ricorso, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio effettuata negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deducevano, a sostegno della domanda, di essere docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che negli anni indicati in ricorso, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento, avevano prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei loro colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, non avevano potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione del loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un Controparte_1 accredito di € 500,00 annui sul loro “borsellino elettronico”, cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferiva. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il ministero resistente, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione parziale delle pretese attoree, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato solo parzialmente e può essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, avuto riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria difensiva. Preliminarmente, in punto di diritto, deve darsi atto che la Carta elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare pagina 2 di 13 nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. E, a norma del comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”. Si aggiunga che l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, in materia di “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di CP_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. In tale cornice normativa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1
Carta del docente, ed ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto determini CP_1 una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo pagina 3 di 13 economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, in tale modo si violano gli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., a discapito dell'esigenza che sistema scolastico consenta a tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) di poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Secondo la predetta sentenza del Consiglio di Stato, la normativa primaria istitutiva della carta docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione, valorizzando anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, in maniera tale da “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. sent. Cit.). In tale senso, anche la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. pagina 4 di 13 La Corte europea ha quindi affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di CP_1 questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; e “La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. Ne consegue che la situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, dal momento che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr.sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che pagina 5 di 13 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Si ritiene di condividere integralmente il predetto ragionamento, peraltro fatto proprio dalla copiosa giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022, del 23.1.2023), che qui si richiama integralmente anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. (cfr. sentenza Tribunale di Roma, n.592/2023). pagina 6 di 13 In tale contesto interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Tutto ciò ritenuto, in termini generali, nel caso di specie, deve darsi atto che la parte convenuta, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine biennale per l'utilizzo del beneficio richiesto;
ha, altresì, sollevato eccezione di prescrizione, ritenendo l'assenza di qualunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Non viene invece contestato, da parte convenuta, che il beneficio richiesto possa essere astrattamente riconoscibile anche in favore dei docenti di religione, categoria questa cui appartengono i ricorrenti. In ogni caso, si può ritenere che esso sia riconoscibile anche a tale categoria di docenti, atteso che l'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186 ha statuito pagina 7 di 13 l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Pertanto, anche al docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, può essere riconosciuta l'attribuzione della carta docente, laddove sussista la sovrapponibilità delle sue prestazioni a quelle del docente di ruolo. In tal senso, si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di merito, sul solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, testualmente ritenendo che “Anche con riguardo all'insegnamento della religione cattolica non sono, pertanto, riscontrabili in termini normativi e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento;
e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (vedi Cass. n. 31149/2019)” (crr. Tribunale di Pescara, sent. 90/2025 e, in senso conforme, Tribunale di Massa, sent. 11/2025). Ciò posto, per quanto attiene la prima delle questioni preliminari sollevate dal CP_1 resistente, si ritiene che questo non colga nel segno quando sostiene che la carta elettronica andrebbe utilizzata entro due anni dall'attribuzione, essendo tale emolumento connesso all'aggiornamento professionale. Sul punto, si ritiene di condividere quanto statuito dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, secondo la quale “… unico limite temporale per il conseguimento del bonus carta elettronica sia la prescrizione quinquennale … , mentre non può ostare all'erogazione del beneficio economico la previsione di una validità biennale dello stesso. E' chiaro, infatti, che la previsione di un termine di scadenza presuppone necessariamente la disponibilità della carta elettronica ed il suo mancato utilizzo entro un certo periodo di tempo. Quando il bonus non è stata elargito per fatto imputabile al … , non può operare il limite biennale di cui all'art. 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016 che impedirebbe il riconoscimento del diritti per gli anni scolastici precedenti ai due dal deposito del ricorso, poiché altrimenti si introdurrebbe, per effetto peraltro di normazione secondaria (d.p.c.m.), una ipotesi di fattispecie impeditiva al riconoscimento del diritto, strutturantesi come una vera e propria decadenza, in violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza…L'illegittima esclusione dal beneficio ha privato la stessa di ogni iniziativa connessa allo stesso, sicchè non possono assumere rilievo eventuali termini per l'utilizzo delle somme, operanti solo se sin da principio il docente sia stato posto nelle condizioni di spendere le somme corrispondenti.” (cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, sent. 257/2025 del 11.04.2025). Per quanto attiene, invece, l'eccezione di prescrizione, questa deve ritenersi fondata nei termini di seguito esposti. Preliminarmente occorre precisare che, sulla scorta dell'arresto giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. sent 29961/2023), quanto di seguito argomentato sul punto deve pagina 8 di 13 ritenersi valevole esclusivamente per i ricorrenti che hanno diritto alla tutela in forma specifica, avendo fornito prova di essere ancora interni al circuito scolastico statale ( , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8
e , dovendo invece giungersi a conclusioni diverse, sempre
[...] Parte_9 sulla scorta del citato arresto, per quanto attiene quelli fuoriusciti dal sistema scolastico statale e ). Parte_1 Parte_3 Parte_7
Ciò posto, si osserva che i ricorrenti deducono in ricorso di aver provveduto ad interrompere il termine prescrizionale, inviando lettere di diffida al ed CP_1 incardinando giudizi di merito che, sebbene conclusisi con pronunce di rito, sarebbero comunque da ritenere idonei al fine di dimostrare l'esercizio del diritto. In realtà, l'esame degli atti prodotti e allegati al fascicolo di parte ricorrente, evidenzia che i giudizi incardinati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, non siano stati proposti nei confronti del , odierno convenuto, bensì nei confronti Controparte_1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali giudizi si sono conclusi tutti con declaratoria di difetto di legittimazione passiva del convenuto. Conseguentemente, la terzietà nei predetti giudizi, del (titolare del rapporto obbligatorio con il Controparte_1 singolo docente in merito al beneficio oggetto di causa), non consente di ritenere l'idoneità della invocata pronuncia giudiziale ad interrompere la prescrizione del diritto alla carta docente;
manca infatti, la formale manifestazione della volontà della parte attrice di esercitate il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato come debitore, il quale non viene edotto di tale intenzione. In altri termini, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia resa, di rito oppure estesa al merito, la condizione necessaria ed indefettibile affinché si verifichi l'effetto interruttivo invocato, è il coinvolgimento, nell'instaurando procedimento, del soggetto verso il quale la pretesa creditoria viene fatta valere (l'effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio viene infatti espressamente ricondotto dall'art. 2943 c.c. alla notificazione dello stesso), e ciò anche se, in ultimo, il giudizio si arresta al rito, senza entrare nel merito del rapporto obbligatorio. Ne consegue quindi che – laddove i giudizi volti ad ottenere il beneficio in esame si concludano, come quelli che hanno visto coinvolti i citati ricorrenti, per carenza di legittimazione passiva del convenuto – agli atti introduttivi degli stessi non potrà essere attribuita quell'efficacia interruttiva della prescrizione di cui agli articoli 2943 e 2945 c.c., stante l'estraneità del a detti procedimenti. Né può giungersi a differente conclusione, se si analizzano le lettere di diffida inviate massivamente al convenuto, da un numero copioso di docenti, e versate in atti CP_1
(cfr. fascicolo parte ricorrente). Difatti, la lettura di tali atti inviati al Ministero non consente di individuare la presenza degli elementi necessari per ritenere espressa la volontà di rivendicare un determinato diritto, pagina 9 di 13 specificamente riferito ad una o più annualità e, quindi, interrompere la prescrizione. Già la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che l'effetto interruttivo della prescrizione da attribuire ad una diffida scritta stragiudiziale può rinvenirsi ogni qualvolta vi siano specifici elementi: la chiara indicazione del debitore;
l'esplicitazione di una ben determinata pretesa;
l'espressa intimazione di adempimento, idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto intimato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804). Tale volontà non è soggetta ad un rigore di forme, se non quella della forma scritta, per cui non richiede l'utilizzo di formule solenni nell'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr Cass. 17123/2015, 3371/2010, Cass. 15714/2018). Alla luce di tali principi, le lettere di diffida versate in atti - più che una chiara e puntuale esplicitazione della pretesa fatta valere nel presente giudizio, quale è l'erogazione della carta docente per le annualità di servizio rese con contratto a tempo determinato – contengono, piuttosto, un monito o sollecitazione, rivolto al resistente, di conformare a legge e CP_1 all'interpretazione giurisprudenziale, il proprio comportamento. Ne consegue quindi che, le predette diffide non abbiano idoneità interruttiva della prescrizione del diritto azionato, cosicché il primo atto interruttivo della prescrizione può ravvisarsi esclusivamente nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 05.03.2025. Per quanto attiene, poi, il termine prescrizionale e l'individuazione del momento iniziale della sua decorrenza, si deve ritenere applicabile il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
che decorre dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato;
nel caso di specie, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza). Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, si richiama testualmente la recente pronuncia del Tribunale di Genova ex art.118 disp. Att. C.p.c.,a mente della quale “occorre guardare alla disciplina attuativa della carta. … A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno … Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme riferite … agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ognuno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 447/2025 del 29.04.2025).
pagina 10 di 13 Ebbene, facendo applicazione dei criteri sopra esposti, e tenuto conto della circostanza che il primo atto interruttivo della prescrizione può ravvisarsi nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 05.03.2025, devono ritenersi prescritte tutte le prestazioni relative alle annualità precedenti al 2020/2021. Ne consegue, quindi, che ai docenti , , Parte_2 Parte_4 Parte_5
e la carta elettronica Parte_6 Parte_8 Parte_9 docente andrà riconosciuta per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Per quanto attiene, invece, le richieste formulate da e Parte_1 Parte_3
queste potranno trovare integrale accoglimento, dovendo agli stessi essere Parte_7 riconosciuta tutela risarcitoria. I sopra menzionati docenti, infatti, hanno dimostrato di essere fuoriusciti dal circuito scolastico, rispettivamente, il 01.03.2020 per assunzione presso altra P.A. il 01.09.2020 ed il 01.09.2021 per passaggio in ruolo. Per quanto concerne, infatti, il decorso del termine prescrizionale, la Cassazione citata ha chiarito che “la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ne consegue, quindi, che i ricorrenti de quibus non sono incorsi in alcuna preclusione sotto il profilo prescrizionale, potendo quindi essere riconosciuta agli stessi la tutela risarcitoria per tutte le annualità richieste e, in particolare, a quelle relative alle annualità Parte_1
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; a quelle Parte_3 relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; a quelle relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Per quanto attiene, in particolare, la quantificazione del danno patito, appare opportuno rammentare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, secondo la quale “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Ciò posto, preso atto della circostanza che i docenti non richiedono ne' dimostrano di aver subito un danno maggiore rispetto al valore nominale della carta, e tenuto altresì conto della circostanza che nelle annualità richieste questi hanno prestato servizio sino alla fine dell'anno scolastico, si ritiene che lo stesso possa essere quantificato in misura corrispondente al beneficio richiesto per ogni anno di servizio reso e, quindi, nel pagina 11 di 13 complessivo importo di € 2.500,00 per di € 2.500,00 per , di Parte_1 Parte_3
€ 3.000,00 per oltre interessi di legge. Parte_7
Il ricorso dovrà essere quindi deciso come da dispositivo. Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il diritto di , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
e ad usufruire del beneficio Parte_6 Parte_8 Parte_9 economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'accredito del CP_1 predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 2.500 oltre interessi legali;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_3 condanna il a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 2.500 oltre interessi legali;
- accoglie il ricorso depositato in data 10.02.2025 da e, per l'effetto, Parte_7 condanna il a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 3.000;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 maggio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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