Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Parere definitivo 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01543/2025REG.PROV.COLL.
N. 01289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 1517/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 20 giugno 2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia, ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato al signor -OMISSIS- su istanza del datore di lavoro signor -OMISSIS- perché, a seguito di controlli posteriori al rilascio del nulla osta, è emerso che l’istanza era originariamente priva dell’asseverazione di cui all’art. 24- bis , co. 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’asseverazione successivamente depositata, a firma del dottore commercialista -OMISSIS-, non era valida, provenendo da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro.
1.1. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia ha aggiunto che la ditta svolgeva prevalentemente attività edilizia e non agricola o turistico alberghiera, che alla data della sottoscrizione dell’asseverazione non ha dipendenti contrariamente a quanto dichiarato e che il suo titolare aveva presentato istanza di regolarizzazione per un numero elevato di lavoratori (101).
2. L’atto tutorio è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sul rilievo che l’Amministrazione dell’Interno non avrebbe tenuto conto che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro ha provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma del dottore commercialista -OMISSIS-. In ogni caso, la mancanza dell’asseverazione non avrebbe potuto comportare la revoca del nulla osta, posto che essa è solo una modalità alternativa di espletamento delle verifiche già demandate all’Ispettorato del Lavoro. La sussistenza dei requisiti, quindi, avrebbe dovuto essere accertata dalla stessa amministrazione.
2.1. Sosteneva infine il ricorrente che non potevano essergli addossate le conseguenze di possibili irregolarità imputabili al professionista cui si era rivolto il datore di lavoro, ovvero riferibili a quest’ultimo.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso, sul presupposto che l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta, né quella depositata successivamente è valida, provenendo, come dedotto dall’Amministrazione nelle proprie difese, da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro.
3.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente riproducendo in chiave critica i motivi dedotti in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto di revoca impugnato.
3.2. Secondo la tesi dell’appellante l’asseverazione ex art. 44, d.l. n. 73 del 2022 può essere rilasciata anche da dottore commercialista, salvo l’obbligo di comunicare l’ambito territoriale dove ha intenzione di operare; tale comunicazione però non incide sulla validità e sulle capacità di poter rilasciare l’asseverazione, derivando tale facoltà direttamente dall’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti così come indicato dalla norma.
3.3. La revoca si fonda sulla mancata produzione dell’asseverazione, ma tale circostanza non attiene alla sfera giuridica e personale del lavoratore. Ha aggiunto, con riferimento ai rilievi dell’Ispettorato del lavoro, che i principali settori di occupazione del lavoro stagionale non sono solo quelli agricolo e turistico perché negli anni c’è stato un incremento notevole delle attività a cui è risultato necessario includere la possibilità di contratto di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale, nel quale inevitabilmente è rientrato anche il settore dell’edilizia; quanto al numero di lavoratori (101) per i quali il datore di lavoro ha presentato l’istanza di regolarizzazione, l’appellante ha chiarito che il settore dell’edilizia, in virtù della possibilità di ottenere il cd. “superbonus 110%” ha registrato una notevole espansione, tale da determinare l’esigenza incrementale di manodopera.
3.4. Si sono costituite per opporsi all’appello il Ministero dell’Interno e lo Sportello Unico per l’immigrazione di Vibo Valentia.
5. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è manifestamente infondato.
Come esposto brevemente in narrativa, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, Sportello Unico per l’immigrazione con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato all’appellante, contiene plurime motivazioni, di cui una espressa, rappresentata dalla mancanza dell’asseverazione di cui all’art. 24- bis , co. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oltre ad altri rilievi meglio richiamati nella revoca gravata nel primo grado di giudizio.
6.1. Si tratta di motivi autonomi tra loro, ed è dunque applicabile la costante giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3970; id. 6 giugno 2011, n. 3382) secondo cui quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l’eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l’illegittimità.
6.2. Il Tar ha respinto il ricorso ritenendo sufficiente il motivo legato alla mancata asseverazione di cui all’art. 24- bis , comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998. È anche vero che, il primo giudice, in aggiunta a quanto esposto, ha evidenziato che: “l’ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia, con nota prot. n. 4449 del 16 giugno 2023 emessa in seguito alla richiesta formulata dalla prefettura di verifica dell’asseverazione sopra ricordata, formulava una serie di osservazioni in ordine a detta asseverazione, rilevandone i profili di forte criticità sia per quanto attiene la legittimazione del professionista a sottoscriverla (rilevando che il dott. -OMISSIS-non risultava avere assolto l’obbligo di comunicazione dell’inizio di attività di gestione del personale ex art. 1 legge n. 12 del 1979), sia per quanto attiene gli elementi valutativi contemplati dal legislatore all’art. 44, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, quali la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico - finanziario, la congruità del numero delle richieste presentate, il fatturato, il numero dei dipendenti ed il tipo di attività svolta dall’impresa”.
6.3. Il Collegio ritiene condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, nel ritenere non valida l’asseverazione del dottore commercialista. Giova in proposito ricordare che, ai sensi dell’art. 1, l. n. 12 del 1979 “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere li adempimenti di cui sopra”.
6.4. Ne deriva che in tanto il commercialista può effettuare le attività indicate dalla legge, in quanto abbia provveduto a comunicare la sua intenzione di svolgere l’attività (di asseverazione), risultando conseguentemente invalido ( rectius , inefficace) il compimento di ogni suo atto prima dell’incombenza descritta, a nulla rilevando sotto questo profilo le ulteriori conseguenze in capo al professionista che tale adempimento non abbia rispettato.
In altri termini, contrariamente a quanto assume l’appellante la mancata comunicazione ha plurime conseguenze, sia in seno al procedimento per il quale l’asseverazione era stata resa sia in capo al professionista. La riprova è nell’art. 42, co. 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122, che prevede una sanzione per l’inosservanza di tale obbligo, consistente nella revoca del nulla osta rilasciato.
6.5. L’appellante non può essere seguito neanche allorché afferma che era onere dell’Amministrazione rinvenire la documentazione alla quale l’asseverazione si riferisce, facendo riferimento a certificati in possesso di Pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183 non potevano essere richiesti, non essendo possibile richiedere ai cittadini documenti detenuti da altre Amministrazioni.
6.6. L’art. 44, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 ha chiarito che il datore di lavoro deve depositare, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, l’asseverazione dell’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30- bis , co. 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 39, verifiche che tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti.
Tale normativa, specifica in materia di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, costituisce ius specialis destinato a prevalere sulla disciplina generale dettata dalla l. n. 183 del 2011.
6.7. Aggiungasi – ed il rilievo assume carattere assorbente di ogni altra considerazione – che l’asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti. Dunque, l’asseverazione è l’esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale.
7. Essendo l’atto impugnato fondato su plurime ragioni autonome tra loro e ciascuna in grado di supportare la revoca del nulla osta, la corretta conclusione in ordine alla mancanza dell’asseverazione è sufficiente, come ricordato in narrativa, a ritenere legittima la revoca.
7.1. Per completezza espositiva, il Collegio ritiene tuttavia di dover confermare anche il giudizio di non affidabilità (e veridicità) della istanza di regolarizzazione, reso dall’Ispettorato in ordine alla circostanza che a fronte dell’assenza di organico della società, la richiesta di nulla osta in ben sette Sportelli diversi (Bari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Matera, Potenza, Vibo Valentia) riguardava 101 lavoratori.
8. L’appello deve, dunque, essere respinto.
9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 500,00 a favore del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dello straniero, del consulente commercialista e del datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.