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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente nella causa di previdenza iscritta al n. 18 di RACL dell'anno 2023, proposta da in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della sede provinciale, in via
Pietro Delitala n. 2, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Nivola e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015, repertorio 80974, a rogito del dottor notaio in Roma Persona_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], contumace Persona_2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “provvedere in conformità al principio espresso dalla Corte di Cassazione, con il favore delle spese”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2013, aveva convenuto l' dinanzi al Persona_2 Pt_1
Tribunale di Sassari perché, previo accertamento del suo diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in quanto esposto all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, condannasse l' ad applicargli il conseguente beneficio della rivalutazione dell'anzianità Pt_1 contributiva per il periodo dal 1.04.1981 al 31.12.1995 o per quello che fosse risultato in corso di causa.
A fondamento delle proprie pretese aveva dedotto di essere stato esposto nel suddetto periodo all'inalazione di polveri di amianto a causa dell'attività lavorativa svolta, quale “addetto al movimento combustibili”, per oltre dieci anni, dal 1.04.1981, senza soluzione di continuità, presso la centrale termoelettrica Enel/Elettrogen, ora Endesa Italia srl, di Porto Torres, centrale di Fiumesanto, inclusa tra e della Controparte_1 Parte_1 con atto di indirizzo del 8.03.2001, in cui erano pure individuati i reparti e, tra le mansioni che avevano dato luogo ad esposizione, anche quelle da lui svolte. Aveva proseguito deducendo che, con il fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, aveva proposto CP_ domanda all' in data 15.01.1997, rigettata dall'istituto, che gli aveva negato la certificazione dell'esposizione qualificata all'amianto, cui aveva fatto seguito la domanda all' in data 12.01.2012, Pt_1 anche questa rimasta senza esito dato che l' non aveva risposto all'istanza, ma aveva poi rigettato Pt_1 il ricorso amministrativo da lui proposto il 13.09.2012, con provvedimento in data 19.10.2012, tanto che si era trovato costretto ad adire il giudice del lavoro competente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
L' si era costituito in giudizio per eccepire, in via preliminare, l'intervenuta decadenza ai sensi Pt_1 dell'art. 47 del d.p.r. 639/1970 e la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione.
Nel merito aveva poi contestato che il ricorrente avesse subito la dedotta esposizione all'amianto in misura superiore alla soglia prevista dalla legge di 0,1 fibre per centimetro cubo.
La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, era stata definita dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 228 del 26.03.2015, con la quale la domanda era stata accolta, dichiarando il diritto di
“alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 L. 257/1992, mediante applicazione del Persona_2 coefficiente 1,5, nei limiti di un massimo di 40 anni di retribuzione, per il periodo dal 1.04.1981 al 31.12.1995, con esclusione dei periodi di sospensione non computabili per legge”, con condanna dell al pagamento Pt_1 delle spese processuali.
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Contro tale decisione, con ricorso depositato in data 7.05.2015, aveva proposto appello l' , per Pt_1 lamentare, per quanto qui interessa, che il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione riferita al diritto alla rivalutazione.
L'impugnazione era stata rigettata dalla Sezione Distaccata di Sassari di questa Corte d'Appello, con sentenza n. 259/2016 del 20.07.2016, pubblicata il successivo 19 agosto, con la motivazione che la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, in casi come quello in esame, è regolata dall'art. 47 del decreto legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 ed opera pertanto al solo fine dell'ammontare della pensione, con la conseguenza che il relativo diritto sarebbe sorto al momento del pensionamento e che “non può farsi decorrere la prescrizione a un momento addirittura antecedente alla maturazione del diritto a pensione”, aggiungendo inoltre che, posto che il termine decorre per il titolare solo dal momento in cui quest'ultimo ha la possibilità giuridica di esercitare il diritto, restando esclusa la decorrenza della prescrizione laddove vi siano impedimenti di ordine fattuale, tra cui l'ignoranza del medesimo titolare in ordine ad un presupposto di fatto per l'esercizio di quel diritto, specie quando la consapevolezza implichi conoscenze tecniche ed accertamenti specialistici, in questo caso “la prescrizione non avrebbe potuto, in ogni caso decorrere prima dello spirare del termine per la presentazione della domanda CP_ all' espressamente fissato dall'art. 47 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003 (15 giugno 2005), in quanto
l'accertamento della sussistenza del presupposto dell'esposizione da parte di siffatto ultimo ente, coincide con il primo atto di conoscenza tecnica da parte del lavoratore dell'effettiva esposizione alla sostanza morbigena nelle quantità previste dalla legge per il disconoscimento del beneficio” non trattandosi “qui di confondere il termine CP_ decadenziale per la proposizione della domanda all' con il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione CP_ al riconoscimento dei benefici contributivi, ma di chiarire che prima della pronuncia dell' non può decorrere il termine prescrizionale per l'ignoranza oggettiva delle cognizioni tecniche della sussistenza del presupposto di CP_ legge sulla concentrazione delle sostanze morbigene. Con la conseguenza ulteriore che laddove l' ometta ogni provvedimento, anche negativo, la prescrizione non decorre” (così la sentenza alle pagine 3 e 4).
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L' aveva presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui aveva resistito Pt_1 Per_2 con il quale aveva dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado affermando, in violazione dell'art. 2935 c.c., che la prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva non potesse decorrere sia anteriormente alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico, che CP_ prima della pronuncia tecnica dell sul grado di esposizione per l'ignoranza oggettiva delle cognizioni tecniche della sussistenza del presupposto di legge sulla concentrazione delle sostanze morbigene.
Con ordinanza datata 27.10.2022, n. 35230, depositata il 30.11.2022, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, che ha ritenuto fondato in quanto “secondo la giurisprudenza di questa Corte ”la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all per il riconoscimento dell'esposizione)”, (Cass. nn. 14599/2022, 2856/2017, 2351/2015)”. Pt_1
Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, “la Corte di appello ha errato nel ritenere, in astratto, che il termine di prescrizione non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere da un momento antecedente alla maturazione del diritto CP_ a pensione ovvero in assenza della certificazione I giudici del merito avrebbero dovuto - alla stregua della giurisprudenza di legittimità - accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse sorta nel ricorrente la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva”.
Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello per un riesame del merito della controversia sulla base dei suddetti principi e per la pronuncia sulle spese, comprese quelle riferite al giudizio di legittimità.
L' ha riassunto la causa, con ricorso depositato il 25.01.2023, notificato a che, pur Pt_1 Persona_2 ritualmente citato ai sensi dell'art. 392 c.p.c, è rimasto contumace.
Motivi della decisione
La difesa dell' , dopo avere precisato di voler riassumere il giudizio mediante la riproposizione Pt_1 di tutti motivi posti a fondamento del ricorso in appello in precedenza avanzato, integralmente trascritto in questa sede nell'atto di riassunzione e dopo avere richiamato le conclusioni già rassegnate con il trascritto ricorso in appello, ha insistito chiedendo alla Corte di Appello adita di “provvedere in conformità al principio espresso dalla Corte di Cassazione, con il favore delle spese”, non senza ulteriormente ribadire l'eccezione di prescrizione, domandando perciò il conseguente rigetto della domanda di preliminarmente sul presupposto che fosse decorso in questo caso, al momento della Persona_2 proposizione della domanda all' nel gennaio 2012, il termine di prescrizione ordinaria decennale Pt_1 cui è soggetto il diritto alla rivalutazione contributiva del periodo di lavoro in cui vi sarebbe stata la asserita esposizione ultradecennale all'amianto.
Tale termine, infatti, ha rilevato l' aveva iniziato a decorrere, secondo quanto esposto Pt_1 nell'originario ricorso in appello, dal 28 aprile 1992, data nella quale era entrata in vigore la l. n. 210/1992
e dalla quale, quindi, il diritto poteva essere fatto valere o in alternativa, qualora si fosse trattato di esposizione all'amianto protrattasi oltre il 1992, dal momento in cui era terminata l'esposizione all'amianto, e nel caso di l'attività lavorativa era cessata nel 1995 e la domanda amministrativa Per_2 all era stata presentata nel 2012, e cioè quando era già abbondantemente spirato il termine di Pt_1 CP_ prescrizione decennale, né poteva attribuirsi efficacia interruttiva alla domanda proposta all nel
1997, atteso il diverso contenuto, la diversa portata e i diversi effetti ascrivibili a quest'ultima.
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Ebbene, ciò premesso, facendo applicazione nel caso di specie del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio che ha dato origine alla riassunzione del giudizio, secondo cui
“la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, peraltro definitiva dal momento che incide su un autonomo diritto e non limitata a singoli ratei ovvero ad una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione”, non può farsi a meno di rilevare come, sulla base degli atti di causa, il momento in cui può ritenersi sorta in la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto - e con essa la Per_2 possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva, necessaria per far decorrere il termine CP_ di prescrizione - non possa che essere coincidente con la data di presentazione dell'istanza all finalizzata ad ottenere la certificazione della sua esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
Ed infatti, valutando la complessiva documentazione in atti alla luce del principio diritto espresso dalla suddetta ordinanza della Corte di Cassazione, non può che trarsi dalla stessa una conferma che la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto e della possibilità di far valere con essa il diritto alla rivalutazione contributiva fosse sorta in già nel mese di gennaio 1997, quando ha Per_2 CP_ proposto la domanda all con il fine, appunto, di ottenere la certificazione di legge dell'esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, come previsto dalla legge n. 257/1992 e di rivendicare la conseguente rivalutazione contributiva (così nel punto A) a pag. 1 del ricorso di primo grado).
Il diritto azionato da davanti al Tribunale di Sassari, come correttamente eccepito Persona_2 dall a fronte della sopra rilevata consapevolezza, dal medesimo evidentemente acquisita dal mese Pt_1 di gennaio 1997, era quindi già irrimediabilmente prescritto al momento della proposizione della domanda amministrativa all (12.01.2012) ed ancor più al momento dell'instaurazione del giudizio Pt_1 in data 20 maggio 2013. La provvista contributiva del lavoratore, per quanto strumentale alla pensione, costituisce rispetto al diritto alla pensione un vero e proprio diritto soggettivo autonomo.
Dal riconoscimento della sua natura di bene giuridico autonomo discende, quindi, la possibilità di un autonomo accertamento e di un'autonoma tutela, che può essere fatta valere anche prima della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima, anche se il possesso di una determinata anzianità contributiva può spiegare i suoi effetti in relazione ad istituti diversi (in tal senso
Cass. n. 13648/2003, ma anche Cass. n. 17223/2002 e Cass. n. 6063/2000).
Tale principio generale è stato enunciato anche con specifico riferimento al diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, diritto distinto da quello alla pensione, che ha presupposti diversi da quelli in base al quale si consegue il trattamento pensionistico secondo i criteri ordinari (cfr.
Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 9125/2002, Cass. n. 2503/2015, Cass. 10980/2015, Cass. 30470/2019 e Cass.
27761/2020).
Dall'autonomia di tale diritto rispetto alla pensione deriva il suo assoggettamento alla prescrizione per mancato esercizio, cui pacificamente si applica il termine decennale, in mancanza di espresse e diverse previsioni legislative.
Per quanto attiene alla decorrenza della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità va da tempo ormai affermando che la stessa debba essere individuata nel momento in cui il lavoratore ha avuto la consapevolezza della propria esposizione almeno decennale all'amianto, secondo un principio ormai consolidato (così anche Cass. n. 2351/2015, n. 10980/2015, n. 16128/2015, n. 2856/2017, n. 4283/2020 e n. 27761/2020 tra le altre).
Nel caso in esame, in assenza di ulteriori elementi, deve presumersi che tale consapevolezza fosse già CP_ presente il 15 gennaio 1997, che è la data in cui ha presentato all' la domanda per Persona_2 ottenere la certificazione della propria esposizione ultradecennale all'amianto e, per sua stessa ammissione (punto A) citato del ricorso di primo grado), anche “il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto previsti dall'art. 13, comma 8, legge n. 257/92” (v. Cass. 2856/2017 e la precedente n. 2351/2015).
Solo in data 12 gennaio 2012 egli si è poi rivolto all' per domandare il riconoscimento del beneficio Pt_1 previdenziale connesso all'amianto, cioè dopo oltre dieci anni, senza che nel frattempo sia intervenuto CP_ alcun altro valido atto interruttivo, dovendosi escludere che la domanda formulata all potesse avere avuto effetti interruttivi in quanto non rivolta all'istituto previdenziale, che è il soggetto gestore dell'assicurazione pensionistica e, quindi, l'unico legittimato al riconoscimento della rivalutazione richiesta (si veda in tal senso Cass. n. 1629/2012 alle pagine 3 e 4 e n. 10980/2015 alla pagina 6), sicché al momento del deposito del ricorso giudiziale, in data 20 maggio 2013, il diritto era ormai già definitivamente prescritto.
E che la prescrizione del diritto sia definitiva, e non limitata ai singoli ratei di pensione, è stato affermato più volte ormai dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 9 febbraio 2015 n. 2351; Cass. 10 febbraio 2015 n. 2503; Cass. 27 maggio 2015 n. 10980) e ribadito con l'ordinanza n. 35230/2022 da cui ha origine la presente fase del giudizio.
La domanda proposta da non può che essere, quindi, rigettata. Persona_2
Quanto alle spese del primo e del secondo grado del giudizio, compreso quello di riassunzione, al pari di quelle riferite al giudizio di legittimità, appare del tutto giustificato compensarle interamente tra le parti se si tiene conto del fatto che i principi sopra evidenziati nella materia della prescrizione del diritto alla rivalutazione e della sua decorrenza, affermati nel 2015, si sono andati poi definitivamente consolidando nella giurisprudenza di legittimità solo dopo le sentenze sopra citate, a partire dal 2017, quando questo procedimento era già da tempo iniziato, se si considera che il ricorso di primo grado è stato depositato il 20 maggio 2013, che il giudizio di appello e quello davanti alla Corte di Cassazione sono stati instaurati nel 2016 (il ricorso in appello è stato depositato il 19.08.2016 e nel 2016 risulta iscritto il ricorso per cassazione, come si evince dal numero di registro che è RGN 27367/2016).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da davanti al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Persona_2 lavoro, nei confronti dell rigetta la domanda proposta da dichiarando prescritto Pt_1 Persona_2 il diritto alla rivalutazione contributiva dal medesimo fatto valere ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992; dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Cagliari, 10 aprile 2025
La Presidente relatrice dott.ssa Maria Luisa Scarpa