Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 novembre 1986
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' aggiunto il seguente:
"ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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