Sentenza breve 2 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. prova del sacrificio e somme ripetibiliBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2026
L'ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una ex coniuge confermando l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile. La Suprema Corte chiarisce che la disparità reddituale non costituisce automatismo per il riconoscimento dell'assegno; è onere del richiedente dimostrare che tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative professionali concordate per favorire la famiglia. La ricorrente, pur percependo un reddito modesto e possedendo una casa di proprietà, non ha fornito prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e la propria situazione economica. Il provvedimento sancisce la piena ripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13484 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
2. Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a fissare un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
3. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
5. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, che si è adoperata per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli. Si dispone tuttavia, a carico dell’amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
NN RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RO | RA LL |
IL SEGRETARIO