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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6376/ 2024
TRA
nato a [...] Parte_1 il 24/02/1973, rappresentato e difeso dall'avv. MARANCA LUCA MARIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, ha esposto che l' , con le note indicate in atti, gli ha comunicato di aver CP_1 corrisposto indebitamente la somma specificata in ricorso. Il ricorrente, contestando la pretesa dell' convenuto, ha chiesto CP_2 accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' . L' si é CP_2 CP_1
1 costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l “nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla
2 correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, le richieste di indebito impugnate in questa sede contengono un riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto specificando inoltre le stesse che “E' Stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI, parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge ”. Orbene, anche in considerazione delle difese svolte in ricorso, in cui si fa riferimento ad una sentenza che ha accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato in un periodo relativamente al quale sono state avanzate le domande di NASPI oggetto di indebito, si deve ritenere, anche alla luce della clausola generale di buona fede che il medesimo ricorrente abbia compreso la pretesa fatta valere nei suoi confronti ed il suo fondamento. Conseguentemente si deve ritenere che la, pur succinta, motivazione sia stata, perlomeno in concreto, compresa dall'odierno ricorrente e, quindi, non sia stato leso il suo diritto di difesa. Al riguardo nel ricorso che ha determinato la sentenza che ha accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro, la sentenza n. 646/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, si legge testualmente:”che il ricorrente lavorava come dipendente della resistente dal 01/03/2016 al 09/03/2020, con la mansione di cuoco presso il ristorante corrente in Pompei (NA) alla Via Carlo Alberto n.2”. Quindi, non solo l'odierno ricorrente non ha provato il suo stato di inoccupazione. durante i periodi in relazione ai quali ha chiesto la Naspi, ma nel ricorso per differenze retributive da esso, a suo tempo, presentato si afferma. al contrario, la sua occupazione nel predetto periodo, dichiarazione a cui si deve attribuire una valenza pelomeno lato sensu confessoria e diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive per l'intero periodo indicato. Al riguardo il ricorrente non ha nemmeno dedotto che i conteggi, allegati al ricorso per differenze retributive, siano stati fatti in relazione a periodi determinati e non in relazione all'intero periodo, né che ciò sia avvenuto nella CTU espletata nel predetto giudizio. In altri termini, a prescindere dai contratti di lavoro formalmente stipulati e alle relative comunicazioni effettuate agli uffici competenti, l'odierno ricorrente non può allegare un rapporto di lavoro sostanzialmente continuativo nel giudizio nei confronti del datore di lavoro, conseguendo appunto la condanna a delle differenze retributive relative all'intero periodo e chiedendo, fra l'altro, l'intervento del Fondo di garanzia dell' e poi allegare, in un differente giudizio, CP_1 che il rapporto, in realtà, era stato intervallato da periodi di
3 disoccupazione, al fine di conseguire le relative prestazioni (incompatibili con quelle richieste al fondo di garanzia). Nel caso di specie, in altri termini, il ricorrente ha allegato, in fatto, di aver lavorato in tutto il periodo sopra indicato, e quindi la giurisprudenza citata dal medesimo, in tema di licenziamento (nel qual caso il lavoratore non allega di aver lavorato ma viene reintegrato nel posto di lavoro con effetti retroattivi), non appare conferente. Lo svolgimento di attività lavorativa nel predetto periodo è infatti affermato dalla sentenza che ha deciso il ricorso in parola, non trovandosi un'idonea traccia anche nella medesima, come nel ricorso, dello svolgimento del rapporto solo in periodi stagionali (diverso essendo evidentemente un eventuale incremento di attività nelle c.d. “punte stagionali”). In altri termini la eventuale presenza di formali interruzioni del rapporto di lavoro, eventualmente comunicate agli uffici competenti, non elidono il fatto che nel ricorso in parola non sono state allegate interruzioni di attività e che la sentenza medesima ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa in tutto il periodo sopra indicato. Il ricorso deve quindi essere rigettato. E' superfluo rilevare che non essendo stata esperita una rituale domanda riconvenzionale, nessuna condanna può essere effettuata nei confronti del ricorrente alla restituzione di somme. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono. Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 850,00, nei confronti dll' comprensivi CP_1 di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 27/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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