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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 249/2025
VERBALE di UDIENZA del giorno 11 novembre 2025
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice l'Avv. Borachia;
per parte convenuta la dr.ssa Giada Cavallo in sostituzione dell'Avv. Munafò; CP_1 per il convenuto l'Avv. Strata in sostituzione dell'Avv. Silvestri. CP_2
L'Avv. Borachia precisa le conclusioni come in memoria conclusiva;
la dr.ssa Cavallo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione;
l'Avv. Strata precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.15, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento n. 249/2025 R.G.
promosso da: (Avv.ti Silvia e Carla Borachia) Parte_1
contro
: (Avv. Paolo Munafò) Controparte_3 nonché
contro
: (Avv. Alessandro Silvestri) Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2025
[...]
proponeva opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404 c.p.c., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 del 28.5.2024, con cui era stato ingiunto a di pagare a la Controparte_3 Controparte_4 somma di euro 28.500,00, oltre interessi e spese, per la restituzione di un asserito prestito concesso dal secondo al primo. Sosteneva l'opponente che il predetto decreto ingiuntivo sarebbe stato frutto di un accordo collusivo tra e , al fine di pregiudicare gli interessi e le CP_4 CP_3 ragioni di , creditrice di in forza di Parte_1 Controparte_3 sentenza del Tribunale della Spezia n. 126/2003. In particolare, esponeva come sin dall'anno 2000 non Parte_1 CP_3 avesse provveduto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore in sede di separazione tra i coniugi. Introdotto successivamente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenivano trattative tra le parti che prevedevano la corresponsione da parte di di una somma concordata a saldo e stralcio del credito vantato da CP_3
per assegni di mantenimento mai versati, con rinuncia di Parte_1 quest'ultima all'assegno divorzile. L'accordo veniva raggiunto, con impegno del al pagamento della somma di CP_3 euro 12.000,00, entro e non oltre il 20.8.2024. Senonché, l'odierno convenuto non provvedeva al versamento della somma concordata, per cui l'opponente provvedeva alla notifica di atto di precetto in data 15.11.2024. Seguivano ulteriori interlocuzioni con il difensore di , che chiedeva di CP_3 attendere per l'introduzione della procedura esecutiva rappresentando la volontà del proprio assistito di adempiere spontaneamente;
veniva quindi inviata in data 4.12.2024 nuova scrittura sottoscritta da , con impegno al pagamento della CP_3 somma concordata, maggiorata delle spese legali di precetto. Poiché tuttavia anche in tal caso ometteva di provvedere al pagamento nei CP_3 termini pattuiti, notificava atto di pignoramento presso terzi Parte_1 all' ed a banca CREDIT AGRICOLE Italia. CP_5 Pt_2
2 In data 8.1.2025 comunicava che era titolare di trattamento CP_5 CP_3 previdenziale, su cui gravava però un precedente pignoramento notificato in data 3.12.2024.
effettuava quindi verifiche dalle quali emergeva che la recente Parte_1 procedura esecutiva era stata introdotta da tale creditore di Controparte_4
in forza di decreto ingiuntivo fondato su una scrittura di “riconoscimento di CP_3 debito” datata 22.1.2024, con la quale si era riconosciuto debitore nei CP_3 confronti di della somma di euro 28.500,00 in forza di un prestito CP_4 concessogli in più occasioni a partire dal mese di luglio 2016, che avrebbe dovuto essere restituito mediante versamenti mensili di euro 1.000,00 a decorrere da luglio 2017 e sino al saldo. Evidenziata l'inverosimiglianza del prestito in assenza di ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento di tali ingenti somme in favore di , CP_3
l'opponente si avvedeva poi del fatto che era figlio di Controparte_4 Per_1
, compagna convivente di .
[...] CP_3
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente sosteneva come il decreto ingiuntivo fosse frutto di un accordo collusivo tra e finalizzato ad arrecarle CP_3 CP_4 pregiudizio e rivelatosi idoneo allo scopo, dal momento che, a seguito del pignoramento precedentemente notificato da era stata CP_4 Parte_1 costretta e intervenire nella procedura esecutiva presso terzi, concorrendo con ell'assegnazione del credito pignorato. CP_4
Ribadito dunque il grave danno subito, concludeva chiedendo accertarsi che il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 era frutto di un accordo collusivo intervenuto tra e in suo danno, con Controparte_4 Controparte_3 conseguente richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di declaratoria di inefficacia dello stesso nei confronti dell'opponente, previa sospensione dell'esecutività dell'atto. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, si Controparte_3 costituiva in giudizio sostenendo di avere fatto tutto il possibile per onorare il proprio debito con l'ex moglie, anche mediante sottoscrizione di una scrittura privata transattiva, che tuttavia non era riuscito ad onorare a causa della mancanza di liquidità. Il convenuto contestava le allegazioni poste da controparte a fondamento della richiesta di revocatoria del decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_4 consistenti in mere congetture sfornite di prova del preteso accordo collusivo. Confermava quindi di avere ricevuto un prestito dal predetto, essendosi trovato in un momento di difficoltà economica che lo aveva costretto a rivolgersi ad una persona di fiducia. Egli, da parte sua, si era limitato a sottoscrivere il riconoscimento di debito che gli era stato sottoposto da conscio del debito nei suoi confronti e CP_4 privo di argomentazioni da spendere in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal proprio creditore.
3 Evidenziava inoltre la sufficienza della documentazione depositata dal creditore nel procedimento monitorio ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per assenza del pregiudizio, avendo comunque avuto la possibilità di intervenire nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi per soddisfare il proprio credito, concorrente con quello di CP_4
Anche si costituiva respingendo le accuse di collusione Controparte_4 dell'opponente e confermando di avere nel tempo prestato importi di denaro di varia entità per soddisfare le esigenze di vita del , con promessa di restituzione. CP_3
Essendo venuto a conoscenza del rilevante debito di nei confronti della ex CP_3 coniuge, dopo avere indugiato nella speranza di ottenere la restituzione del prestito, si era determinato ad intraprendere il giudizio monitorio, temendo di perdere definitivamente il proprio credito. Contestava inoltre anch'egli di avere provocato un danno nei confronti dell'odierna opponente, che si era infatti insinuata nel procedimento esecutivo, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 404 c.p.c.. Ribadita quindi l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sottesi alla richiesta di sospensiva (essendo il rapporto di conoscenza tra le parti idoneo, semmai, a corroborare la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, essendo logico che avesse scelto una persona di sua conoscenza per chiedere prestiti di CP_3 somme di denaro), concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare, nonché per il rigetto nel merito della domanda di revocatoria del decreto ingiuntivo opposto. La domanda dell'opponente è fondata e meritevole di accoglimento. È opportuno premettere che l'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, ha quale presupposto il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse. La legittimazione attiva compete al creditore titolare di un credito certo, che subisca le conseguenze negative della riduzione del patrimonio del debitore. Da quanto esposto discende quindi, anzitutto, il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione, sollevate dai convenuti sul presupposto dell'insussistenza del c.d. danno da esecuzione, nonché della mancata prova di un pregiudizio a carico dell'opponente, che risulterebbe anzi smentito per il fatto del suo intervento nella procedura esecutiva promossa da CP_4
Il danno da esecuzione, ovvero la titolarità di un diritto, assoluto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto al vincitore della sentenza inter alios, sono infatti presupposti dell'opposizione ordinaria di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., mentre, in ipotesi di opposizione revocatoria ai sensi del secondo comma (ossia quella proposta dall'odierna attrice), legittimati attivi sono i creditori, per reagire ad un giudicato fraudolento, idoneo a danneggiarli in quanto diminutivo della garanzia patrimoniale generica del loro debitore ex art. 2740 c.c..
4 Nella presente fattispecie, il decreto ingiuntivo opposto è sicuramente idoneo a pregiudicare l'opponente (nel senso suindicato di diminuire la garanzia patrimoniale del proprio debitore), tanto che , a seguito della procedura Parte_1 esecutiva introdotta con il titolo ottenuto da si è vista costretta a CP_4 concorrere con quest'ultimo nell'assegnazione delle somme pignorate a , con CP_3 conseguente maggiore difficoltà nel soddisfacimento del proprio credito, quantomeno da un punto di vista temporale. Accertata dunque l'ammissibilità dell'opposizione di terzo e venendo all'esame del merito, è onere dell'opponente fornire elementi idonei a provare (anche in via presuntiva) la sussistenza di un'intesa fraudolenta, intercorsa tra le controparti in suo danno. A tale proposito, l'odierna attrice ha allegato una serie di elementi, tra cui la successione temporale dei fatti, la condotta tenuta da nelle trattative CP_3 intercorse, la velocità nell'introduzione della procedura esecutiva da parte di i rapporti tra le predette parti e l'assenza di prove a supporto dell'effettiva CP_4 erogazione del prestito azionato in via monitoria, che concorrerebbero a delineare la precostituzione dolosa di un riconoscimento di debito inesistente, formato al solo scopo di consentire a i munirsi di un titolo idoneo ad arrecare pregiudizio CP_4 alla vera creditrice . Parte_1
Passando quindi all'esame dei singoli indici rivelatori della collusione allegati dall'opponente, si osserva che:
- Dal punto di vista temporale, è pacifico e documentato che in data 27 ottobre 2023 notificava a ricorso per dichiarazione di CP_3 Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che nessun assegno divorzile fosse posto a carico delle parti. Con scrittura del 22 gennaio 2024 (priva di data certa) si riconosceva CP_3 debitore di per la somma di euro 28.500,00, che avrebbe dovuto CP_4 corrispondere in rate di euro 1.000,00 mensili a far data da luglio 2017. Con ordinanza del 29 marzo 2024, il giudice della causa di divorzio escludeva la sussistenza dei presupposti per disporre contributi in via temporanea ed urgente. Seguivano trattative tra e , per il tramite dei Parte_1 CP_3 rispettivi legali, volte a concordare una somma a saldo e stralcio da porre a carico di per il pagamento degli assegni di mantenimento mai versati. CP_3
Nelle more di tali trattative, richiedeva ed otteneva, in forza della CP_4 scrittura di riconoscimento di debito suindicata, il decreto ingiuntivo n. 626 del 28 maggio 2024, con il quale veniva condannato al pagamento in suo CP_3 favore della somma di euro 28.500,00, oltre accessori e spese. Il decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente ad atto di precetto in data 11 giugno 2024, senza che seguisse alcun atto di pignoramento. In data 2 agosto 2024 trasmetteva scrittura privata transattiva con la CP_3 quale si impegnava a corrispondere a la somma di euro Parte_1
12.000,00, entro e non oltre il 20 agosto 2024.
5 In assenza di spontaneo adempimento dell'accordo, Parte_1 notificava a atto di precetto in data 15 novembre 2024. CP_3
Il 18 novembre 2024 il legale di comunicava l'intenzione del proprio CP_3 assistito di onorare l'accordo, chiedendo di attendere al fine di evitare la procedura esecutiva. Il giorno successivo, 19 novembre 2024, notificava un secondo CP_4 precetto a per il recupero dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. CP_3
In data 25 novembre 2024 la difesa dell'odierna opponente comunicava l'intenzione di procedere a pignoramento nei confronti di . Seguivano CP_3 ulteriori trattative che sfociavano nella sottoscrizione di una nuova scrittura, datata 4 dicembre 2024, con la quale si dichiarava disponibile al CP_3 pagamento della somma onnicomprensiva di euro 14.500,00, di cui euro 10.000,00 da versare entro il 9 dicembre 2024. Nelle more di tale ulteriore trattativa, in data 3 dicembre 2024 CP_4 notificava a atto di pignoramento datato 2 dicembre. L'atto veniva CP_3 ricevuto a mani proprie del destinatario nella medesima data del 3 dicembre e, in data 6 dicembre 2024, il pignoramento veniva iscritto a ruolo. La data di comparizione veniva fissata a strettissimo giro, per il 16 dicembre 2024. In data 10 dicembre 2024, scaduto invano anche l'ultimo termine indicato da per il pagamento del dovuto in favore di , CP_3 Parte_1 quest'ultima preannunciava nuovamente alla controparte la notifica di pignoramento presso terzi, che avveniva in data 23 dicembre 2024. A seguito di detto pignoramento, comunicava la dichiarazione di cui CP_5 all'art. 543 c.p.c., da cui risultava che era titolare di trattamento CP_3 previdenziale su cui gravava però già un precedente pignoramento, notificato da n data 3 dicembre 2024. CP_4
La successione dei fatti, come sopra ricostruita, delinea una situazione nella quale , da un lato, prendeva tempo con la ex coniuge prospettando CP_3 accordi transattivi il cui adempimento continuava ad essere rinviato, mentre, dall'altro lato, si affrettava a munirsi di titolo ed a porre in CP_4 esecuzione lo stesso, riuscendo a notificare il pignoramento presso terzi prima che lo facesse l'odierna opponente.
- A tale ultimo proposito, appare quantomeno “sospetta” anche la tempistica, assai contenuta, con la quale pur dopo avere notificato un precetto CP_4
a giugno 2024, senza far seguire alcun pignoramento) aveva successivamente proceduto alla rinotifica del precetto ed alla notifica ed iscrizione a ruolo del pignoramento, il tutto avvenuto in una manciata di giorni, a cavallo tra fine novembre ed inizio dicembre 2024 (proprio nel periodo in cui, come visto,
aveva richiesto alla ex coniuge di non porre in esecuzione il precetto da CP_3 lei notificato, impegnandosi ad un pagamento che invece non avrebbe eseguito).
6 Se è vero che tale tempistica “accelerata” avrebbe potuto essere (legittimamente) perseguita da per “anticipare” la creditrice CP_4 concorrente nell'introduzione della procedura esecutiva, è Parte_1 però altrettanto vero che la conoscenza dell'evoluzione della situazione tra e non poteva che provenire allo stesso a Parte_1 CP_3 CP_4 parte di , il quale, verosimilmente, lo aveva avvisato della notifica CP_3 dell'atto di precetto da parte della ex coniuge;
aveva quindi CP_4 proceduto – in tempi rapidissimi – alla notifica del precetto ed all'iscrizione a ruolo del pignoramento, mentre era intento – per l'ennesima volta – a CP_3 chiedere tempo all'odierna opponente per tardare l'introduzione della sua procedura esecutiva.
- Ancora, appare idonea ad ingenerare sospetti anche la condotta tenuta dalle parti del preteso prestito, sia al momento dell'asserita concessione dello stesso, sia in seguito sino all'introduzione della procedura monitoria. In particolare, è poco verosimile la concessione di un prestito di importo piuttosto ingente (poco meno di 30.000,00 euro) senza la sottoscrizione di alcuna scrittura, anche se avvenuto tra conoscenti. Inoltre, è singolare che on abbia CP_4 richiesto la restituzione del prestito per sette anni (da luglio 2017 a giugno 2024), salvo attivarsi rapidamente appena venuto a conoscenza delle pretese dell'odierna opponente. Così come appare inverosimile quanto sostenuto da in comparsa, CP_4 ossia che le ingenti somme richieste in restituzione sarebbero state prestate in più occasioni e che, dunque, non vi sarebbe traccia di ordini di bonifico da parte del mutuante, considerata la consistenza dell'erogazione complessiva, effettuata in un lasso di tempo piuttosto ristretto (28.500,00 euro in un anno, da luglio 2016 a luglio 2017).
- Tenuto conto di quanto sopra, anche la natura dei rapporti tra gli odierni convenuti, che astrattamente avrebbe potuto giustificare la concessione di un prestito tra conoscenti, va letta nel senso di un ulteriore indizio a supporto della dedotta ipotesi collusiva. D'altra parte, il giudizio fondato sulle presunzioni postula sia il riferimento a premesse gravi, precise e concordanti, sia la valutazione globale della loro sufficienza, sia l'univocità della conclusione rispetto alle premesse con esclusione di conclusioni alternative (v. Cass. Sez. 2, 18/02/1972, n. 483). Nella presente fattispecie, a fronte degli elementi suindicati, fortemente indiziari nel senso di una collusione ai danni dell'odierna opponente per frustrare la possibilità di soddisfacimento del suo credito, i convenuti non hanno fornito in causa alcun elemento, ulteriore rispetto alla dichiarazione di riconoscimento di debito, idoneo a provare la sussistenza del prestito azionato in via monitoria. Già in sede di provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si era evidenziata, in punto fumus boni juris, la mancata produzione da parte dei convenuti di “alcun ulteriore documento comprovante
7 (quantomeno in via presuntiva) le effettive dazioni di denaro poste a base del decreto ingiuntivo opposto (a titolo meramente esemplificativo: bonifici da a CP_4
, ovvero estratti conto del primo dai quali emergesse il ritiro della provvista CP_3 per i versamenti al secondo, o ancora estratti conto del secondo con incasso delle somme asseritamente versate dal primo;
per vero, non vengono neppure dettagliate le modalità di pagamento ed il numero di versamenti che avrebbero condotto al non indifferente credito azionato in via monitoria)”. Ebbene, nel prosieguo del giudizio i resistenti non solo non hanno prodotto ulteriore documentazione, né dedotto prove per testi a conferma delle pretese dazioni di denaro, ma non hanno neppure specificato in quanti e quali versamenti sarebbe stata corrisposta l'ingente somma oggetto dell'asserito prestito. Deve pertanto ritenersi che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente negli scritti finali, se è vero che un decreto ingiuntivo può essere concesso anche soltanto con la ricognizione del debito fatta dal debitore, senza necessità da parte del ricorrente di provare il rapporto sostanziale sottostante, è altrettanto vero che, in presenza di precise e puntuali contestazioni in merito alla esistenza del credito, l'assenza di documentazione a supporto della veridicità dell'atto di riconoscimento del debito e l'assenza di data, con prova certa, sono circostanze che inducono a presumere, valutate unitamente a tutte le circostanze descritte, che tale documentazione non sia stata prodotta perché non esistente, in quanto non vi è mai stato alcun prestito. In conclusione, tutti gli elementi suindicati, che si riassumono nella concatenazione temporale dei fatti, nei rapporti tra i convenuti e nella condotta processuale ed extraprocessuale degli stessi, uniti all'assenza di documentazione giustificativa del preteso prestito azionato, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a configurare la presunzione, affermata da parte attrice, circa la sussistenza di un accordo collusivo tra i resistenti volto alla redazione di un documento costituente prova valida per l'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, idoneo all'introduzione di una procedura esecutiva. Vi è inoltre prova del nesso causale tra l'accordo fraudolento ed il pregiudizio arrecato all'opponente, che si è vista costretta a concorrere in sede esecutiva con l'altro preteso creditore del medesimo debitore, ciò che ha determinato la diminuzione della somma assegnata a seguito del pignoramento presso terzi ed il notevole aumento del tempo necessario all'integrale recupero del dovuto. La domanda va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (atteso che “La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto
8 riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente”: v. Cass. Sez. 3, 03/12/2015, n. 24631). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 404 comma 2 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 del 28.5.2024, ottenuto da nei confronti di . Controparte_4 Controparte_3
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. La Spezia, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
9
Procedimento RG n. 249/2025
VERBALE di UDIENZA del giorno 11 novembre 2025
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice l'Avv. Borachia;
per parte convenuta la dr.ssa Giada Cavallo in sostituzione dell'Avv. Munafò; CP_1 per il convenuto l'Avv. Strata in sostituzione dell'Avv. Silvestri. CP_2
L'Avv. Borachia precisa le conclusioni come in memoria conclusiva;
la dr.ssa Cavallo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione;
l'Avv. Strata precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.15, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento n. 249/2025 R.G.
promosso da: (Avv.ti Silvia e Carla Borachia) Parte_1
contro
: (Avv. Paolo Munafò) Controparte_3 nonché
contro
: (Avv. Alessandro Silvestri) Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2025
[...]
proponeva opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404 c.p.c., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 del 28.5.2024, con cui era stato ingiunto a di pagare a la Controparte_3 Controparte_4 somma di euro 28.500,00, oltre interessi e spese, per la restituzione di un asserito prestito concesso dal secondo al primo. Sosteneva l'opponente che il predetto decreto ingiuntivo sarebbe stato frutto di un accordo collusivo tra e , al fine di pregiudicare gli interessi e le CP_4 CP_3 ragioni di , creditrice di in forza di Parte_1 Controparte_3 sentenza del Tribunale della Spezia n. 126/2003. In particolare, esponeva come sin dall'anno 2000 non Parte_1 CP_3 avesse provveduto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore in sede di separazione tra i coniugi. Introdotto successivamente procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenivano trattative tra le parti che prevedevano la corresponsione da parte di di una somma concordata a saldo e stralcio del credito vantato da CP_3
per assegni di mantenimento mai versati, con rinuncia di Parte_1 quest'ultima all'assegno divorzile. L'accordo veniva raggiunto, con impegno del al pagamento della somma di CP_3 euro 12.000,00, entro e non oltre il 20.8.2024. Senonché, l'odierno convenuto non provvedeva al versamento della somma concordata, per cui l'opponente provvedeva alla notifica di atto di precetto in data 15.11.2024. Seguivano ulteriori interlocuzioni con il difensore di , che chiedeva di CP_3 attendere per l'introduzione della procedura esecutiva rappresentando la volontà del proprio assistito di adempiere spontaneamente;
veniva quindi inviata in data 4.12.2024 nuova scrittura sottoscritta da , con impegno al pagamento della CP_3 somma concordata, maggiorata delle spese legali di precetto. Poiché tuttavia anche in tal caso ometteva di provvedere al pagamento nei CP_3 termini pattuiti, notificava atto di pignoramento presso terzi Parte_1 all' ed a banca CREDIT AGRICOLE Italia. CP_5 Pt_2
2 In data 8.1.2025 comunicava che era titolare di trattamento CP_5 CP_3 previdenziale, su cui gravava però un precedente pignoramento notificato in data 3.12.2024.
effettuava quindi verifiche dalle quali emergeva che la recente Parte_1 procedura esecutiva era stata introdotta da tale creditore di Controparte_4
in forza di decreto ingiuntivo fondato su una scrittura di “riconoscimento di CP_3 debito” datata 22.1.2024, con la quale si era riconosciuto debitore nei CP_3 confronti di della somma di euro 28.500,00 in forza di un prestito CP_4 concessogli in più occasioni a partire dal mese di luglio 2016, che avrebbe dovuto essere restituito mediante versamenti mensili di euro 1.000,00 a decorrere da luglio 2017 e sino al saldo. Evidenziata l'inverosimiglianza del prestito in assenza di ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento di tali ingenti somme in favore di , CP_3
l'opponente si avvedeva poi del fatto che era figlio di Controparte_4 Per_1
, compagna convivente di .
[...] CP_3
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente sosteneva come il decreto ingiuntivo fosse frutto di un accordo collusivo tra e finalizzato ad arrecarle CP_3 CP_4 pregiudizio e rivelatosi idoneo allo scopo, dal momento che, a seguito del pignoramento precedentemente notificato da era stata CP_4 Parte_1 costretta e intervenire nella procedura esecutiva presso terzi, concorrendo con ell'assegnazione del credito pignorato. CP_4
Ribadito dunque il grave danno subito, concludeva chiedendo accertarsi che il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 era frutto di un accordo collusivo intervenuto tra e in suo danno, con Controparte_4 Controparte_3 conseguente richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di declaratoria di inefficacia dello stesso nei confronti dell'opponente, previa sospensione dell'esecutività dell'atto. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, si Controparte_3 costituiva in giudizio sostenendo di avere fatto tutto il possibile per onorare il proprio debito con l'ex moglie, anche mediante sottoscrizione di una scrittura privata transattiva, che tuttavia non era riuscito ad onorare a causa della mancanza di liquidità. Il convenuto contestava le allegazioni poste da controparte a fondamento della richiesta di revocatoria del decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_4 consistenti in mere congetture sfornite di prova del preteso accordo collusivo. Confermava quindi di avere ricevuto un prestito dal predetto, essendosi trovato in un momento di difficoltà economica che lo aveva costretto a rivolgersi ad una persona di fiducia. Egli, da parte sua, si era limitato a sottoscrivere il riconoscimento di debito che gli era stato sottoposto da conscio del debito nei suoi confronti e CP_4 privo di argomentazioni da spendere in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal proprio creditore.
3 Evidenziava inoltre la sufficienza della documentazione depositata dal creditore nel procedimento monitorio ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per assenza del pregiudizio, avendo comunque avuto la possibilità di intervenire nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi per soddisfare il proprio credito, concorrente con quello di CP_4
Anche si costituiva respingendo le accuse di collusione Controparte_4 dell'opponente e confermando di avere nel tempo prestato importi di denaro di varia entità per soddisfare le esigenze di vita del , con promessa di restituzione. CP_3
Essendo venuto a conoscenza del rilevante debito di nei confronti della ex CP_3 coniuge, dopo avere indugiato nella speranza di ottenere la restituzione del prestito, si era determinato ad intraprendere il giudizio monitorio, temendo di perdere definitivamente il proprio credito. Contestava inoltre anch'egli di avere provocato un danno nei confronti dell'odierna opponente, che si era infatti insinuata nel procedimento esecutivo, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 404 c.p.c.. Ribadita quindi l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sottesi alla richiesta di sospensiva (essendo il rapporto di conoscenza tra le parti idoneo, semmai, a corroborare la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, essendo logico che avesse scelto una persona di sua conoscenza per chiedere prestiti di CP_3 somme di denaro), concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare, nonché per il rigetto nel merito della domanda di revocatoria del decreto ingiuntivo opposto. La domanda dell'opponente è fondata e meritevole di accoglimento. È opportuno premettere che l'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, ha quale presupposto il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse. La legittimazione attiva compete al creditore titolare di un credito certo, che subisca le conseguenze negative della riduzione del patrimonio del debitore. Da quanto esposto discende quindi, anzitutto, il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione, sollevate dai convenuti sul presupposto dell'insussistenza del c.d. danno da esecuzione, nonché della mancata prova di un pregiudizio a carico dell'opponente, che risulterebbe anzi smentito per il fatto del suo intervento nella procedura esecutiva promossa da CP_4
Il danno da esecuzione, ovvero la titolarità di un diritto, assoluto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto al vincitore della sentenza inter alios, sono infatti presupposti dell'opposizione ordinaria di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., mentre, in ipotesi di opposizione revocatoria ai sensi del secondo comma (ossia quella proposta dall'odierna attrice), legittimati attivi sono i creditori, per reagire ad un giudicato fraudolento, idoneo a danneggiarli in quanto diminutivo della garanzia patrimoniale generica del loro debitore ex art. 2740 c.c..
4 Nella presente fattispecie, il decreto ingiuntivo opposto è sicuramente idoneo a pregiudicare l'opponente (nel senso suindicato di diminuire la garanzia patrimoniale del proprio debitore), tanto che , a seguito della procedura Parte_1 esecutiva introdotta con il titolo ottenuto da si è vista costretta a CP_4 concorrere con quest'ultimo nell'assegnazione delle somme pignorate a , con CP_3 conseguente maggiore difficoltà nel soddisfacimento del proprio credito, quantomeno da un punto di vista temporale. Accertata dunque l'ammissibilità dell'opposizione di terzo e venendo all'esame del merito, è onere dell'opponente fornire elementi idonei a provare (anche in via presuntiva) la sussistenza di un'intesa fraudolenta, intercorsa tra le controparti in suo danno. A tale proposito, l'odierna attrice ha allegato una serie di elementi, tra cui la successione temporale dei fatti, la condotta tenuta da nelle trattative CP_3 intercorse, la velocità nell'introduzione della procedura esecutiva da parte di i rapporti tra le predette parti e l'assenza di prove a supporto dell'effettiva CP_4 erogazione del prestito azionato in via monitoria, che concorrerebbero a delineare la precostituzione dolosa di un riconoscimento di debito inesistente, formato al solo scopo di consentire a i munirsi di un titolo idoneo ad arrecare pregiudizio CP_4 alla vera creditrice . Parte_1
Passando quindi all'esame dei singoli indici rivelatori della collusione allegati dall'opponente, si osserva che:
- Dal punto di vista temporale, è pacifico e documentato che in data 27 ottobre 2023 notificava a ricorso per dichiarazione di CP_3 Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che nessun assegno divorzile fosse posto a carico delle parti. Con scrittura del 22 gennaio 2024 (priva di data certa) si riconosceva CP_3 debitore di per la somma di euro 28.500,00, che avrebbe dovuto CP_4 corrispondere in rate di euro 1.000,00 mensili a far data da luglio 2017. Con ordinanza del 29 marzo 2024, il giudice della causa di divorzio escludeva la sussistenza dei presupposti per disporre contributi in via temporanea ed urgente. Seguivano trattative tra e , per il tramite dei Parte_1 CP_3 rispettivi legali, volte a concordare una somma a saldo e stralcio da porre a carico di per il pagamento degli assegni di mantenimento mai versati. CP_3
Nelle more di tali trattative, richiedeva ed otteneva, in forza della CP_4 scrittura di riconoscimento di debito suindicata, il decreto ingiuntivo n. 626 del 28 maggio 2024, con il quale veniva condannato al pagamento in suo CP_3 favore della somma di euro 28.500,00, oltre accessori e spese. Il decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente ad atto di precetto in data 11 giugno 2024, senza che seguisse alcun atto di pignoramento. In data 2 agosto 2024 trasmetteva scrittura privata transattiva con la CP_3 quale si impegnava a corrispondere a la somma di euro Parte_1
12.000,00, entro e non oltre il 20 agosto 2024.
5 In assenza di spontaneo adempimento dell'accordo, Parte_1 notificava a atto di precetto in data 15 novembre 2024. CP_3
Il 18 novembre 2024 il legale di comunicava l'intenzione del proprio CP_3 assistito di onorare l'accordo, chiedendo di attendere al fine di evitare la procedura esecutiva. Il giorno successivo, 19 novembre 2024, notificava un secondo CP_4 precetto a per il recupero dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. CP_3
In data 25 novembre 2024 la difesa dell'odierna opponente comunicava l'intenzione di procedere a pignoramento nei confronti di . Seguivano CP_3 ulteriori trattative che sfociavano nella sottoscrizione di una nuova scrittura, datata 4 dicembre 2024, con la quale si dichiarava disponibile al CP_3 pagamento della somma onnicomprensiva di euro 14.500,00, di cui euro 10.000,00 da versare entro il 9 dicembre 2024. Nelle more di tale ulteriore trattativa, in data 3 dicembre 2024 CP_4 notificava a atto di pignoramento datato 2 dicembre. L'atto veniva CP_3 ricevuto a mani proprie del destinatario nella medesima data del 3 dicembre e, in data 6 dicembre 2024, il pignoramento veniva iscritto a ruolo. La data di comparizione veniva fissata a strettissimo giro, per il 16 dicembre 2024. In data 10 dicembre 2024, scaduto invano anche l'ultimo termine indicato da per il pagamento del dovuto in favore di , CP_3 Parte_1 quest'ultima preannunciava nuovamente alla controparte la notifica di pignoramento presso terzi, che avveniva in data 23 dicembre 2024. A seguito di detto pignoramento, comunicava la dichiarazione di cui CP_5 all'art. 543 c.p.c., da cui risultava che era titolare di trattamento CP_3 previdenziale su cui gravava però già un precedente pignoramento, notificato da n data 3 dicembre 2024. CP_4
La successione dei fatti, come sopra ricostruita, delinea una situazione nella quale , da un lato, prendeva tempo con la ex coniuge prospettando CP_3 accordi transattivi il cui adempimento continuava ad essere rinviato, mentre, dall'altro lato, si affrettava a munirsi di titolo ed a porre in CP_4 esecuzione lo stesso, riuscendo a notificare il pignoramento presso terzi prima che lo facesse l'odierna opponente.
- A tale ultimo proposito, appare quantomeno “sospetta” anche la tempistica, assai contenuta, con la quale pur dopo avere notificato un precetto CP_4
a giugno 2024, senza far seguire alcun pignoramento) aveva successivamente proceduto alla rinotifica del precetto ed alla notifica ed iscrizione a ruolo del pignoramento, il tutto avvenuto in una manciata di giorni, a cavallo tra fine novembre ed inizio dicembre 2024 (proprio nel periodo in cui, come visto,
aveva richiesto alla ex coniuge di non porre in esecuzione il precetto da CP_3 lei notificato, impegnandosi ad un pagamento che invece non avrebbe eseguito).
6 Se è vero che tale tempistica “accelerata” avrebbe potuto essere (legittimamente) perseguita da per “anticipare” la creditrice CP_4 concorrente nell'introduzione della procedura esecutiva, è Parte_1 però altrettanto vero che la conoscenza dell'evoluzione della situazione tra e non poteva che provenire allo stesso a Parte_1 CP_3 CP_4 parte di , il quale, verosimilmente, lo aveva avvisato della notifica CP_3 dell'atto di precetto da parte della ex coniuge;
aveva quindi CP_4 proceduto – in tempi rapidissimi – alla notifica del precetto ed all'iscrizione a ruolo del pignoramento, mentre era intento – per l'ennesima volta – a CP_3 chiedere tempo all'odierna opponente per tardare l'introduzione della sua procedura esecutiva.
- Ancora, appare idonea ad ingenerare sospetti anche la condotta tenuta dalle parti del preteso prestito, sia al momento dell'asserita concessione dello stesso, sia in seguito sino all'introduzione della procedura monitoria. In particolare, è poco verosimile la concessione di un prestito di importo piuttosto ingente (poco meno di 30.000,00 euro) senza la sottoscrizione di alcuna scrittura, anche se avvenuto tra conoscenti. Inoltre, è singolare che on abbia CP_4 richiesto la restituzione del prestito per sette anni (da luglio 2017 a giugno 2024), salvo attivarsi rapidamente appena venuto a conoscenza delle pretese dell'odierna opponente. Così come appare inverosimile quanto sostenuto da in comparsa, CP_4 ossia che le ingenti somme richieste in restituzione sarebbero state prestate in più occasioni e che, dunque, non vi sarebbe traccia di ordini di bonifico da parte del mutuante, considerata la consistenza dell'erogazione complessiva, effettuata in un lasso di tempo piuttosto ristretto (28.500,00 euro in un anno, da luglio 2016 a luglio 2017).
- Tenuto conto di quanto sopra, anche la natura dei rapporti tra gli odierni convenuti, che astrattamente avrebbe potuto giustificare la concessione di un prestito tra conoscenti, va letta nel senso di un ulteriore indizio a supporto della dedotta ipotesi collusiva. D'altra parte, il giudizio fondato sulle presunzioni postula sia il riferimento a premesse gravi, precise e concordanti, sia la valutazione globale della loro sufficienza, sia l'univocità della conclusione rispetto alle premesse con esclusione di conclusioni alternative (v. Cass. Sez. 2, 18/02/1972, n. 483). Nella presente fattispecie, a fronte degli elementi suindicati, fortemente indiziari nel senso di una collusione ai danni dell'odierna opponente per frustrare la possibilità di soddisfacimento del suo credito, i convenuti non hanno fornito in causa alcun elemento, ulteriore rispetto alla dichiarazione di riconoscimento di debito, idoneo a provare la sussistenza del prestito azionato in via monitoria. Già in sede di provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si era evidenziata, in punto fumus boni juris, la mancata produzione da parte dei convenuti di “alcun ulteriore documento comprovante
7 (quantomeno in via presuntiva) le effettive dazioni di denaro poste a base del decreto ingiuntivo opposto (a titolo meramente esemplificativo: bonifici da a CP_4
, ovvero estratti conto del primo dai quali emergesse il ritiro della provvista CP_3 per i versamenti al secondo, o ancora estratti conto del secondo con incasso delle somme asseritamente versate dal primo;
per vero, non vengono neppure dettagliate le modalità di pagamento ed il numero di versamenti che avrebbero condotto al non indifferente credito azionato in via monitoria)”. Ebbene, nel prosieguo del giudizio i resistenti non solo non hanno prodotto ulteriore documentazione, né dedotto prove per testi a conferma delle pretese dazioni di denaro, ma non hanno neppure specificato in quanti e quali versamenti sarebbe stata corrisposta l'ingente somma oggetto dell'asserito prestito. Deve pertanto ritenersi che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente negli scritti finali, se è vero che un decreto ingiuntivo può essere concesso anche soltanto con la ricognizione del debito fatta dal debitore, senza necessità da parte del ricorrente di provare il rapporto sostanziale sottostante, è altrettanto vero che, in presenza di precise e puntuali contestazioni in merito alla esistenza del credito, l'assenza di documentazione a supporto della veridicità dell'atto di riconoscimento del debito e l'assenza di data, con prova certa, sono circostanze che inducono a presumere, valutate unitamente a tutte le circostanze descritte, che tale documentazione non sia stata prodotta perché non esistente, in quanto non vi è mai stato alcun prestito. In conclusione, tutti gli elementi suindicati, che si riassumono nella concatenazione temporale dei fatti, nei rapporti tra i convenuti e nella condotta processuale ed extraprocessuale degli stessi, uniti all'assenza di documentazione giustificativa del preteso prestito azionato, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a configurare la presunzione, affermata da parte attrice, circa la sussistenza di un accordo collusivo tra i resistenti volto alla redazione di un documento costituente prova valida per l'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, idoneo all'introduzione di una procedura esecutiva. Vi è inoltre prova del nesso causale tra l'accordo fraudolento ed il pregiudizio arrecato all'opponente, che si è vista costretta a concorrere in sede esecutiva con l'altro preteso creditore del medesimo debitore, ciò che ha determinato la diminuzione della somma assegnata a seguito del pignoramento presso terzi ed il notevole aumento del tempo necessario all'integrale recupero del dovuto. La domanda va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (atteso che “La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto
8 riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente”: v. Cass. Sez. 3, 03/12/2015, n. 24631). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 404 comma 2 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 259/2024 del 28.5.2024, ottenuto da nei confronti di . Controparte_4 Controparte_3
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. La Spezia, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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