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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3386/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/5/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. E.G. Lamuraglia Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/2025, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto di “percepire l'assegno di invalidità civile e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 ed in Roma al Piazzale delle Nazioni (EUR), al pagamento in suo favore della somma di € 8.064,00 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, per arretrati calcolati sino ad oggi, oltre ratei a maturarsi, interessi di legge e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Rilevava di aver provveduto a notificare il decreto di omologa in data 19/8/2024 presso la sede territorialmente competente e che, decorsi 120 giorni dalla notifica, la CP_1
prestazione non risultava ancora liquidata. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di dichiarare cessata la materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto del presente giudizio.
All'udienza odierna, il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall , insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento CP_1
delle spese di giudizio, avendo eseguito la liquidazione in data successiva alla notifica del ricorso.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della
Comunicazione di Liquidazione (Assegno n. 044-090007297575 Cat. INVCIV, con decorrenza dall'1/5/2023) del 26/3/2025 e dell'accreditamento del 22/4/2025.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso
Pag. 2 di 3 che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo comunicato la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente con comunicazione di liquidazione del 26/3/2025 (cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (10/3/2025).
In ordine alle spese di lite, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che la CP_1
suddetta Comunicazione di Liquidazione è datata 26/3/2025 (cfr. all. comunicazione di liquidazione ) ed è stata, pertanto, adottata in epoca successiva alla presentazione CP_1
del ricorso introduttivo del giudizio che risale al 10/3/2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3386/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/5/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. E.G. Lamuraglia Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/2025, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto di “percepire l'assegno di invalidità civile e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 ed in Roma al Piazzale delle Nazioni (EUR), al pagamento in suo favore della somma di € 8.064,00 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, per arretrati calcolati sino ad oggi, oltre ratei a maturarsi, interessi di legge e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Rilevava di aver provveduto a notificare il decreto di omologa in data 19/8/2024 presso la sede territorialmente competente e che, decorsi 120 giorni dalla notifica, la CP_1
prestazione non risultava ancora liquidata. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di dichiarare cessata la materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto del presente giudizio.
All'udienza odierna, il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall , insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento CP_1
delle spese di giudizio, avendo eseguito la liquidazione in data successiva alla notifica del ricorso.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della
Comunicazione di Liquidazione (Assegno n. 044-090007297575 Cat. INVCIV, con decorrenza dall'1/5/2023) del 26/3/2025 e dell'accreditamento del 22/4/2025.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso
Pag. 2 di 3 che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo comunicato la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente con comunicazione di liquidazione del 26/3/2025 (cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (10/3/2025).
In ordine alle spese di lite, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che la CP_1
suddetta Comunicazione di Liquidazione è datata 26/3/2025 (cfr. all. comunicazione di liquidazione ) ed è stata, pertanto, adottata in epoca successiva alla presentazione CP_1
del ricorso introduttivo del giudizio che risale al 10/3/2025.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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