Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 327/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
marzo 2025
d a
, in persona del Presidente pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Gianelli dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to
Diana Della Vedova del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimiliano Gioncada del Foro di
Piacenza, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
c o n t r o
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Vavassori e dall'Avv.to
Katia Nava dell'Avvocatura Provinciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paolo Loda del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1639/2020 pubblicata il 19 novembre 2020 e notificata il 25 febbraio
2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte:
- annullare la sentenza n. 1639/2020 R.G. resa dal Tribunale di
Bergamo in data 16/11/2020 e pubblicata il 19/11/2020 in causa R.G.
n. 9529/2018 contro e Controparte_1 Controparte_3
e, in particolare: Parte_1
in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel procedimento de Parte_1
quo, dichiarando l'esclusiva competenza della a Controparte_3
farsi carico degli oneri economici afferenti il trasporto ed assistenza ad personam a favore dei soggetti disabili delle scuole secondarie di secondo grado, anticipati dal dall'anno scolastico Controparte_1
1998/1999 all'anno scolastico 2016/2017. - 3 -
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, dichiararsi infondata l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. e, in ogni caso accertare e dichiarare infondata la condanna nei confronti della poiché Parte_1
l'eventuale accertato obbligo di farsi carico dei servizi de quibus spetta in via esclusiva per le motivazioni esposte in premessa alla CP_3
.
[...]
In ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2946 c.c. con riferimento alle pretese attoree relative all'anni scolastici 1998/1999 e 2001/2002.
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizi.
Dell'appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
Nel merito:
- respingere il gravame proposto da Parte_1
avverso la Sentenza n. 1639/2020 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 16/11/2020, con conferma della stessa decisione di primo grado e con integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in narrativa.
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere meritevole di accoglimento il gravame proposto, accertare di conseguenza che il soggetto tenuto al rimborso degli oneri verso il come quantificati nel giudizio di prime cure, e la CP_1 CP_3 - 4 -
anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.. CP_3
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva, in seguito, di ulteriori deduzioni e produzioni, di chiedere prove, indicare testi. In
ogni caso: condannarsi comunque le controparti, in ragione della soccombenza, al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa di entrambi i gradi dei giudizi.
Dell'appellata CP_3
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, premessa ogni più
opportuna declaratoria del caso, così GIUDICARE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
NEL MERITO: respingersi la richiesta di riforma e rigettarsi l'appello, confermando la sentenza n. 1639/2020 R.G. resa dal
Tribunale di Bergamo in data 16/11/2020 e pubblicata il 19/11/2020 in causa n. 9529/2018 R.G. contro Controparte_1 CP_3
e
[...] Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva, in prosieguo, di ulteriori deduzioni e produzioni, di chiedere prove,
indicare testi.
IN OGNI CASO: condannarsi comunque l'appellante al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio avanti il Tribunale Controparte_1
di Bergamo la e la al fine di Controparte_3 Parte_1
ottenere il rimborso ex artt. 2033 e 2041 c.c. dei costi sostenuti in favore degli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo - 5 -
grado per il servizio di assistenza scolastica e di trasporto relativo agli anni scolastici dal 1998/1999 sino al 2016/2017 ed ammontanti ad €
2.204.008,58=. Il procedimento de quo veniva instaurato a seguito di precedente pronuncia declinatoria della giurisdizione del Tribunale
Amministrativo Regionale.
La eccepiva preliminarmente la Controparte_3
sopravvenuta carenza di legittimazione passiva in ragione dell'emanazione della legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) nonché
l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2946 c.c.
con riferimento alle pretese attoree relative agli anni scolastici
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 e, in ogni caso, si opponeva all'accoglimento delle domande avversarie.
La chiedeva accertarsi la responsabilità Parte_1
esclusiva della , essendosi verificata al più, in Controparte_3
ragione della legge Delrio, una mera successione nel diritto controverso;
concludeva, quindi, per la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie.
Con sentenza n. 1639/2020 pubblicata il 19 novembre 2020 e notificata il 25 febbraio 2021 il Tribunale di Bergamo così decideva: - 6 -
1. accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva della
; Controparte_3
2. visto l'art. 2041 c.c., condanna la al Parte_1
pagamento in favore del della complessiva somma Controparte_1
di Euro 1.606.011,33, oltre interessi come indicati in parte motiva,
nonché interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_1
favore di nella misura del 50%, liquidandone Controparte_3
l'ammontare per l'intero in euro 36.145,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge;
4. condanna a rimborsare le spese di lite a Parte_1
favore di nella misura del 50%, liquidandone Controparte_1
l'ammontare per l'intero in Euro 36.145,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di Parte_1
La interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) errata applicazione dell'art. 1, commi 89 e 96, lett. c) legge
56/2014 c.d. legge Delrio -violazione art. 9, comma 1, legge regionale n. 35/2016 - competenza della Provincia di nella materia CP_3 - 7 -
oggetto del contendere;
- 2) errata applicazione dell'art. 31, legge regionale n. 15/2017.
La nuova competenza dei Comuni nello svolgimento dei servizi per gli studenti;
- 3) errore di fatto e di diritto nella applicazione dell'art. 5
legge regionale n. 19/2007 e dell'art. 2041 c.c.;
- 4) errore di fatto e di diritto nella applicazione dell'art. 167,
comma 2, c.p.c. e 2946 c.c.;
- 5) errore di fatto e di diritto – violazione dell'art. 112 c.p.c. –
carenza sulla eccezione di compensazione tra il credito dovuto da e sulle erogazioni a titolo di liberalita' di Controparte_3
Parte_1
Resistevano il Comune di e la di CP_1 CP_3 CP_3
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la lamenta “errata Pt_1
applicazione dell'art. 1, commi 89 e 96, lett. c) legge 56/2014 c.d. legge
Delrio -violazione art. 9, comma 1, legge regionale n. 35/2016 -
competenza della nella materia oggetto del Controparte_3
contendere“.
Con il secondo motivo di appello la lamenta “errata Pt_1
applicazione dell'art. 31, legge regionale n. 15/2017. La nuova
competenza dei Comuni nello svolgimento dei servizi per gli studenti”.
I due motivi – da esaminarsi congiuntamente, essendo afferenti - 8 -
entrambi al tema della legittimazione passiva - sono infondati.
Invero la L. 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. legge Del Rio) contiene disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
In particolare, l'art. 1 co. 96 stabilisce che, nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino, si applicano le seguenti disposizioni: … c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati,
che rientrano nei rapporti trasferiti.
Successivamente alla legge del Rio, la ha Pt_1 Parte_1
emanato tre leggi in materia:
- a) la L.R. Lombardia 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).
L'art. 2 dispone che restano confermate in capo alle province,
anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89,
della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione [la funzione in argomento apparteneva alla
Provincia ex art. 139 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - 9 -
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59), secondo cui sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio].
In virtù di tale prima legge, la legittimazione per la funzione in argomento spetterebbe, dunque, alla . CP_3
Senonchè, come esplicitato nell'art. 1, la L.R. Lombardia 8
luglio 2015 n. 19 contiene solo le prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11
settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge;
- b) la L.R. Lombardia 29 dicembre 2016 n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019).
L'art. 9 co. 1 lett. a) ha aggiunto all'art. 5 della L.R. Lombardia
6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della il co. f) bis, secondo cui spettano Parte_1
alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, ed il co. f ter), - 10 -
secondo cui spettano alla la promozione e il sostegno, in Pt_1
relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.
In virtù di tale seconda legge, la legittimazione per la funzione in argomento spetta, dunque, alla Pt_1
La L.R. Lombardia 29 dicembre 2016 n. 35 si pone in linea di continuità alla precedente nel percorso di riordino delle funzioni provinciali, come si desume dall'art. 31 co. 2 L.R. Lombardia 26
maggio 2017 n. 15 (Legge di semplificazione 2017), di cui si dirà infra,
che ha dettato disposizioni in tema di trasferimento del personale a tempo indeterminato delle Province e della Città metropolitana di
Milano preposto allo svolgimento di funzioni inerenti ai servizi per gli studenti con disabilità in apposito elenco della dotazione organica regionale, al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui alle lettere f bis) e f ter) dell'art. 5 della L.R. Lombardia 6 agosto
2007 n. 19;
- c) infine, la L.R. Lombardia 26 maggio 2017 n. 15 (Legge di semplificazione 2017).
L'art. 31 co. 1 lett. d) ha aggiunto all'art. 6 della L.R. Lombardia
6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della il co. 1 bis, secondo cui è Parte_1
trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di - 11 -
istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.
Peraltro, tale legge non incide sul contenzioso in esame, dato che non contiene alcuna disposizione in punto di successione, e dato che al trasferimento di funzioni dalle Regioni ai Comuni non è
applicabile l'art. 1 co. 96 della legge del Rio. D'altro canto, nessuna delle parti ha mai sostenuto che, per via di tale ultima legge, la legittimazione per la funzione in argomento e per le annualità in scrutinio spetterebbe al CP_1
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo d'interesse,
il nocciolo della controversia diventa, quindi, quello di stabilire se la legge del Rio (art. 1 co. 96) ha disciplinato una successione a titolo universale (tesi della Provincia) ovvero una successione a titolo particolare nel diritto controverso (tesi della . Pt_1
La Corte ritiene che si tratti di una successione a titolo universale.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n.
110/2018), la quale, pronunciandosi sulla legittimità di alcune leggi della Regione Toscana, ha affermato che “l'inclusione dei «rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso», tra quelli oggetto
del trasferimento - testualmente disposta dall'art. 1, comma 96, della
legge n. 56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell'art. 111
cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege,
disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino - 12 -
delle funzioni delle Province”.
E, nello stesso senso, la Corte di Cassazione (sent. n.
9296/2018), con una decisione in tema di indennizzo per danni al fondo provocati da fauna selvatica e di azione del privato proprietario nei confronti della Regione Campania, ha affermato che “In tema di danni
sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna
selvatica, la domanda di condanna della P.A. al pagamento
dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 26 della l.r. Campania n. 8 del
1996 va proposta nei confronti della regione, indipendentemente dalla
data di verificazione del fatto, atteso che le funzioni di controllo del
territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla
regione dall'art. 3 della l. reg. Campania n. 14 del 2015 e che l'art. 1,
comma 96, lett. c), della l. n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni,
prevede che l'ente subentrante nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compresi quelli contestati in sede
giudiziale”.
Risulta così superato l'orientamento tradizionale, richiamato dalla che intravedeva nei passaggi di funzioni tra enti, ante Pt_1
legge del Rio, una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c..
Di qui la legittimazione passiva della per la funzione in Pt_1
argomento e per le annualità in scrutinio.
Vale la pena di precisare che detto orientamento è già stato fatto proprio dalla seconda sezione di questa stessa Corte in plurime pronunce riguardanti diversi Comuni della (si v., per tutta, Parte_2 - 13 -
la sentenza n. 831/2024 pubblicata il 22/08/2024 afferente al
[...]
). Parte_3
Con il terzo motivo di appello la lamenta “errore di Pt_1
fatto e di diritto nella applicazione dell'art. 5 legge regionale n.
19/2007 e dell'art. 2041 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Invero, contrariamente all'assunto della l'esercizio Pt_1
dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione non è subordinato al riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico (Cass. S.U. n. 10798/2015: “Il riconoscimento
dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione
di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.
2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto
oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre
il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire
e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e
che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto").
Con il quarto motivo di appello la lamenta “errore di Pt_1
fatto e di diritto nella applicazione dell'art. 167, comma 2, c.p.c. e
2946 c.c.”.
Il motivo è fondato.
Invero l'eccezione di prescrizione non esige l'utilizzo di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal tenore delle difese espletate emerga la volontà della parte di far valere il decorso del tempo come fatto estintivo del diritto (Cass. n. 11474/1993: - 14 -
“L'eccezione di prescrizione, essendo tale in senso sostanziale, non
può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma è riservata alla
disponibilità della parte, la quale, tuttavia, per farla valere, non è
tenuta all'uso di formule sacramentali o all'identificazione di precisi
parametri normativi, essendo sufficiente che risulti espressa in
maniera chiara ed inequivoca la volontà di profittare dell'estinzione
del diritto per decorso del tempo, in guisa tale da permettere anche
alla controparte di spiegare le sue difese sul punto”. E, più in generale,
per tutte le eccezioni, Cass. n. 13606/2021: “La formulazione di
un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur
sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare
una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere
l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che
deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere
ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto
risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione”).
Nel caso di specie la fin dalle prime battute, aveva Pt_1
esternato detta volontà, affermando (pag. 36 della comparsa di costituzione e di risposta innanzi al Tribunale) che “Infine, osserviamo
in ogni caso che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
di indennizzo ex art. 2041 c.c., l'azione di arricchimento si prescrive
nell'ordinario termine decennale, decorrente dal momento in cui il
diritto all'indennizzo può essere fatto valere, cioè da quando si verifica
il depauperamento”). Il medesimo concetto è stato, poi, ribadito negli scritti difensivi finali (pag. 31 della comparsa conclusionale innanzi al - 15 -
Tribunale).
Benchè gli incisi siano stati inseriti nel par. 4 intitolato “NEL
MERITO, SUL RIMBORSO DELLE SPESE EX ARTT. 2033 c.c. e 2041
c.c.”, e benchè l'eccezione non sia stata riproposta nelle conclusioni,
non si può negare che un'eccezione sia stata sollevata, in maniera inequivoca, tant'è vero che la controparte (il ha avuto modo CP_1
di difendersi sul punto (sia pure in ordine all'analoga eccezione sollevata dalla ), e che il tema della prescrizione è stato CP_3
affrontato anche in sede di operazioni peritali.
Il Tribunale, dunque, ha errato nel respingere l'eccezione con la motivazione che la stessa non è stata sollevata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in € 157.689,14=
l'importo relativo alle spese sostenute per l'assistenza educativa per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2001/2002 colpiti dalla prescrizione.
Ne consegue che detto importo va detratto dalla somma di €
1.606.011,33= fatta oggetto di condanna, e che la somma esatta dovuta
è pari alla differenza di € 1.448.332,19=, oltre a interessi come nella sentenza impugnata.
Con il quinto motivo di appello la lamenta errore di Pt_1
fatto e di diritto – violazione dell'art. 112 c.p.c. – carenza sulla eccezione di compensazione tra il credito dovuto da CP_3
e sulle erogazioni a titolo di liberalità di
[...] Parte_1
Il motivo è infondato.
Invero la compensazione non è stata ritualmente eccepita, e non
è nemmeno rilevabile d'ufficio, versandosi in ipotesi di compensazione - 16 -
“propria”.
D'altro canto, è la stessa parte che si contraddice, laddove afferma (pag. 38 comparsa di costituzione e di risposta) che “
[...]
anche in questa sede tiene a ribadire che, nonostante Parte_1
l'asserita competenza provinciale e sulla base di apposito protocollo
di intesa sottoscritto in data 24 settembre 2013 con l'Unione delle
Province Lombarde (D.G.R. N. 887 del 31/10/2013, sub. Doc. 8),
spinta dalla volontà di supportare gli enti territoriali, ha ritenuto
opportuno venire incontro alle richieste delle Province Lombarde
intervenendo con finanziamenti una tantum, trattandosi di interventi di
mera liberalità, senza alcun obbligo giuridico, solo al fine di garantire
un servizio che sarebbe venuto altrimenti meno”.
Va da sé che, se si è effettivamente trattato di erogazioni a titolo di liberalità, come dichiara la non sussistono nemmeno dei Pt_1
controcrediti da poter potenzialmente eccepire in compensazione.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello (quarto motivo), la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la a pagare al la somma di 1.606.011,33= anziché quella Pt_1 CP_1
di € 1.448.332,19=, fermi gli interessi come nella sentenza impugnata.
La parziale riforma della sentenza impone alla Corte la necessità
di rivedere il regolamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio alla luce dell'esito complessivo della lite.
Tenuto conto sia della novità della questione (come già rilevato dal primo giudice), sia della parziale soccombenza (stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione), si ritiene di poter - 17 -
compensare le spese di lite in ragione della metà per entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico della Pt_1
maggiormente soccombente.
Le spese del primo grado possono così liquidarsi, già tenuto conto della dimidiazione per effetto della parziale compensazione, in complessivi € 18.072,50= (di cui € 2.852,00= per la fase di studio, €
1.882,00= per la fase introduttiva, € 8.378,50= per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.960,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Le spese dell'appello possono così liquidarsi, già tenuto conto della dimidiazione per effetto della parziale compensazione, in complessivi € 14.771,00= (di cui € 3.532,00= per la fase di studio, €
2.053,50= per la fase introduttiva, € 3.312,50= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.873,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Le spese di consulenza rimangono definitivamente a carico della
Pt_1
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la a pagare al Pt_1 - 18 -
la somma di 1.606.011,33= anziché quella di € 1.448.332,19=, CP_1
fermi gli interessi come nella sentenza impugnata;
- condanna la a rifondere alla e al la Pt_1 CP_3 CP_1
metà delle spese di lite, liquidate, per ciascuna di dette parti, quanto al primo grado di giudizio, già tenuto conto della di dimidiazione per effetto della parziale compensazione, in complessivi € 18.072,50=,
oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %,
ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, già tenuto conto della di dimidiazione per effetto della parziale compensazione, in complessivi € 14.771,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- spese di lite compensate nella restante metà per entrambi i gradi di giudizio;
- spese di consulenza definitivamente a carico della Pt_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti