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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2020 al n. 1827/2020
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in ZA TO (TV), via Postumia n. 24, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Stefano Mezzavilla del foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EL TO (TV), via Roma n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (P. IVA ), con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fabio
Sebastiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Dante n. 3,
Vicenza, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/05/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
insiste per l'ammissione di tutte le istanze e deduzioni istruttorie formulate in
atti e non ammesse, in particolare per la modifica del quesito peritale di cui
all'ordinanza del 22.02.2023, riportandosi integralmente a quanto già dedotto
nell'istanza depositata il 14.03.2023 e in tutti i precedenti scritti difensivi
nonché nel verbale d'udienza (specialmente alle udienze cartolari del
30.03.2023, del 27.04.2023 e del 26.10.2023), oltre che alle osservazioni del
proprio consulente di parte, e per la conseguente rimessione della causa in
istruttoria per la rinnovazione/integrazione della CTU, in ogni caso con vittoria
di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna
della banca appellata soccombente al pagamento degli oneri di CTU di primo e
di secondo grado, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 2 di 17
1. in via pregiudiziale di rito / preliminare di merito: previa dichiarazione di
improcedibilità delle domande nei confronti di
[...]
ex art. 83 TUB, rigettare tutti i motivi di Controparte_2
gravame e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado con
riferimento alla posizione di Controparte_1
2. in via subordinata, nel merito nella denegata ipotesi in cui la causa venisse
affrontata nel merito, rigettarsi le pretese avversarie in quanto infondate in fatto
e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3. in ogni caso con vittoria di spese, e compensi di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
con atto di citazione notificato il 08.04.2013 Parte_2 Parte_1
conveniva, avanti il Tribunale di Vicenza, per Controparte_2
ottenere la restituzione degli indebiti relativi ai rapporti di conto corrente n.
18288 e anticipi n. 239008 in ragione dell'illecita applicazione di tassi usurari,
delle illegittime applicazioni di interessi, anche anatocistici, in misura superiore al saggio legale nonché commissioni e spese in assenza di pattuizione scritta.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la prescrizione del diritto di CP_2
ripetizione per il periodo precedente il 20.05.2003 e comunque l'infondatezza delle domande proposte.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. . Persona_1
pagina 3 di 17 Depositato l'elaborato peritale, la convenuta veniva messa in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio così interrotto.
Con la riassunzione gli attori citavano, oltre alla banca in lca, Controparte_1
quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso.
[...]
I Commissari liquidatori eccepivano l'improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione, dovendo le pretese creditorie essere coltivate in sede fallimentare e ribadivano le difese già svolte dalla banca in bonis.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione, chiedendo di essere Controparte_1
estromessa dal giudizio, e si associava nel merito alle difese svolte da
[...]
. Controparte_2
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 283/2020, pronunciata il 4.1.2020,
che accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di titolarità passiva del rapporto formulata da , ritenendo che l'azione avviata non Controparte_1
potesse essere inclusa nel c.d. contenzioso pregresso, di cui la Controparte_3
doveva farsi carico in base al contratto di cessione stipulato con la banca in lca.
Osservava, in particolare, che erano stati trasferiti solo i rapporti negoziali esistenti al momento della cessione e non anche quelli estinti (quali erano i due azionati) perché solo con riferimento ai rapporti attuali poteva concepirsi quella continuità di esercizio dell'impresa bancaria che faceva originariamente capo alla cedente.
Le domande proposte nei confronti della lca venivano dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 83 TUB.
pagina 4 di 17 Infine, le spese di lite venivano compensate e quelle di C.T.U. poste per metà a carico delle parti originarie in ragione della novità delle questioni e dell'esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza.
*****
2. L'APPELLO DI Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello e Parte_2 Parte_1
affidato a due motivi.
[...]
Con il primo lamentava l'erroneo accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto.
Con il secondo motivo, ribadiva la fondatezza della domanda di ripetizione,
avendo la cedente addebitato oneri non dovuti per Euro 130.913,17. CP_2
Ribadiva, in particolar modo, l'illegittimità degli interessi ultralegali e di quelli anatocistici in mancanza di una pattuizione specifica anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non avendo la mai contestato che i conti azionati non fossero affidati sin dall'inizio, CP_2
emergendo comunque dalla disamina degli estratti conto elementi chiaramente indicatori dell'esistenza di un affidamento, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel periodo oggetto dell'eccezione della CP_2
Chiedeva, pertanto, che (unica parte cui era stato notificato Controparte_1
l'appello) venisse condannata al pagamento della somma di Euro 130.913,17
(pari al saldo a credito emerso a seguito della C.T.U. espletata in primo grado).
Si costituiva nel giudizio di appello , sollecitando la reiezione del Controparte_1
gravame sulla base delle difese già svolte in primo grado.
pagina 5 di 17 La causa, trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del
22.02.2023 per l'espletamento di consulenza tecnica, incaricando il dott.
(sostituito, a seguito di rinuncia, dalla dott.ssa con Per_1 Persona_2
ordinanza del 30.03.2023) di rispondere al seguente quesito:
“Ridetermini il C.T.U il saldo del conto corrente n. 18288 e del conto anticipi n.
239008, eliminando qualunque forma di interesse superiore al saggio legale
nonché tutte le commissioni, spese ed altri oneri applicati nel corso del
rapporto. Il C.T.U. nella rideterminazione del saldo terrà conto della natura
solutoria di tutte le rimesse intervenute nel periodo, antecedente il 20.5.2003,
oggetto dell'eccezione di prescrizione formulata da e da CP_5 Controparte_1
[...]
Il C.T.U. depositava il suo elaborato in data 15.09.2023 e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 26.10.2023.
*****
3. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le considerazioni svolte dal Tribunale per negare il difetto di titolarità passiva dell'appellata non possono essere condivise.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. sentenza n. 2223/2019), l'espressione
“rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria” è volta ad individuare le categorie di rapporti che hanno generato le passività che fanno parte dell'insieme aggregato (es. mutui bancari o rapporti di conto corrente, con pagina 6 di 17 esclusione, ad esempio, dei rapporti relativi alle utenze). L'impresa bancaria cui si riferisce il contratto di cessione nelle clausole citate anche dall'appellata non è
certo quella di , posto che, ove così fosse stato, il contratto lo Parte_3
avrebbe esplicitato.
In realtà, il criterio della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti della banca vicentina rappresenta, proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato dall'appellata con i
Commissari liquidatori, un elemento di generale (anche se non esclusiva)
distinzione tra il contenzioso ceduto a e quello rimasto in capo Controparte_1
alla l.c.a. (cui va fatto riferimento, pertanto, salve eventuali specifiche disposizioni derogatorie come nel diverso caso dei crediti deteriorati).
Va sul punto osservato che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla
G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n.
121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di nonché le modalità e le condizioni Controparte_2
delle misure a sostegno della medesima. Dello stesso giorno è il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. l'art. 2, CP_2
comma 1, lett. c) del citato D.L. prevede “che i commissari liquidatori
procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante
formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”. L'art. 3, al comma 1 prevede inoltre che “I commissari liquidatori, in conformità con
quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
pagina 7 di 17 provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna
di esse...” e prevede che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga
all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52,
comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di
azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della
normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i
soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività”. Al comma 2 stabilisce poi che
“Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito
della pubblicazione da parte della Banca d'Italia della notizia della cessione” e che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della
cessione ai sensi del comma 1”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1,
lett. c) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, sopra riportati, la L.C.A. di Controparte_2
in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. in Milano
[...] Persona_3
ha quindi stipulato con Intesa San Paolo s.p.a. il “Contratto di Cessione di
Azienda” (prodotto da in primo grado) in conformità alla Controparte_1
“Offerta vincolata” formulata da quest'ultima. In tale contratto, all'art. 3
(rubricato “Perimetro dell'insieme aggregato”), vengono individuate, al 3.1.2 b)
pagina 8 di 17 le “Passività Incluse” e al 3.1.4 b) le “Passività Escluse” dalla cessione e vengono definite come “Passività Incluse” i singoli debiti, passività,
obbligazioni e impegni di che derivano da rapporti Controparte_2
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e precisamente indicati per categoria nell'Allegato D). In particolare – per quello che qui interessa – l'art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione indica quali “Passività Incluse” “i contenziosi
civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi
già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle
Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano
aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di
transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare”.
Devono pertanto ritenersi incluse – sempre salve specifiche ipotesi derogatorie –
nella cessione le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa. Vale rimarcare, al fine di superare le obiezioni di , che ritiene che il rapporto per cui è lite sarebbe Controparte_1
riconducibile al c.d. “Contenzioso Escluso”, che il “Contenzioso Pregresso”,
ossia relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato tra le “Passività Incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti). Il “Contenzioso Pregresso”
risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente indicato tra le “Passività Incluse” e contrapposto rispetto al pagina 9 di 17 “Contenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le Passività Escluse in base all'art. 3.1.4., lett. b).
Del tutto irrilevante risulta l' “atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del
contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_2
in L.C.A. e in L.C.A.”, valorizzato (ma non
[...] Parte_4
prodotto in causa) da;
dalle scarne difese sul punto articolate Controparte_1
dalla parte appellata, si può comunque trarre la conclusione che si tratta di un accordo non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente,
valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi (v. art. 3, comma 2, del D.L. n.99/2017,
convertito in L.n.121/2017).
In definitiva, ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale;
perciò, solo il contenzioso ed il rapporto sottostante – sempre che non siano specificamente esclusi in base ad altre disposizioni del contratto – vanno ricompresi nella cessione ad . Controparte_1
Il conto corrente n. 19288 (l'unico sul quale si è svolta la consulenza in appello,
non essendo stati prodotti gli estratti dell'altro rapporto) è stato chiuso con saldo zero in data 28.3.2006. Non si tratta, pertanto, di rapporto deteriorato.
Il motivo è allora fondato e necessita la trattazione nel merito di tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado, come riproposte in appello,
*****
4. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO
pagina 10 di 17 4.1. L'attrice ha prodotto gli elementi per il conteggio delle competenze dal
30.06.1991 fino al 28.03.2006 con l'esclusione del IV trimestre 1993 e del I
trimestre 1997. Non sono stati prodotti né gli scalari né i movimenti giornalieri.
La documentazione prodotta dalla cliente non consente, pertanto, una ricostruzione analitica del rapporto e, infatti, il C.T.U. ha operato il ricalcolo del saldo del conto sulla base del c.d. metodo sintetico.
Occorre, pertanto, stabilire entro che limiti la documentazione dimessa in causa sia idonea a ricostruire il saldo del rapporto.
La Corte di Cassazione, sez. 6 - 1, con ordinanza n. 29190 del 21/12/2020, ha osservato che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale CP_2
del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).
La Cass. civ., sez. 1, con ordinanza n. 10293 del 18/04/2023 ha significativamente evidenziato che la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,
attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo pagina 11 di 17 l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Il C.T.U., sulla base della documentazione a sua disposizione, è riuscito a ricondurre, senza particolari difficoltà, gli interessi applicati al saggio legale sulla base dei numeri creditori e debitori (eliminando commissioni ed altri oneri che erano stati addebitati). La Banca si è limitata ad eccepire una generica inidoneità dell'accertamento sulla base di “tutta la migliore e recente
giurisprudenza” senza, tuttavia, fornire indicazioni concrete sull'approssimazione o l'incertezza dal punto di vista matematico dei risultati cui
è pervenuto il C.T.U.
4.2 L'elaborato prodotto è, pertanto, senz'altro idoneo a costituire quanto meno la base per l'accertamento del saldo del conto corrente, dovendosi solo stabilire se lo stesso necessiti dell'integrazione sull'anatocismo chiesta dall'appellante a partire dalle note successive al deposito della consulenza e a quale delle due ipotesi di ricalcolo del saldo debba farsi riferimento. Circa quest'ultimo aspetto,
si ricorda che il saldo è stato ricalcolato in Euro 71.664,85 a credito della cliente per l'ipotesi in cui non si tenga conto dell'eccezione di prescrizione della CP_2
ed in Euro 13.358,13, sempre a credito dell'appellante, qualora l'eccezione di prescrizione venga ritenuta fondata.
4.2.1 Quanto all'eccezione di prescrizione, osserva il Collegio che – come ritenuto da Cass. civ., sez. 1, con ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 – a fronte dell'eccezione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (conformemente pagina 12 di 17 a quanto già ritenuto da Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio
2019, n. 2660 e Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, la prova dell'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato,
deve essere fornita da detto soggetto.
Si è, inoltre, osservato nella citata pronuncia che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385
del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.
La questione deve, pertanto, essere impostata nei seguenti termini, riconoscendo che sul cliente incombe:
a) un onere di allegazione, che consiste nell'indicazione di elementi concreti,
anche solo di natura presuntiva, dai quali desumere la stipula in forma orale di un contratto di apertura di credito (si intende per i periodi nei quali non risulta una pattuizione scritta);
b) un onere di prova, dovendo il cliente produrre la documentazione (vale a dire gli estratti conto analitici) che consenta di stabilire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse che hanno pagato gli indebiti.
pagina 13 di 17 Ciò posto, osserva il Collegio che nessuno degli oneri che gravavano sulla correntista è stato assolto.
Quanto al primo, l'attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in replica alla proposta eccezione di prescrizione, non ha indicato alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di un contratto di apertura di credito concluso in forma orale (le cui condizioni mai sono state esplicitate), ben potendo le scoperture emergenti dagli estratti conto essere dovute alla mera tolleranza dell'istituto di credito. Tardive, oltre che di per sé poco significative, sono le precisazioni sugli indici di affidamento svolte con l'atto d'appello.
Quanto al secondo, si osserva che gli elementi per il conteggio delle competenze del periodo più risalente non contengono alcuna indicazione sull'esistenza di un affidamento e che negli ultimi anni di apertura del conto gli interessi addebitati sono stati in gran parte per c.d. utilizzo SBF (che, come noto, non crea una disponibilità di cassa che consente di attribuire natura ripristinatoria alla rimessa che restituisce le anticipazioni fornite dalla Banca) o per sconfinamento, non potendo, inoltre, desumersi in alcun modo dalla documentazione depositata durata ed ammontare di un eventuale affidamento concesso dall'istituto di credito.
Quindi, tutte le rimesse vanno ritenute solutorie e l'eccezione di prescrizione già
formulata da e posta anche da Controparte_2 Controparte_1
è fondata.
4.2.2 Quanto all'altra questione, ritiene il Collegio che la mancanza degli estratti conto periodici e degli scalari non consenta di verificare se gli interessi del trimestre precedente sono stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel pagina 14 di 17 periodo successivo ovvero se sono stati per qualche ragione stornati (tanto più
nel caso di specie nel quale manca una pattuizione scritta e, quindi, non sussiste nemmeno una prova almeno parziale o indiretta della volontà della di CP_2
capitalizzare il saldo passivo del conto).
4.3. E', infine, appena il caso di precisare che la mancanza di pattuizioni impedisce in radice di qualificare come usurari gli interessi addebitati, essendosi in presenza “solo” di competenze indebitamente applicate per la parte eccedente il saggio legale.
4.4. Pertanto, la causa non va ulteriormente rimessa in istruttoria, consentendo l'elaborato della dott.ssa di decidere il gravame. Per_2
*****
5. Il saldo del c/c n. 18288 al 28.03.2006, per quanto sin qui detto, viene definitivamente accertato in Euro 13.358,13 a credito della cliente.
è allora tenuta al pagamento di detta somma oltre ad interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo. Non trova applicazione il comma quarto della citata disposizione codicistica in quanto aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre
2014, n. 162, che ha previsto l'applicazione della nuova disposizione ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.
*****
6. L'accertamento di un credito della cliente pari a circa un decimo della somma richiesta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e la suddivisione paritaria delle spese della C.T.U. espletata in appello.
pagina 15 di 17 L'esito del giudizio, infine, giustifica la conferma della ripartizione delle spese della consulenza espletata in primo grado, che devono continuare ad essere poste per metà a carico della cliente (mentre per l'altra metà si deve fare riferimento a quanto deciso dal Tribunale, non essendo parte di questo giudizio). CP_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
28/2020 pronunciata in data 4.1.2020 dal Tribunale di Vicenza, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 18288 al 28.03.2006 in Euro
13.358,13 a credito dell'appellante e condanna l'appellata al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra tutte le parti in causa;
- pone le spese della C.T.U. espletata in appello definitivamente per metà a carico di e per metà a carico dell'appellante; Controparte_1
- pone la metà delle spese della C.T.U. espletata in primo grado a carico dell'appellante, ferme le statuizioni del Tribunale quanto alla posizione di
[...]
; Controparte_7
Venezia, 1° ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 16 di 17
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2020 al n. 1827/2020
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in ZA TO (TV), via Postumia n. 24, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Stefano Mezzavilla del foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EL TO (TV), via Roma n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (P. IVA ), con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fabio
Sebastiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Dante n. 3,
Vicenza, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/05/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
insiste per l'ammissione di tutte le istanze e deduzioni istruttorie formulate in
atti e non ammesse, in particolare per la modifica del quesito peritale di cui
all'ordinanza del 22.02.2023, riportandosi integralmente a quanto già dedotto
nell'istanza depositata il 14.03.2023 e in tutti i precedenti scritti difensivi
nonché nel verbale d'udienza (specialmente alle udienze cartolari del
30.03.2023, del 27.04.2023 e del 26.10.2023), oltre che alle osservazioni del
proprio consulente di parte, e per la conseguente rimessione della causa in
istruttoria per la rinnovazione/integrazione della CTU, in ogni caso con vittoria
di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna
della banca appellata soccombente al pagamento degli oneri di CTU di primo e
di secondo grado, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 2 di 17
1. in via pregiudiziale di rito / preliminare di merito: previa dichiarazione di
improcedibilità delle domande nei confronti di
[...]
ex art. 83 TUB, rigettare tutti i motivi di Controparte_2
gravame e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado con
riferimento alla posizione di Controparte_1
2. in via subordinata, nel merito nella denegata ipotesi in cui la causa venisse
affrontata nel merito, rigettarsi le pretese avversarie in quanto infondate in fatto
e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3. in ogni caso con vittoria di spese, e compensi di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
con atto di citazione notificato il 08.04.2013 Parte_2 Parte_1
conveniva, avanti il Tribunale di Vicenza, per Controparte_2
ottenere la restituzione degli indebiti relativi ai rapporti di conto corrente n.
18288 e anticipi n. 239008 in ragione dell'illecita applicazione di tassi usurari,
delle illegittime applicazioni di interessi, anche anatocistici, in misura superiore al saggio legale nonché commissioni e spese in assenza di pattuizione scritta.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la prescrizione del diritto di CP_2
ripetizione per il periodo precedente il 20.05.2003 e comunque l'infondatezza delle domande proposte.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. . Persona_1
pagina 3 di 17 Depositato l'elaborato peritale, la convenuta veniva messa in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio così interrotto.
Con la riassunzione gli attori citavano, oltre alla banca in lca, Controparte_1
quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso.
[...]
I Commissari liquidatori eccepivano l'improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione, dovendo le pretese creditorie essere coltivate in sede fallimentare e ribadivano le difese già svolte dalla banca in bonis.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione, chiedendo di essere Controparte_1
estromessa dal giudizio, e si associava nel merito alle difese svolte da
[...]
. Controparte_2
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 283/2020, pronunciata il 4.1.2020,
che accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di titolarità passiva del rapporto formulata da , ritenendo che l'azione avviata non Controparte_1
potesse essere inclusa nel c.d. contenzioso pregresso, di cui la Controparte_3
doveva farsi carico in base al contratto di cessione stipulato con la banca in lca.
Osservava, in particolare, che erano stati trasferiti solo i rapporti negoziali esistenti al momento della cessione e non anche quelli estinti (quali erano i due azionati) perché solo con riferimento ai rapporti attuali poteva concepirsi quella continuità di esercizio dell'impresa bancaria che faceva originariamente capo alla cedente.
Le domande proposte nei confronti della lca venivano dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 83 TUB.
pagina 4 di 17 Infine, le spese di lite venivano compensate e quelle di C.T.U. poste per metà a carico delle parti originarie in ragione della novità delle questioni e dell'esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza.
*****
2. L'APPELLO DI Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello e Parte_2 Parte_1
affidato a due motivi.
[...]
Con il primo lamentava l'erroneo accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto.
Con il secondo motivo, ribadiva la fondatezza della domanda di ripetizione,
avendo la cedente addebitato oneri non dovuti per Euro 130.913,17. CP_2
Ribadiva, in particolar modo, l'illegittimità degli interessi ultralegali e di quelli anatocistici in mancanza di una pattuizione specifica anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non avendo la mai contestato che i conti azionati non fossero affidati sin dall'inizio, CP_2
emergendo comunque dalla disamina degli estratti conto elementi chiaramente indicatori dell'esistenza di un affidamento, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel periodo oggetto dell'eccezione della CP_2
Chiedeva, pertanto, che (unica parte cui era stato notificato Controparte_1
l'appello) venisse condannata al pagamento della somma di Euro 130.913,17
(pari al saldo a credito emerso a seguito della C.T.U. espletata in primo grado).
Si costituiva nel giudizio di appello , sollecitando la reiezione del Controparte_1
gravame sulla base delle difese già svolte in primo grado.
pagina 5 di 17 La causa, trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del
22.02.2023 per l'espletamento di consulenza tecnica, incaricando il dott.
(sostituito, a seguito di rinuncia, dalla dott.ssa con Per_1 Persona_2
ordinanza del 30.03.2023) di rispondere al seguente quesito:
“Ridetermini il C.T.U il saldo del conto corrente n. 18288 e del conto anticipi n.
239008, eliminando qualunque forma di interesse superiore al saggio legale
nonché tutte le commissioni, spese ed altri oneri applicati nel corso del
rapporto. Il C.T.U. nella rideterminazione del saldo terrà conto della natura
solutoria di tutte le rimesse intervenute nel periodo, antecedente il 20.5.2003,
oggetto dell'eccezione di prescrizione formulata da e da CP_5 Controparte_1
[...]
Il C.T.U. depositava il suo elaborato in data 15.09.2023 e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 26.10.2023.
*****
3. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO
Le considerazioni svolte dal Tribunale per negare il difetto di titolarità passiva dell'appellata non possono essere condivise.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. sentenza n. 2223/2019), l'espressione
“rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria” è volta ad individuare le categorie di rapporti che hanno generato le passività che fanno parte dell'insieme aggregato (es. mutui bancari o rapporti di conto corrente, con pagina 6 di 17 esclusione, ad esempio, dei rapporti relativi alle utenze). L'impresa bancaria cui si riferisce il contratto di cessione nelle clausole citate anche dall'appellata non è
certo quella di , posto che, ove così fosse stato, il contratto lo Parte_3
avrebbe esplicitato.
In realtà, il criterio della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti della banca vicentina rappresenta, proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato dall'appellata con i
Commissari liquidatori, un elemento di generale (anche se non esclusiva)
distinzione tra il contenzioso ceduto a e quello rimasto in capo Controparte_1
alla l.c.a. (cui va fatto riferimento, pertanto, salve eventuali specifiche disposizioni derogatorie come nel diverso caso dei crediti deteriorati).
Va sul punto osservato che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla
G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n.
121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di nonché le modalità e le condizioni Controparte_2
delle misure a sostegno della medesima. Dello stesso giorno è il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. l'art. 2, CP_2
comma 1, lett. c) del citato D.L. prevede “che i commissari liquidatori
procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante
formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”. L'art. 3, al comma 1 prevede inoltre che “I commissari liquidatori, in conformità con
quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
pagina 7 di 17 provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili
in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna
di esse...” e prevede che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga
all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52,
comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di
azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della
normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i
soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività”. Al comma 2 stabilisce poi che
“Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito
della pubblicazione da parte della Banca d'Italia della notizia della cessione” e che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della
cessione ai sensi del comma 1”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1,
lett. c) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, sopra riportati, la L.C.A. di Controparte_2
in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. in Milano
[...] Persona_3
ha quindi stipulato con Intesa San Paolo s.p.a. il “Contratto di Cessione di
Azienda” (prodotto da in primo grado) in conformità alla Controparte_1
“Offerta vincolata” formulata da quest'ultima. In tale contratto, all'art. 3
(rubricato “Perimetro dell'insieme aggregato”), vengono individuate, al 3.1.2 b)
pagina 8 di 17 le “Passività Incluse” e al 3.1.4 b) le “Passività Escluse” dalla cessione e vengono definite come “Passività Incluse” i singoli debiti, passività,
obbligazioni e impegni di che derivano da rapporti Controparte_2
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e precisamente indicati per categoria nell'Allegato D). In particolare – per quello che qui interessa – l'art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione indica quali “Passività Incluse” “i contenziosi
civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi
già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle
Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano
aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di
transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare”.
Devono pertanto ritenersi incluse – sempre salve specifiche ipotesi derogatorie –
nella cessione le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa. Vale rimarcare, al fine di superare le obiezioni di , che ritiene che il rapporto per cui è lite sarebbe Controparte_1
riconducibile al c.d. “Contenzioso Escluso”, che il “Contenzioso Pregresso”,
ossia relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato tra le “Passività Incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti). Il “Contenzioso Pregresso”
risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente indicato tra le “Passività Incluse” e contrapposto rispetto al pagina 9 di 17 “Contenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le Passività Escluse in base all'art. 3.1.4., lett. b).
Del tutto irrilevante risulta l' “atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del
contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_2
in L.C.A. e in L.C.A.”, valorizzato (ma non
[...] Parte_4
prodotto in causa) da;
dalle scarne difese sul punto articolate Controparte_1
dalla parte appellata, si può comunque trarre la conclusione che si tratta di un accordo non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente,
valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi (v. art. 3, comma 2, del D.L. n.99/2017,
convertito in L.n.121/2017).
In definitiva, ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale;
perciò, solo il contenzioso ed il rapporto sottostante – sempre che non siano specificamente esclusi in base ad altre disposizioni del contratto – vanno ricompresi nella cessione ad . Controparte_1
Il conto corrente n. 19288 (l'unico sul quale si è svolta la consulenza in appello,
non essendo stati prodotti gli estratti dell'altro rapporto) è stato chiuso con saldo zero in data 28.3.2006. Non si tratta, pertanto, di rapporto deteriorato.
Il motivo è allora fondato e necessita la trattazione nel merito di tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado, come riproposte in appello,
*****
4. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO
pagina 10 di 17 4.1. L'attrice ha prodotto gli elementi per il conteggio delle competenze dal
30.06.1991 fino al 28.03.2006 con l'esclusione del IV trimestre 1993 e del I
trimestre 1997. Non sono stati prodotti né gli scalari né i movimenti giornalieri.
La documentazione prodotta dalla cliente non consente, pertanto, una ricostruzione analitica del rapporto e, infatti, il C.T.U. ha operato il ricalcolo del saldo del conto sulla base del c.d. metodo sintetico.
Occorre, pertanto, stabilire entro che limiti la documentazione dimessa in causa sia idonea a ricostruire il saldo del rapporto.
La Corte di Cassazione, sez. 6 - 1, con ordinanza n. 29190 del 21/12/2020, ha osservato che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale CP_2
del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).
La Cass. civ., sez. 1, con ordinanza n. 10293 del 18/04/2023 ha significativamente evidenziato che la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,
attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo pagina 11 di 17 l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Il C.T.U., sulla base della documentazione a sua disposizione, è riuscito a ricondurre, senza particolari difficoltà, gli interessi applicati al saggio legale sulla base dei numeri creditori e debitori (eliminando commissioni ed altri oneri che erano stati addebitati). La Banca si è limitata ad eccepire una generica inidoneità dell'accertamento sulla base di “tutta la migliore e recente
giurisprudenza” senza, tuttavia, fornire indicazioni concrete sull'approssimazione o l'incertezza dal punto di vista matematico dei risultati cui
è pervenuto il C.T.U.
4.2 L'elaborato prodotto è, pertanto, senz'altro idoneo a costituire quanto meno la base per l'accertamento del saldo del conto corrente, dovendosi solo stabilire se lo stesso necessiti dell'integrazione sull'anatocismo chiesta dall'appellante a partire dalle note successive al deposito della consulenza e a quale delle due ipotesi di ricalcolo del saldo debba farsi riferimento. Circa quest'ultimo aspetto,
si ricorda che il saldo è stato ricalcolato in Euro 71.664,85 a credito della cliente per l'ipotesi in cui non si tenga conto dell'eccezione di prescrizione della CP_2
ed in Euro 13.358,13, sempre a credito dell'appellante, qualora l'eccezione di prescrizione venga ritenuta fondata.
4.2.1 Quanto all'eccezione di prescrizione, osserva il Collegio che – come ritenuto da Cass. civ., sez. 1, con ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 – a fronte dell'eccezione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (conformemente pagina 12 di 17 a quanto già ritenuto da Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio
2019, n. 2660 e Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, la prova dell'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato,
deve essere fornita da detto soggetto.
Si è, inoltre, osservato nella citata pronuncia che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385
del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.
La questione deve, pertanto, essere impostata nei seguenti termini, riconoscendo che sul cliente incombe:
a) un onere di allegazione, che consiste nell'indicazione di elementi concreti,
anche solo di natura presuntiva, dai quali desumere la stipula in forma orale di un contratto di apertura di credito (si intende per i periodi nei quali non risulta una pattuizione scritta);
b) un onere di prova, dovendo il cliente produrre la documentazione (vale a dire gli estratti conto analitici) che consenta di stabilire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse che hanno pagato gli indebiti.
pagina 13 di 17 Ciò posto, osserva il Collegio che nessuno degli oneri che gravavano sulla correntista è stato assolto.
Quanto al primo, l'attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in replica alla proposta eccezione di prescrizione, non ha indicato alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di un contratto di apertura di credito concluso in forma orale (le cui condizioni mai sono state esplicitate), ben potendo le scoperture emergenti dagli estratti conto essere dovute alla mera tolleranza dell'istituto di credito. Tardive, oltre che di per sé poco significative, sono le precisazioni sugli indici di affidamento svolte con l'atto d'appello.
Quanto al secondo, si osserva che gli elementi per il conteggio delle competenze del periodo più risalente non contengono alcuna indicazione sull'esistenza di un affidamento e che negli ultimi anni di apertura del conto gli interessi addebitati sono stati in gran parte per c.d. utilizzo SBF (che, come noto, non crea una disponibilità di cassa che consente di attribuire natura ripristinatoria alla rimessa che restituisce le anticipazioni fornite dalla Banca) o per sconfinamento, non potendo, inoltre, desumersi in alcun modo dalla documentazione depositata durata ed ammontare di un eventuale affidamento concesso dall'istituto di credito.
Quindi, tutte le rimesse vanno ritenute solutorie e l'eccezione di prescrizione già
formulata da e posta anche da Controparte_2 Controparte_1
è fondata.
4.2.2 Quanto all'altra questione, ritiene il Collegio che la mancanza degli estratti conto periodici e degli scalari non consenta di verificare se gli interessi del trimestre precedente sono stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel pagina 14 di 17 periodo successivo ovvero se sono stati per qualche ragione stornati (tanto più
nel caso di specie nel quale manca una pattuizione scritta e, quindi, non sussiste nemmeno una prova almeno parziale o indiretta della volontà della di CP_2
capitalizzare il saldo passivo del conto).
4.3. E', infine, appena il caso di precisare che la mancanza di pattuizioni impedisce in radice di qualificare come usurari gli interessi addebitati, essendosi in presenza “solo” di competenze indebitamente applicate per la parte eccedente il saggio legale.
4.4. Pertanto, la causa non va ulteriormente rimessa in istruttoria, consentendo l'elaborato della dott.ssa di decidere il gravame. Per_2
*****
5. Il saldo del c/c n. 18288 al 28.03.2006, per quanto sin qui detto, viene definitivamente accertato in Euro 13.358,13 a credito della cliente.
è allora tenuta al pagamento di detta somma oltre ad interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo. Non trova applicazione il comma quarto della citata disposizione codicistica in quanto aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre
2014, n. 162, che ha previsto l'applicazione della nuova disposizione ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.
*****
6. L'accertamento di un credito della cliente pari a circa un decimo della somma richiesta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e la suddivisione paritaria delle spese della C.T.U. espletata in appello.
pagina 15 di 17 L'esito del giudizio, infine, giustifica la conferma della ripartizione delle spese della consulenza espletata in primo grado, che devono continuare ad essere poste per metà a carico della cliente (mentre per l'altra metà si deve fare riferimento a quanto deciso dal Tribunale, non essendo parte di questo giudizio). CP_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
28/2020 pronunciata in data 4.1.2020 dal Tribunale di Vicenza, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 18288 al 28.03.2006 in Euro
13.358,13 a credito dell'appellante e condanna l'appellata al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra tutte le parti in causa;
- pone le spese della C.T.U. espletata in appello definitivamente per metà a carico di e per metà a carico dell'appellante; Controparte_1
- pone la metà delle spese della C.T.U. espletata in primo grado a carico dell'appellante, ferme le statuizioni del Tribunale quanto alla posizione di
[...]
; Controparte_7
Venezia, 1° ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
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