Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2025, proposto da
Alberto Massimo Rossi, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Polvicino e Ekaterina Aksenova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli e Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio mantenuto sulla richiesta di riesame, ex art. 25, comma 4, L. 241/1990, dell’istanza di accesso agli atti in data 13 novembre 2024, e, così, per l’accertamento del diritto dell’avv. Alberto Massimo Rossi di accedere ai documenti indicati nella predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla loro consegna in copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;
Vista la memoria del 7 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che il ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto sulla richiesta di accesso agli atti del 13 novembre 2024, chiedendo in particolare l’accertamento del diritto dell’avv. Alberto Massimo Rossi di accedere al verbale di contestazione della sanzione per asserita violazione dell’art. 142 C.d.S. rilevata dal Comando Polizia Municipale di Siena il 12 novembre 2022.;
che si è costituito il Comune di Siena, evidenziando di aver provveduto il 28 marzo 2025 ad evadere la richiesta di accesso trasmettendo in allegato gli atti nella disponibilità del Comando di Polizia e rilevando, altresì, che tutta la documentazione della procedura di notifica e di contestazione della violazione amministrativa erano già in possesso della società concessionaria e affidataria del servizio di notifica all’estero delle sanzioni amministrative;
che il ricorrente nell’imminenza dell’udienza di discussione ha rilevato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto tra la documentazione depositata vi è anche il verbale di accertamento oggetto della domanda di accesso del 13 novembre 2024;
che il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell’Amministrazione costituita, in quanto l’esibizione della documentazione è avvenuta solo a seguito della proposizione del ricorso;
che il Comune, al contrario, ha evidenziato l’esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio;
Ritenuto che l’ostensione della documentazione determina il venire meno di un effettivo interesse al ricorso, anche in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale che ha evidenziato che il presupposto per l'impugnazione è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione, così che l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (per tutti si veda T.A.R. Campania Salerno, I, 19 settembre 2016, n. 2181; T.A.R. Basilicata, 03 maggio 2014, n. 305 T.A.R. Campania, Napoli, II, 2 maggio 2012, n. 1966);
Considerato che è possibile compensare le spese del presente giudizio in quanto il Comune di Siena non ha mai negato all’interessato l’ostensione degli atti amministrativi che erano possesso della società Nivi Spa, società concessionaria alla quale era stato affidato il servizio di notifica dei verbali all’estero e alla quale l’interessato avrebbe potuto rivolgersi anche per conoscere gli atti contestati, tra cui anche il verbale elevato dalla Polizia Municipale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO