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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelita Parte_1 C.F._1
Cosentino ed elettivamente domiciliata presso la casella pec del predetto difensore
( Email_1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Controparte_1 P.IVA_1
Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Polelli in Ferrara
(FE), Via Borgo dei Leoni n. 63
- resistente –
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie – bancari
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE Con Voglia l'Ill, Tribunale adito, previo controllo ex lege della presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento e per tutti i motivi in narrativa dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo
353/2024 fascicolo R.G. 848/2024 emesso in data 03/06/2024 notificato e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
PER LA RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamando integralmente i propri precedenti scritti difensivi, così giudicare: Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa
e/o comunque accertare e dichiarare la debenza della sig.ra nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto. CP_1
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 23.07.2024, si è opposta al Decreto Parte_1
ingiuntivo n. 353/24 (R.G. n. 848/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo il 3.06.2024, su istanza e a favore di , per la somma di € 22.581,36, oltre ad interessi e spese di lite, Controparte_1
quale saldo debitore del finanziamento n. 26009223 contratto in data 16.06.2022.
L'opponente ha contestato l'ingiunzione, deducendo che la sua notifica sarebbe stata una sorpresa, essendo avvenuta nel corso di una trattativa per l'estinzione anticipata del finanziamento;
che avrebbe avuto accesso al credito per estinguere il finanziamento solo dietro presentazione di un estratto conto firmato digitalmente e indicante un responsabile del procedimento, ma che, alla richiesta, non avrebbe dato riscontro, inviando per contro una comunicazione di messa in CP_1
mora.
L'opponente ha poi dedotto che, nonostante il decreto ingiuntivo contenga formalmente la dichiarazione secondo cui nel contratto non sarebbero riscontrabili clausole abusive, conformemente ai principi giurisprudenziali espressi anche in sede europea (CGUE 11 marzo 2020, Cass. S.U.
9479/2023), in realtà il finanziamento conterrebbe clausole che comportano pregiudizio a carico del consumatore, quale appunto la sig.ra e che la doppia sottoscrizione apposta al contratto Pt_1
sarebbe indice di consapevolezza di ciò da parte dell'opposta.
si è costituita, contestando ampiamente l'opposizione, in quanto infondata CP_1
e prettamente dilatoria.
Ritenendo la causa trattabile secondo il rito di cognizione semplificato, ex art. 281 decies c.p.c., con decreto ex art. 171 bis cpc del 26.11.2024, è stato disposto il rinvio all'udienza del 4.12.2024, per i provvedimenti di rito, previo deposito di note scritte.
Disposto il mutamento di rito con ordinanza del 4.12.2024, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 20.12.2024 e, quindi, previo deposito di note conclusive, discusso ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.01.2025 ove è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata va rigettata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2006/2421).
Orbene, a fronte delle prove dei fatti costitutivi della pretesa azionata, si registra, invece,
l'omesso soddisfacimento dell'onere della prova gravante su parte opposta.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo all'opposta, né
l'ammontare della somma dovuta, che quindi devono ritenersi accertati, ma ha diretto le sue doglianze sulla pretesa abusività delle clausole apposte al contratto di finanziamento.
La sig.ra ha contestato anche la condotta di che, notificando Pt_1 CP_1
l'ingiunzione, avrebbe “interrotto” la trattativa finalizzata ad estinguere il finanziamento, non ottemperando, peraltro, all'obbligo, ritenuto a suo carico ai sensi dell'art. 117 TUB, di fornire documenti firmati digitalmente. Tali condotte censurate, tuttavia, anche qualora ritenute fondate, potrebbero al più essere fonte di un diritto risarcitorio, ma giammai potrebbero determinare la revoca dell'ingiunzione, unica domanda svolta dall'opponente.
Ebbene, la natura della controversia richiama la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. S.U. 9479/2023) che, prendendo abbrivio dalle quattro pronunce della CGUE del 17 maggio
2022, ha inteso dare una tutela effettiva al consumatore la cui posizione è strutturalmente minorata sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
La necessaria ed invocata tutela, è stata quindi ritenuta possibile "solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale", ossia “tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo”.
Muovendo dal rilievo che l'omesso controllo del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti e al quale si intende rimediare - facendo così gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso sullo stesso consumatore - secondo il diritto dell'Unione, la decisione così adottata, sebbene non opposta, sarebbe comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa
(concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente” (Cass. S.U.
9479/2023).
Riassunta così brevemente la ratio che ha mosso la Corte nell'apprestare, in via di vademecum, gli strumenti idonei a far cessare, in ambito giudiziale, “l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori", quello che viene in rilievo in tale sede è lo strumento del controllo officioso prescritto per la fase monitoria, ove, in assenza di contraddittorio, la vulnerabilità del consumatore si avvertirebbe maggiormente.
L'opponente censura il Giudice dell'ingiunzione, ritenendo che la mera indicazione della apparente inesistenza di clausole abusive non sostanzi quel controllo effettivo prescritto dalla pronuncia succitata, considerato peraltro che nel contratto di finanziamento vi sarebbero clausole che comportano un pregiudizio a carico del consumatore.
Tali assunti sono infondati.
Circa l'operato del Giudice del monitorio, l'infondatezza deriva dalla lettura della stessa pronuncia della Corte a Sezioni Unite, laddove si precisa come debba essere declinato l'obbligo motivazione di cui all'art. 641 cpc. Si legge:
“L'art. 641 c.p.c. richiede che il decreto ingiuntivo sia "motivato". Tale previsione è, in riferimento a credito vantato da professionista in forza di contratto stipulato con un consumatore, da leggersi in conformità al diritto dell'Unione e dunque ..necessitando il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione di una motivazione che, pur "sommariamente,... dia atto della sussistenza dell'esame" in base al quale il giudice "ha ritenuto che le clausole in discussione non avessero carattere abusivo", in modo da consentire al debitore consumatore di "valutare con piena cognizione di causa" (così la citata sentenza Ibercaja Banco) se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Si tratta, dunque, di un obbligo di motivazione funzionale a dare al consumatore l'informazione circa l'assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione. In quanto strumentale rispetto all'esercizio del diritto di difesa del consumatore nella fase processuale a contraddittorio pieno, una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio.
È, dunque, la chiara individuazione dei profili di abusività rilevanti rispetto all'oggetto dell'ingiunzione che assume centralità nell'assolvimento di detto obbligo motivazionale, questo ben potendo esprimersi in un apparato argomentativo estremamente sintetico (ad una sommaria motivazione, come detto, fa riferimento la CGUE), semmai strutturato anche per relationem al ricorso monitorio ove questo si presti allo scopo” (Cass. 9479/2023).
Alla luce del suddetto enunciato, emergono i due elementi caratterizzanti il controllo officioso deferito al Giudice della fase monitoria: il primo è che detto obbligo non comporta un esame di tutte le clausole contenute nel contratto, bensì solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio e quindi idonee a far venir meno l'an debeatur o modificarne il quantum debeatur;
il secondo è che la motivazione ben può essere succinta, dovendo comunque dare conto del motivo in base al quale le clausole non sono state ritenute vessatorie.
Ebbene, l'aver indicato che “non appaiono riscontrabili clausole abusive ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo” (D.I. 353/2024), equivale ad affermare che non sono state rinvenute clausole, rilevanti ai fini dell'an debeatur e del quantum debeatur, rientranti nelle tipologie elencate nell'art. 33 -e, si aggiunge, neanche di quelle di cui all'art. 36 Cod. del Consumo-), e tale giudizio non solo è completo, ma è da condividere.
L'opponente contesta l'esito di tale controllo officioso, limitandosi tuttavia ad una eccezione totalmente generica. Lamenta, infatti, la presenza di clausole abusive (che avrebbero convinto lo opponente a decidere di estinguere tutto subito), ma omettendo del tutto di indicare quali sarebbero e non prospettando in alcun modo le conseguenze della pretesa vessatorietà, rispetto alla pretesa in concreto fatta valere da posto che non la vessatorietà di tutte le clausole sarebbe CP_1
rilevante, bensì solo quella idonea ad incidere sul riconoscimento del credito e, quindi, tale da incidere sull'oggetto della domanda di ingiunzione, come ad esempio la deroga della competenza o l'applicazione di una penale eccessiva.
Se è vero che in tema di nullità di protezione, le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia in tema di rilievo officioso, consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (Cass. 32722/2023), ciò nondimeno, una volta che il Giudice dell'ingiunzione esegue il controllo sull'abusività, dà conto degli esiti di tale analisi seppur sommaria e dà gli avvertimenti relativi alle conseguenze di una mancata opposizione, la tutela del consumatore
è da reputarsi rispettosa del canone dell'effettività.
Quindi, nel caso in cui l'opponente decida di contestare l'esito del controllo opponendo il decreto emesso, la ritenuta vessatorietà delle clausole rilevanti non può tradursi in una mera dichiarazione di stile, dovendo invece essere specifica sia in ordine (ovviamente) all'oggetto di essa e ai fattori di squilibrio, sia in ordine alle conseguenze della ritenuta abusività sul credito.
In ragione di ciò, l'opposizione è deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M. 55/2014, in base all'attività effettivamente svolta (esclusa fase istruttoria e valori minimi per fase decisionale) in complessivi € 2.547,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2024 (R.G. n. 848/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo il 3.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelita Parte_1 C.F._1
Cosentino ed elettivamente domiciliata presso la casella pec del predetto difensore
( Email_1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Controparte_1 P.IVA_1
Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Polelli in Ferrara
(FE), Via Borgo dei Leoni n. 63
- resistente –
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie – bancari
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE Con Voglia l'Ill, Tribunale adito, previo controllo ex lege della presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento e per tutti i motivi in narrativa dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo
353/2024 fascicolo R.G. 848/2024 emesso in data 03/06/2024 notificato e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
PER LA RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamando integralmente i propri precedenti scritti difensivi, così giudicare: Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa
e/o comunque accertare e dichiarare la debenza della sig.ra nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto. CP_1
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 23.07.2024, si è opposta al Decreto Parte_1
ingiuntivo n. 353/24 (R.G. n. 848/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo il 3.06.2024, su istanza e a favore di , per la somma di € 22.581,36, oltre ad interessi e spese di lite, Controparte_1
quale saldo debitore del finanziamento n. 26009223 contratto in data 16.06.2022.
L'opponente ha contestato l'ingiunzione, deducendo che la sua notifica sarebbe stata una sorpresa, essendo avvenuta nel corso di una trattativa per l'estinzione anticipata del finanziamento;
che avrebbe avuto accesso al credito per estinguere il finanziamento solo dietro presentazione di un estratto conto firmato digitalmente e indicante un responsabile del procedimento, ma che, alla richiesta, non avrebbe dato riscontro, inviando per contro una comunicazione di messa in CP_1
mora.
L'opponente ha poi dedotto che, nonostante il decreto ingiuntivo contenga formalmente la dichiarazione secondo cui nel contratto non sarebbero riscontrabili clausole abusive, conformemente ai principi giurisprudenziali espressi anche in sede europea (CGUE 11 marzo 2020, Cass. S.U.
9479/2023), in realtà il finanziamento conterrebbe clausole che comportano pregiudizio a carico del consumatore, quale appunto la sig.ra e che la doppia sottoscrizione apposta al contratto Pt_1
sarebbe indice di consapevolezza di ciò da parte dell'opposta.
si è costituita, contestando ampiamente l'opposizione, in quanto infondata CP_1
e prettamente dilatoria.
Ritenendo la causa trattabile secondo il rito di cognizione semplificato, ex art. 281 decies c.p.c., con decreto ex art. 171 bis cpc del 26.11.2024, è stato disposto il rinvio all'udienza del 4.12.2024, per i provvedimenti di rito, previo deposito di note scritte.
Disposto il mutamento di rito con ordinanza del 4.12.2024, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 20.12.2024 e, quindi, previo deposito di note conclusive, discusso ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.01.2025 ove è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata va rigettata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2006/2421).
Orbene, a fronte delle prove dei fatti costitutivi della pretesa azionata, si registra, invece,
l'omesso soddisfacimento dell'onere della prova gravante su parte opposta.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo all'opposta, né
l'ammontare della somma dovuta, che quindi devono ritenersi accertati, ma ha diretto le sue doglianze sulla pretesa abusività delle clausole apposte al contratto di finanziamento.
La sig.ra ha contestato anche la condotta di che, notificando Pt_1 CP_1
l'ingiunzione, avrebbe “interrotto” la trattativa finalizzata ad estinguere il finanziamento, non ottemperando, peraltro, all'obbligo, ritenuto a suo carico ai sensi dell'art. 117 TUB, di fornire documenti firmati digitalmente. Tali condotte censurate, tuttavia, anche qualora ritenute fondate, potrebbero al più essere fonte di un diritto risarcitorio, ma giammai potrebbero determinare la revoca dell'ingiunzione, unica domanda svolta dall'opponente.
Ebbene, la natura della controversia richiama la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. S.U. 9479/2023) che, prendendo abbrivio dalle quattro pronunce della CGUE del 17 maggio
2022, ha inteso dare una tutela effettiva al consumatore la cui posizione è strutturalmente minorata sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
La necessaria ed invocata tutela, è stata quindi ritenuta possibile "solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale", ossia “tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo”.
Muovendo dal rilievo che l'omesso controllo del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva, impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti e al quale si intende rimediare - facendo così gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso sullo stesso consumatore - secondo il diritto dell'Unione, la decisione così adottata, sebbene non opposta, sarebbe comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa
(concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente” (Cass. S.U.
9479/2023).
Riassunta così brevemente la ratio che ha mosso la Corte nell'apprestare, in via di vademecum, gli strumenti idonei a far cessare, in ambito giudiziale, “l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori", quello che viene in rilievo in tale sede è lo strumento del controllo officioso prescritto per la fase monitoria, ove, in assenza di contraddittorio, la vulnerabilità del consumatore si avvertirebbe maggiormente.
L'opponente censura il Giudice dell'ingiunzione, ritenendo che la mera indicazione della apparente inesistenza di clausole abusive non sostanzi quel controllo effettivo prescritto dalla pronuncia succitata, considerato peraltro che nel contratto di finanziamento vi sarebbero clausole che comportano un pregiudizio a carico del consumatore.
Tali assunti sono infondati.
Circa l'operato del Giudice del monitorio, l'infondatezza deriva dalla lettura della stessa pronuncia della Corte a Sezioni Unite, laddove si precisa come debba essere declinato l'obbligo motivazione di cui all'art. 641 cpc. Si legge:
“L'art. 641 c.p.c. richiede che il decreto ingiuntivo sia "motivato". Tale previsione è, in riferimento a credito vantato da professionista in forza di contratto stipulato con un consumatore, da leggersi in conformità al diritto dell'Unione e dunque ..necessitando il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione di una motivazione che, pur "sommariamente,... dia atto della sussistenza dell'esame" in base al quale il giudice "ha ritenuto che le clausole in discussione non avessero carattere abusivo", in modo da consentire al debitore consumatore di "valutare con piena cognizione di causa" (così la citata sentenza Ibercaja Banco) se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Si tratta, dunque, di un obbligo di motivazione funzionale a dare al consumatore l'informazione circa l'assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione. In quanto strumentale rispetto all'esercizio del diritto di difesa del consumatore nella fase processuale a contraddittorio pieno, una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio.
È, dunque, la chiara individuazione dei profili di abusività rilevanti rispetto all'oggetto dell'ingiunzione che assume centralità nell'assolvimento di detto obbligo motivazionale, questo ben potendo esprimersi in un apparato argomentativo estremamente sintetico (ad una sommaria motivazione, come detto, fa riferimento la CGUE), semmai strutturato anche per relationem al ricorso monitorio ove questo si presti allo scopo” (Cass. 9479/2023).
Alla luce del suddetto enunciato, emergono i due elementi caratterizzanti il controllo officioso deferito al Giudice della fase monitoria: il primo è che detto obbligo non comporta un esame di tutte le clausole contenute nel contratto, bensì solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio e quindi idonee a far venir meno l'an debeatur o modificarne il quantum debeatur;
il secondo è che la motivazione ben può essere succinta, dovendo comunque dare conto del motivo in base al quale le clausole non sono state ritenute vessatorie.
Ebbene, l'aver indicato che “non appaiono riscontrabili clausole abusive ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo” (D.I. 353/2024), equivale ad affermare che non sono state rinvenute clausole, rilevanti ai fini dell'an debeatur e del quantum debeatur, rientranti nelle tipologie elencate nell'art. 33 -e, si aggiunge, neanche di quelle di cui all'art. 36 Cod. del Consumo-), e tale giudizio non solo è completo, ma è da condividere.
L'opponente contesta l'esito di tale controllo officioso, limitandosi tuttavia ad una eccezione totalmente generica. Lamenta, infatti, la presenza di clausole abusive (che avrebbero convinto lo opponente a decidere di estinguere tutto subito), ma omettendo del tutto di indicare quali sarebbero e non prospettando in alcun modo le conseguenze della pretesa vessatorietà, rispetto alla pretesa in concreto fatta valere da posto che non la vessatorietà di tutte le clausole sarebbe CP_1
rilevante, bensì solo quella idonea ad incidere sul riconoscimento del credito e, quindi, tale da incidere sull'oggetto della domanda di ingiunzione, come ad esempio la deroga della competenza o l'applicazione di una penale eccessiva.
Se è vero che in tema di nullità di protezione, le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia in tema di rilievo officioso, consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (Cass. 32722/2023), ciò nondimeno, una volta che il Giudice dell'ingiunzione esegue il controllo sull'abusività, dà conto degli esiti di tale analisi seppur sommaria e dà gli avvertimenti relativi alle conseguenze di una mancata opposizione, la tutela del consumatore
è da reputarsi rispettosa del canone dell'effettività.
Quindi, nel caso in cui l'opponente decida di contestare l'esito del controllo opponendo il decreto emesso, la ritenuta vessatorietà delle clausole rilevanti non può tradursi in una mera dichiarazione di stile, dovendo invece essere specifica sia in ordine (ovviamente) all'oggetto di essa e ai fattori di squilibrio, sia in ordine alle conseguenze della ritenuta abusività sul credito.
In ragione di ciò, l'opposizione è deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M. 55/2014, in base all'attività effettivamente svolta (esclusa fase istruttoria e valori minimi per fase decisionale) in complessivi € 2.547,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2024 (R.G. n. 848/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo il 3.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella