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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena ONsigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/24 R.G., promossa
DA
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Cardillo e Giovanni Cardillo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ONtroparte_1 legale in Scordia (CT), Strada Provinciale n. 28/I Km 1,300, cod. fisc. e partita IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Piera Cinzia P.IVA_2
Sicari (cod. fisc. ), giusta procura in atti;
C.F._1
Appellata – Appellante Incidentale
All'udienza del 10/6/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in ONtroparte_1 giudizio la per sentir: “accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente avanzata dalla Pt_1 per carenza del titolo o, in subordine, per nullità della clausola Parte_1 prezzo relativa al traffico dati in roaming internazionale Extra UE per violazione dell'art. 9 della legge 192 del 1998; accertare e dichiarare ai Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
sensi dell'art. 1337 c.c. la responsabilità della per le Parte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento subito da parte attrice, da commisurare in misura pari al maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede (e, conseguentemente, alla misura dei maggiori importi asseritamente richiesti da controparte per il servizio roaming dati internazionale Extra UE), con conseguente compensazione automatica e/o giudiziale delle rispettive partite;
premesso, per come in narrativa, l'inadempimento integrale ( o, in subordine, parziale) agli obblighi contrattuali specifici (e/o generali di cui alle clausole di buona fede e correttezza), accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese ex adverso, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., per come sin d'ora si chiede;
in ogni caso, condannare al risarcimento dei Parte_1 danni pari alle somme riportate nelle fatture n. 7X04634512 e n.
7X05478159 oggetto del presente giudizio o, in subordine, alla differenza tra le medesime e la media delle fatture pregresse (pari ad € 1.0460,00 circa), ovvero in quella somma che questo Ill.mo Tribunale dovesse accertare in corso di causa o ritenere di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche
a mezzo di CTU contabile, di cui si fa sin d'ora richiesta, eventualmente dichiarando la compensazione delle somme con quanto eventualmente accertato come dovuto a per l'effetto dichiarare come Pt_1 Parte_1 non dovuti gli importi riportati nelle fatture oggetto del presente giudizio o, in via subordinata, rideterminare i reali importi dovuti;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge e spese generali nonché le spese di consulenza tecnica di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. ON Si costituiva contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese di giudizio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 621/2024 pubbl. il 26/09/2024, il Tribunale di Caltagirone così statuiva:” dichiara
l'inadempimento contrattuale della;
Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
e per l'effetto, relativamente alla fattura n. 7X05478159 condanna la società
a rifondere l'attrice della somma di euro 5.656,13, oltre Parte_1 interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
dichiara dovuto l'importo della fattura 7X04634512, detratto l'importo indicato nelle note di credito;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di un mezzo delle spese processuali, che liquida complessivamente in
[...] euro 1.698,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite per il restante mezzo”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28/10/24, proponeva appello, ON
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto, svolgendo appello incidentale del quale chiedeva l'accoglimento con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ON il proposto gravame principale si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto conto del fatto che l'odierna appellata ON non aveva pagato a l'importo indicato nelle fatture contestate.
1.1) Il gravame è fondato.
Dalla documentazione versata in atti, non risulta che la abbia ONtroparte_1
ON corrisposto a gli importi delle fatture in contestazione.
L'odierna appellata nulla ha dedotto sul punto in questa sede;
pertanto, la sentenza impugnata va, riformata sul punto.
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale proposto dalla CP_1
con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere, il
[...] primo giudice, ritenuto l'integrale inadempimento della Parte_1
e la conseguente non debenza delle somme portate dalle fatture in contestazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
2.1) Il gravame incidentale è infondato e va rigettato.
L'appellante incidentale deduce che La non ha Parte_1 adempiuto i propri obblighi contrattuali, anche agendo in violazione del principio di buona fede contrattuale, non inviando per tempo gli SMS di alert per il superamento della soglia di €. 200,00 ogni qual volta la stessa si fosse verificata.
Preliminarmente, giova osservare che, per come dedotto dall'odierna ON appellante incidentale, la stessa aveva sottoscritto con un contratto per due sim in abbonamento (che dovevano essere utilizzate per gli spostamenti all'estero), con attivazione del piano tariffario “Tim Tutto Europa Premium”.
Appare evidente che, avendo la sottoscritto un contratto con ONtroparte_1 piano tariffario per l'Europa, tutto il traffico con i paesi extra UE sarebbe stato pagato a prezzo pieno e non secondo la tariffa sottoscritta.
Infatti, la prima fattura, emessa dal gestore e relativa al periodo giugno/luglio
2015, è stata di importo pari ad € 1.046,66 (fattura n. 7X03665640), ed è evidentemente relativa a traffico rientrante nel piano tariffario sottoscritto.
Risulta, però, dalla documentazione versata in atti dalla che ONtroparte_1 nell'agosto del 2015, i due lavoratori possessori delle due sim in abbonamento si sono recati all'estero per lavoro.
In particolare, ad Hong Kong dal 30 agosto al 5 settembre 2015; a Tokyo dal
5 al 9 settembre 2015; a Dubai dal 3 all'8 ottobre 2015; a dall'8 al 14 Per_1 novembre 2015, evidentemente in paesi non europei, con tariffazione non compresa nel piano tariffario sottoscritto.
Alla luce di quanto sopra, può considerarsi fornita la prova della regolarità della fatturazione effettuata da in base alle tariffe ordinarie, Pt_1 corroborata dalle deduzioni della la quale ha confermato che ONtroparte_1 nel periodo relativo alle fatture in contestazione le due sim sono state utilizzate al di fuori dell'Europa. ON Per quanto attiene all'invio del messaggio di alert da parte di al superamento della soglia stabilita, vi è da dire che dal contratto versato in atti risulta che il gestore avrebbe dovuto inviare il detto messaggio all'utente, per una volta, al momento del superamento della detta soglia;
pertanto, infondata Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
è la doglianza relativa al mancato invio di ulteriori messaggi da parte del gestore per avvisare il cliente dell'anomalo andamento dei consumi, atteso che la aveva sottoscritto un piano tariffario per l'Europa, ed ONtroparte_1 era ben consapevole che nei paesi extraeuropei le sarebbero state addebitate altre tariffe.
Per quanto riguarda il mancato invio dei suddetti messaggi di alert per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, come correttamente ritenuto dal ON primo giudice, la ha dedotto di avere inviato i messaggi di alert per i mesi di settembre e ottobre con un paio di giorni di ritardo, provvedendo a stornare dai consumi addebitati le somme relative ai giorni di ritardo;
in merito a tale deduzione, l'appellante incidentale nulla ha specificamente contestato, essendosi limitata, nella documentazione prodotta in atti, a contestare la regolarità degli importi fatturati e non il mancato invio dei detti sms.
Manca, invece, la prova dell'invio dell'SMS relativo al mese di Novembre, ON per il quale deve essere ritenuta inadempiente, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Giova rilevare, inoltre, che, per come confermato dall'odierna appellante incidentale, in data 2 febbraio 2016, l' ha stipulato un nuovo ONtroparte_1 contratto sempre con la nel quale veniva Parte_1 espressamente prevista un'opzione “Roaming Year Mondo Large” per le due sim in abbonamento (sim 335/7498484 e sim 335/8228589) che includeva l'applicazione di una tariffa overfranchigia per l'eventuale traffico eccedente il volume annuale dei bundle inclusi nel profilo tariffario.
Ciò a riprova del fatto che nessuna doglianza, effettivamente, era addebitabile ON alla riguardo alle tariffe applicate e, quindi fatturate, evidentemente relative a traffico nei paesi extraeuropei, tanto da condurre la ONtroparte_1
a stipulare un nuovo contratto, comprendente i suddetti paesi, mantenendo, però, lo stesso gestore.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello principale, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da €. 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per il primo grado e per il secondo medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio appare di giustizia compensare per 1/3 le spese di entrambi i gradi, ponendo, la restante parte a carico di in quanto prevalentemente soccombente. ONtroparte_1
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello incidentale proposto da
ONtroparte_1
accoglie l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 621/2024 pubbl. il 26/09/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: ON annulla il capo di sentenza relativo alla condanna di alla rifusione della somma di €. 5.656,13; relativamente alla fattura n. 7X05478159, dichiara non dovuta da CP_1 la somma di euro 5.656,13;
[...] condanna, l'appellata alla rifusione di 2/3 delle spese del ONtroparte_1 primo grado di giudizio, in favore dell'appellante principale, che, liquida, per l'intero, in complessivi €.5.077,00, di cui €.919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed €.1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna, l'appellata alla rifusione di 2/3 delle spese del ONtroparte_1 presente grado di giudizio, in favore dell'appellante principale, che, liquida, per l'intero in complessivi €.5.270,50, di cui €.382,50 per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed
€.1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24 giugno 2025 nella Camera di ONsiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena ONsigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/24 R.G., promossa
DA
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Cardillo e Giovanni Cardillo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ONtroparte_1 legale in Scordia (CT), Strada Provinciale n. 28/I Km 1,300, cod. fisc. e partita IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Piera Cinzia P.IVA_2
Sicari (cod. fisc. ), giusta procura in atti;
C.F._1
Appellata – Appellante Incidentale
All'udienza del 10/6/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in ONtroparte_1 giudizio la per sentir: “accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente avanzata dalla Pt_1 per carenza del titolo o, in subordine, per nullità della clausola Parte_1 prezzo relativa al traffico dati in roaming internazionale Extra UE per violazione dell'art. 9 della legge 192 del 1998; accertare e dichiarare ai Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
sensi dell'art. 1337 c.c. la responsabilità della per le Parte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento subito da parte attrice, da commisurare in misura pari al maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede (e, conseguentemente, alla misura dei maggiori importi asseritamente richiesti da controparte per il servizio roaming dati internazionale Extra UE), con conseguente compensazione automatica e/o giudiziale delle rispettive partite;
premesso, per come in narrativa, l'inadempimento integrale ( o, in subordine, parziale) agli obblighi contrattuali specifici (e/o generali di cui alle clausole di buona fede e correttezza), accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese ex adverso, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., per come sin d'ora si chiede;
in ogni caso, condannare al risarcimento dei Parte_1 danni pari alle somme riportate nelle fatture n. 7X04634512 e n.
7X05478159 oggetto del presente giudizio o, in subordine, alla differenza tra le medesime e la media delle fatture pregresse (pari ad € 1.0460,00 circa), ovvero in quella somma che questo Ill.mo Tribunale dovesse accertare in corso di causa o ritenere di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche
a mezzo di CTU contabile, di cui si fa sin d'ora richiesta, eventualmente dichiarando la compensazione delle somme con quanto eventualmente accertato come dovuto a per l'effetto dichiarare come Pt_1 Parte_1 non dovuti gli importi riportati nelle fatture oggetto del presente giudizio o, in via subordinata, rideterminare i reali importi dovuti;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge e spese generali nonché le spese di consulenza tecnica di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. ON Si costituiva contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese di giudizio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 621/2024 pubbl. il 26/09/2024, il Tribunale di Caltagirone così statuiva:” dichiara
l'inadempimento contrattuale della;
Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
e per l'effetto, relativamente alla fattura n. 7X05478159 condanna la società
a rifondere l'attrice della somma di euro 5.656,13, oltre Parte_1 interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
dichiara dovuto l'importo della fattura 7X04634512, detratto l'importo indicato nelle note di credito;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di un mezzo delle spese processuali, che liquida complessivamente in
[...] euro 1.698,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite per il restante mezzo”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28/10/24, proponeva appello, ON
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto, svolgendo appello incidentale del quale chiedeva l'accoglimento con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ON il proposto gravame principale si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto conto del fatto che l'odierna appellata ON non aveva pagato a l'importo indicato nelle fatture contestate.
1.1) Il gravame è fondato.
Dalla documentazione versata in atti, non risulta che la abbia ONtroparte_1
ON corrisposto a gli importi delle fatture in contestazione.
L'odierna appellata nulla ha dedotto sul punto in questa sede;
pertanto, la sentenza impugnata va, riformata sul punto.
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale proposto dalla CP_1
con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza per non avere, il
[...] primo giudice, ritenuto l'integrale inadempimento della Parte_1
e la conseguente non debenza delle somme portate dalle fatture in contestazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
2.1) Il gravame incidentale è infondato e va rigettato.
L'appellante incidentale deduce che La non ha Parte_1 adempiuto i propri obblighi contrattuali, anche agendo in violazione del principio di buona fede contrattuale, non inviando per tempo gli SMS di alert per il superamento della soglia di €. 200,00 ogni qual volta la stessa si fosse verificata.
Preliminarmente, giova osservare che, per come dedotto dall'odierna ON appellante incidentale, la stessa aveva sottoscritto con un contratto per due sim in abbonamento (che dovevano essere utilizzate per gli spostamenti all'estero), con attivazione del piano tariffario “Tim Tutto Europa Premium”.
Appare evidente che, avendo la sottoscritto un contratto con ONtroparte_1 piano tariffario per l'Europa, tutto il traffico con i paesi extra UE sarebbe stato pagato a prezzo pieno e non secondo la tariffa sottoscritta.
Infatti, la prima fattura, emessa dal gestore e relativa al periodo giugno/luglio
2015, è stata di importo pari ad € 1.046,66 (fattura n. 7X03665640), ed è evidentemente relativa a traffico rientrante nel piano tariffario sottoscritto.
Risulta, però, dalla documentazione versata in atti dalla che ONtroparte_1 nell'agosto del 2015, i due lavoratori possessori delle due sim in abbonamento si sono recati all'estero per lavoro.
In particolare, ad Hong Kong dal 30 agosto al 5 settembre 2015; a Tokyo dal
5 al 9 settembre 2015; a Dubai dal 3 all'8 ottobre 2015; a dall'8 al 14 Per_1 novembre 2015, evidentemente in paesi non europei, con tariffazione non compresa nel piano tariffario sottoscritto.
Alla luce di quanto sopra, può considerarsi fornita la prova della regolarità della fatturazione effettuata da in base alle tariffe ordinarie, Pt_1 corroborata dalle deduzioni della la quale ha confermato che ONtroparte_1 nel periodo relativo alle fatture in contestazione le due sim sono state utilizzate al di fuori dell'Europa. ON Per quanto attiene all'invio del messaggio di alert da parte di al superamento della soglia stabilita, vi è da dire che dal contratto versato in atti risulta che il gestore avrebbe dovuto inviare il detto messaggio all'utente, per una volta, al momento del superamento della detta soglia;
pertanto, infondata Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
è la doglianza relativa al mancato invio di ulteriori messaggi da parte del gestore per avvisare il cliente dell'anomalo andamento dei consumi, atteso che la aveva sottoscritto un piano tariffario per l'Europa, ed ONtroparte_1 era ben consapevole che nei paesi extraeuropei le sarebbero state addebitate altre tariffe.
Per quanto riguarda il mancato invio dei suddetti messaggi di alert per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, come correttamente ritenuto dal ON primo giudice, la ha dedotto di avere inviato i messaggi di alert per i mesi di settembre e ottobre con un paio di giorni di ritardo, provvedendo a stornare dai consumi addebitati le somme relative ai giorni di ritardo;
in merito a tale deduzione, l'appellante incidentale nulla ha specificamente contestato, essendosi limitata, nella documentazione prodotta in atti, a contestare la regolarità degli importi fatturati e non il mancato invio dei detti sms.
Manca, invece, la prova dell'invio dell'SMS relativo al mese di Novembre, ON per il quale deve essere ritenuta inadempiente, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Giova rilevare, inoltre, che, per come confermato dall'odierna appellante incidentale, in data 2 febbraio 2016, l' ha stipulato un nuovo ONtroparte_1 contratto sempre con la nel quale veniva Parte_1 espressamente prevista un'opzione “Roaming Year Mondo Large” per le due sim in abbonamento (sim 335/7498484 e sim 335/8228589) che includeva l'applicazione di una tariffa overfranchigia per l'eventuale traffico eccedente il volume annuale dei bundle inclusi nel profilo tariffario.
Ciò a riprova del fatto che nessuna doglianza, effettivamente, era addebitabile ON alla riguardo alle tariffe applicate e, quindi fatturate, evidentemente relative a traffico nei paesi extraeuropei, tanto da condurre la ONtroparte_1
a stipulare un nuovo contratto, comprendente i suddetti paesi, mantenendo, però, lo stesso gestore.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello principale, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da €. 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per il primo grado e per il secondo medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio appare di giustizia compensare per 1/3 le spese di entrambi i gradi, ponendo, la restante parte a carico di in quanto prevalentemente soccombente. ONtroparte_1
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello incidentale proposto da
ONtroparte_1
accoglie l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 621/2024 pubbl. il 26/09/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: ON annulla il capo di sentenza relativo alla condanna di alla rifusione della somma di €. 5.656,13; relativamente alla fattura n. 7X05478159, dichiara non dovuta da CP_1 la somma di euro 5.656,13;
[...] condanna, l'appellata alla rifusione di 2/3 delle spese del ONtroparte_1 primo grado di giudizio, in favore dell'appellante principale, che, liquida, per l'intero, in complessivi €.5.077,00, di cui €.919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed €.1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna, l'appellata alla rifusione di 2/3 delle spese del ONtroparte_1 presente grado di giudizio, in favore dell'appellante principale, che, liquida, per l'intero in complessivi €.5.270,50, di cui €.382,50 per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed
€.1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24 giugno 2025 nella Camera di ONsiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro