CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1470/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20/5/25 e promossa DA
in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sui figli minori e Persona_1 CP_1 Pt_2
, tutti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Casalini e Boris Infantino, nel cui studio in Piacenza, via Roma n. 48, hanno eletto speciale domicilio in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per sequestro conservativo. Appellanti CONTRO e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Paolo Bogiani, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Cremona, via Alfeno Varo n. 9. Appellati
corrente in Mogliano Veneto (TV), subentrata Controparte_4 a far tempo dal 01/07/2023 a Controparte_5
per effetto di scissione parziale e proporzionale di
[...] CP_5 a favore di a mezzo atto Notaio Dott. Controparte_4 Per_2
– Repertorio n.59.037, in persona del procuratore p.t.
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Carrara, nello studio della quale in Piacenza – Viale Abbadia 4 elegge speciale domicilio. AVVERSO la sentenza n. 413/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 10/07/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado in proprio ed in qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sui figli minori Persona_1 CP_1
e e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano avanti il Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, e chiedendo – previo Controparte_2 Controparte_3 accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il defunto e i convenuti e previo Persona_3 accertamento della loro responsabilità per la morte dello stesso – di condannarli al pagamento sia degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro sia del risarcimento del danno. In particolare, i ricorrenti allegavano di essere parenti
[...]
, il quale perdeva la propria vita sul posto di lavoro a Per_3 causa della pericolosità delle lavorazioni alle quali era stato esposto dal proprio datore di lavoro. I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Fata Assicurazioni s.p.a. (ora Controparte_5
, con la quale aveva
[...] Controparte_3 stipulato una polizza per la responsabilità civile verso i dipendenti. Si costituiva anche la terza chiamata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la carenza di copertura assicurativa, essendo il rapporto di lavoro con il Singh irregolare. Con ordinanza in data 16.12.2023, il Giudice del Lavoro separava le domande proposte dai ricorrenti, demandando al rito ordinario la trattazione della domanda risarcitoria relativa al danno subito dai parenti iure proprio. In data 26.4.2021 il procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro si estingueva per inattività delle parti. Con ricorso in riassunzione, in proprio ed in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori
[...]
, e e Per_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 incardinavano il giudizio ordinario di cognizione Parte_5 contro e nonché contro Controparte_3 Controparte_2 [...] chiedendone la condanna al Controparte_5 risarcimento del danno -patrimoniale e non- derivante dalla morte del congiunto. I chiedevano il rigetto di tutte le altrui domande CP_3 poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, articolavano domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice, all'epoca la Fata Assicurazioni Danni s.p.a. Si costituiva in giudizio anche Controparte_5
, subentrata alla FATA s.p.a. e domandava,
[...] preliminarmente, di accertare la carenza di legittimazione passiva della Compagnia ed in via subordinata chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda degli attori Parte_1 Persona_1 CP_1
e , compensando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 integralmente le spese di lite tra le parti.
-Avverso la suddetta sentenza proponevano appello
[...]
, Parte_1 Persona_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
e deducendo: Parte_4 Parte_5 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, co.2, c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado qualificava come
“fatto notorio” l'obbligo di utilizzo di misure di ritenzione come la cintura di sicurezza a bordo dei mezzi agricoli.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'artt. 2087 e 2043 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado imputava la responsabilità del sinistro occorso unicamente alla negligenza del ignorando gli CP_1 obblighi nascenti dal rapporto di lavoro esistente.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio in tema di elemento soggettivo da parte degli odierni appellanti.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 comma 1 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado considerava dimostrate circostanze sconfessate nel corso dell'assunzione delle prove testimoniali.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ammetteva la produzione documentale della sentenza scaturita all'esito del giudizio penale a carico dei nonché dell'art 652 c.p.p. CP_3 nella parte in cui riteneva rilevante la pronuncia citata ai fini della decisione del giudizio civile. Si costituivano in giudizio gli appellati Controparte_2 e (ora Controparte_3 Controparte_5
, chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
-L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.
-A) Il primo motivo di appello è infondato. Gli appellanti, infatti, contestano che l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza sui mezzi agricoli possa considerarsi alla stregua di un “fatto notorio”, essendo pratica abituale degli operatori del settore non indossare la cintura di ritenzione a bordo del mezzo. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'obbligo di allacciare le cinture costituisce una prescrizione a carattere generale e nota anche al quivis de populo, che prescinde dalle cautele proprie dell'attività lavorativa svolta ed è funzionale a salvaguardare la sicurezza del conducente durante la marcia del veicolo, sia su strada pubblica che su strada privata. A ciò si aggiunga, peraltro, che il lavoratore deceduto in seguito al sinistro aveva conseguito un patentino per la guida di trattori agricoli, frequentando un corso di formazione teorico-pratico. Tale circostanza consente di rimarcare che il fosse CP_1 certamente a conoscenza dell'obbligo di indossare la cintura durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, seppure il Codice della Strada nulla dispone in merito all'utilizzo della cintura di sicurezza sui mezzi agricoli, l'art.71, co.4, d.lgs.81/2018 e l'allegato V, parte II, prescrivono espressamente l'installazione di un sistema di ritenzione del conducente sulle trattrici agricole dotate di una struttura di protezione, proprio al fine di contenere i rischi derivanti dal ribaltamento del mezzo. Le disposizioni sopra richiamate presuppongono, allora, l'obbligo in capo al conducente di utilizzare i dispositivi di sicurezza correttamente predisposti sul veicolo: ragionare diversamente, infatti, significherebbe vanificare la finalità della normativa di settore, e cioè garantire l'incolumità del lavoratore. D'altronde sul piano della dinamica causale materiale della triste vicenda, il CTU ha concluso in maniera decisa nell'ascrivere la maggiore probabilità che non, se non totalitaria, del tragico schiacciamento quale esito dello sbalzo a terra del conducente, che addirittura rompeva il vetro della cabina a causa della violenta spinta da tergo, proprio per esser mancato il trattenimento della cintura che, in caso di indosso, avrebbe completamente impedito la fuoriuscita del conducente dalla cabina.
-B) Passando alla verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi soggettivi dell'asserita responsabilità degli appellati, infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di appello che, attesa la comunanza delle questioni, possono essere trattati congiuntamente. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui- inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c.- ha ritenuto non provata la condotta colposa dei datori di lavoro nella causazione dell'evento. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che i datori di lavoro non avevano debitamente informato il sui rischi derivanti dallo svolgimento delle CP_1 mansioni, fornendo, inoltre, mezzi di lavoro non adeguati. Al riguardo, occorre osservare preliminarmente che, come correttamente affermato dal primo giudice, i danni conseguenti al decesso di un soggetto si distinguono tra quelli risarcibili agli eredi iure hereditatis, ovvero danni diretti subiti dalla vittima e trasmissibili agli eredi, e quelli risarcibili iure proprio (c.d. danni riflessi o indiretti). Nell'ipotesi in cui il decesso riguardi un lavoratore e gli eredi agiscano in giudizio sull'assunto che l'evento morte sia derivato da un inadempimento del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sussiste la competenza per materia del giudice del lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni trasmessi agli eredi dal loro dante causa, restando, invece, devoluta al giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore iure proprio. In quest'ultimo caso, infatti, i soggetti lamentano che dalla morte del loro congiunto sia derivato un danno di natura extracontrattuale. Quanto sopra affermato si ripercuote sulla distribuzione dell'onere probatorio, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. L., 02/01/2020, n. 2, Rv. 656405 - 01). Ne consegue, allora, che gli eredi del lavoratore deceduto che agiscano azionando una domanda per responsabilità extracontrattuale (iure proprio) non possono avvalersi del regime probatorio agevolato proprio della responsabilità ex artt. 2087 e 1218 c.c., dovendo dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che gli appellanti si limitano ad invocare la responsabilità del datore di lavoro assumendo la violazione di obblighi informativi e della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro senza, tuttavia, fornire elementi concreti a sostegno della propria ricostruzione. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, dalle risultanze processuali non emerge la prova di omissioni informative del datore di lavoro circa i rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni cui il era preposto, rimanendo CP_1 delle ipotesi astrattamente lamentate. Peraltro, quest'ultimo, poco tempo prima del tragico sinistro, come rilevato in precedenza, aveva frequentato proprio un corso di formazione sulla guida dei trattori agricoli e risulta aver lavorato per lungo tempo presso la ditta “Dieci”, dedita anche alle lavorazioni dei campi tramite l'utilizzo di mezzi agricoli. Inoltre, non può ritenersi provato che il datore di lavoro abbia violato il dovere di ordinaria diligenza, fornendo al lavoratore un mezzo agricolo inadeguato: da un lato, infatti, il consulente tecnico della Procura del Tribunale di Piacenza, ha affermato che il trattore utilizzato era in “generali sufficienti condizioni d'uso”; dall'altro, nel periodo precedente al sinistro, erano stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria. Sul punto, in particolare, il teste ha riferito “ho Tes_1 eseguito io personalmente gli interventi di controllo generale dell'impianto frenante, di trasmissione e di sostituzione di alcune lampade sul trattore sopra indicato … la trasmissione riguarda a frizione, freni, innesto marce, controllo dei livelli dell'olio e sostituzione filtri. Ricordo di aver controllato sicuramente i freni, la frizione e il livello dell'olio…quello che è stato eseguito è indicato in fattura” (udienza del 13.10.2022). Il teste ha riferito: “preciso che sul trattore oggetto Tes_2 del sinistro a trazione singola ho cambiato il kit frizione e i paraoli albero del cambio, che sono le guarnizioni di tenuta dell'olio del cambio”; “In quel periodo, sicuramente prima del sinistro oggetto di causa, ho riparato due mezzi dell'azienda agricola ” (udienza del 13.10.2022). CP_3 Nè si può invocare a sostegno della responsabilità dei datori di lavoro, quanto riferito dalla teste secondo la Testimone_3 quale, dopo l'incidente, il padre ( avrebbe Persona_4 affermato che il trattore coinvolto nel sinistro aveva problemi nell'inserimento della marcia. Proprio il padre Persona_4 infatti, interrogato sul medesimo capitolo di prova, dichiarava:
“nulla so in quanto non uso il trattore da 4 anni” (verbale udienza 13.05.2022). Al riguardo, inoltre, si rileva che l'esistenza di problemi tecnici sul sistema di cambio del veicolo, non consentirebbe in ogni caso di superare il dato pacifico che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe evitato l'evento morte. Invero, come rilevato dal consulente della Procura, “l'utilizzo della cintura avrebbe evitato la proiezione all'esterno del veicolo del sig. evitando il passaggio delle ruote del CP_1 complesso veicolare sul suo corpo, riducendo drasticamente se non annullando gli effetti lesivi sulla sua persona conseguenti all'uscita di strada”. Da quanto sino ad ora osservato, allora, non risulta dimostrata l'esistenza di una condotta colposa in capo ai , il cui CP_3 operato è esente da profili di negligenza od imprudenza ai sensi dell'art. 2043 c.c.; al contrario, la condotta colposa del lavoratore costituisce causa di per sé sufficiente a causare l'evento morte.
c) Infondato è il motivo di appello che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provati alcuni fatti sconfessati nell'istruttoria. In particolare, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provato che: 1) presso l'azienda agricola Dieci, il signor aveva svolto diverse mansioni tra CP_1 cui anche la guida dei trattori;
2) nei giorni precedenti il sinistro il aveva impartito specifiche direttive al CP_3 lavoratore anche con riferimento all'uso dei trattori;
3) che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida dei trattori agricoli, il era un guidatore esperto;
4) che il trattore era in CP_1
“generali sufficienti condizioni d'uso e manutenzione ante sinistro”. Quanto alla circostanza che il avesse già in precedenza
CP_1 guidato i trattori si richiamano le dichiarazioni rilasciate dal teste il quale riferiva “confermo che il Persona_4 sig. ha lavorato dal 2000 al 2017 ininterrottamente presso
CP_1 l'azienda agricola Dieci. Il sig. si occupava del bestiame
CP_1 e, in particolare, dell'alimentazione degli animali, qualche volta guidava il trattore, mentre non lavorava la terra. Conosco la circostanza perché ho visto il sig. al lavoro.
CP_1 Quanto alle direttive impartite dal datore di lavoro in ordine all'uso dei trattori, va osservato che il ha affermato CP_3 di aver informato il dei rischi dell'attività cui sarebbe
CP_1 stato adibito a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, accompagnando nei giorni precedenti al sinistro il lavoratore lungo la strada che conduceva dalla stalla al punto di deposito del foraggio. Sul punto, peraltro, si rileva che gli appellanti non hanno introdotto in giudizio elementi idonei a comprovare le asserite omissioni informative, trattandosi di circostanza la cui dimostrazione gravava sugli stessi in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2043 c.c. Quanto all'esperienza del nell'utilizzo del trattore, il CP_1 giudice di primo grado invoca ragionevolmente il fatto che il lavoratore era in possesso di un patentino ottenuto in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione avente ad oggetto proprio la guida dei trattori e la circostanza che quest'ultimo avesse a lungo lavorato presso la ditta agricola Dieci, dedicandosi anche alla guida dei trattori agricoli (dichiarazione della teste ). Persona_4 Da ultimo, la circostanza che il trattore era in generali sufficienti condizioni d'uso e manutenzione ante sinistro risulta dalla consulenza espletata sotto iniziativa della Procura della Repubblica. Il consulente, infatti, pur rilevando dei possibili problemi nel sistema frenante e nel cambio, in parte dovuti alla vetustà della trattrice, ha affermato che nel complesso il trattore in sufficienti condizioni d'uso, ritenendo impossibile identificare con precisione le cause dell'uscita di strada del complesso veicolare. Da quanto sopra osservato, allora, deve ritenersi infondato il motivo d'appello che lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., essendo tutte le circostanze indicate dagli appellanti effettivamente provate dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
-D) Infondato è anche il motivo di impugnazione che denuncia la violazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ammetteva la produzione documentale della sentenza scaturita all'esito del giudizio penale a carico dei signori nonché dell'art 652 c.p.p. nella parte in cui CP_3 riteneva rilevante la pronuncia citata ai fini della decisione del giudizio civile. In particolare, quanto all'introduzione nell'odierno giudizio della sentenza penale n.71 del 2023, si osserva che la difesa dei produceva tempestivamente il dispositivo al momento CP_3 della precisazione delle conclusioni, non potendo allegare contestualmente la motivazione del provvedimento in ragione del termine di deposito di novanta giorni stabilito dal Gip nel processo penale. Tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non determinava alcuna violazione del principio del contraddittorio, restando salva la possibilità per gli stessi di contestare le allegazioni di parte avversa nelle comparse conclusionali. Quanto alla asserita violazione dell'art. 652 c.p.p., da ultimo, si rileva che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, “nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove c.d. atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di assoluzione- nelle ipotesi in cui non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno- può comunque essere utilizzata dal giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, “senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove”. (Cass. Sez. 3, 31/05/2024, n. 15296, Rv. 671194 – 01) Pur applicando i principi soprarichiamati, va rimarcato come il giudice di primo grado abbia sempre effettuato una valutazione autonoma dei fatti oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale, laddove, come nel nostro caso, il condividere la ricostruzione effettuata dal G.I.P. nella parte in cui- richiamando le risultanze della consulenza disposta della Procura- affermava l'impossibilità di indentificare le cause dell'uscita di strada del complesso veicolare e riteneva il comportamento del lavoratore idoneo a determinare l'evento lesivo, non è un mero adeguamento acritico o addirittura pregiudiziale, a prescindere dalle formule utilizzate per mere ragioni di economia dialettica, ma una ricognizione autonoma di circostanze di fatto comunque obiettivamente esistenti nel processo e su cui il contraddittorio si è sviluppato adeguatamente. Ne consegue, allora, che non può ritenersi integrata alcuna violazione dell'art.652 c.p.p., atteso che alla sentenza di assoluzione resa nel giudizio abbreviato non è stata attribuita efficacia di giudicato, avendone il giudice di primo grado valorizzato il contenuto esclusivamente quale argomento di prova.
-E) Infine, quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co.2, c.p.c., per la compensazione delle stesse tra le parti, in ragione della complessità delle questioni sostanziali trattate e dell'accertamento fattuale. In particolare, la dubbia ricostruzione della dinamica del sinistro mortale ha reso necessario lo svolgimento nel processo di una complessa verifica tecnica al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità in capo agli odierni appellati. Si ritiene, di conseguenza, che nel caso di specie ricorrano le "le gravi ed eccezionali ragioni" richiamate dalla Corte Costituzionale con sentenza n.77/2018 per giustificare la compensazione totale delle spese di lite.
-F) Contributo unificato come per legge.
PQM
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1 Persona_1 e e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Pt_5
2)compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02. Così deciso in Bologna il 28/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1470/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20/5/25 e promossa DA
in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sui figli minori e Persona_1 CP_1 Pt_2
, tutti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Casalini e Boris Infantino, nel cui studio in Piacenza, via Roma n. 48, hanno eletto speciale domicilio in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per sequestro conservativo. Appellanti CONTRO e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Paolo Bogiani, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Cremona, via Alfeno Varo n. 9. Appellati
corrente in Mogliano Veneto (TV), subentrata Controparte_4 a far tempo dal 01/07/2023 a Controparte_5
per effetto di scissione parziale e proporzionale di
[...] CP_5 a favore di a mezzo atto Notaio Dott. Controparte_4 Per_2
– Repertorio n.59.037, in persona del procuratore p.t.
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Carrara, nello studio della quale in Piacenza – Viale Abbadia 4 elegge speciale domicilio. AVVERSO la sentenza n. 413/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 10/07/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado in proprio ed in qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sui figli minori Persona_1 CP_1
e e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano avanti il Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, e chiedendo – previo Controparte_2 Controparte_3 accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il defunto e i convenuti e previo Persona_3 accertamento della loro responsabilità per la morte dello stesso – di condannarli al pagamento sia degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro sia del risarcimento del danno. In particolare, i ricorrenti allegavano di essere parenti
[...]
, il quale perdeva la propria vita sul posto di lavoro a Per_3 causa della pericolosità delle lavorazioni alle quali era stato esposto dal proprio datore di lavoro. I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Fata Assicurazioni s.p.a. (ora Controparte_5
, con la quale aveva
[...] Controparte_3 stipulato una polizza per la responsabilità civile verso i dipendenti. Si costituiva anche la terza chiamata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la carenza di copertura assicurativa, essendo il rapporto di lavoro con il Singh irregolare. Con ordinanza in data 16.12.2023, il Giudice del Lavoro separava le domande proposte dai ricorrenti, demandando al rito ordinario la trattazione della domanda risarcitoria relativa al danno subito dai parenti iure proprio. In data 26.4.2021 il procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro si estingueva per inattività delle parti. Con ricorso in riassunzione, in proprio ed in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori
[...]
, e e Per_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 incardinavano il giudizio ordinario di cognizione Parte_5 contro e nonché contro Controparte_3 Controparte_2 [...] chiedendone la condanna al Controparte_5 risarcimento del danno -patrimoniale e non- derivante dalla morte del congiunto. I chiedevano il rigetto di tutte le altrui domande CP_3 poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, articolavano domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice, all'epoca la Fata Assicurazioni Danni s.p.a. Si costituiva in giudizio anche Controparte_5
, subentrata alla FATA s.p.a. e domandava,
[...] preliminarmente, di accertare la carenza di legittimazione passiva della Compagnia ed in via subordinata chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda degli attori Parte_1 Persona_1 CP_1
e , compensando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 integralmente le spese di lite tra le parti.
-Avverso la suddetta sentenza proponevano appello
[...]
, Parte_1 Persona_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
e deducendo: Parte_4 Parte_5 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, co.2, c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado qualificava come
“fatto notorio” l'obbligo di utilizzo di misure di ritenzione come la cintura di sicurezza a bordo dei mezzi agricoli.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'artt. 2087 e 2043 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado imputava la responsabilità del sinistro occorso unicamente alla negligenza del ignorando gli CP_1 obblighi nascenti dal rapporto di lavoro esistente.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio in tema di elemento soggettivo da parte degli odierni appellanti.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 comma 1 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado considerava dimostrate circostanze sconfessate nel corso dell'assunzione delle prove testimoniali.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ammetteva la produzione documentale della sentenza scaturita all'esito del giudizio penale a carico dei nonché dell'art 652 c.p.p. CP_3 nella parte in cui riteneva rilevante la pronuncia citata ai fini della decisione del giudizio civile. Si costituivano in giudizio gli appellati Controparte_2 e (ora Controparte_3 Controparte_5
, chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
-L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.
-A) Il primo motivo di appello è infondato. Gli appellanti, infatti, contestano che l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza sui mezzi agricoli possa considerarsi alla stregua di un “fatto notorio”, essendo pratica abituale degli operatori del settore non indossare la cintura di ritenzione a bordo del mezzo. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'obbligo di allacciare le cinture costituisce una prescrizione a carattere generale e nota anche al quivis de populo, che prescinde dalle cautele proprie dell'attività lavorativa svolta ed è funzionale a salvaguardare la sicurezza del conducente durante la marcia del veicolo, sia su strada pubblica che su strada privata. A ciò si aggiunga, peraltro, che il lavoratore deceduto in seguito al sinistro aveva conseguito un patentino per la guida di trattori agricoli, frequentando un corso di formazione teorico-pratico. Tale circostanza consente di rimarcare che il fosse CP_1 certamente a conoscenza dell'obbligo di indossare la cintura durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, seppure il Codice della Strada nulla dispone in merito all'utilizzo della cintura di sicurezza sui mezzi agricoli, l'art.71, co.4, d.lgs.81/2018 e l'allegato V, parte II, prescrivono espressamente l'installazione di un sistema di ritenzione del conducente sulle trattrici agricole dotate di una struttura di protezione, proprio al fine di contenere i rischi derivanti dal ribaltamento del mezzo. Le disposizioni sopra richiamate presuppongono, allora, l'obbligo in capo al conducente di utilizzare i dispositivi di sicurezza correttamente predisposti sul veicolo: ragionare diversamente, infatti, significherebbe vanificare la finalità della normativa di settore, e cioè garantire l'incolumità del lavoratore. D'altronde sul piano della dinamica causale materiale della triste vicenda, il CTU ha concluso in maniera decisa nell'ascrivere la maggiore probabilità che non, se non totalitaria, del tragico schiacciamento quale esito dello sbalzo a terra del conducente, che addirittura rompeva il vetro della cabina a causa della violenta spinta da tergo, proprio per esser mancato il trattenimento della cintura che, in caso di indosso, avrebbe completamente impedito la fuoriuscita del conducente dalla cabina.
-B) Passando alla verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi soggettivi dell'asserita responsabilità degli appellati, infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di appello che, attesa la comunanza delle questioni, possono essere trattati congiuntamente. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui- inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c.- ha ritenuto non provata la condotta colposa dei datori di lavoro nella causazione dell'evento. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che i datori di lavoro non avevano debitamente informato il sui rischi derivanti dallo svolgimento delle CP_1 mansioni, fornendo, inoltre, mezzi di lavoro non adeguati. Al riguardo, occorre osservare preliminarmente che, come correttamente affermato dal primo giudice, i danni conseguenti al decesso di un soggetto si distinguono tra quelli risarcibili agli eredi iure hereditatis, ovvero danni diretti subiti dalla vittima e trasmissibili agli eredi, e quelli risarcibili iure proprio (c.d. danni riflessi o indiretti). Nell'ipotesi in cui il decesso riguardi un lavoratore e gli eredi agiscano in giudizio sull'assunto che l'evento morte sia derivato da un inadempimento del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sussiste la competenza per materia del giudice del lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni trasmessi agli eredi dal loro dante causa, restando, invece, devoluta al giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore iure proprio. In quest'ultimo caso, infatti, i soggetti lamentano che dalla morte del loro congiunto sia derivato un danno di natura extracontrattuale. Quanto sopra affermato si ripercuote sulla distribuzione dell'onere probatorio, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. L., 02/01/2020, n. 2, Rv. 656405 - 01). Ne consegue, allora, che gli eredi del lavoratore deceduto che agiscano azionando una domanda per responsabilità extracontrattuale (iure proprio) non possono avvalersi del regime probatorio agevolato proprio della responsabilità ex artt. 2087 e 1218 c.c., dovendo dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che gli appellanti si limitano ad invocare la responsabilità del datore di lavoro assumendo la violazione di obblighi informativi e della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro senza, tuttavia, fornire elementi concreti a sostegno della propria ricostruzione. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, dalle risultanze processuali non emerge la prova di omissioni informative del datore di lavoro circa i rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni cui il era preposto, rimanendo CP_1 delle ipotesi astrattamente lamentate. Peraltro, quest'ultimo, poco tempo prima del tragico sinistro, come rilevato in precedenza, aveva frequentato proprio un corso di formazione sulla guida dei trattori agricoli e risulta aver lavorato per lungo tempo presso la ditta “Dieci”, dedita anche alle lavorazioni dei campi tramite l'utilizzo di mezzi agricoli. Inoltre, non può ritenersi provato che il datore di lavoro abbia violato il dovere di ordinaria diligenza, fornendo al lavoratore un mezzo agricolo inadeguato: da un lato, infatti, il consulente tecnico della Procura del Tribunale di Piacenza, ha affermato che il trattore utilizzato era in “generali sufficienti condizioni d'uso”; dall'altro, nel periodo precedente al sinistro, erano stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria. Sul punto, in particolare, il teste ha riferito “ho Tes_1 eseguito io personalmente gli interventi di controllo generale dell'impianto frenante, di trasmissione e di sostituzione di alcune lampade sul trattore sopra indicato … la trasmissione riguarda a frizione, freni, innesto marce, controllo dei livelli dell'olio e sostituzione filtri. Ricordo di aver controllato sicuramente i freni, la frizione e il livello dell'olio…quello che è stato eseguito è indicato in fattura” (udienza del 13.10.2022). Il teste ha riferito: “preciso che sul trattore oggetto Tes_2 del sinistro a trazione singola ho cambiato il kit frizione e i paraoli albero del cambio, che sono le guarnizioni di tenuta dell'olio del cambio”; “In quel periodo, sicuramente prima del sinistro oggetto di causa, ho riparato due mezzi dell'azienda agricola ” (udienza del 13.10.2022). CP_3 Nè si può invocare a sostegno della responsabilità dei datori di lavoro, quanto riferito dalla teste secondo la Testimone_3 quale, dopo l'incidente, il padre ( avrebbe Persona_4 affermato che il trattore coinvolto nel sinistro aveva problemi nell'inserimento della marcia. Proprio il padre Persona_4 infatti, interrogato sul medesimo capitolo di prova, dichiarava:
“nulla so in quanto non uso il trattore da 4 anni” (verbale udienza 13.05.2022). Al riguardo, inoltre, si rileva che l'esistenza di problemi tecnici sul sistema di cambio del veicolo, non consentirebbe in ogni caso di superare il dato pacifico che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe evitato l'evento morte. Invero, come rilevato dal consulente della Procura, “l'utilizzo della cintura avrebbe evitato la proiezione all'esterno del veicolo del sig. evitando il passaggio delle ruote del CP_1 complesso veicolare sul suo corpo, riducendo drasticamente se non annullando gli effetti lesivi sulla sua persona conseguenti all'uscita di strada”. Da quanto sino ad ora osservato, allora, non risulta dimostrata l'esistenza di una condotta colposa in capo ai , il cui CP_3 operato è esente da profili di negligenza od imprudenza ai sensi dell'art. 2043 c.c.; al contrario, la condotta colposa del lavoratore costituisce causa di per sé sufficiente a causare l'evento morte.
c) Infondato è il motivo di appello che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provati alcuni fatti sconfessati nell'istruttoria. In particolare, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provato che: 1) presso l'azienda agricola Dieci, il signor aveva svolto diverse mansioni tra CP_1 cui anche la guida dei trattori;
2) nei giorni precedenti il sinistro il aveva impartito specifiche direttive al CP_3 lavoratore anche con riferimento all'uso dei trattori;
3) che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida dei trattori agricoli, il era un guidatore esperto;
4) che il trattore era in CP_1
“generali sufficienti condizioni d'uso e manutenzione ante sinistro”. Quanto alla circostanza che il avesse già in precedenza
CP_1 guidato i trattori si richiamano le dichiarazioni rilasciate dal teste il quale riferiva “confermo che il Persona_4 sig. ha lavorato dal 2000 al 2017 ininterrottamente presso
CP_1 l'azienda agricola Dieci. Il sig. si occupava del bestiame
CP_1 e, in particolare, dell'alimentazione degli animali, qualche volta guidava il trattore, mentre non lavorava la terra. Conosco la circostanza perché ho visto il sig. al lavoro.
CP_1 Quanto alle direttive impartite dal datore di lavoro in ordine all'uso dei trattori, va osservato che il ha affermato CP_3 di aver informato il dei rischi dell'attività cui sarebbe
CP_1 stato adibito a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, accompagnando nei giorni precedenti al sinistro il lavoratore lungo la strada che conduceva dalla stalla al punto di deposito del foraggio. Sul punto, peraltro, si rileva che gli appellanti non hanno introdotto in giudizio elementi idonei a comprovare le asserite omissioni informative, trattandosi di circostanza la cui dimostrazione gravava sugli stessi in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2043 c.c. Quanto all'esperienza del nell'utilizzo del trattore, il CP_1 giudice di primo grado invoca ragionevolmente il fatto che il lavoratore era in possesso di un patentino ottenuto in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione avente ad oggetto proprio la guida dei trattori e la circostanza che quest'ultimo avesse a lungo lavorato presso la ditta agricola Dieci, dedicandosi anche alla guida dei trattori agricoli (dichiarazione della teste ). Persona_4 Da ultimo, la circostanza che il trattore era in generali sufficienti condizioni d'uso e manutenzione ante sinistro risulta dalla consulenza espletata sotto iniziativa della Procura della Repubblica. Il consulente, infatti, pur rilevando dei possibili problemi nel sistema frenante e nel cambio, in parte dovuti alla vetustà della trattrice, ha affermato che nel complesso il trattore in sufficienti condizioni d'uso, ritenendo impossibile identificare con precisione le cause dell'uscita di strada del complesso veicolare. Da quanto sopra osservato, allora, deve ritenersi infondato il motivo d'appello che lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., essendo tutte le circostanze indicate dagli appellanti effettivamente provate dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
-D) Infondato è anche il motivo di impugnazione che denuncia la violazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ammetteva la produzione documentale della sentenza scaturita all'esito del giudizio penale a carico dei signori nonché dell'art 652 c.p.p. nella parte in cui CP_3 riteneva rilevante la pronuncia citata ai fini della decisione del giudizio civile. In particolare, quanto all'introduzione nell'odierno giudizio della sentenza penale n.71 del 2023, si osserva che la difesa dei produceva tempestivamente il dispositivo al momento CP_3 della precisazione delle conclusioni, non potendo allegare contestualmente la motivazione del provvedimento in ragione del termine di deposito di novanta giorni stabilito dal Gip nel processo penale. Tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non determinava alcuna violazione del principio del contraddittorio, restando salva la possibilità per gli stessi di contestare le allegazioni di parte avversa nelle comparse conclusionali. Quanto alla asserita violazione dell'art. 652 c.p.p., da ultimo, si rileva che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, “nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove c.d. atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di assoluzione- nelle ipotesi in cui non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno- può comunque essere utilizzata dal giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, “senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove”. (Cass. Sez. 3, 31/05/2024, n. 15296, Rv. 671194 – 01) Pur applicando i principi soprarichiamati, va rimarcato come il giudice di primo grado abbia sempre effettuato una valutazione autonoma dei fatti oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale, laddove, come nel nostro caso, il condividere la ricostruzione effettuata dal G.I.P. nella parte in cui- richiamando le risultanze della consulenza disposta della Procura- affermava l'impossibilità di indentificare le cause dell'uscita di strada del complesso veicolare e riteneva il comportamento del lavoratore idoneo a determinare l'evento lesivo, non è un mero adeguamento acritico o addirittura pregiudiziale, a prescindere dalle formule utilizzate per mere ragioni di economia dialettica, ma una ricognizione autonoma di circostanze di fatto comunque obiettivamente esistenti nel processo e su cui il contraddittorio si è sviluppato adeguatamente. Ne consegue, allora, che non può ritenersi integrata alcuna violazione dell'art.652 c.p.p., atteso che alla sentenza di assoluzione resa nel giudizio abbreviato non è stata attribuita efficacia di giudicato, avendone il giudice di primo grado valorizzato il contenuto esclusivamente quale argomento di prova.
-E) Infine, quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co.2, c.p.c., per la compensazione delle stesse tra le parti, in ragione della complessità delle questioni sostanziali trattate e dell'accertamento fattuale. In particolare, la dubbia ricostruzione della dinamica del sinistro mortale ha reso necessario lo svolgimento nel processo di una complessa verifica tecnica al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità in capo agli odierni appellati. Si ritiene, di conseguenza, che nel caso di specie ricorrano le "le gravi ed eccezionali ragioni" richiamate dalla Corte Costituzionale con sentenza n.77/2018 per giustificare la compensazione totale delle spese di lite.
-F) Contributo unificato come per legge.
PQM
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1 Persona_1 e e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Pt_5
2)compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02. Così deciso in Bologna il 28/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)