Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02898/2025REG.PROV.COLL.
N. 02651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2022, proposto dal signor IC IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 5228/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per l’appellante l’avvocato Mennella in sostituzione di Molinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor IC IO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della determinazione n. 17 del 21 settembre 2016 con la quale il responsabile della tutela paesaggistica del comune di Pozzuoli ha espresso parere negativo di compatibilità paesaggistica in relazione alla istanza presentata dal ricorrente.
2. L’appellante aveva presentato una istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 in relazione ad una tettoia realizzata sul terrazzo di copertura del suo appartamento.
Il Comune aveva respinto la richiesta dal momento che la tettoia si poggiava su pareti e quindi vi era creazione di volume.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dopo aver ritenuto che non il Comune non fosse incompetente ad emanare il provvedimento comunale poiché anche in campo paesaggistico non vi è un dovere di acquisire il parere della Soprintendenza in tutti i casi in cui via sia una ragione preclusiva di un esito positivo dell’istanza.
La verifica che la realizzazione della tettoia aveva determinato un aumento volumetrico impediva in radice la possibilità della sanatoria cosicché il parere della Soprintendenza non avrebbe comunque potuto superare l’elemento ostativo.
La natura vincolata del provvedimento rende irrilevante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ingiunzione a demolire.
4. L’appello si fonda su quattro motivi.
4.1. Il primo ribadisce la sussistenza dell’incompetenza del Comune a respingere l’istanza avendo espresso solamente un parere negativo che doveva essere assunto dalla Soprintendenza.
4.2. Il secondo motivo reitera la doglianza per il mancato preavviso di rigetto che va effettuata anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato.
4.3. Il terzo motivo contesta la qualificazione della tettoia come manufatto che avrebbe creato un nuovo volume dal momento che avrebbe prodotto in sede procedimentale una relazione che mostrerebbe come la tettoia sarebbe in effetti aperta su tre lati.
4.4. Il quarto motivo afferma la necessità che la motivazione del provvedimento si esprima in ordine al pregiudizio che all'interesse pubblico deriverebbe dall'intervento edilizio,
5. Il comune di Pozzuoli non si è costituito in giudizio.
6. Con nota depositata in data 27 marzo 2025 l’appellante faceva presente di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
7. Il Collegio prende atto di tale manifestazione di volontà e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO