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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2398/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 1 luglio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catanzaro alla Via Michele Torcia n. 12/D, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Ponte, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
e , elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Controparte_1 Controparte_2
Traversa Nasi n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo NZ C. LE, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta, così provvedere:
- sospendere l'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. dell'impugnata sentenza per le motivazioni espresse in narrativa sussistendone i presupposti di legge;
1 - in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni pretesa avversaria dell'azione proposta per omessa denuncia dei vizi nei termini di legge con ogni conseguenza, ribadendo in ogni caso le conclusioni rassegnate in primo grado da intendersi integralmente trascritte e riproposte;
- in via gradata, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla società appellante per le motivazioni espresse in narrativa e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
- in via ulteriormente gradata, in riforma dell'impugnata sentenza e in parziale accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che gli interventi operati dalle controparti hanno contribuito e gravato sulle criticità riscontrate e per l'effetto operare una diversa quantificazione della somma nonché una compensazione delle spese legali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare, rigettare comunque la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza gravata […];
1. Pronunciare ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., giacché l'appello proposto è palesemente inammissibile e non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
2. In via subordinata, rigettare l'appello proposto, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e difetto di specificità dei motivi e delle parti della pronuncia gravata.
Nel merito
1. In via ancor più gradata, rispetto alle superiori eccezioni e richieste, rigettare l'appello proposto, in quanto improponibile, inaccoglibile, inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 989/2019, pronunciata dal Tribunale Civile di Catanzaro, nel procedimento R.G.1819/2013;
2. Sempre, con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione del 29 aprile 2013, e hanno convenuto Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, d'innanzi al Tribunale di Catanzaro, la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, esponendo:
- di aver acquistato da con atto di compravendita per notar del 7 Parte_1 Persona_1
novembre 2010 (rep. n. 152.031 – racc. n. 44.819), l'unità immobiliare sita in Catanzaro, alla Via
Barlaam da Seminara, n. 16/C, censita al catasto al foglio 43 particella 1337, sub 1;
- di non avere mai ricevuto, da parte della società venditrice, il certificato di agibilità e l'attestato di prestazione energetica;
- di avere inoltre scoperto, a seguito della effettiva abitazione dell'immobile, l'esistenza di difetti e/o vizi della costruzione. I vizi consisterebbero nel fatto che la rampa di accesso principale all'immobile, in battuto di cemento con pendenza del 24%, sarebbe stata lasciata incompleta e priva di idonee striature antiscivolo, di segnaletica e di ringhiere di protezione e corrimano;
nell'errato livellamento e dimensionamento delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche poste al piano seminterrato che hanno causato l'allagamento dei locali nel mese di ottobre 2012; nel mancato rispetto del punto 8.11.11 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 nella realizzazione della rampa di accesso principale all'unità immobiliare, che ha una pendenza del 14%, anziché dell'8% ed è priva di corrimano e cordolo di protezione nel tratto privo di ringhiera;
nel mancato completamento dell'intonaco e della successiva tinteggiatura sulla parete esterna, in prossimità del portone di ingresso sul lato destro;
nel mancato rispetto del rapporto tra alzata e pedata di cui al punto 8.1.10 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 della scala che collega i vari livelli di cui l'abitazione si compone;
nel lesionamento in più parti della struttura muraria a sostegno della griglia metallica a protezione della bocca di lupo posta nella zona verde sul prospetto principale;
nell'erronea impermeabilizzazione della veranda scoperta posta tra il fabbricato per cui è causa e quello costruito in aderenza, che determina infiltrazioni nei piani sottostanti;
nel mancato interramento dei pozzetti di ispezione degli impianti posti in adiacenza alla bocca di lupo sopra menzionata;
nel mancato completamento dell'intervento di deumidificazione effettuato in corrispondenza della bocca di lupo posta a tergo del fabbricato, a causa della mancata realizzazione della pavimentazione e del mancato completamento del pozzetto di ispezione;
- che hanno vanamente tentato di definire bonariamente la controversia.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto, in via principale, la condanna di al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati nella somma di € 50.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda c.t.u., e alla consegna del certificato di agibilità, della polizza postuma decennale a tutela dei difetti di costruzione dell'immobile e del certificato di destinazione
3 urbanistica. In via subordinata, gli attori hanno chiesto la condanna della società convenuta alla eliminazione dei vizi riscontrati nell'immobile compravenduto e alla consegna dei documenti sopra indicati.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, eccependo: a) la decadenza degli attori dalla facoltà di proporre l'azione di garanzia;
b) la prescrizione del relativo diritto;
c) di essersi limitata a vendere l'immobile agli attori e di non averlo costruito sicché non sarebbe ad essa imputabile alcuna responsabilità per i vizi della cosa, né per la mancata consegna della polizza decennale, trattandosi di obbligo ricadente sul costruttore, da individuarsi in Gila s.r.l., che ha chiesto di chiamare in causa.
Con provvedimento reso in data 21 settembre 2013 il tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di chiamata in causa di Gila S.r.l., per avere la convenuta depositato la comparsa di risposta, contenente la richiesta, in data 9 settembre 2013 e dunque non nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione per il giorno 30 settembre 2013, tenuto conto della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo allora vigente, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno solare.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 7 ottobre 2013, il tribunale ha pure rigettato la richiesta di chiamata in causa di Gila S.r.l. sollevata dagli attori in considerazione delle richieste formulate da parte convenuta.
Indi, la causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con sentenza n. 989/2019 resa il 23 maggio 2019 e pubblicata il 31 maggio
2019, con cui il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto:
“- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al risarcimento in favore degli attori della somma di € 32.527,68 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi;
- ordina a in persona del legale rappresentante p.t., di consegnare agli attori l'attestato Parte_1 di certificazione energetica relativo all'immobile compravenduto;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e in solido, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di €
[...] CP_2
4.442,41 (di cui € 470,41 a titolo di esborsi ed € 3.972,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo
LE;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_1
In via di estrema sintesi il Giudice di prime cure:
4 ha dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla società perché proposte ben oltre la scadenza del termine previsto dal combinato disposto degli Parte_1
artt. 166 e 167 c.p.c.;
ha ritenuto che “l'accertamento della inammissibilità delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione avanzata dagli attori esime il tribunale dalla verifica della tempestività della denuncia dei vizi inoltrata dagli attori e della loro natura occulta” (cfr. sentenza quivi appellata, pag. 5);
ha ritenuto e dichiarato la fondatezza della domanda avendo parte attrice fornito la prova dei vizi riscontrati nonché della idoneità degli stessi a compromettere la struttura e la funzionalità dell'immobile per cui è causa;
ha quantificato il danno – anche sulla scorta dell'espletata c.t.u. – in € 32.527,68 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, è insorta la in persona del legale CP_3 Parte_1
rappresentante pro tempore, la quale ha proposto appello con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata, telematicamente, il 31 marzo 2020, si sono costituiti in giudizio e eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 Controparte_2 inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 maggio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 1 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4 aprile 2025, assegnando alle parti il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica.
5 Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionali.
Con ordinanza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, per essere decisa in diversa composizione, poiché il Consigliere dott. Giuseppe Perri era stato autorizzato ad astenersi dalla trattazione della causa.
Indi, con ordinanza del 24 luglio 2025, comunicata alle parti il 28 luglio 2025, la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non è fondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. L'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con un unico motivo, così rubricato: “Violazione di norme imperative, omessa, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia”, l'appellante in primo luogo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione avanzata dai coniugi – . CP_1 CP_2
Obietta che “l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente formulata nel primo atto difensivo e cioè nella comparsa di costituzione e risposta. Trattasi di eccezione in senso stretto e in quanto tale non ha bisogno di formule sacramentali ed allo stesso tempo non viola la disposizione di cui all'art. 167 cpc atteso che la costituzione al di sotto dei venti giorni non ne pregiudica l'operatività. La formulazione dell'articolo con l'inciso “almeno venti giorni prima”
6 consente la regolare costituzione in giudizio fino all'udienza e preclude l'eventuale chiamata di terzo o la domanda riconvenzionale, se non effettuata nei venti giorni precedenti, ma non la decadenza dalla facoltà di formulare l'eccezione di prescrizione” (cfr. citazione in appello, pagg.
3-4).
Rileva altresì che, di vero, controparte era decaduta dalla facoltà di formulare l'eccezione dell'asserita preclusione, atteso che essa eccezione “andava sollevata nella prima udienza utile e, pertanto, il giudicante avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione di decadenza della prescrizione avanzata tardivamente dai sigg.ri e non viceversa” (cfr. citazione Controparte_4 in appello, pag. 4). Nel caso in esame, l'eccezione di decadenza “andava sollevata dagli odierni appellati […] nella prima difesa utile, che coincideva appunto con l'udienza di prima comparizione tenutasi il 7 ottobre 2013, ma in quella sede nulla veniva eccepito. L'inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, avanzate dalla società ha portato Pt_1 all'ingiusta conseguenza che il giudicante non ha analizzato la natura dei vizi. Diversamente, il giudice avrebbe dovuto rilevare che nel caso che ci occupa si tratta di vizi lievi e, quindi, da ricomprendere nella fattispecie di cui all'art. 1667 c.c. e non in quella di cui all'art. 1669 c.c.”
(cfr. citazione in appello, pag. 5), con conseguente decadenza dall'azione per non avere gli acquirenti rispettato i termini di cui al predetto articolo.
In secondo luogo la adduce il proprio difetto di legittimazione passiva e tanto Parte_1 sull'assunto che “l'odierna appellante, società venditrice, non può essere chiamata a rispondere di vizi riscontrati su manufatti modificati e manomessi da altri. È dato incontestato che sono stati effettuati vari interventi successivi all'acquisto e, pertanto, sono state indiscutibilmente accertate delle manomissioni alla condizione originaria dell'immobile, che non solo non sono state autorizzate dalla ma che la stessa società ignorava” (cfr. citazione in appello, pag. 8). Parte_1
In terzo luogo si duole di sua condanna alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.
Adduce che l'ordine di consegna in parola “esula dalle richieste formulate da controparte, atteso che nell'atto di citazione veniva fatta espressamente richiesta solo del certificato di agibilità
(ritualmente prodotto) e del certificato di destinazione urbanistica” (cfr. citazione in appello, pag.
9).
4.1.1 L'appello è infondato in tutti i profili in cui si articola e va, pertanto, rigettato.
Si è già detto che il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla società perché proposte ben oltre la scadenza del termine Parte_1
previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Il Tribunale, in particolare, ha così argomentato il rigetto delle eccezioni:
7 “Le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla società convenuta nella comparsa di risposta depositata in data 9/9/2013 sono inammissibili perché proposte ben oltre la scadenza del termine previsto dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c.
E invero, trattandosi di eccezioni che trattandosi di eccezioni che non possono essere rilevate
d'ufficio (cfr., ex plurimis, cass. n. 3429/2006; cass. n. 1031/2000; cass. n. 6031/1987), la convenuta avrebbe dovuto proporle, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (v. art. 167, secondo comma, c.p.c.).
La convenuta si è invece costituita in data 9/9/2013 e dunque durante il periodo di sospensione feriale dei termini che, nel 2013, decorreva dal 1° agosto al 15 settembre (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742/1969 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 16 del d.l. 12 settembre 214, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre
2014, n. 162). Di conseguenza, la costituzione deve ritenersi tardiva poiché, avendo gli attori indicato quale prima udienza di comparizione la data del 30/09/2013, il ventesimo giorno antecedente è caduto nella giornata del 26/7/2013” (cfr. sentenza, pagg. 4-5).
Si tratta di motivazione corretta in iure e coerente con le risultanze istruttorie.
Giova rammentare che, invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., “Il giudice […] non può pronunciare
d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
In relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c., dunque, è inammissibile la pronuncia d'ufficio sulle eccezioni, perciò denominate “proprie” (o in senso stretto) e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti, ricadendo, in virtù di una scelta proveniente dalla legge sostanziale e giustificatesi in ragione della tutela di particolari interessi di merito, nella sola loro disponibilità. Peraltro, tale limitazione si estende anche a quelle ipotesi di eccezioni in cui l'iniziativa necessaria della parte, a prescindere dall'espressa previsione di legge,
è richiesta “strutturalmente” perché il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio, come si verifica con riguardo a tipiche azioni costitutive, nelle quali la scelta del debitore di eccepire o meno il fatto o la situazione giuridica impeditiva o estintiva discende dalla tutela di un interesse di merito dello stesso debitore di adempiere comunque alla pretesa attorea.
Ciò significa che, di fronte alla posizione del convenuto che resista all'accoglimento dell'avversa domanda, il giudice non può pervenire al rigetto di questa sulla base di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, i quali, ancorché risultanti ex actis, appartengano, quanto alla loro utilizzazione come strumento di difesa, all'esclusiva disponibilità della parte interessata. In buona sostanza, “la richiamata disciplina rende palese che, se anche con riguardo all'esame dei fatti ora detti, al pari
8 che per quello dei fatti costitutivi, vige il principio assoluto dell'allegazione, i primi sono assoggettai ad un regime processuale diversificato, sussistendone alcuni rispetto ai quali
l'allegazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per dar loro rilevanza ai fini della decisione, richiedendosi altresì l'espressa istanza della parte interessata intesa ad ottenere che i loro effetti, se riscontrati esistenti sul piano sostanziale, siano utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell'attore” (cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1998, n. 1099).
Nel novero dell'eccezioni proprie o in senso stretto, che possono essere proposte soltanto dalle parti, vanno certamente ricomprese le eccezioni di prescrizione e di decadenza dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1495 c.c.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “non è revocabile in dubbio che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva denunzia dei vizi di una cosa venduta o appaltata, al pari di quella di prescrizione dell'azione, rappresenti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., una eccezione in senso stretto la quale, come tale, deve essere sollevata, in base all'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata” (Cass. civ., 25 gennaio 2022, n. 2222; cfr. altresì Cass. civ., 16 febbraio 2006, n. 3429:
“La decadenza dell'acquirente dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta […] non è rilevabile d'ufficio, ma avrebbe dovuto essere ritualmente eccepita dalla società venditrice (cfr. le sentenze di questa Corte n. 507-1982, 6031-1987, 1031-2000”)): deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata dal convenuto ex art. 166 c.p.c. (versione vigente ratione temporis) almeno venti giorni prima della prima udienza. Pertanto, “entro questo termine non solo il convenuto deve allegare il fatto, ma deve anche esercitare il potere di attribuirvi rilevanza giuridica, altrimenti l'eccezione non può dirsi proposta tempestivamente” (cfr. Cass. civ., 16 luglio 2025, n. 19753).
Nella fattispecie, la società convenuta si è tardivamente costituita in giudizio e pertanto del tutto correttamente il Tribunale ha escluso di poter esaminare entrambe le eccezioni.
Come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure, trattandosi di eccezioni non rilevabili d'ufficio, avrebbe dovuto proporle, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e Parte_1
la comparsa di costituzione avrebbe dovuto essere depositata in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
La convenuta si è invece costituita in data 9 settembre 2013 e dunque durante il periodo di sospensione feriale dei termini che, nel 2013, decorreva dal 1° agosto al 15 settembre (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742/1969 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 16 del d.l. 12 settembre 214, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
9 10 novembre 2014, n. 162). Di conseguenza, la costituzione deve ritenersi tardiva poiché, avendo gli attori indicato quale prima udienza di comparizione la data del 30 settembre 2013, il ventesimo giorno antecedente è caduto nella giornata del 26 luglio 2013.
Essendosi tardivamente costituita in giudizio (senza chiedere una rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.), la convenuta è quindi decaduta dal potere di sollevare ex art. 1495 c.c.
l'eccezione di prescrizione e di decadenza della garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1495 c.c..
La tardività della proposizione dell'eccezione de qua è stata correttamente rilevata d'ufficio dal
Tribunale, conformemente all'affermazione della giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Un.,
11 maggio 2006, n. 10831; conf., tra le più recenti, Cass. civ., 13 agosto 2020, n. 17121) che il regime delle preclusioni, in quanto ispirato all'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione del processo civile, non è dettato nell'esclusivo interesse delle parti, le quali possono perciò derogarvi esplicitamente o anche solo implicitamente, ma è diretto a garantire lo stesso interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, com'è confermato dall'istituto della rimessione in termini, che è consentita solo in presenza di causa non imputabile alle parti. Da ciò consegue che “la tardiva proposizione di eccezioni è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass. Sez. Un., n.
10831 del 2006, cit.).
Da ciò discende, altresì, la palese ininfluenza della obiezione dell'appellante a cui dire, nella fattispecie, l'eccezione di tardività andava sollevata dagli odierni appellati nella prima difesa utile, che coincideva appunto con l'udienza di prima comparizione tenutasi il 7 ottobre 2013, ma in quella sede nulla veniva eccepito - stante la rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta preclusione.
Del pari priva di fondamento è la doglianza dell'appellante circa il proprio difetto di legittimazione passiva, sollevata sull'assunto che “l'odierna appellante, società venditrice, non può essere chiamata a rispondere di vizi riscontrati su manufatti modificati e manomessi da altri. È dato incontestato che sono stati effettuati vari interventi successivi all'acquisto e, pertanto, sono state indiscutibilmente accertate delle manomissioni alla condizione originaria dell'immobile, che non solo non sono state autorizzate dalla ma che la stessa società ignorava” (cfr. citazione Parte_1
in appello, pag. 8).
Assume l'appellante che, relativamente ai vizi riscontrati nel seminterrato, il consulente tecnico nominato dal Tribunale non avrebbe tenuto conto della modifica di destinazione d'uso “che è stata abusivamente posta in essere dai sig.ri in epoca successiva all'acquisto Controparte_4 dell'immobile (cfr. citazione in appello, pag. 6). Infatti, in assunto, nel piano seminterrato, che originariamente era adibito a cantina, locale di sgombero, lavanderia, è stato ricavato un
10 monolocale composto da cucina rustica con annesso soggiorno e zona letto, con una importante modifica degli infissi, dei pavimenti, con l'inserimento dei tubi per il riscaldamento e del bagno che prima non vi era e con una diversa pitturazione delle pareti. Ebbene, conclude l'appellante, è evidente che non può essere chiamata a rispondere di vizi riscontrati su manufatti Parte_1
modificati e manomessi da altri.
Se non che, così argomentando, l'appellante introduce per la prima volta in appello una contestazione nuova – la variazione di destinazione d'uso degli ambienti operata dagli acquirenti o da terzi – non consentita in questa sede ex art. 345 c.p.c..
Il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20502; conf. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che “nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
La contestazione in parola va dunque dichiarata inammissibile perché tardivamente sollevata da
Parte_1
La censura relativa alla condanna alla consegna dell'attestato di certificazione energetica è complessivamente infondata.
Effettivamente, nella citazione introduttiva del primo grado gli attori, pur argomentando diffusamente in ordine alla necessità di ottenere la condanna della convenuta alla consegna di una serie di documenti (il certificato di agibilità, il certificato di destinazione urbanistica e l'attestato di certificazione energetica, rischiando la sig.ra – affetta da sclerosi multipla con grave CP_2
11 deficit deambulatorio – di vedere altrimenti compromessa la possibilità di ottenere il finanziamento di cui al Programma Operativo Regione Calabria 2007-2013, denominato
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica delle abitazioni private dei soggetti diversamente abili”, “a causa della mancanza di tali propedeutiche certificazioni”), hanno poi omesso di chiedere, nelle conclusioni, verosimilmente per mera dimenticanza, la condanna della a consegnare l'attestato di certificazione energetica (mentre risulta Parte_1 ritualmente avanzata la richiesta di condanna della convenuta “alla consegna nei riguardi degli attori del certificato di agibilità, della polizza postuma decennale a tutela sui difetti di costruzione dell'immobile e del certificato di destinazione urbanistica dell'unità immobiliare acquistata dal
Sig. e dalla Sig.ra cfr. citazione, pag. 5). CP_1 CP_2
La richiesta di condanna alla consegna dell'attestato di certificazione energetica è stata avanzata solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata il 17 luglio 2014, nella quale è espressamente richiesta la condanna della convenuta “alla consegna, a proprie cure e spese, nei riguardi degli attori, in originale o in copia conforme, […] dell'attestato di certificazione energetica dell'unità immobiliare acquistata dal Sig. e dalla Sig.ra per atto di CP_1 CP_2
compravendita del 07.09.2010, per Notar Dr.ssa di Catanzaro, Rep. 152031, Racc. Per_1
44819”.
Gli attori hanno dunque modificato la domanda di condanna a tempestivamente formulata nell'atto di citazione, chiedendo la condanna di alla consegna di un documento ulteriore rispetto Parte_1
a quelli ivi indicati.
Ebbene, è insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi, che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4031;
Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez.
VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile
l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di
12 "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato
(Cass., Sez. VI-1, 7 settembre 2020, n. 18546)” (cfr. Cass. civ., 8 novembre 2024, n. 28873).
Nel caso di specie evidentemente la domanda così modificata risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, corre tra le stesse parti e tende alla realizzazione dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda, vale a dire ottenere l'adempimento dell'obbligo gravante sul venditore, di consegnare i documenti relativi alla cosa venduta, ex art. 1477, ultimo comma, c.c., tra i quali, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 17 luglio 2012, n. 12260) va annoverato l'attestato di prestazione energetica, di cui all'art. 6 del
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (cfr. altresì Cass. civ., n. 29211 del 2018).
Ciò determina in definitiva il rigetto dell'appello.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022
(scaglione da € 26.000,00 ed € 52.000,00) per tutte le fasi e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
5.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ., 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e , con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1 Controparte_2
21 dicembre 2019, e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 989/2019 resa il 23 maggio
2019 e pubblicata il 31 maggio 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1
favore di e in solido, delle spese di lite dell'appello Controparte_1 Controparte_2
liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giacomo NZ C. LE dichiaratosi antistatario;
13 3) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenuta da remoto il 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.