Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 981/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
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3. e avranno collocazione presso la residenza di ciascun genitore a settimane alterne, dalla domenica Per_1 Per_2 sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 19.00 della settimana successiva, e residenza anagrafica presso la residenza paterna in Galliate, Via Roma, 43.
4. Quanto al regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario, i coniugi consentiranno chiamate e video chiamate, nonché messaggi a mezzo whatsapp con l'altro genitore nella settimana di permanenza presso di sé. In ogni caso i genitori si impegnano a collaborare durante la settimana per la gestione degli impegni scolastici e sportivi dei figli, coadiuvati dai nonni paterni e da amici di famiglia. Per le vacanze estive e trascorreranno due settimane continuative con il padre, indicativamente durante CP_1 Per_2 il mese di agosto e altre 2 settimane con la madre, comunicando previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo prescelto. Salvo diversi accordi. Per le festività e vacanze natalizie i genitori si ripartiranno equamente i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e così pure per vacanze pasquali. Per altre ricorrenze (compleanno di e , compleanno del papà, compleanno della mamma, Festa del Per_1 Per_2
Papà e Festa della Mamma, etc..) i genitori decideranno di anno in anno. Festività civili, religiose e relativi ponti alternativamente. In ogni caso durante tali periodi dovrà sempre garantirsi all'altro genitore la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere.
5. La casa familiare, sita a Galliate, Via Roma, 43, con i relativi arredi, verrà assegnata alla sig. . CP_1
6. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, i genitori condivide-ranno al 50% la cura di e e Per_1 Per_2 pertanto ognuno provvederà al mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso di sé; l'assegno unica verrà ripartito al 50% tra i genitori, così come le spese di carattere straordinario per i figli, come indicate nel Protocollo di Torino 15/03/2016, nonché le spese per la mensa scolastica.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tutte le questioni patrimoniali tra loro insorte in costanza di matrimonio.
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per i minori.
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
INVERNIZZI e hanno contratto matrimonio civile in Galliate Pt_1 CP_1
(NO), in data 10/10/2015 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 28, parte I, anno 2015. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (23/12/2015) e (11/02/2020). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1 in data 21/11/1992 e , nato PALERMO in data il 18/06/1985; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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