Articolo 70 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 69Articolo 71
Versione
16 aprile 1968
Art. 70. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1965 risultano stabiliti in.. L. 142.616.588.665
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati.. " 91.144.324.532
--------------------
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966..... L. 51.472.264.133
--------------------
Entrata in vigore il 16 aprile 1968