Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2486/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mara Del Giacco che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mara Del Giacco che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra i coniugi e Parte_2 [...]
in ER GN (MI), in data 29.03.2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio Pt_1 nel Comune di ER GN (MI) dell'anno 2012, atto n. 8, parte 1, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza;
2) dare atto che la pronuncia di scioglimento del matrimonio viene richiesta alle seguenti condizioni concordate tra i coniugi:
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La minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale (tra le quali, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i coniugi tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità, ispirazioni e desideri della stessa, mentre limitatamente alle questioni di natura ordinaria, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente), con collocazione prevalentemente presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
starà con i genitori a weekend alternati. Nel weekend di competenza paterno il Sig. si Per_1 Pt_1 recherà a prendere la minore presso la casa materna. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
la minore starà con il padre almeno un giorno infrasettimanale, che i genitori concorderanno di volta in volta in relazione ai loro impegni di lavoro;
pertanto, quest'ultimo terrà con sé dal pomeriggio fino a dopo cena quando la riporterà dalla madre (o in Per_1 alternativa il padre porterà a scuola la mattina seguente). Il tutto salvo diverso e migliore Per_1 accordo tra i coniugi, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
durante le festività solenni, i genitori applicheranno il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda, nello specifico, le festività natalizie,
starà con un genitore dalla fine della scuola sino al 31.12 pomeriggio (garantendo all'altro
Per_1 genitore il 24.12 oppure il 25.12) e con l'altro genitore il periodo dal 31.12 sino alla ripresa della scuola, facendo in modo che durante le festività, con ci siano anche le sorelle e .
Per_1 Per_2 Per_3 Per l'anno 2025 starà con il padre il giorno di Capodanno e con la madre a Natale. Per le
Per_1 festività pasquali, invece, queste verranno ripartite equamente tra i due genitori, rispettando sempre il principio dell'alternanza. La minore starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua, mentre con l'altro genitore starà dal giorno di Pasquetta alla ripresa della scuola, facendo in modo che durante tali festività, con ci siano anche le sorelle e . Per
Per_1 Per_2 Per_3 l'anno 2025 starà con il padre il giorno di Pasquetta, mentre il giorno Pasqua starà con la
Per_1 madre. Quanto sopra avverrà sempre e salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
trascorrerà le vacanze estive con il padre per n. 15 giorni consecutivi che
Per_1 verranno concordati dai genitori entro il 30.04 di ogni anno. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
per le altre festività e i ponti i genitori applicheranno il principio dell'alternanza, sempre salvo diverso e migliore accordo, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno con i genitori ad anni alterni. Nel caso in cui tale giorno dovesse coincidere con il giorno di pertinenza dell'altro genitore, quest'ultimo recupererà con la figlia il giorno perso. Il tutto salvo diverso e migliore accordo, tenuto conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore, dei suoi desideri e degli impegni lavorativi delle parti;
b) Il contributo al mantenimento del padre in favore delle figlie.
-Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlie e Pt_1 Per_3
, Euro 500,00 (Euro 250,00 per figlia) entro il 15 (quindici) di ogni mese, con bonifico bancario Per_1
pagina 2 di 5 in favore della Sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale importo verrà Pt_2 annualmente adeguato secondo gli indici Istat;
-le spese straordinarie relative le figlie (es. scolastiche, mediche, dentistiche, odontoiatriche, sportive, ludico-ricreative, etc.) verranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno, in base a quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Monza.
-Sono comprese nelle spese straordinarie, senza necessità del preventivo accordo: le spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica, esclusi i farmaci da banco, nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionali;
le spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, etc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche se in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
-Sono comprese nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non ricompresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati, iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
-La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. Entro i sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, tale genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
pagina 3 di 5 -I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico, coi relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso, il pagamento avverrà unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
-In caso di spese superiori ad Euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e, quindi, a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
c) l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra nella misura del Pt_2
100%;
d) i coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio con facoltà per entrambi di richiedere per la figlia il rilascio del passaporto o di Per_1 altro documento valido per l'espatrio;
e) nulla reciprocamente si devono i coniugi essendo, entrambi, economicamente indipendenti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 144/24, pubblicata in data 19.4.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in ER GN (MI) il 29.3.2012 (trascritto al nr. 8 parte I Parte_2 del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER GN (MI)
pagina 4 di 5 affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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