Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2893/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione II civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2893/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 TUTTI con il patrocinio dell'avv. Luigi PERTICARO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Aldo CP_1 C.F._4
BULGARELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele CP_2 C.F._5
TOPPAN
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(C.F.: ), quale assicuratore R.C. di Controparte_3 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv Alessandro RIGOLI, CP_1
(C.F.: ), quale assicuratore R.C. di Controparte_3 P.IVA_2 CP_2 con il patrocinio dell'avv Alessandra CINALLI
[...]
INAIL (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Daniela CHIAVEGATO P.IVA_3
TERZI CHIAMATI pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
Conclusioni attori:
1 - In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di ammissione delle istanze istruttore formulate con la memoria 183, VI nr. 2 c.p.c. datata 11/01/2022 in atti con riguardo alla c.t.u. Tecnica finalizzata a confermare e comunque valutare la causa del cedimento strutturale dei modiglioni e del balcone dell'edificio sito in Negrar, via Calcarole, 1, così come descritto nella narrativa di citazione attorea e negli accertamenti istruttori agli atti;
2- nel merito in via principale: - previa acquisizione al fascicolo di causa come prova atipica della sentenza nr. 362/2022 R.G. Sentenze del Tribunale Penale di Verona (RGNR 14/9456), accertare la responsabilità del convenuto con riguardo alla CP_2 causazione del sinistro occorso al sig il 23/06/2014, e per l'effetto condannare lo P_ stesso al pagamento integrale a favore degli attori, signor e Parte_2 Parte_1
, quali congiunti e eredi d , del danno richiesto nella somma di € Parte_3 P_ 186.062,35, o della diversa ritenuta di giustizia e nei limiti dello scaglione di valore indicato, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuti dalla maturazione del credito sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.
3- nel merito in via subordinata: - accertare la responsabilità dei convenuti CP_2 e con riguardo alla causazione del sinistro occorso al sig.
[...] CP_1 P_
il 23/06/2014, e per l'effetto condannare gli stessi, ciascuno per il proprio titolo al
[...] pagamento a favore degli attori, signori e , Parte_2 Parte_1 Parte_3 quali congiunti e eredi di , del danno richiesto nella somma di € 186.062,35, o P_ della diversa ritenuta di giustizia e nei limiti dello scaglione di valore indicato, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuti dalla maturazione del credito sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.
4- in ogni caso: con vittoria di spettanze di causa, oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge e rapportate al decisum, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
Conclusioni convenuto CP_1
Nel merito:
- respingersi tutte le domande ed eccezioni proposte dagli attori Parte_2 Pt_1
, nonché dalle intervenute INAIL e dal Geom.
[...] Parte_3 Controparte_3
nei confronti dell'Ing CP_2 CP_1
- in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli attor e dalla chiamata INAIL nei confronti Parte_2 Parte_1 Parte_3 dell'Ing. per quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta e nel CP_1 successivo atto di citazione per chiamata in causa di terzo, ogni contraria istanza respinta, condannarsi a tenere l'Ing. manlevato ed indenne per Controparte_3 CP_1 tutto quanto lo stesso fosse condannato a pagare agli attor Parte_2 Parte_1
, e all'intervenuta INAIL;
Parte_3
- con vittoria di spese lite. In via istruttoria: […]
Conclusioni convenuti CP_2
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingersi ogni domanda, da qualsiasi parte rivolta, nei confronti del Geom. in quanto infondata, per i motivi indicati nella propria CP_2 comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2021.
pagina 2 di 19 IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori , e , quali eredi del signor Pt_2 Pt_1 Parte_3
dichiararsi il prevalente concorso di colpa di quest'ultimo, ai sensi dell'art. P_ 1227 c.c., per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, respingersi le richieste risarcitorie degli stessi, così come formulate, nei confronti del convenuto CP_2 riducendosi il diritto al risarcimento, sia in proporzione all'accertando concorso di colpa dello stesso , sia in considerazione della responsabilità dell'altro convenuto Ing. Pt_2
in relazione ai fatti oggetto di causa e, in ogni caso, dichiararsi CP_1 Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Mogliano Veneto
[...] (TV), Via Marocchesa n. 14, quale compagnia di assicurazione per la responsabilità civile del Geom. tenuta a garantire e manlevare quest'ultimo da qualsiasi pregiudizio CP_2 economico, a titolo di capitale, interessi e spese legali anche per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917, 3° co., c.c. e, comunque, a tenerlo indenne da ogni richiesta, a qualsiasi titolo e/o ragione, proposta nei suoi confronti, nel presente giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
Conclusioni terzo chiamato per parte : Controparte_3 CP_1
Nel merito in via principale: dichiararsi la polizza evocata dall'ing. non operativa CP_1 per tutti i motivi esposti in narrativa. Respingersi, inoltre, ogni ulteriore diversa domanda risarcitoria svolta dall'assicurato nei confronti d Controparte_3
Nel merito: respingersi tutte le domande proposte nei confronti dell'ing. perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente assolvere la società Controparte_3 da tutte le domande contro la stessa proposte
[...]
Ancora nel merito: in ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'ing. e di contestuale mancato accoglimento dell'eccezione di CP_1 inoperatività/inefficacia della garanzia assicurativa, e di accoglimento della proposta domanda di manleva, e salva l'impugnazione, accertarsi e dichiararsi in primo luogo la quota di responsabilità ed il grado di incidenza della stessa nella determinazione del danno subito dagli attori in capo all'ing. nonché la quota di responsabilità e il CP_1 grado della stessa di ogni altro soggetto ritenuto responsabile;
le effettive conseguenze sotto ogni profilo residuate a carico del Signor in esito all'infortunio per cui è Pt_2 giudizio, ed il danno giuridicamente risarcibile, e decurtando quanto a qualsiasi titolo già percepito o da percepire dal Signo e dai suoi eredi odierni attori ad opera di INAIL Pt_2 e da ogni altro ente assistenziale e/o privato;
la non opponibilità ad della CP_5 condanna dell'ing. al risarcimento del danno in via solidale, o comunque oltre la CP_1 quota di propria responsabilità. Ancora nel merito in via subordinata: in caso di ritenuta operatività della polizza, e nella denegata ipotesi in cui venga accertata ed affermata una qualsivoglia responsabilità professionale dell'ing per fatti non dolosi nella determinazione dell'evento per cui CP_1 è causa, dichiararsi la chiamata in causa tenuta a manlevare Controparte_3 l'assicurato esclusivamente ai sensi di polizza ed entro i limiti del massimale e/o dei sotto- massimali della polizza invocata, e comunque entro i limiti di polizza e detratte le franchigie e gli scoperti contrattualmente stabiliti, ferme le esclusioni, ed unicamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della sua colpa e dell'entità delleconseguenze che ne sono derivate, essendo escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di responsabilità solidale;
il tutto tenuto conto di qualsivoglia emolumento percepito e/o percipiendo dal Signor e/o Pt_2 dai suoi eredi odierni attori (INAIL, altri enti assistenziali e/o privati). In ogni caso spese e compensi professionali di causa rifusi, oltre IVA e CPA ed accessori di legge, nonché rimborso di costi ed anticipazioni per eventuali CTU e CTP. pagina 3 di 19 Conclusioni terzo chiamato per parte : Controparte_3 CP_2 in via principale: respingersi le domande tutte rivolte nei confronti del geom. CP_2 in quanto infondate;
[...] in via subordinata: accertato il concorso di colpa in capo a a ditta CP_6 Mignolli Cav. e all'ing. per i Controparte_7 CP_1 fatti di cui è causa;
ridotte le domande attoree e di Inail nei limiti di legge e di giustizia (valutando altresì il concorso di colpa ex art. 1227 cc in capo al sig. e P_ decurtando quanto da lui ricevuto da Inail per l'evento dannoso di cui è causa), circoscrivere la manleva d alla sola domanda svolta dal geom Controparte_3 CP_2 quale direttore dei lavori (e non quale progettista) per la parte di attività
[...] effettuata dal 15.5.2014 in poi ed unicamente con riguardo alla quota di responsabilità che venisse attribuita al Geometra stesso, senza vincolo di solidarietà con i corresponsabili e comunque solo se sussistenti le condizioni di polizza e nei limiti stabiliti nella stessa (comprese le disposizioni pattizie relative a massimale, franchigia e spese di resistenza), con reiezione delle maggiori domande formulate dal geom nei confronti CP_2 d Controparte_3 in ogni caso: con rifusione dei compensi e spese processuali comprensivi di spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Conclusioni terzo chiamato INAIL:
In via principale e di merito: Dato atto che il valore della presente causa ai fini del contributo unificato di cui all'art. 9 della L. 488/1999 è di euro 42.322,37, ma che tale importo è da ritenersi ricompreso nella somma già richiesta ed azionata nella presente causa da parte attrice, condannarsi i convenuti e il terzo chiamato Controparte_8 Controparte_9 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare all'INAIL sede di
[...] Verona in via solidale la somma di euro 42.322,37 o quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi di legge, fino all'effettivo saldo. Spese, diritti e onorari compensati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
1.a Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione degli attori Parte_1
e e della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti ing. Parte_2 Parte_3
e geom. quanto alla parte espositiva del fatto, devono CP_1 CP_2 intendersi richiamati pure le comparse di costituzione e risposta delle parti terze chiamate, INAIL e costituitasi in qualità di compagnia assicuratrice dell'uno Controparte_3
e dell'altro convenuto . CP_1 CP_2 In breve, gli attori hanno convenuto in giudizio i due professionisti, nella loro qualità, rispettivamente, di progettista (ing. e Direttore Lavori (geom. per CP_1 CP_2
pagina 4 di 19 sentirli dichiarare responsabili dell'infortunio sul lavoro subito dal loro congiunto P_
il giorno 23.06.2014 insieme al datore di lavoro, imprenditore edile,
[...] CP_6
nel cantiere aperto presso l'immobile ubicato in Comune di Negrar (VR), Via
[...]
Calcarole n. 1, a causa del crollo di un poggiolo, interamente realizzato in pietra, a sua volta determinato dall'improvviso cedimento dei modiglioni di sostegno del piano di appoggio, con conseguente rovinosa caduta a terra degli infortunati, da una altezza di circa tre metri;
gli attori hanno rappresentato che a causa dell'infortunio il danneggiato subì gravi lesioni, con postumi permanenti riconosciuti nella misura del 55% da parte dell'Inail, oltre alla perdita della capacità lavorativa specifica, per un danno complessivo, di natura patrimoniale e non patrimoniale, protrattosi fino al 10.07.2016, allorquando morì per cause P_ indipendenti. Gli attori hanno esposto che a causa del sinistro intervenne per accertamenti il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 22 della Regione Veneto (Servizio di CP_10 Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e fu instaurato il procedimento penale iscritto al n. 9456/2014 R.G.N.R., a carico dei convenuti per avere l'ing.
[...] nella sua qualità di progettista ed addetto al calcolo statico dei lavori, redatto un CP_1 progetto incompleto delle opere inerenti alla realizzazione del poggiolo, senza l'indicazione dello spessore dei modiglioni di sostegno e con inserimento ed ancoraggio dei modiglioni al muro per una lunghezza ed una sezione insufficienti a garantirne il carico di esercizio e per avere il geom. nella sua qualità di Direttore Lavori, apportato modifiche CP_2 esecutive tali da ridurre ulteriormente la resistenza della struttura, mediante la scelta di modiglioni con spessore ed altezza inferiori a quelle di progetto o di legge ( altezza di 15 cm., invece che di 20 cm, spessore di 14 cm invece di 18 cm) e per avere eseguito un foro di ancoraggio nella sezione dei modiglioni, peraltro a filo dell'attacco dei sostegni al muro dell'edificio, tale da ridurne le dimensioni e da indebolirne la resistenza e la capacità di portata. Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danio patrimoniale e non patrimoniali subiti dal loro congiunto a causa del sinistro. I convenuti, nel costituirsi, hanno contestato la prospettazione attorea, ciascuno escludendo la propria personale responsabilità ed invocando un concorso di colpa nella determinazione del danno sia al datore di lavoro , quale appaltatore (o prestatore d''opera) dei CP_6 lavori edili, sia allo stesso , quale dipendente muratore che aveva eseguito le P_ opere di installazione dei modiglioni di sostegno del poggiolo. I convenuti hanno peraltro chiamato in causa ciascuno la propria compagnia assicuratrice: per entrambi Controparte_3 Quest'ultima ha invocato in relazione ad entrambe le posizioni di ciascun convenuto la inoperatività della polizza assicurativa e nel merito l'insussistenza di profili di responsabilità a carico dei propri assicurati. L'ing. ha pure chiamato in causa l'INAIL, prospettando di avere ricevuto CP_1 comunicazione dell'esercizio di surroga ex art. 1916 c.c. in relazione alla somma nelle more liquidata a favore di;
quindi, costituitosi, il predetto ha precisato di avere P_ CP_11 riconosciuto l'infortunio sul lavoro avvenuto il 23.06.2014 e di avere liquidato a favore del congiunto degli attori, formulando espressa domanda di rimborso nei confronti dei convenuti e della loro compagnia assicurativa, chiamata in garanzia, ai sensi dell'art. 1916 c.c., per la somma complessiva di € 42.322,37.
2. Deve in via preliminare essere rigettata ogni domanda svolta dalle parti (in particolare dagli attori e dal convenuto ing. sul piano istruttorio risultando la causa CP_1 pagina 5 di 19 sufficientemente istruita mediante l'espletamento della c.t.u. medico legale disposta con incarico al consulente d'ufficio dr. mediante l'assunzione delle prove Persona_1 testimoniali e per interrogatorio formale del geom. nonché mediante le CP_2 produzioni documentali offerte in comunicazione da tutte le parti in causa, anche in ordine alle attività istruttorie espletate nel giudizio penale che visto imputati i medesimi odierni convenuti, nonché alla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale penale di Verona, che ha assolto per insussistenza del fatto l'ing. ed ha condannato per il reato CP_1 ascrittogli il geom. CP_2 Deve darsi atto che la menzionata sentenza penale di primo grado risulta impugnata e pende al momento del deposito di questa sentenza, il relativo giudizio di appello, non ancora concluso. In via istruttoria deve quindi ritenersi integralmente confermato il contenuto dell'ordinanza emessa in data 14.03.2022 e deve ritenersi che la causa sia matura per la decisione, neppure risultando necessario nessun ulteriore accertamento tecnico (siccome invocato dagli attori).
3. Nel merito deve dichiarata la responsabilità civile del geom. per i danni CP_2
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti da a causa dell'infortunio sul lavoro del P_
23.06.2014, mentre deve escludersi la responsabilità del convenuto ing. CP_1
Giova a tale riguardo precisarsi preliminarmente come la sentenza di primo grado emessa in sede penale, poiché non ancora divenuta irrevocabile ed anzi oggetto di impugnazione da parte dell'odierno convenuto non assurge ad efficacia probatoria di giudicato nel CP_2 presente giudizio civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; peraltro, la menzionata pronuncia, l'elaborato espletato in sede di indagini preliminari dal perito nominato dal Pubblico Ministero e le risultanze delle dichiarazioni fornite in sede di esame dibattimentale dalle parti e dai testimoni ivi citati, siccome prodotti in copia dalle odierne parti processuali e di cui la medesima sentenza penale indicata costituisce documentazione, ben possono essere utilizzati ai fini di un autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile per cui è causa;
sul punto basti richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. cass. civ. sez. VI – III, ord. n. 2947 del 01/02/2023; Cass. civ. sez. III, ord. n. 30298 del 31/10/2023; Cass. civ. sez. III, ord. n. 19521 del 19/07/2019; Cass. civ. sez. III ord. n. 16069 del 20/12/2001). Ciò posto, deve darsi atto che dalle risultanze dei mezzi di prova esperiti in sede penale è emerso come la realizzazione del poggiolo in pietra, benché ipotizzato al momento della conclusione del contratto di appalto (che infatti lo ricomprende nel capitolato ivi allegato), sia stata oggetto di effettiva scelta da parte dei committenti e soltanto CP_12 CP_13 nel corso della esecuzione delle opere edili di ampliamento del fabbricato adibito a civile abitazione di loro proprietà, siccome affidate all'impresa individuale di . CP_6
Dunque, il manufatto risulta essere stato sottoposto alla redazione del progetto strutturale da pagina 6 di 19 parte dell'ing. in tale ambito, con deposito presso i competenti uffici CP_1 comunali della relazione dei calcoli statici strutturali e dei relativi disegni secondo un prospetto tecnico non esecutivo, poiché implicante una verifica delle misure in cantiere. La circostanza emerge dal contenuto della sentenza, dalla documentazione relativa a detti calcoli e disegni, siccome emergente dalla relazione tecnica redatta dal perito ing. PE
, nominato dal P.M. in sede di indagini preliminari (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto ing.
[...]
, nonché dalla prospettazione difensiva contenuta nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta dell'ing. - secondo cui questi aveva evidenziato con il geom. l CP_1 CP_2 carattere meramente indicativo del disegno e del calcolo forniti e di essere in attesa di una definizione per la realizzazione del poggiolo, non ancora decisa, ricevendo rassicurazioni dal D.L circa l'improbabile esecuzione dell'opera - non oggetto di specifica contestazione da parte degli attori e del convenuto geom. CP_2
Non solo. Dal contenuto delle dichiarazioni rese dal perito ing. in sede di esame dibattimentale PE si evince che i rilievi tecnici dell'ing. richiedessero necessariamente integrazioni di
CP_1 dettaglio circa lo spessore dei modiglioni di sostegno e l'interasse con il numero dei modiglioni stessi, da decidere anche in base alle dimensioni ed alla forma architettonica del poggiolo (cfr. doc. 9 fascicolo p. 40 e p. 65); elementi questi, che all'epoca del
CP_1 deposito in Comune della documentazione edilizia non erano ancora stati definiti in ragione della circostanza che ancora non era stato esplicitata la scelta di effettuare il poggiolo. Pertanto, deve ritenersi che al momento della redazione di disegni e calcoli strutturali del poggiolo - ipotizzato, ma non ancora oggetto di scelta puntuale da parte dei committenti e proprietari dell'immobile - la prestazione professionale dell'ing. fosse rimasta ad
CP_1 uno stadio provvisorio, senza l'elaborazione di un concreto progetto esecutivo. Ancora, deve osservarsi come non costituisca oggetto di specifica contestazione la prospettazione difensiva dell'ing. secondo cui questi - dopo il deposito in
CP_1
Comune della domanda di ampliamento edilizio completa dei disegni e dei calcoli strutturali di cui si è detto - non è più stato interpellato ai fini della ulteriore progettazione di dettaglio del poggiolo da realizzare, poiché soltanto informato ex post del crollo del manufatto e dell'infortunio subito da e da . P_ CP_6
La decisione di realizzare il poggiolo senza gli opportuni dettagli progettuali, pur a fronte della specifica indicazione circa la necessità di verifica delle misure esatte sui disegni di competenza del progettista strutturale, integra condotta imprudente ed imperita non attribuibile al progettista strutturale, che non risulta coinvolto con la precisa richiesta di un progetto esecutivo completo.
3.a Neppure può attribuirsi al convenuto ing. la responsabilità dell'infortunio per CP_1 avere fornito e un progetto incompleto e caratterizzato da scelte tecniche inidonee ad assicurare nel tempo la sicurezza e la conformità all'uso in esercizio, siccome rilevato dal perito nominato dal P. M. in sede penale. La circostanza, pur giustificando un addebito sul piano soggettivo, risulta nel caso concreto qui in esame priva di efficacia causale. Risulta infatti dagli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale che il crollo del poggiolo non è derivato sul piano eziologico dalla inidoneità dei calcoli forniti dal progettista pagina 7 di 19 strutturale nella progettazione di massima depositata in Comune unitamente alla pratica edilizia - e, dunque, dalla sua esecuzione sulla scorta di calcoli errati o incompleti del convenuto ing. - bensì dalle modifiche apportate in fase esecutiva, con la CP_1 previsione di uno spessore inferiore a quello previsto dalla normativa di settore (14 cm invece di 18 cm) e, soprattutto, con la realizzazione di un terzo foro di ancoraggio, eseguito nel punto di attacco di ciascun modiglione di sostegno a filo muro, con conseguente riduzione della sezione di appoggio e di resistenza dei sostegni del piano di calpestio del poggiolo. Tale conclusione emerge chiaramente dall'elaborato del perito nominato in sede di indagini preliminari, ing. , oltre che dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'esame PE dibattimentale, in cui ha spiegato che il poggiolo, senza la realizzazione del terzo foro, non sarebbe caduto con le modalità e le tempistiche in cui invece è collassato nel momento in cui i muratori, tolta l'impalcatura provvisoria di sostegno installata in occasione della gettata di calcestruzzo con la quale sono stati fissati i modiglioni, vi sono saliti per proseguire i lavori. Invero negli atti difensivi delle parti, la circostanza, dimostrata in sede penale, neppure risulta contestata;
in particolare non è contestata dai convenuti, i quali, piuttosto hanno concentrato le rispettive difese sulla questione della individuazione del soggetto al quale imputare le modifiche indicate. A tale riguardo può richiamarsi il principio di diritto secondo cui “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. civ. sez. III n. 18094 del 12/09/2005; Cass. civ. sez. III, n. 19180 del 19/07/2018; Cass. civ. sez. III, ord. n. 21563 del 07/07/2022).
4. La scelta esecutiva di uno spessore inferiore a 18 cm e del terzo foro di ancoraggio non è imputabile all'ng. al quale, al più potrebbe attribuirsi di non avere indicato la CP_1 misura minima di spessore e l'interasse dei modiglioni, non indicate nel disegno e nei calcoli strutturali già menzionati. Invero, a bene vedere, le indicazioni ivi fornite dal progettista avrebbero potuto essere confrontate con quelle riportate nel capitolato di appalto, ove era invece precisato lo spessore di 18 cm (oltre ad una maggiore altezza, di cm 35 invece che di 20 cm) ed ulteriori dettagli;
capitolato che doveva ritenersi conosciuto da tutte le parti poiché sottoscritto da progettista, D.L. ed impresa esecutrice dei lavori. Le modificazioni menzionate sono invece certamente imputabili al geom. CP_2 come si evince chiaramente dalle risultanze delle prove assunte nel processo penale, che non risultano infirmate dai mezzi di prova orale assunti nel presente procedimento. In primo luogo, dalle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dal fornitore del materiale lapideo, si evince che il geom. incontrato presso il Testimone_1 CP_2 cantiere, gli aveva indicato il manufatto da eseguire, fornendogli i disegni esecutivi e richiedendo, in un primo momento, la realizzazione dei modiglioni con uno spessore di 18 pagina 8 di 19 cm;
quindi, a fronte della prospettata impossibilità di assicurare un manufatto in pietra con tale spessore, nonché della proposta di una minore profondità, di 14 cm, senza problemi di sfaldamento, il D.L aveva infine autorizzato la realizzazione dei modiglioni con le caratteristiche indicategli dal fornitore. L'informatore ha precisato che il geom. gli aveva fornito il prospetto dell'ing. CP_2 ed un ulteriore disegno illustrativo al quale fare riferimento per la realizzazione CP_1 degli elementi in pietra. Lo stesso ha inoltre chiarito che i modiglioni, una volta realizzati, erano stati ritirati da
, il quale, nel pomeriggio li aveva tuttavia riportati per chiedere CP_6
l'applicazione di un terzo foro di ancoraggio giustificando la richiesta sul presupposto che in sede di posa in loco era stata verificata la mancata corrispondenza al ferro dell'armatura di uno dei due fori già applicati in ragione della scelta spostare i modiglioni con slittamento verso l'esterno (doc, 5 fascicolo attoreo, pp. 11 e 12). Tali dichiarazioni non risultano informate da quelle rese dal medesimo Testimone_1 in qualità di testimone nel presente procedimento all'udienza del giorno 22.06.2022, ove lo stesso si è limitato a dichiarare di non ricordare con precisione i fatti, avuto riguardo al lungo tempo trascorso, ma confermando esplicitamente quanto dichiarato all'agente dello CP_10 nell'immediatezza dei fatti. Il teste ha peraltro dichiarato di avere visito per la prima volta i documenti relativi ai disegni e prospetti dei modiglioni, prodotti dal convenuto geom. ub doc, 2, 3 e 4 CP_2
Le dichiarazioni indicate appaiono credibili, non essendo emersi elementi di inattendibilità intrinseca, che invero avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica allegazione da parte del convenuto geom. il quale non ha sollevato alcun motivo di incapacità a CP_2 testimoniare di Testimone_1
Peraltro, la descrizione della dinamica in cui sono stati realizzati i modiglioni di cui si discute trova plurimi riscontri oggettivi;
anzitutto con la stessa allegazione difensiva del geom. sia nella parte in cui questi ha dichiarato di avere consegnato al fornitore i disegni CP_2 prospettici dei componenti lapidei da eseguire, mancando piuttosto la piena prova della corrispondenza dei documenti progettuali all'epoca posti a disposizione con quelli prodotti nel fascicolo telematico sub doc. 2, 3 e 4; sia nella parte in cui il medesimo convenuto, pur negando di avere richiesto modifiche esecutive, ha confermato di avere riscontrato l'errata posizione del foro di ancoraggio e di avere quindi verificato la riparazione ed il conseguente posizionamento nel punto esatto, con posizione corretta, facendo posizionare un ulteriore ferro di rinforzo (cfr. comparsa di costituzione, p. 4, secondo capoverso e memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., p. 3, capitoli 3 e 4). Le dichiarazioni di risultano corroborate anche da quelle rese in sede di Tes_1 dibattimento penale dal teste . Tes_2
Emerge infatti anche dalla deposizione resa da detto testimone la responsabilità del convenuto geom. CP_2
Il teste ha confermato che il D.L. ha ordinato la modifica dei modiglioni con l'applicazione del terzo foro di ancoraggio al fine di fissare gli elementi con due ferri (invece di uno) al momento della gettata di calcestruzzo, che il medesimo D.L. ha quindi visionato i modiglioni modificati con l'aggiunta del terzo foro, dando l'autorizzazione alla installazione ed alla pagina 9 di 19 gettata di calcestruzzo, con il quale si sono affogati i sostegni lapidei nel cemento armato (cfr.doc. 9 fascicolo pp. 91-92 e 93-94). CP_1
ha pure precisato che al momento dell'inserimento dei modiglioni modificati Tes_2
e del getto in calcestruzzo erano presenti in cantiere per eseguire i lavori soltanto lui e P_
; di avere per tale ragione chiamato al telefono , il quale gli avrebbe indicato di
[...] CP_6 scattare le fotografie degli elementi lapidei installati prima di procedere al getto di calcestruzzo e di fare visionare l'opera al D.L. per ricevere l'autorizzazione a procedere (cfr. p. 94-95 doc. cit.). Dunque, le convergenti dichiarazioni di e peraltro coerenti e non Tes_1 Tes_3 contraddette dalla, seppur difforme, ricostruzione della vicenda fornita dal geom. CP_2 appaiono idonee a fornire la prova della condotta assunta dal D.L., il quale deve concludersi abbia, dapprima, accettata e, quindi, condivisa l'opzione suggeritagli dal fornitore di realizzare modiglioni con uno spesso inferiore a 18 cm per questioni legate alla tipologia di pietra utilizzata;
successivamente, disposto una modifica dei manufatti, con applicazione di un nuovo foro in posizione diversa, onde consentire, sulla base della posizione di inserimento nel muro degli elementi di sostegno del piano di calpestio del poggiolo, il corretto punto di ancoraggio di un ulteriore ferro di rinforzo da riempire con il calcestruzzo. In tale frangente, la condotta del geom. assume le connotazioni di una azione CP_2 positiva e non di mera omissione, per avere lo stesso non tanto trascurato di verificare la correttezza delle previsioni strutturali fornitegli dall'ing. quanto piuttosto CP_1 predisposto direttamente dettagli progettuali in fase esecutiva che si sono tuttavia rivelati infausti. Al predetto convenuto, invero, è pure imputabile una successiva condotta omissiva - tenuto conto della sua qualità di D.L. con funzioni anche di verifica delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro e comunque della buona esecuzione dello stato di avanzamento dei lavori - per non essersi accertato della corretta ultimazione delle opere di fissaggio dei modiglioni al muro dell'edificio, prima di autorizzare gli interventi edilizi conseguenti.
4.a. La decisione in ordine alle modifiche che hanno assunto efficacia causale esclusiva nella verificazione dell'infortunio di è dunque da attribuire al geom. P_ CP_2
Non sussistono i presupposti per imputare tale circostanza ad altri soggetti, neppure sotto il profilo omissivo, di mancata verifica della erroneità tecniche della modifica dello spessore dei modiglioni e dell'applicazione del terzo foro. Non è ravvisabile una omissione colposa del fornitore il quale, per un Testimone_1 verso, ha fornito materiale lapideo idoneo, privo di difetti qualitativi, come confermato anche dal perito nominato dal P.M. in sede di indagini preliminari e come risulta pacificamente riconosciuto, in assenza di specifiche contestazioni, dalle odierne parti processuali;
per altro verso, non può essere allo stesso attribuita la responsabilità del crollo del poggiolo sulla base del semplice suggerimento di realizzare i modiglioni di sostegno con uno spessore minore di 18 cm e pari a soli 14 cm, risultando di per sé tale modifica ancora non sufficiente a spiegare sul piano eziologico il collasso secondo le modalità e tempistiche verificatesi, come ha chiarito in sede dibattimentale l'ing. , allorquando ha precisato che senza applicazione PE del terzo foro in prossimità del punto di inserimento dei modiglioni ed a filo muro foro, non vi sarebbe stato il cedimento improvviso del poggiolo. pagina 10 di 19 Neppure potrebbe in ipotesi essere chiamato a rispondere per la mancata Testimone_1 segnalazione dell'erroneità del terzo foro, trattandosi di valutazione tecnica non immediatamente apprezzabile dal fornitore dei materiali, il quale, al momento in cui ha ricevuto indietro i componenti lapidei con l'ordine di eseguire il terzo foro sul presupposto di un differente posizionamento dei modiglioni, non aveva avuto alcuna possibilità di visionare la prova della posa in opera realizzata presso il cantiere sotto la supervisione del D.L. Non è ipotizzabile neppure una responsabilità concorrente del danneggiato ai P_ sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., il quale, in qualità di semplice operaio muratore, si è limitato ad eseguire le precise direttive impartitegli dal datore di lavoro e dal D.L.; peraltro, il convenuto geom. on ha a tale riguardo fornito alcuna circostanziata allegazione CP_2 fattuale, né alcun pertinente mezzo istruttorio, al fine di dimostrare che il danneggiato possedesse, in ipotesi, specifiche competenze di settore tali da inferirne che lo stesso avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza accorgersi dei difetti progettuali da cui è originato il cedimento del poggiolo. È invece in astratto ravvisabile una simile competenza professionale in capo all'imprenditore edile , quale appaltatore (o più verosimilmente prestatore d'opera ai sensi CP_6 degli artt. 2222 e ss. c.c.) dei lavori di ampliamento edilizio dell'immobile di civile abitazione dei committenti. Non può quindi escludersi che l'esecutore delle opere edilizie potesse accorgersi della fallacia della modificazione dei modiglioni, con la realizzazione di un terzo foro, tale da ridurre la resistenza statica del materiale lapideo, in uno con la previsione della sua collocazione a filo muro nel punto di inserimento degli elementi di sostegno nel muro dell'edificio. Tale conclusione, tuttavia, non esclude né riduce la piena responsabilità del D.L. sia per avere impartito le modifiche di cui si è detto, sia per avere successivamente omesso di verificare le opere una volta asciugato il cemento armato, prima di consentire l'ulteriore prosecuzione dei lavori sul poggiolo. La responsabilità per il crollo del poggiolo e la conseguente rovinosa caduta di è P_ astrattamente ascrivibile ad entrambi i soggetti, esecutore delle opere e D.L., in solido fra loro, cui in ogni caso conseguirebbe il diritto del danneggiato di rivalersi indifferentemente su l'uno o l'altro, o entrambi i danneggianti, salvo l'eventuale regresso del solvens verso il corresponsabile per la quota eccedente di sua spettanza. Tuttavia, nel caso concreto qui in esame, il convenuto geom. on ha svolto alcuna CP_2 domanda nei confronti di , il quale non è stato chiamato in causa da CP_6 nessuna delle parti, neppure dalla compagnia assicuratrice del D.L., che invero risulta avere con questi definito in via transattiva ogni questione risarcitoria. In conclusione, la responsabilità per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal congiunto degli attori, , deve essere integralmente ravvisata in capo al geom. P_
CP_2
5. Accertata la sussistenza dell'an debeatur, deve quindi procedersi alla valutazione dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato a causa dell'infortunio verificatosi il 23.06.2014 e, conseguentemente, dagli attori, a seguito del decesso del loro congiunto per cause autonome in data 10.07.2016. A tale riguardo devono prendersi le mosse dalla c.t.u. medico-legale espletata nel corso del pagina 11 di 19 giudizio, il cui elaborato peritale, a firma del dr. è stato depositato in Persona_1 data 21.09.2023. Il consulente tecnico nominato di ufficio ha accertato che , a causa del sinistro P_ stradale ha riportato un “… Trauma da caduta dall'alto con frattura scomposta esposta di tibia e perone, del malleolo tibiale osteosintetizzata e ampia ferita lc. con perdita di sostanza a destra, con frattura del malleolo tibiale, con lussazione dell'astragalo stabilizzato con fili di K e frattura del cuboide, del III cuneiforme e del II metatarso a sinistra complicatesi da una sofferenza neurologica dello SPE e dello SPI a destra e dello SPI a sinistra.” (p. 12 relazione peritale). Il consulente di ufficio ha quindi indicato una Invalidità Biologica Temporanea Totale di giorni 150 (5 mesi), una Invalidità Biologica Temporanea Parziale al 75% di altri 180 giorni (6 mesi), una I.T.P. al 50% per ulteriori 150 giorni, per un totale di 486 giorni (16 mesi). Il consulente ha quantificato nella misura del 50% i postumi permanenti costituiti dalla riduzione della preesistente integrità psicofisica conseguente all'infortunio, tali da avere determinato la completa perdita della capacità lavorativa effettivamente esercitata, con lesioni che ha stimato avere determinato uno stato di sofferenza gravissima per i primi 5 mesi e grave per i successivi 11 mesi. Si ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il consulente medico, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo; le conclusioni del consulente d'ufficio, peraltro non sono state oggetto di osservazioni di parte e si pongono in sostanziale omogeneità con le valutazioni compiute dall'INAIL. Ai fini della liquidazione dei richiamati postumi, di non lieve entità, si ritiene di poter fare applicazione dei valori fissati dalle Tabelle del Tribunale di Roma per i danni c.d da premorienza. Deve quindi essere accolta sul punto la domanda attorea. Non risulta invece utilizzabile la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13.01.2025 n. 12 per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali, e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%. A prescindere da qualsivoglia altra valutazione in ordine all'applicazione analogica della menzionata Tabella Unica Nazionale anche in relazione a risarcimenti di danni originati da causa diverse, deve rilevarsi, sotto il profilo temporale, che l'art. 5 del D.P.R. 12/2025 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazzetta Uff. n. 40 del 18.2.2025) ne stabilisce l'applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata: vale a dire il 15^ giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, quindi, per i danni cagionati da sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025. Neppure può farsi applicazione dell'ordinario sistema tabellare basato sull'astratta previsione di vita media del soggetto danneggiato, dovendo piuttosto parametrarsi la liquidazione (e, dunque l'ammontare complessivo del risarcimento spettate iure hereditatis agli attori) alla durata effettiva della vita del danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. III, n. 10897 del 26/05/2016; Cass. civ. sez. III ord. n. 41933 del 29/12/2021; Cass. civ. sez. III ord. n. 12060 del 13/04/2022). Si reputa di non poter fare applicazione dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale definito da premorienza di cui alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Al riguardo si ritiene di condividere il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “… il danno da premorienza - cioè, quello spettante < successionis>> agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio pagina 12 di 19 e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti” (Cass. civ. sez. III ord. n. 29832 del 19/11/2024). Ciò posto, facendo applicazione dei criteri di liquidazioni stabiliti dal tribunale di Roma per il caso di danni subito a seguito di lesioni con successiva morte del danneggiato per cause indipendenti, deve pure darsi atto che (nato in data [...]), aveva 49 anni il P_ giorno dell'infortunio (verificatosi il 23.06.2014) ed è deceduto il 10.07.2016, due anni e 17 giorni dopo l'evento dannoso. Per ragioni equitative e di coerenza applicativa, di ritiene di fare riferimenti integralmente ai criteri di liquidazione indicata dalle Tabelle di Roma, sul punto dovendosi disattendere la domanda attorea che si fonda invece sulle Tabelle ni uso presso il Tribunale di Milano ai fini della determinazione della invalidità temporanea e permanete, salvo poi invocare quella di Roma per il danno da premorienza.
5.a Dunque, la Inabilità Temporanea complessiva deve essere quantificata nella somma di € 36.000,00 (€ 15.000 per ITT;
€ 13.500,00 per ITP al 75%; € 7.500,00 per ITP al 50%), applicato un valore medio giornaliero di € 100,00 come richiesto dagli attori. L'invalidità permanente (50%), tenuto conto dell'età del danneggiato (nato in [...] 29.'8.1964) al momento del sinistro (23.06.2014), può essere quantificata in € 320.8544,90, con un aumento per personalizzazione pari al 20%, in ragione dell'elevato grado sofferenza patito per i primi 16 mesi dal danneggiato;
con un importo complessivo di € 385.0000, con approssimazione in via equitativa. Non sono ammissibili ulteriori personalizzazioni o ulteriori voci risarcitorie per l'incidenza delle lesione sugli aspetti dinamico – relazionali invocati dagli attori, peraltro in modo generico, tenuto conto dei criteri legali di liquidazione del danno biologico e del principio, ormai da ritenersi consolidato, espresso dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26972/26975 dell'11.11.2008, della unitarietà del danno non patrimoniale, da intendersi quale pregiudizio onnicomprensivo di ogni conseguenza sfavorevole derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica della persona. Dunque, all'interno della categoria generale del pregiudizio determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, non sono configurabili autonome sottocategorie di danno, dovendosi piuttosto assicurare pieno ristoro di ogni conseguenza peggiorativa subita quale unico danno onnicomprensivo della persona;
in tal senso, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un pagina 13 di 19 accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni” (cfr. Cass. Civ., III sez., ord. n. 20795 del 20/08/2018, Cass. civ. sez. III ord. n. 7513 del 27/03/2018; Cass., Civ., sez. III, sent. n. 901 del 17/01/2018). Si intendono inoltre quivi condividere e richiamare le ulteriori precisazioni opportunamente fornite dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione anche sul piano del rigore linguistico, ancor prima che su quello più squisitamente giuridico, che partendo dalla analisi della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e soffermandosi sul concetto di danno biologico in senso statico ed in senso dinamico, hanno chiarito come il danno alla salute, a ben vedere, sia, già di per sé, esso stesso, un danno alla vita di relazione e non semplicemente “comprensivo” di pregiudizi dinamico – relazionali, dovendosi concludere che “l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività «dinamico relazionali» della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico” (Cass. civ. sez. III ord. n. 7513 del 27/03/2018, cit.). Pertanto, quei pregiudizi incidenti sui diversi aspetti della vita quotidiana del danneggiato, in tanto possono giustificare un ulteriore risarcimento, rispetto a quello già riconosciuto a titolo di danno biologico, anche mediante adeguata personalizzazione in aumento dei valori tabellari cui si sia fatto ricorso, in quanto si tratti di una conseguenza peggiorativa della vita della persona avente carattere straordinario, non riscontrabile in via generale in tutti coloro che abbiano subito una lesione analoga, bensì esclusivamente in capo al singolo danneggiato nel caso specifico ed a causa delle peculiarità emerse in concreto (sul punto da ultimo Cass. civ. sez. III n. 2788 del 31.01.2019, ma già Cass. civ. sez. III n. 21939 del 21/09/2017; Cass. civ. sez. III n. 23778 del 07.11.2014). Nel caso in esame non può quindi essere riconosciuto alcun risarcimento autonomo, né alcuna ulteriore personalizzazione per i pregiudizi genericamente allegati dagli attori in relazione al loro congiunto, per avere cessato attività ordinarie, quali la pesca e le gite in bicicletta o la frequentazione degli amici. L'interruzione o limitazione delle attività indicate ed oggetto di prova testimoniale, costituiscono conseguenze usuali, ancorché penose, rispetto alla natura ed entità dei postumi subiti. Quanto alla richiesta di personalizzazione invocata per le sofferenze soggettive interiori, occorre invece evidenziare, richiamando le medesime conclusioni cui è pervenuta più di recente la giurisprudenza di legittimità, quivi parimenti condivise, che “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento per i pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico – legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”, costituendo il danno biologico un danno ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo (Cass. civ. sez. III, ord. n. 7513 del 27/03/2018, cit.; Cass. sez. III ord. n. 23469 del 28/09/2018; Cass. civ. sez. III ord. n. 27482 del 30/10/2018). Ciò posto, ritiene questo giudice che neppure in questi termini possa essere accordata una ulteriore personalizzazione del danno già quantificato, che peraltro ha tenuto conto pagina 14 di 19 dell'elevato grado di sofferenza patito a causa della particolarità e natura delle lesioni subite da . P_
Ferma la valorizzazione indicata per il dolore fisico, deve rilevarsi come le risultanze della istruttoria orale non abbiano offerto elementi di valutazione idonei a condurre alla conclusione che, a causa dell'infortunio, sia incorso in particolari patimenti di P_ animo, ulteriori e diversi rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alle menomazioni indicate. Dunque, in applicazione delle Tabelle di Roma, deve riconoscersi come immediatamente acquisita una prima componente del danno non patrimoniale derivante dai postumi permanenti pari al 30, pari al valore massimo del range previsto in tabella (dal 21% al 30% per persone in età compresa fra i 40 e i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso), tenuto conto dell'elevato grado di sofferenza subito per ben 16 mesi su due anni e 17 giorni di vita del danneggiato, nonché della età (49 anni), prossima al limite maggiore. Dunque, deve ritenersi immediatamente acquisita dal danneggiato una quota di pregiudizio non patrimoniale pari al valor economico di € 115.500,00 (385.000,00 x 30%). La componente residua di € 269.500,00 (385.000,00 – 115.500,00) deve essere suddivisa con il valore numerico di 33, pari al risultato della differenza di anni compresa fra l'età del danneggiato al momento del sinistro (49) e l'aspettativa media della vita (pari a 82 anni per gli uomini); la somma che ne deriva, pari ad € 8.166,66, costituendo il valore economico annuale del residuo danno non patrimoniale derivante da postumi permanenti, deve essere moltiplicato per il numero effettivo di anni vissuti da (2); cui deriva una P_ componente residua di danno pari ad € 16.333,33, che per ragioni equitative può essere elevata ad € 16.500,00, tenuto conto degli ulteriori 17 giorni di vita non calcolati. Pertanto, deve ritenersi che abbia acquisito il diritto al risarcimento di un danno P_ non patrimoniale complessivo pari alla somma di € 168.000,00, comprensiva altresì del summenzionato danno per invalidità temporanea (€ 36.000,00).
5.b Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità di guadagno. Il consulente tecnico di ufficio ha accertato come le conseguenze menomative subito da P_
fossero tali da compromettere la sua capacità lavorativa specifica di muratore
[...] manovale. Vi è inoltre in atti prova documentale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 30.11.2015 (doc. 7 fascicolo attoreo). È stato inoltre prodotto il prospetto delle somme liquidate dall'INAIL e dei criteri stipendiali presi a riferimento in relazione al danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità di guadagno (cfr. doc. 8 e doc. 18 fascicolo attoreo), da cui si evince che godeva P_ in vita, prima dell'infortunio, di una capacità retributiva di circa € 16 mila lordi l'anno, equivalente alla somma netta media mensile indicata dagli attori di circa € 1.500,00. Deve conseguentemente ritenersi dimostrato il pregiudizio connesso alla perdita di stipendio per i sette mesi decorrenti dal licenziamento e fino al decesso (30.11.2025 – 10.07.2016), per un importo di € 10.500,00. Complessivamente deve ritenersi che gli attori abbiano quindi acquisito iure hereditatis, a seguito della perdita del congiunto per causa indipendente dall'infortunio, il P_
pagina 15 di 19 diritto al risarcimento della somma complessiva di € 178.000,00.
5.c. Onde tenere conto del tempo trascorso nella liquidazione rispetto all'epoca dell'evento dannoso, sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio occorre applicare gli interessi compensativi, da calcolare sulla somma capitale liquidata (in termini attuali), previa devalutazione al momento dell'infortunio e rivalutata giorno per giorno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Peraltro, in tale operazione deve tenersi conto delle somme erogate dall'INAIL in favore di
, in relazione alle quali l'Istituto ha formulato domanda di pagamento in P_ surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti dei convenuti o delle compagnie assicurative terze chiamate e questi ultimi domanda di detrazione e manleva dalle somme spettanti agli attori. Deve quindi essere accolta in via logicamente pregiudiziale la domanda dell'INAIL, che risulta fondata in ragione della documentazione prodotta in atti, dalla quale risulta che l ha versato a favore di la somma complessiva di € 42.322,37, di cui CP_11 P_
l'importo di € 25.263,02 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, € 8.801,24 per altri danni di natura patrimoniale ed € 7.004,50 a titolo di danno biologico versati dal 02.10.2015 al 10.07.2016 (cfr. doc. 27 fascicolo INAIL). Non occorre effettuare alcuna devalutazione relativamente al danno patrimoniale e per indennità da inabilità temporanea, avente parimenti natura di danno patrimoniale, per i quali l'importo erogato dall'INAIL deve ritenersi comunque superiore a quello riconosciuto con la presente sentenza. A tale titolo, dunque, nessuna somma ulteriore deve essere corrisposta a favore degli attori. Quanto al danno non patrimoniale dalla somma di € 168.000,00, deve detrarsi l'importo di € 25.263,02 e di € 7.004,50 (tot. 32.267,52), previa devalutazione di tutti gli importi al momento dell'infortunio; ne deriva un importo di € 106.805,00. Operata la rivalutazione monetaria ed applicati gli interessi compensativi sulla somma giorno per giorno rivalutata, deve disporsi a favore degli attori la somma complessiva di € 143.212,00. Pertanto, il convenuto geom. deve essere dichiarato tenuto a versare agli CP_2 attori, a titolo risarcitorio, la somma indicata, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
6. Deve essere accolta la domanda del convenuto geom. nei confronti della CP_2 propria compagnia assicurativa risultando documentato il Controparte_3 contratto di assicurazione professionale con polizza in vigore dal 15.05.2014. Deve essere rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza in forza dl disposto dell'art. 7, che prevede che “… L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché Parte_4 originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua decorrenza a condizione che l'opera per la quale ha eseguito la sua prestazione non sia stata Parte_4 ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione-Sezione I o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto”. L'assunto difensivo della terza chiamata si fonda sul rilievo che le opere di installazione dei pagina 16 di 19 modiglioni del poggiolo sono state eseguite nel mese di aprile 2014 (circa un paio di mesi prima dell'infortunio) e, dunque, prima dell'inizio dell'efficacia del contratto assicurativo. Per contro, deve rilevarsi che soltanto la condotta attiva tenuta dal geom. in CP_2 occasione delle direttive impartite per la realizzazione dei menzionati modiglioni è temporalmente collocabile in un momento antecedente al 15.05.2014; tuttavia, per quanto già evidenziato, gli errori professionali del D.L. non si sono esauriti in tale frangente avendo lo stesso pure omesso di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del poggiolo, per non essersi accertato della buona esecuzione delle opere di inserimento degli elementi portanti nel muro e di corretto fissaggio mediante la gettata in calcestruzzo, una volta asciugatosi, prima di autorizzare la prosecuzione dei lavori. Appare infatti evidente che pure tale condotta omissiva ha contribuito in modo efficiente a determinare la rovinosa caduta del muratore . P_
Dunque, gli errori professionali generativi del danno subito dagli odierni attori, risultano essersi protratti anche successivamente al mese di aprile 2014, quanto meno fino al giorno dell'infortunio, verificatosi il 23.06.2014. deve quindi essere dichiarata tenuta a tenere indenne il proprio Controparte_3 assicurato per le somme dovute agli attori ed all'INAIL e condannata a pagare gli importi summenzionati a favore degli aventi diritto, anche a titolo di spese legali, ferma la sola franchigia di € 500,00 per i danni patrimoniali;
somma che rimane a carico dell'assicurato ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 1 fascicolo Controparte_3
posizione LONARDI).
[...]
Parimenti, la compagnia assicuratrice deve essere condannata a pagare a favore dell'assicurato le spese legali da questi sostenute per resistere nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c., non avendo l'assicuratrice preso in carico la gestione diretta de sinistro.
7. Deve essere accolta anche la domanda formulata dal convenuto ing. nei CP_1 confronti della propria compagnia assicurativa di rimborso delle Controparte_3 spese legali sostenute per resistere nel presente giudizio, analoga a quella del geom.
CP_2
Non può essere accolta l'eccezione ella compagnia assicurativa secondo la quale l'ing. sarebbe stato semplice esecutore di calcoli strutturali e non anche progettista;
il CP_1 convenuto risulta citato in giudizio dagli attori in qualità di progettista e sul presupposto che lo stesso abbia contribuito alla progettazione dei modiglioni di sostegno del poggiolo;
la qualifica di progettista emerge peraltro anche dal contratto di appalto allegato alla seconda memoria istruttoria del convenuto geom. CP_2
La circostanza che nel caso di specie si sia escluso, all'esito del giudizio, che l'ing. CP_1 abbia concretamente elaborato un progetto esecutivo e definitivo del poggiolo, dal quale far derivare, sul piano eziologico, l'origine degli errori progettuali ed esecutivi che hanno determinato l'improvviso collasso del manufatto e la rovinosa caduta a terra di P_ rileva in punto di merito ai fini del rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori e dal convenuto geom. non ai fini dell'esclusione della copertura CP_14 assicurativa.
pagina 17 di 19 8. Quanto alle spese processuali, in ragione della soccombenza del convenuto geom. CP_2 deve disporsi che lo stesso sia tenuto nei confronti degli attori e dell'INAIL, fermo
[...] il diritto dello stesso ad essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa;
dunque le relative spese sono da porre a carico di Controparte_3
Nel rapporto processuale fra gli attori e il convenuto ing. deve disporsi l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità del caso di specie delle oggettive difficoltà nella individuazione del soggetto responsabile dell'infortunio subito da
, che hanno determinato il coinvolgimento del predetto convenuto anche in P_ ambito di indagini preliminari ed il suo rinvio a giudizio in qualità di imputato, sebbene assolto in sede di dibattimento, all'esito delle evidenze istruttorie soltanto in quella sede acquisite;
anche nel presente procedimento si è potuto dipanare precisamente la posizione dell'ing. solo all'esito di una valutazione comparativa dei plurimi elementi CP_1 istruttori acquisiti anche dal giudizio penale. Per le medesime ragioni si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali anche nel rapporto processuale fra i due convenuti. Rimane fermo il diritto dell'ing. ad esser tenuto indenne dalla propria compagnia CP_1 assicurativa per le spese legali sostenute dal medesimo sostenute. Le spese legali sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi del vigente D.M. 55/2014 (siccome modificato con D.M. 147/2022). Le spese del compenso del c.t.u. sono poste definitivamente a carico della compagnia assicurativa Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2893/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e dichiara la responsabilità del convenuto geom. per le ragioni CP_2 indicate in parte motiva, nella causazione dell'infortunio subito da . P_
ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dagli attori , e nei confronti del convenuto geom. Parte_2 Parte_1 Parte_3
CP_2
ACCOGLIE la domanda dell'INAIL di rimborso delle somme erogate a favore di , P_ proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del convenuto geom. CP_2
ACCOGLIE la domanda proposta dal convenuto geom. nei confronti della CP_2 propria compagnia assicurativa di essere tenuto indenne delle Controparte_3 somme riconosciute a favore degli attori e dell'INAIL.
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto geom. CP_2
a pagare a favore degli attori, in regime di solidarietà
[...] Controparte_3 attiva, a titolo risarcitorio, per le ragioni indicate in parte motiva, la somma complessiva di € 143.212,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto geom. CP_2 pagina 18 di 19 pagare a favore dell'INAIL, ai sensi dell'art. 1916 c.c., CP_2 Controparte_3 per le ragioni indicate in parte motiva, la somma complessiva di € 42.322,37, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto geom. CP_2
a pagare a favore degli attori, in regime di solidarietà
[...] Controparte_3 attiva, le spese legali, che si liquidano nella somma di € 805,50 per esborsi ed € 16.218,45 per onorari (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, c.p.a. e i.v.a.
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto geom. CP_2
a pagare a favore dell'INAIL le spese legali, che si
[...] Controparte_3 liquidano nella somma € 16.218,45 per onorari (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, c.p.a. e i.v.a.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale fra gli attori e il convenuto ing. nonché fra i convenuti. CP_1
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto geom. CP_2
pagare a favore del proprio assicurato le spese legali,
[...] Controparte_3 che si liquidano nella somma € 16.218,45 per onorari (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, c.p.a. e i.v.a.
DICHIARA EN e CONDANNA la compagnia assicurativa del convenuto ing.
[...]
a pagare a favore del proprio assicurato le spese legali, CP_1 Controparte_3 che si liquidano nella somma € 16.218,45 per onorari (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, c.p.a. e i.v.a.
PONE Le spese del compenso del c.t.u. definitivamente a carico della compagnia assicurativa Controparte_3
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 26 marzo 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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