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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14225/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14225/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. ASARO LAURA, anche in sostituzione dell'avvocato Parte_1
TUMMINELLO NADIA . Per l'avv. CAMMALLERI IGNAZIO Controparte_1
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano.
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 17,55 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 10 febbraio
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14225/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO LAURA e dell'avv. C.F._4
TUMMINELLO NADIA
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMALLERI Controparte_1 C.F._5
IGNAZIO
RESISTENTE
Oggetto : occupazione senza titolo
P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dei ricorrenti, dichiara che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
pagina 2 di 7 2) Ordina al resistente di rilasciare l'immobile oggetto del giudizio, sito in Palermo con ingresso pedonale da via M.se di Villabianca n. 82 e carrabile da via Generale Arimondi n. 6/H, esteso mq.
173, censito al N.C.E.U. al fg. p.lla 474 sub 68, cat. C/2.
3) Fissa per il rilascio la data del 28 marzo 2025
4) Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti di condannare il resistente all'indennità di occupazione
5) Condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre euro 650,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio
. Controparte_1
Esponevano che in data 10-12-2018 era deceduta la sig.ra nominando gli Persona_1
odierni ricorrenti eredi, giusta testamento del 25/9/2018, pubblicato il 19/5/2019 notar Per_2
attribuendo agli stessi, in parti uguali (salvo l'indicazione espressa di alcuni beni) sia beni di sua esclusiva proprietà, sia beni in comproprietà con il coniuge superstite, . Tra quelli di Controparte_1
sua esclusiva proprietà, in particolare, aveva stato destinato ai nipoti, odierni ricorrenti , il magazzino sito in Palermo, acquistato dalla de cuius giusta atto di compravendita notar del 9/6/2014, con Per_3
ingresso pedonale da via M.se di Villabianca n. 82 e carrabile da via Generale Arimondi n. 6/H, esteso mq. 173, censito al N.C.E.U. al fg. p.lla 474 sub 68, cat. C/2.
Esponevano che il resistente occupava senza titolo il magazzino sopra indicato non permettendo ai ricorrenti l'accesso .
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di :
-dichiarare che il signor ha detenuto e detiene l'immobile suindicato sine titulo, e Controparte_1
per l'effetto condannarlo all'immediato rilascio, nonché al risarcimento dei danni causati dalla occupazione sine titulo .
pagina 3 di 7 Si costituiva il resistente che si opponeva alle domande dei ricorrenti chiedendone il rigetto. In
particolare eccepiva che i ricorrenti che non avevano provato di essere proprietari del magazzino .
Questo decidente tentava la conciliazione che falliva.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del giorno 10-02-2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Preliminarmente si ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere qualificata come domanda di rilascio e non di rivendica.
La suprema corte Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del
recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di
carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce
contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento
del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il
riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la
riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base
ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa
del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a
trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la
controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice
contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che
dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più
onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione
inizialmente introdotta”.
Si osserva che il Giudice, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda,
non è condizionato dalle espressioni utilizzate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto pagina 4 di 7 sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio appare evidente che l'azione intrapresa dagli odierni ricorrenti non sia un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale i medesimi si dichiarano proprietari , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
I ricorrenti agiscono per ottenere il rilascio del magazzino oggetto del giudizio di cui si ritengono proprietari, non chiedono il riconoscimento del loro diritto di proprietà; dalle vicende rappresentate nel ricorso e dal provvedimento richiesto risulta che il resistente avesse disponibilità del magazzino oggetto del giudizio in quanto marito della proprietaria, quest'ultima è deceduta e nel testamento ha destinato ai nipoti, odierni ricorrenti, il magazzino oggetto del giudizio.
Per i motivi esposti deve ritenersi che la domanda proposta dai ricorrenti sia una domanda di rilascio.
Tale domanda è fondata per i motivi che seguono.
I ricorrenti hanno dato la prova di avere la legittimazione ad agire in quanto eredi della sig.ra
[...]
quest'ultima ha nominato gli odierni ricorrenti eredi giusta testamento del 25/9/2018, Persona_1
pubblicato il 19/5/2019 notar con cui veniva attribuito agli stessi, in parti uguali, il Per_2
magazzino oggetto del giudizio.
I ricorrenti, comunque, oltre al testamento del 25/9/2018, hanno depositato in giudizio la relazione del notaio che certifica, per oltre un ventennio, la piena proprietà in capo alla de cuius ed al Persona_4
suo dante causa, nonché l'assenza di azioni pregiudizievoli.
Il resistente non ha mai contestato ai ricorrenti la qualità di eredi della sig.ra Persona_1
nell'ambito del giudizio promosso dallo stesso sig. riguardante la lesione di legittima, CP_1
giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 1720 dei dì 30/3-7/4/2023 depositata in giudizio .
Il resistente nel presente giudizio non ha provato, come era suo preciso onere, a quale titolo detiene l'immobile per cui è causa.
pagina 5 di 7 Per tutti i motivi esposti, va accolta la domanda dei ricorrenti e va dichiarato che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
Il resistente va condannato al rilascio dell'immobile oggetto del giudizio e si fissa per il rilascio la data del 28 marzo 2025 .
Relativamente alla richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione si osserva quanto segue .
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta. Le Sezioni Unite, nella sentenza sopraindicata, hanno statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”, lasciando al giudicante l'opportunità di una valutazione equitativa sul quantum ma,
sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
In seguito a tale sentenza deve ritenersi che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione senza titolo , non può dirsi per ciò solo provato il danno.
Il danno da occupazione illegittima, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base delle presunzioni semplici, senza giungere, però, ad un alleggerimento dell'onere probatorio, tale da esonerare il danneggiato dalla dimostrazione dei fatti che devono essere accertati,
ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
pagina 6 di 7 Ne discende che è onere del danneggiato, che chiede il risarcimento del danno causato dall'occupazione, provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivata .
Nella comune fattispecie di occupazione senza titolo di immobile è, quindi, richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, ragione per cui il “non uso”
non è suscettibile di risarcimento, atteso che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento del bene immobile concesso ad altri.
Come sopra esposto il giudice ha la possibilità di effettuare una valutazione equitativa sul quantum ma,
sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
Nella fattispecie i ricorrenti non hanno dato la prova dell'intenzione concreta di mettere a frutto l'immobile, non è stata data prova che vi fossero persone interessate alla locazione e che il resistente abbia rifiutato di far visitare l'immobile.
Per quanto riguarda il mandato conferito dai ricorrenti all' per la vendita Parte_5
del magazzino, si rileva che l'avviso di vendita della è del tutto generico e non è Parte_5
possibile accertare se l'avviso riguardi proprio il magazzino oggetto del giudizio, inoltre nell'avviso di vendita si fa riferimento ad un magazzino di 200 mq e quello oggetto del giudizio e di mq. 173.
Per i motivi esposti non può essere accolta la domanda dei ricorrenti di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione.
Stante la soccombenza, la parte resistente va condannata alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Il Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14225/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. ASARO LAURA, anche in sostituzione dell'avvocato Parte_1
TUMMINELLO NADIA . Per l'avv. CAMMALLERI IGNAZIO Controparte_1
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano.
Il got
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 17,55 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 10 febbraio
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14225/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO LAURA e dell'avv. C.F._4
TUMMINELLO NADIA
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMALLERI Controparte_1 C.F._5
IGNAZIO
RESISTENTE
Oggetto : occupazione senza titolo
P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento della domanda dei ricorrenti, dichiara che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
pagina 2 di 7 2) Ordina al resistente di rilasciare l'immobile oggetto del giudizio, sito in Palermo con ingresso pedonale da via M.se di Villabianca n. 82 e carrabile da via Generale Arimondi n. 6/H, esteso mq.
173, censito al N.C.E.U. al fg. p.lla 474 sub 68, cat. C/2.
3) Fissa per il rilascio la data del 28 marzo 2025
4) Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti di condannare il resistente all'indennità di occupazione
5) Condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre euro 650,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio
. Controparte_1
Esponevano che in data 10-12-2018 era deceduta la sig.ra nominando gli Persona_1
odierni ricorrenti eredi, giusta testamento del 25/9/2018, pubblicato il 19/5/2019 notar Per_2
attribuendo agli stessi, in parti uguali (salvo l'indicazione espressa di alcuni beni) sia beni di sua esclusiva proprietà, sia beni in comproprietà con il coniuge superstite, . Tra quelli di Controparte_1
sua esclusiva proprietà, in particolare, aveva stato destinato ai nipoti, odierni ricorrenti , il magazzino sito in Palermo, acquistato dalla de cuius giusta atto di compravendita notar del 9/6/2014, con Per_3
ingresso pedonale da via M.se di Villabianca n. 82 e carrabile da via Generale Arimondi n. 6/H, esteso mq. 173, censito al N.C.E.U. al fg. p.lla 474 sub 68, cat. C/2.
Esponevano che il resistente occupava senza titolo il magazzino sopra indicato non permettendo ai ricorrenti l'accesso .
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di :
-dichiarare che il signor ha detenuto e detiene l'immobile suindicato sine titulo, e Controparte_1
per l'effetto condannarlo all'immediato rilascio, nonché al risarcimento dei danni causati dalla occupazione sine titulo .
pagina 3 di 7 Si costituiva il resistente che si opponeva alle domande dei ricorrenti chiedendone il rigetto. In
particolare eccepiva che i ricorrenti che non avevano provato di essere proprietari del magazzino .
Questo decidente tentava la conciliazione che falliva.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del giorno 10-02-2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Preliminarmente si ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere qualificata come domanda di rilascio e non di rivendica.
La suprema corte Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del
recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di
carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce
contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento
del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il
riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la
riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base
ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa
del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a
trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la
controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice
contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che
dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più
onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione
inizialmente introdotta”.
Si osserva che il Giudice, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda,
non è condizionato dalle espressioni utilizzate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto pagina 4 di 7 sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio appare evidente che l'azione intrapresa dagli odierni ricorrenti non sia un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale i medesimi si dichiarano proprietari , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
I ricorrenti agiscono per ottenere il rilascio del magazzino oggetto del giudizio di cui si ritengono proprietari, non chiedono il riconoscimento del loro diritto di proprietà; dalle vicende rappresentate nel ricorso e dal provvedimento richiesto risulta che il resistente avesse disponibilità del magazzino oggetto del giudizio in quanto marito della proprietaria, quest'ultima è deceduta e nel testamento ha destinato ai nipoti, odierni ricorrenti, il magazzino oggetto del giudizio.
Per i motivi esposti deve ritenersi che la domanda proposta dai ricorrenti sia una domanda di rilascio.
Tale domanda è fondata per i motivi che seguono.
I ricorrenti hanno dato la prova di avere la legittimazione ad agire in quanto eredi della sig.ra
[...]
quest'ultima ha nominato gli odierni ricorrenti eredi giusta testamento del 25/9/2018, Persona_1
pubblicato il 19/5/2019 notar con cui veniva attribuito agli stessi, in parti uguali, il Per_2
magazzino oggetto del giudizio.
I ricorrenti, comunque, oltre al testamento del 25/9/2018, hanno depositato in giudizio la relazione del notaio che certifica, per oltre un ventennio, la piena proprietà in capo alla de cuius ed al Persona_4
suo dante causa, nonché l'assenza di azioni pregiudizievoli.
Il resistente non ha mai contestato ai ricorrenti la qualità di eredi della sig.ra Persona_1
nell'ambito del giudizio promosso dallo stesso sig. riguardante la lesione di legittima, CP_1
giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 1720 dei dì 30/3-7/4/2023 depositata in giudizio .
Il resistente nel presente giudizio non ha provato, come era suo preciso onere, a quale titolo detiene l'immobile per cui è causa.
pagina 5 di 7 Per tutti i motivi esposti, va accolta la domanda dei ricorrenti e va dichiarato che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
Il resistente va condannato al rilascio dell'immobile oggetto del giudizio e si fissa per il rilascio la data del 28 marzo 2025 .
Relativamente alla richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione si osserva quanto segue .
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta. Le Sezioni Unite, nella sentenza sopraindicata, hanno statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”, lasciando al giudicante l'opportunità di una valutazione equitativa sul quantum ma,
sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
In seguito a tale sentenza deve ritenersi che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione senza titolo , non può dirsi per ciò solo provato il danno.
Il danno da occupazione illegittima, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base delle presunzioni semplici, senza giungere, però, ad un alleggerimento dell'onere probatorio, tale da esonerare il danneggiato dalla dimostrazione dei fatti che devono essere accertati,
ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
pagina 6 di 7 Ne discende che è onere del danneggiato, che chiede il risarcimento del danno causato dall'occupazione, provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivata .
Nella comune fattispecie di occupazione senza titolo di immobile è, quindi, richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, ragione per cui il “non uso”
non è suscettibile di risarcimento, atteso che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento del bene immobile concesso ad altri.
Come sopra esposto il giudice ha la possibilità di effettuare una valutazione equitativa sul quantum ma,
sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
Nella fattispecie i ricorrenti non hanno dato la prova dell'intenzione concreta di mettere a frutto l'immobile, non è stata data prova che vi fossero persone interessate alla locazione e che il resistente abbia rifiutato di far visitare l'immobile.
Per quanto riguarda il mandato conferito dai ricorrenti all' per la vendita Parte_5
del magazzino, si rileva che l'avviso di vendita della è del tutto generico e non è Parte_5
possibile accertare se l'avviso riguardi proprio il magazzino oggetto del giudizio, inoltre nell'avviso di vendita si fa riferimento ad un magazzino di 200 mq e quello oggetto del giudizio e di mq. 173.
Per i motivi esposti non può essere accolta la domanda dei ricorrenti di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione.
Stante la soccombenza, la parte resistente va condannata alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Il Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
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