Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 24/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dal prof. Parte_1 C.F._1 avv. Andrea Giovanardi e dall'avv. Luca Benetti del Foro di Vicenza
- appellante - contro
(P.I. ), in persona legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Pedot del Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
In punto: riforma della sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“In via principale
1) per le ragioni di cui in atti, in riforma della sentenza del Tribunale di
Trento n. 7/2024 Sent. e n. 430/2021 R.G. emessa in data 2 gennaio 2024, pubblicata in data 4 gennaio 2024 e notificata all'appellante, nel domicilio eletto, il 10 gennaio 2024 (doc. B), disattesa ogni diversa domanda e/o
eccezione dell'appellato e ferma ogni statuizione non CP_1 espressamente censurata, accertato il diritto dell'appellante ad essere remunerata per le prestazioni professionali rese per conto e nell'interesse dello (doc. 2) e meglio compendiate nell'elenco in atti prodotto CP_1
(doc. 3), voglia la Corte d'Appello determinare il compenso spettante all'appellante con riferimento alla predetta attività ex artt. 1709, 2225 e
2233 c.c., ovvero anche in via equitativa;
compenso che è quantificato ex
D.M. 140/2012 in Euro 217.935,94 (comprensivo di cassa di previdenza ed iva, con imponibile delle prestazioni per Euro 171.765,40), con conseguente condanna dello a corrispondere all'appellante la somma CP_1 predetta, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e/o legali dalla domanda al saldo;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sussistere il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività prestata per conto e nell'interesse dello ex artt. 1709, 2225 e 2233 c.c., CP_1 determinarsi l'indennizzo dovuto all'appellante ex art. 2041 c.c. per aver prestato tale attività senza nulla ricevere dalla società appellata;
indennizzo, questo, da quantificarsi anche in via equitativa tenuto conto della natura e della mole dell'attività prestata dall'appellante, nel limite dell'arricchimento conseguito dallo che si determina in non meno di Euro CP_1
100.000,00, con conseguente condanna dello a corrispondere CP_1 all'appellante la somma predetta, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
e/o legali dalla domanda al saldo;
In via istruttoria
3) si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado dal patrocinio dell'appellante, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
4) ordinarsi allo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le fatture CP_1 emesse dalla società appellata dall'1 agosto al 31 dicembre 2018, trattandosi da un lato di documenti che l'appellante non è stata in grado di procurarsi, 3
essendo nella disponibilità della società convenuta e, dall'altro, di documenti indispensabili al fine di determinare l'indennizzo dovuto all'appellante ex art. 2041 c.c., dovendosi determinare la misura dell'arricchimento della società convenuta per effetto delle prestazioni rese dall'appellante, il che non può prescindere dall'esame del fatturato dello CP_1
5) ammettersi una consulenza tecnico-contabile finalizzata a determinare:
A) il compenso dovuto all'appellante con riferimento alle prestazioni professionali rese per conto e nell'interesse dello (doc. 2) e Controparte_1 meglio compendiate nell'elenco in atti prodotto (doc. 3), secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012, così come previsto dagli artt. 1709, 2225 e 2233
c.c., ovvero anche in via equitativa, ovvero, in subordine, B) l'indennizzo dovuto all'appellante con riferimento alle medesime prestazioni ex art. 2041
c.c., tenuto conto dell'arricchimento conseguito dallo Controparte_1 siccome risultante dall'esame del fatturato del medesimo, e del conseguente impoverimento dell'appellante, con determinazione da operarsi anche in via equitativa,
In ogni caso
6) con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Trento,
- respingere l'appello avversario proposto confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Trento n. 7/2024 d.d.
2-4 gennaio 2024, con la reiezione di ogni domanda avanzata nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda subordinata di determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 CC;
- condannare il ricorrente a rifondere le spese di causa per competenze, anticipazioni, spese generali 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre IVA CNPA con distrazione in favore del sotto firmato difensore ex art. 93, I comma, c.p.c.
In via istruttoria,
- dichiarare inammissibile la produzione documentale di cui alle lettere da
D a H dell'atto di citazione di appello, in quanto tardiva ex art. 345/3 c.p.c.; 4
- rigettarsi la domanda di esibizione ex art. 210 avente ad oggetto tutte le fatture emesse dalla società in quanto istanza tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. ed in quanto del tutto irrilevante, anche alla luce della inammissibilità della domanda proposta ex art. 2041 CC;
- rigettarsi la domanda di consulenza tecnico contabile in quanto tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. ed in quanto finalizzata a determinare, peraltro in via meramente esplorativa, il compenso preteso, anche in ragione della inammissibilità della domanda proposta ex art. 2041
a cui è finalizzata la richiesta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2021 , Parte_1 dottore commercialista, evocava in giudizio chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dell'importo di Euro 217.935,94 quale corrispettivo maturato per le prestazioni professionali rese in favore della società convenuta dal 2018 al 2020, e consistite nella predisposizione di dichiarazioni fiscali e modelli periodici e nel relativo invio telematico per i clienti dello studio.
Il convenuto si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Negava che l'attrice avesse mai redatto, elaborato o inviato le dichiarazioni, poiché tanto era avvenuto a cura del personale dello studio. La dott.ssa secondo gli accordi presi, aveva solamente consentito Parte_1 all'utilizzo delle sue credenziali per l'invio telematico, e questo in cambio della possibilità di utilizzare anche per i propri clienti la struttura, in cui si era trasferita, senza sostenere alcuna spesa.
2. – Assunta la prova testimoniale ammessa, con sentenza pubblicata in data 2 gennaio 2024 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando la dott.ssa al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva pacifico l'inserimento della dott.ssa nello Parte_1 studio, ed altrettanto pacifico che le credenziali della suddetta erano state usate per l'invio telematico degli atti di cui all'elenco a doc. 3 prodotto dall'attrice.
Quanto al contenuto degli accordi e alle prestazioni rese dalla dott.ssa riferiva innanzitutto della deposizione di , fratello Parte_1 Testimone_1 5
dell'attrice, per il quale ella aveva accesso a tutta la documentazione, partecipava alla redazione della documentazione e ne aveva la supervisione contabile e fiscale, essendo l'unico professionista abilitato, oltre ad essere richiesta di chiarimenti da parte del personale.
Richiamava quanto riferito in senso contrario dal teste , già Testimone_2 componente del consiglio di amministrazione della convenuta, che aveva personalmente interloquito con l'attrice al momento del suo ingresso nello studio. Per il teste, lo studio aveva la necessità di una professionista che potesse supportarlo nelle attività riservate ai commercialisti, ed era disponibile a fornire per un anno attività di logistica, segreteria e supporto, anche in relazione ai clienti personali della dott.ssa a fronte della Parte_1 disponibilità di questa a fornire la sua firma per il deposito di atti e documenti. Nel corso del 2019 l'attrice aveva manifestato disagio perché si assumeva la responsabilità per le firme apposte, e avrebbe voluto essere retribuita;
lui, all'epoca membro del consiglio di amministrazione, aveva confermato gli accordi originari.
L'allegazione per cui la dott.ssa aveva fornito la firma digitale in Parte_1 cambio dell'utilizzo gratuito delle strutture dello studio anche per i propri clienti era confermata dalle testi e , dipendenti Testimone_3 Testimone_4 dello studio. Riferivano anche che le impiegate elaboravano gli atti, e la dott.ssa li firmava senza verificare la documentazione, entrare nel Parte_1 merito o prestare alcuna supervisione. Essendo la firma già caricata nel sistema, non serviva la presenza fisica della dott.ssa Parte_1
Il Tribunale riteneva maggiormente attendibile rispetto a quella di Tes_1 la deposizione del che aveva riferito degli accordi per
[...] Tes_2 conoscenza diretta, ed il cui racconto trovava conferma in quanto narrato dalle testi e Tes_3 Tes_4
La stessa dott.ssa aveva comunque emesso due fatture, una per Parte_1 il 2018 e un'altra per il gennaio 2019, per Euro 3.000,00 ciascuna, a forfait, senza pretendere quindi il pagamento delle specifiche pratiche inviate telematicamente in quei periodi, come avrebbe invece dovuto fare se il contenuto degli accordi fosse stato quello raccontato dal fratello Tes_1 6
Né rilevava il richiamo all'art. 20, comma 1 del D.Lg. 82/2005, per il quale l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica si presume riconducibile al titolare, salva prova contraria: non era infatti in contestazione il fatto che la firma dell'attrice era stata inserita nel sistema informatico dello studio per essere usata in sua assenza, e che questo era stato consentito dalla stessa
Contava che, come riferito dalle testi e erano loro a Parte_1 Tes_3 Tes_4 curare l'elaborazione degli atti da inviare telematicamente, non la dott.ssa che si limitava ad apporre la firma nelle modalità riferite dalle Parte_1 dipendenti dello studio, previo consenso a tale uso.
Neppure la documentazione prodotta dall'attrice suffragava adeguatamente i suoi assunti: non era sicuro che la richiesta di delucidazioni rivolta alla dott.ssa dai dipendenti dello studio di cui alla chat di WhatsApp Parte_1
(doc. 17) non riguardasse un cliente personale della dott.ssa Parte_1 mentre l'elenco di clienti allegato ad una mail inviata dalla (doc. 18) Tes_4 era compatibile con il tipo di collaborazione dedotto da parte convenuta.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello . Parte_1 si è costituito, chiedendone la conferma. Controparte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha affermato che l'onere della prova dei fatti posti a fondamento del diritto al compenso, e quindi del contenuto dell'accordo in forza del quale lo si obbligava a riconoscere un compenso per CP_1
l'opera prestata, gravava sulla dott.ssa Parte_1
Osserva l'appellante come risulti incontroverso che lo studio si rivolgeva a lei per tutto quanto necessario alla presentazione dei dichiarativi fiscali, non disponendo di personale abilitato;
e che dichiarazioni e adempimenti fiscali recano la sottoscrizione digitale dell'appellante, e sono stati presentati tramite le sue credenziali. Oltre la metà del fatturato dello studio veniva conseguito grazie all'attività della Parte_1
Una volta quindi intervenuto un contratto di mandato professionale tra e la dott.ssa cosa di cui nessuno dubita, eseguita CP_1 Parte_1
l'attività nascerebbe il diritto al compenso. non ha provato che il CP_1 corrispettivo fosse costituito dall'esonero dalle spese di studio, e l'art. 2333 7
c.c. poteva essere derogato solo da un accordo di cui doveva essere data piena prova, cosa invece non avvenuta.
Nessun peso potrebbe darsi alla testimonianza della e della Tes_3 Tes_4 sia perché si tratta di dipendenti di sia perché hanno riferito CP_1 quanto appreso da socia dello studio, sia perché non Persona_1 hanno riferito quando hanno appreso tali informazioni.
Quanto alla testimonianza del si tratta di soggetto che era Tes_2 all'epoca socio e consigliere di amministrazione di e, quindi, CP_1 inattendibile, oltre che contrastante con il dato documentale del pagamento delle due fatture del 2018 e 2019, cosa che avvalora la tesi dell'onerosità della prestazione della dott.ssa Parte_1
La sentenza ha, invero, erroneamente ritenuto che l'impegno a remunerare la dott.ssa fosse incompatibile con l'emissione delle due fatture in Parte_1 atti, una per il 2018 e una per il gennaio 2019. Le fatture dimostrano invece che l'attività doveva essere retribuita, come accaduto in un primo momento:
l'avvenuto pagamento di prestazioni del tutto analoghe a quelle per cui si discute dimostra che l'attività della professionista doveva essere remunerata, come lo era stata nei primi mesi.
La misura del corrispettivo andava allora determinata secondo le tariffe professionali in Euro 217.935,95, o stabilita dal Giudice secondo equità.
L'appellante chiede quindi venga ritenuto sussistente il suo diritto ad essere remunerata per le prestazioni professionali rese, nella misura indicata nella proforma n. 2/2020 in atti, ovvero da determinarsi in via equitativa, secondo i criteri di cui agli artt. 2225 e 2233 c.c.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che erano le dipendenti dello studio a curare l'elaborazione degli atti da inviare telematicamente, e non la dott.ssa che si Parte_1 sarebbe limitata ad apporre la firma;
ed ha ritenuto irrilevante il fatto che le pratiche recassero la sottoscrizione digitale della professionista e venissero trasmesse telematicamente utilizzando le credenziali della medesima.
Osserva che con la sottoscrizione dei dichiarativi fiscali la dott.ssa ne assumeva comunque la paternità, con ogni conseguente Parte_1 responsabilità, a prescindere da chi li avesse materialmente predisposti. La 8
presentazione contribuiva a firmare il punteggio ISA (indicatori sistemici di affidabilità) della professionista, e l' li teneva in Controparte_2 considerazione per valutare la congruità del reddito dichiarato dalla medesima.
Poiché con la sottoscrizione digitale la faceva propri i dichiarativi, Parte_1
l'eventuale apporto delle dipendenti dello studio costituirebbe, a tutto concedere, un'attività ancillare e prodromica alla presentazione degli stessi.
Inoltre, la formazione e l'inoltro delle dichiarazioni è espressione di un'attività riservata ai soli dottori commercialisti, quale era la sola Parte_1
Poiché procedere a tali adempimenti senza la prescritta abilitazione costituisce esercizio abusivo della professione, non può ritenersi che di essi si occupassero esclusivamente le dipendenti.
Nega poi l'appellante che ai dichiarativi provvedessero esclusivamente le dipendenti, senza nemmeno la supervisione della Nei contratti Parte_1 stipulati con i clienti si legge che lo si avvale di professionisti CP_1 esterni per la predisposizione e la spedizione delle pratiche telematiche, appunto per mancanza di personale abilitato.
Le deposizioni delle testi e oltre che inattendibili, sono Tes_3 Tes_4 smentite dai contatti avvenuti con la via mail o messaggio per Parte_1 ottenere indicazioni sulle attività, a dimostrazione che ella supervisionava e verificava costantemente le pratiche prima del relativo invio telematico, come confermato dal teste . Testimone_1
3.3 – L'appellante chiede comunque, in via subordinata, che venga riconosciuto un indennizzo ex art. 2041 c.c., essendo incontrovertibile che lo si sia arricchito grazie all'attività della stessa senza riconoscere CP_1 alcunchè.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Il Tribunale ha fatto corretto governo delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova: per pacifico principio, il creditore che agisca per l'adempimento deve innanzitutto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, sicchè, nel caso di specie, spettava alla dott.ssa dare piena Parte_1 prova del contenuto degli accordi intercorsi con CP_1 9
Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, correttamente il
Tribunale ha valorizzato, al fine di ricostruire tale contenuto, la deposizione del teste che ne ha dato esatto conto, confermando che la dott.ssa Tes_2 aveva messo a disposizione le sue credenziali in cambio di attività Parte_1 logistica e di supporto, anche in favore dei clienti personali.
Non vi sono ragioni per ritenere il teste inattendibile, non risultando, nell'attualità, suoi rapporti con Di certo, il conoscere i fatti per CP_1 avervi direttamente preso parte ha un valore maggiore, sul piano probatorio, rispetto a quanto riferito per averlo appreso da altri, come nel caso del teste
. Testimone_1
Questi racconta quanto gli disse e cioè che “tutte le Persona_1 prestazioni poste in essere da mia sorella sarebbero dovute essere retribuite”; ma si tratta di affermazione ovvia, che lascia del tutto impregiudicato il punto dell'esatto contenuto di queste prestazioni, giacchè neppure mette in discussione che, qualora si fosse proceduto ad CP_1 operazioni straordinarie, questo doveva essere retribuito.
Il punto è quindi se la professionista si sia limitata al mettere a disposizione le credenziali, o abbia anche predisposto le pratiche, anche avvalendosi del personale dello studio.
Le testimonianze di e , correttamente Testimone_3 Testimone_4 valorizzate dal Tribunale, hanno consentito di provare che la firma digitale della dott.ssa era stata caricata nel sistema informatico dello Parte_1 studio, sicchè non serviva neppure la presenza fisica della professionista per la sottoscrizione e l'inoltro telematico delle pratiche (teste : “Nel Tes_3 sistema era già all'interno del programma: io inserivo le fatture per il calcolo
IVA, facendo la liquidazione si generava l'F24 e l'F24 veniva inviato e facevo tutto io da PC, senza dover richiedere fisicamente la firma. I dati erano già interni al sistema. Ma facevo tutto da Pc.”). E, soprattutto, entrambe hanno confermato che le pratiche erano predisposte senza l'intervento della dott.ssa che non entrava nel merito né faceva attività di supervisione sul Parte_1 loro lavoro.
Le produzioni documentali non smentiscono certo questo quadro. Le conversazioni intercorse nella chat di WhatsApp dello studio a doc. 17 10
risultano impossibili da riferire ad una specifica pratica in relazione alla quale viene richiesto il compenso, né l'appellante ha provveduto in tal senso;
e lo stesso va detto per le mail a doc. 24.
Non è poi vero che le due fatture in atti, emesse a dicembre 2018 e gennaio 2020, dimostrino che l'attività della professionista doveva essere remunerata ulteriormente, rispetto all'esonero delle spese per l'utilizzo dello studio. Si tratta, in realtà, di due sole fatture, emesse all'inizio di un rapporto durato fino al settembre 2020, con un compenso a forfait e privo di riferimenti più specifici, ed alle quali non ne sono seguite altre.
La ricostruzione del contenuto degli accordi operata nella sentenza impugnata resiste quindi alle censure dell'appellante, e merita conferma: la dott.ssa ha messo a disposizione dello studio le proprie credenziali, Parte_1 che le ha utilizzate per la presentazione telematica delle dichiarazioni predisposte dal personale dello stesso;
quale corrispettivo, ha potuto fruire, senza spesa, dell'utilizzo della struttura (locali, dipendenti, software) anche in favore della propria clientela.
4.2 – La seconda questione sottoposta dall'appellante riguarda il valore da attribuire alla sottoscrizione delle pratiche;
in particolare, se essa basti per far maturare il diritto della professionista al compenso. Non si tratterebbe, per l'appellante, di un dato puramente formale, dato che con la sottoscrizione il professionista fa proprio il contenuto delle dichiarazioni, garantendone correttezza e congruità ed assumendosene la responsabilità; e questo, a prescindere da chi abbia curato la mera compilazione delle dichiarazioni.
La risposta non può che essere negativa, stante il principio del carattere personale ed infungibile della prestazione d'opera intellettuale stabilito dall'art. 2232 c.c.
Fermo restando quanto sopra sul contenuto degli accordi intercorsi, risulta del tutto evidente che il mettere a disposizione le credenziali ed assentire a che vengano utilizzate per l'invio delle dichiarazioni fiscali non può essere ricondotto ad un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230
c.c., non presentandone alcuno degli elementi;
e che neppure la sottoscrizione di un atto predisposto da chi non sia sostituto o ausiliario, e 11
non abbia agito sotto la direzione e responsabilità del professionista come richiesto dall'art. 2232 c.c., può far ritenere realizzata una prestazione intellettuale con il conseguente diritto al compenso.
Anche per tale parte la sentenza merita quindi conferma.
4.3 – Venendo da ultimo alla domanda ex art. 2041 c.c. proposta per la prima volta in questa sede, ne va dichiarata l'inammissibilità per contrasto con l'art. 345 c.p.c.
Si ricorda che “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la “causa petendi”, basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il “petitum” avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 - Rv. 664950 - 01)
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 260.000,00 ed una media difficoltà, ridotto al minimo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 13 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini
12
dott.ssa Liliana Guzzo