Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 4590/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DEL LAVORO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.01.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 05.11.2024, , Parte_1
premettendo di aver presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-27, chiedeva all'intestato Tribunale la rettifica del punteggio assegnato, lamentando che l'Amministrazione scolastica aveva omesso di valutare il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, dall'a.s. 1990/1991 all'a.s.
2022/2023, presso l'Istituto professionale En.A.I.P sito in Palermo, Piazza Papa
Giovanni Paolo II n.18, riconosciuto dalla regione Sicilia.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “riconoscere il servizio svolto presso l'Istituto di
Formazione Professionale, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria
ATA di III fascia per i profili professionali di interesse;
- ordinare l'Amministrazione
Scolastica resistente di disporre Ist. n. 3 dep. 13/12/2024 Controparte_1
[...] Controparte_2
la rettifica della graduatoria predetta, previo riconoscimento del punteggio
[...]
derivante dal servizio svolto presso l'Istituto di Formazione Professionale”.
Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
che, Controparte_2
preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione passiva degli Controparte_3
e dell' e, nel merito, deducevano l'infondatezza del ricorso. Controparte_4
La causa, all'esito dell'udienza del 08.01.2025, è stata assunta in riserva.
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente Controparte_2
generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in Controparte_6
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai CP_1
sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"(cfr. Cass.
32938/21). Del pari, risulta privo di legittimazione sostanziale l'istituto scolastico, in aderenza all'indirizzo espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 6372/11, in cui si legge “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1
difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”.
Ciò posto, occorre analizzare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione, per le graduatorie ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso centri di formazione.
La domanda è infondata, per le condivisibili ragioni esposte da diversi Tribunali nelle sentenze allegate in atti da parte resistente, che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. cpc.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura
e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3.
Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “
4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (qual' è quello indicato in ricorso).
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività CP_1
lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387). Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore.
Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali. Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione
e l' . Controparte_2
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento- apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023.
Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde.
Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati. Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, in violazione dell'art. 3 Cost., stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
Quanto al periculum in mora, va, innanzitutto, ricordato che l'eccezionalità della tutela cautelare impone un apprezzamento rigoroso del requisito previsto e disciplinato dall'art. 700 c.p.c..
L'irreparabilità del pregiudizio richiede, allora, alla parte ricorrente un particolare sforzo sia sul piano dell'allegazione, sia sul piano probatorio, dovendo emergere con assoluta evidenza sia la lesione di una posizione giuridica soggettiva, sia l'impossibilità
o l'eccessiva difficoltà della reintegrazione in forma specifica delle conseguenze dannose ovvero la sussistenza di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito.
Nel caso di specie, il provvedimento dell'amministrazione incide in via immediata sul diritto al corretto posizionamento nella graduatoria, su cui si innesta non un diritto ma una generica aspettativa all'assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato, legata alle decisioni libere ed imprevedibili adottate dai dirigenti scolastici nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. 13684/24).
Già tale constatazione impedisce di individuare una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela cautelare, venendo in rilievo ora una generica aspettativa, ora un diritto meramente procedimentale.
Il ricorso, poi, non offre alcun elemento per saggiare l'entità del periculum e la sua irreparabilità.
Sul punto, valga constatare, per un verso, che il diritto ad acquisire una determinata posizione in graduatoria non comporta automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro, che, anzi, potrebbe non venire mai instaurato laddove non vi siano posti vacanti o disponibili nelle scuole ed i dirigenti scolastici non decidano di coprirli attingendo dalle graduatorie. Ne consegue che ogni generica deduzione relativa
“all'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto” ed al connesso danno “alla sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post” non può essere presa in considerazione.
Si aggiunga che, in ogni caso, l'eventuale pregiudizio economico connesso alla perdita della retribuzione è sempre ristorabile per equivalente ed assume i caratteri dell'irreparabilità solo laddove la retribuzione incide in modo determinante sulle condizioni per condurre un'esistenza libera e dignitosa (cfr. Cass. 8373/97).
Nel caso di specie, non sono state né allegate, né dimostrate, specifiche emergenze economiche tali da rendere indispensabile l'immediatezza della tutela, sicché non sussistono i presupposti per concedere il provvedimento cautelare richiesto.
Ed invero, s'è indubitabile che nel tempo per far valere in via ordinaria il diritto la potrebbe perdere delle occasioni lavorative, va escluso che tale pregiudizio Parte_1
sia irreparabile, nel senso che sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale potrebbero essere adeguatamente ristorati (anche in forma specifica).
La normale retroattività della sentenza di merito, alla data del deposito del ricorso giudiziario, eliminerebbe ex tunc gli effetti derivanti dalla condotta della
Amministrazione in questione ove realizzata colpevolmente da quest'ultima, travolgendo, quindi, totalmente o parzialmente le operazioni di assegnazione dell'incarico medio tempore effettuate dalla medesima.
In altri termini, sarà onere dell'Amministrazione scolastica, in conseguenza dell'eventuale sentenza di merito che dovesse riconoscere le ragioni della ricorrente, rimuovere gli effetti della mancata attribuzione del punteggio in ipotesi spettante.
Né, come già evidenziato, sono state dimostrate (ancorché documentalmente), condizioni di particolare e specifico bisogno della ricorrente che integrino esigenze di natura alimentare.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_7
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 28.03.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo