Trib. Termini Imerese, ordinanza 28/03/2025
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Ordinanza 28 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice del Lavoro Giorgia Marcatajo, riguarda un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un aspirante al personale ATA, il quale richiedeva la rettifica del punteggio assegnato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. La parte ricorrente sosteneva che l'Amministrazione scolastica avesse omesso di considerare il servizio prestato presso un ente di formazione professionale, chiedendo il riconoscimento di tale servizio ai fini della graduatoria. Le controparti, invece, eccepivano il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il servizio prestato presso enti di formazione non fosse valutabile.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che l'ente scolastico non potesse essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza dell'Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento del punteggio, evidenziando che il D.M. 50/2021 non prevede la valutazione del servizio prestato presso centri di formazione professionale. Ha argomentato che le differenze tra i percorsi formativi e le modalità di insegnamento giustificano l'esclusione di tali servizi dalle graduatorie ATA. Infine, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che il danno potesse essere adeguatamente risarcito, respingendo quindi il ricorso e compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, ordinanza 28/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero :
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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