Versione
29 marzo 1953
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18 gennaio 1989
18 gennaio 1989
Art. 12. (( 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica ))
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica ))
Commentari • 2
- 1. Art. 266 - Condizioni di ammissibilitàhttps://www.filodiritto.com/ · 2.7024174
[…] A sua volta l'art. 12 comma 1 della Legge costituzionale 1/1953 prevede che la deliberazione della messa in stato d'accusa sia preceduta dalla relazione di un comitato formato dai componenti delle giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 03/02/1987, n. 27Provvedimento: […] Pacifiche, perciò, dovrebbero essere l'univocità e l'omogeneità del quesito, che viene oggi riproposto rispetto agli articoli che hanno sostituito i precedenti, così come non dovrebbe esservi alcun dubbio che questa legge, come la precedente, non possa essere considerata "a contenuto costituzionalmente vincolato": e ciò sia che - come sostengono i promotori - si tratti sempre sostanzialmente della stessa scelta che con la legge abrogata il legislatore aveva operato per attuare l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, sia che si ritenga diversa quella contenuta nella legge oggetto dell'attuale iniziativa. Numerose, infatti, essendo le scelte possibili, non può negarsi il diritto di interpellare il popolo circa il gradimento di quella attuale.Leggi di più...
- ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo.·
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