TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n n. 2526 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Marianna Avolio
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Sammarro
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi alla minore Per_1 , nata in data [...] dalla unione more uxorio con e
[...] Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“-affido condiviso della figlia minore ai genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso e seondo le indicazioni consigliate dai specialisti : neuro psichiatra infantile e logopedista, che seguono la minore,
-con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre( casa familiare). al fine di favorire ex art. 337 bis co.1 c.c. per il figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, in particolare con il padre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, considerato e poderato lo stato di salute dell'infante.
-Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare il diritto alla genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e collocamento della minore presso la dimora del genitore.
- relativamente alla regolamentazione del diritto di visita:
* il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati.
Potendosi sin d'ora liberamente organizzarsi per gli orari in base a quelle che sono anche le esigenze lavorative di entrambi ed in particolare secondo la cautela raccomandata dal dottore psichiatra sotto cui è in cura la minore ossia che il diritto di visita e dunque l'esercizio della genitorialità paterna venga organizzato per i primi sei anni di vita della minore in presenza sempre della madre in modo da non destabilizzare il delicato equilibrio psicofisico della minore.
-La minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna, o comunque con il padre, quando esprimerà liberamente ed in piena serenità il desiderio di pernottare nell'abitazione paterna e comunque non prima del compimento degli anni sei, fino ad allora il pernottamento presso la casa paterna potrà avvenire solo se la minore è accompagnata dalla madre;
* nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con almeno una settimana di anticipo dal periodo stabilito e sempre secondo i reciproci impegni lavorativi e secondo le esigenze di salute della minore sopra descritte;
* nelle festività natalizie, la minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, parimenti trascorreranno la vigilia con l'uno ed il giorno di Capodanno con l'altro; ed in quelle pasquali, passeranno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire almeno con una settimana di anticipo rispetto alle predette festività sempre tenendo conto che fino al compimento degli anni sei la minore potrà stare con il padre se accompagnata dalla madre.
* per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti e per i primi sei anni di vita della minore sempre la medesima con la presenza della mamma;
- i coniugi parteciperanno entrambi alle attività extrascolastiche della figlia , concordandone tempi e modalità;
- Il padre verserà, mensilmente, alla figlia, a titolo di concorso nel mantenimento, il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, ed il 50% dell'assegno unico , mediante versamento su conto corrente intestato a parte ricorrente, il cui iban verrà rilasciato in sede di udienza da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e sui cui il genitore collocatario avrà diritto di agire.
- Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia graveranno e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %, previa concertazione e proposizione di preventivo delle stesse, con eccezione nei casi di seguito riportati.
- Verranno rimborsate reciprocamente dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
-In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
- Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche, ossia chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche, ossia rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative, ossia costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
-Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore prevalentemente collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
-Infine il signor verserà mensilmente e direttamente alla parte ricorrente ed a CP_1
titolo di assegno di mentenimento per la stessa la somma di euro 150,00.
-La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno e per esigenze lavorative Parte_1
di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti Per_1
il diritto di visita del padre e di crescita della minore.
In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia Pt_1
al Sig. con congruo preavviso. CP_1
-che il padre possa visitare la figlia quando vorrà, presso la casa della madre e una volta alla settimana andare a ritirare la minore a scuola ed eventualmente tenerla con sé, anche per la cena e comunque fino al compimento degli anni sei la minore potrà recarsi dal padre solo se accompagnata dalla madre, compatibilmente con le esigenze di salute della minore e certamente previo preavviso telefonico;
che possa inoltre tenerla con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica in piena libertà sempre dopo il compimento degli anni sei, fino ad allora sempre garantendo anche la presenza della madre;
-I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. -Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia, Parte_1
in paesi esteri dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la CP_1
località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
- Il Sig. , rimarrà obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse CP_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
-che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
- che siano obbligati sin d'ora al consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”
Fissata l'udienza del 2.7.2024 per la prima comparizione delle parti, il resistente
[...]
si è costituito con memoria depositata in data 27.6.2024 con la quale ha CP_1 chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , ad entrambi i genitori, con collocazione della Persona_1
stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei confronti della figlia così come segue: il sig. potrà tenere con sé la Controparte_1
figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana Controparte_1
da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.30, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.30. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore potrà trascorrere
30 giorni, anche non consecutivi – 15 a luglio e 15 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01 con pernottamento;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni, con pernottamento, tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni della minore;
2. disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minore , nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50 % delle Persona_1
spese straordinarie, somma proporzionata alle sue effettive capacità economiche, con decorrenza dall'adozione del relativo provvedimento giudiziale;
3. Disporre in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto e percepito al 50% tra il sig. e la sig.ra per come Controparte_1 Parte_1
previsto dalla legge (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021).
4. Rigettare la richiesta di mantenimento per se stessa richiesta dalla ricorrente, per i motivi di cui in premessa.
5. con ogni altra statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
All'udienza del 2.7.2024 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni: “-
Affido condiviso della minore;
- collocamento prevalente presso la madre;
- diritto di visita così regolamentato salvo diverso accordo tra le parti: il padre vedrà la minore due giorni a settimana (preferibilmente martedì e giovedì dalle 10.00 nei giorni non scolastici o dall'uscita di scuola alle 20.00; a fine settimana alterni dal sabato alle
10.00 se non è giorno scolastico o all'uscita da scuola alle 20.00; alternativamente di anno in anno, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, il giorno di Pasqua, dalle 10.00 alle 20.00 o del lunedì in Albis dalle 10.00 alle 20.00; 15 giorni nel periodo di ferie estive;
si specifica che per i primi tre mesi come consigliato dalla Dott.ssa , logopedista che ha in cura la BI , gli incontri si Parte_2
svolgeranno alla presenza della mamma;
- mantenimento: il padre corrisponderà 300 euro (di cui 180 di assegno unico) al mese alla madre in via anticipata entro il 20 di ogni mese;
spese straordinarie al 50%;
- il padre si impegna ad accompagnare la BI alle visite mediche specialistiche, non essendo la madre automunita;
- Spese compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2526 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e in Parte_1 Controparte_1
relazione alla figlia minore , nata in data [...], siano disciplinati Persona_1
alla stregua delle condizioni sopra riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n n. 2526 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Marianna Avolio
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Sammarro
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi alla minore Per_1 , nata in data [...] dalla unione more uxorio con e
[...] Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“-affido condiviso della figlia minore ai genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso e seondo le indicazioni consigliate dai specialisti : neuro psichiatra infantile e logopedista, che seguono la minore,
-con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre( casa familiare). al fine di favorire ex art. 337 bis co.1 c.c. per il figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, in particolare con il padre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, considerato e poderato lo stato di salute dell'infante.
-Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare il diritto alla genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e collocamento della minore presso la dimora del genitore.
- relativamente alla regolamentazione del diritto di visita:
* il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati.
Potendosi sin d'ora liberamente organizzarsi per gli orari in base a quelle che sono anche le esigenze lavorative di entrambi ed in particolare secondo la cautela raccomandata dal dottore psichiatra sotto cui è in cura la minore ossia che il diritto di visita e dunque l'esercizio della genitorialità paterna venga organizzato per i primi sei anni di vita della minore in presenza sempre della madre in modo da non destabilizzare il delicato equilibrio psicofisico della minore.
-La minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna, o comunque con il padre, quando esprimerà liberamente ed in piena serenità il desiderio di pernottare nell'abitazione paterna e comunque non prima del compimento degli anni sei, fino ad allora il pernottamento presso la casa paterna potrà avvenire solo se la minore è accompagnata dalla madre;
* nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con almeno una settimana di anticipo dal periodo stabilito e sempre secondo i reciproci impegni lavorativi e secondo le esigenze di salute della minore sopra descritte;
* nelle festività natalizie, la minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, parimenti trascorreranno la vigilia con l'uno ed il giorno di Capodanno con l'altro; ed in quelle pasquali, passeranno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire almeno con una settimana di anticipo rispetto alle predette festività sempre tenendo conto che fino al compimento degli anni sei la minore potrà stare con il padre se accompagnata dalla madre.
* per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti e per i primi sei anni di vita della minore sempre la medesima con la presenza della mamma;
- i coniugi parteciperanno entrambi alle attività extrascolastiche della figlia , concordandone tempi e modalità;
- Il padre verserà, mensilmente, alla figlia, a titolo di concorso nel mantenimento, il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, ed il 50% dell'assegno unico , mediante versamento su conto corrente intestato a parte ricorrente, il cui iban verrà rilasciato in sede di udienza da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e sui cui il genitore collocatario avrà diritto di agire.
- Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia graveranno e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %, previa concertazione e proposizione di preventivo delle stesse, con eccezione nei casi di seguito riportati.
- Verranno rimborsate reciprocamente dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
-In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
- Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche, ossia chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche, ossia rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative, ossia costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
-Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore prevalentemente collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
-Infine il signor verserà mensilmente e direttamente alla parte ricorrente ed a CP_1
titolo di assegno di mentenimento per la stessa la somma di euro 150,00.
-La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno e per esigenze lavorative Parte_1
di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti Per_1
il diritto di visita del padre e di crescita della minore.
In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia Pt_1
al Sig. con congruo preavviso. CP_1
-che il padre possa visitare la figlia quando vorrà, presso la casa della madre e una volta alla settimana andare a ritirare la minore a scuola ed eventualmente tenerla con sé, anche per la cena e comunque fino al compimento degli anni sei la minore potrà recarsi dal padre solo se accompagnata dalla madre, compatibilmente con le esigenze di salute della minore e certamente previo preavviso telefonico;
che possa inoltre tenerla con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica in piena libertà sempre dopo il compimento degli anni sei, fino ad allora sempre garantendo anche la presenza della madre;
-I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. -Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia, Parte_1
in paesi esteri dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la CP_1
località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
- Il Sig. , rimarrà obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse CP_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
-che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
- che siano obbligati sin d'ora al consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”
Fissata l'udienza del 2.7.2024 per la prima comparizione delle parti, il resistente
[...]
si è costituito con memoria depositata in data 27.6.2024 con la quale ha CP_1 chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , ad entrambi i genitori, con collocazione della Persona_1
stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei confronti della figlia così come segue: il sig. potrà tenere con sé la Controparte_1
figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana Controparte_1
da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.30, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.30. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore potrà trascorrere
30 giorni, anche non consecutivi – 15 a luglio e 15 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01 con pernottamento;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni, con pernottamento, tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni della minore;
2. disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minore , nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50 % delle Persona_1
spese straordinarie, somma proporzionata alle sue effettive capacità economiche, con decorrenza dall'adozione del relativo provvedimento giudiziale;
3. Disporre in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto e percepito al 50% tra il sig. e la sig.ra per come Controparte_1 Parte_1
previsto dalla legge (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021).
4. Rigettare la richiesta di mantenimento per se stessa richiesta dalla ricorrente, per i motivi di cui in premessa.
5. con ogni altra statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
All'udienza del 2.7.2024 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni: “-
Affido condiviso della minore;
- collocamento prevalente presso la madre;
- diritto di visita così regolamentato salvo diverso accordo tra le parti: il padre vedrà la minore due giorni a settimana (preferibilmente martedì e giovedì dalle 10.00 nei giorni non scolastici o dall'uscita di scuola alle 20.00; a fine settimana alterni dal sabato alle
10.00 se non è giorno scolastico o all'uscita da scuola alle 20.00; alternativamente di anno in anno, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, il giorno di Pasqua, dalle 10.00 alle 20.00 o del lunedì in Albis dalle 10.00 alle 20.00; 15 giorni nel periodo di ferie estive;
si specifica che per i primi tre mesi come consigliato dalla Dott.ssa , logopedista che ha in cura la BI , gli incontri si Parte_2
svolgeranno alla presenza della mamma;
- mantenimento: il padre corrisponderà 300 euro (di cui 180 di assegno unico) al mese alla madre in via anticipata entro il 20 di ogni mese;
spese straordinarie al 50%;
- il padre si impegna ad accompagnare la BI alle visite mediche specialistiche, non essendo la madre automunita;
- Spese compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2526 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e in Parte_1 Controparte_1
relazione alla figlia minore , nata in data [...], siano disciplinati Persona_1
alla stregua delle condizioni sopra riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò