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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
dom dio legale in Milano, Via Giovanni Battista Piranesi n. 22, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 il dinanzi al Tri accertare e dichiarare Controparte_1 la determinazione di un danno in capo all'attore consistente nel depauperamento patrimoniale conseguenza immediata e diretta delle condotte del convenuto nonché nel pregiudizio non CP_1 patrimoniale subito. L'attore chiedeva altresì la liquidazione, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 3.353.230,00, ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 4 giugno 1998, veniva costituita la Società Ecofridge, inizialmente in forma di accomandita semplice e successivamente trasformata in s.r.l. dal giorno 1° febbraio 2007, con una partecipazione societaria pari al 99% appartenente all'attore;
- che dal 6 febbraio 2006 al 4 maggio 2011, data di dichiarazione di fallimento della società Ecofridge s.r.l., ricopriva la carica di amministratore unico;
Parte_1
- che, contestualmente alla costituzione della società, il 4.6.1998, veniva acquisita l'impresa individuale Ecofridge di nonché la titolarità del contratto d'Area di Ottana, Persona_1 stipulato a PA CH , ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il quale prevedeva la realizzazione di 35 iniziative industriali con un investimento complessivo di Euro 170.000.000 e la creazione di 1.362 posti di lavoro nella provincia di Nuoro;
- che, la Ecofridge, in particolare, avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione di un impianto per la produzione di gruppi frigoriferi ad assorbimento, destinati all'uso in frigobar per alberghi, frigoriferi trivalenti per caravan e camper, frigoriferi medicali e altri dispositivi simili;
- che, la società Ecofridge in accomandita semplice si era impegnata in un investimento di circa Euro 8,5 milioni per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Bolotana, con l'obiettivo di impiegare 35 lavoratori entro 24 mesi, ricevendo un contributo in conto capitale di Euro 3.743.279,60, erogato in due rate;
- che, nel mese di luglio 1999, la società ricevette dal , Controparte_1
l'importo di Euro 1.871.639,80, previa presentazione di polizza fideiussoria ed in forza del mandato di pagamento n. 130068 in data 28 luglio 1999 nonché alcuni anni dopo e previa rideterminazione dell'ammontare spettare, l'importo di Euro 891.639,99 con mandato di pagamento n. 130011 del 26 gennaio 2006;
- che, in data 27 dicembre 2000, il Responsabile Unico del Contratto d'Area, dopo la prima erogazione garantita da fideiussione, certificava l'attuazione del 50% dell'investimento, permettendo lo svincolo della polizza fideiussoria il 31 gennaio 2001;
- che, dunque, si dava corso alla realizzazione, nel Comune di Bolotana, Regione Santu Antunnarzi, di un complesso immobiliare costituito da un'area di circa 9082 mq con soprastante opificio industriale della superficie lorda di 2.900 mq;
- che, tuttavia, la realizzazione del progetto subiva significativi ritardi a causa di eventi non imputabili alla Società, quali la presenza di un palo dell'alta tensione di proprietà di
[...] sul lotto di terreno destinato alla costruzione, che ostacolava la costruzione CP_2 ificio e che veniva ultimato entro il concesso nuovo termine per il completamento del progetto del 15 dicembre 2004;
- che la società Ecofridge aveva richiesto al Consorzio ASI l'erogazione dell'acqua in data 17 marzo 2005 ma la stessa veniva erogata soltanto nel mese di giugno 2007;
- che, a causa di tali difficoltà, la Società, in data 27 agosto 2007, riceveva dal CP_1 convenuto la revoca delle agevolazioni già concessele;
- che, in particolare, il responsabile unico aveva informato il Ministero per lo Sviluppo Economico della ipotizzata inattività dello stabilimento evidenziando, peraltro, come le stesse maestranze avessero indicato le difficoltà incontrate dall'impresa con riferimento
2 all'erogazione dell'acqua; dunque, come il problema produttivo dovesse rientrare in una ipotesi di “forza maggiore” ovvero, testualmente, “non dipendente dalla volontà dell'impresa” medesima;
- che, ciononostante, il Ministero dispose la revoca, con conseguente obbligo restitutorio in capo ad Ecofridge s.r.l. della somma pari a Euro 2.763.550,79, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva previsto una proroga generalizzata, fino al 31 dicembre 2007, per il completamento dei programmi di investimento da parte delle imprese finanziate attraverso strumenti di programmazione economica negoziata, a condizione che, entro le scadenze delle singole proroghe, fosse stato realizzato almeno il 30% dell'investimento, soglia che Ecofridge aveva già superato;
- che il 1° luglio 2008, il dello Sviluppo Economico notificava alla Ecofridge s.r.l. CP_1 una cartella esattoriale 1.086.484,08, seguita da una seconda cartella di Euro 2.118.117,37, sempre a causa della revoca del contributo;
- che, il 6 ottobre 2008, il Ministero richiedeva la sospensione delle cartelle esattoriali, la quale veniva immediatamente disposta;
- che in data 13 ottobre 2008, il Responsabile Unico si attivava al fine di ottenere una nuova disamina della situazione di Ecofridge, in vista dell'auspicato annullamento della revoca e, ancora, nell'anno 2009, il predetto Responsabile Unico del Contratto di avanzò Pt_2 presso il Ministero la richiesta di riesaminare la situazione di Ecofridge s.r.l. rappresentando, fra l'altro, le istanze dei lavoratori;
- che il 26 gennaio 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico cristallizzò la situazione, ribadendo che l'istanza in autotutela avrebbe dovuto considerarsi definitivamente respinta e si sarebbe conseguentemente provveduto al recupero di quanto erogato;
- che, dunque, l'illegittima revoca, posta in essere dal Ministero con le modalità descritte e dimostrate, ha generato, alla società Ecofridge e direttamente al signor danni Pt_1 significativi;
- che, all'obbligo restitutorio, conseguito al decreto del 25 luglio 2007, si è concatenata una serie di conseguenze patrimoniali in capo ad Ecofridge e al dottor personalmente;
Pt_1
- che, alla crisi di liquidità, ha fatto seguito, in data 4 maggio 2011, la dichiarazione di fallimento della Ecofridge s.r.l. da parte del Tribunale ordinario di Busto Arsizio con estensione dello stesso alla persona fisica dell' sino alla revoca da parte della Cassazione Pt_1 a fine 2013;
- che, in particolare, l'odierno attore ha perduto l'investimento che ha effettuato nella società, la quale era nata allo scopo di realizzare il progetto contemplato dal Contratto d'Area di e nel cui capitale sociale aveva versato la complessiva somma di Euro 1.278.230,00; Pt_2
- che, inoltre, l'attore aveva effettuato un prestito, nella veste di socio, giacché Ecofridge necessitava di avere “mezzi propri” per accedere all'erogazione integrale del contributo, per l'importo di Euro 825.000,00, credito postergato e non recuperato;
3 - che l'attore ha istituito importanti garanzie personali, prestando fideiussioni e accendendo un mutuo insieme al dottor socio dell'allora s.a.s., con ipoteca sopra il proprio Per_1 immobile di abitazione;
- che dette garanzie consentirono ad Ecofridge di attuare i lavori necessari alla strutturazione dell'impianto nonché a sopravvivere lungo l'arco temporale dedicato all'investimento, garanzie poi escusse;
- che l'attore, a causa dell'illegittima revoca della concessione, ha subìto la perdita patrimoniale dell'immobile di sua proprietà il cui valore era stato quantificato, in sede di perizia effettuata in seno alla procedura esecutiva, in Euro 1.300.000,00 e poi aggiudicato al prezzo di Euro 990.000,00 oltre alla perdita degli arredi di casa, posti in asta come unico lotto per la somma di Euro 4.500,00 oltre al danno non patrimoniale in relazione all'impatto esistenziale della vicenda che ha gravato sulla persona dell'attore, il quale ha perso la concreta possibilità di svolgere una attività di lavoro remunerativa.
Si costituiva dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 68668/2017) il Controparte_1
, contestando in fatto e in diritto le domande proposte
[...] deducendo:
- che la causa riguardava l'attuazione di un Contratto d'Area, rientrante tra gli accordi previsti dall'art. 11 della legge n. 241/1990, il quale al comma 5 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi contemplati dalla stessa legge;
- che la competenza territoriale per la domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito doveva essere determinata ai sensi dell'art. 25, seconda parte c.p.c., facendo riferimento al luogo in cui il fatto illecito si era verificato;
- che l'attore non era legittimato attivamente a proporre la domanda risarcitoria, la quale riguardava la revoca di un contributo pubblico relativo ad un rapporto instaurato con l'impresa beneficiaria Ecofridge e, pertanto, solo quest'ultima risultava legittimata a far valere una responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'illegittimità del provvedimento di revoca;
- che la domanda di risarcimento risultava inammissibile in quanto l'illecito derivava da un provvedimento di revoca ormai consolidato;
- che il diritto al risarcimento era prescritto in quanto la revoca risaliva ad agosto 2007;
- che l'art. 1, comma 896, della legge n. 296/2006 si applicava esclusivamente ai casi in cui il programma di investimenti non fosse stato completato entro 48 mesi, con eventuali proroghe, e che il programma di Ecofridge era stato concluso il 15 dicembre 2004, e la revoca era stata disposta per inattività dello stabilimento;
- che il provvedimento di revoca era pienamente legittimo.
Il Giudice presso il Tribunale di Roma dichiarava l'incompetenza per territorio e, con sentenza del 03.10.2022, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e devolveva la presente controversia alla competenza del Tribunale di Milano, fissando un termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi il giudice competente, dichiarando interamente compensate le spese di lite tra le parti.
4 La prima udienza veniva fissata in data 23.05.2023 e si procedeva all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa riassunta ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c..
All'udienza successiva del 11.07.2023 parte convenuta non compariva né risultava costituita in riassunzione e, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16.05.2024.
Per sopravvenute esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 31.10.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 04.11.2024, verificato il deposito delle note scritte di parte attrice, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, con riguardo all'atto di riassunzione dinanzi a questo Tribunale, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato nel presente giudizio un atto di citazione, in luogo di un ricorso.
Sul punto devono condividersi i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in forza dei quali “per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. civ. 9000/2015 e, in tal senso, anche Cass. civ., sezioni unite, 27183/2007, la quale ha ulteriormente precisato “la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda”).
Ebbene, nella specie l'atto di citazione notificato alla controparte e depositato nel presente procedimento, nel termine previsto per la riassunzione, risulta possedere tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. che sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c..
In particolare, la sentenza del Tribunale di Roma, declinatoria della propria competenza con fissazione del termine per la riassunzione di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, è stata depositata in data 3.10.2022 e la notifica dell'atto di citazione ad udienza fissa dinanzi a questo Tribunale si è perfezionata, a mezzo pec, in data 20.12.2022, dunque nel termine previsto.
Il contraddittorio con il Ministero dello Sviluppo Economico deve, dunque, ritenersi correttamente instaurato nei termini perentori previsti.
3. Ciò posto in premessa, deve rilevarsi che il Tribunale di Roma, con la sentenza predetta, ha affermato la giurisdizione dell'A.G.O., devono dunque esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevata dal in sede di costituzione in giudizio. CP_1
5 4. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sollevato molteplici eccezioni in sede di costituzione in giudizio nel procedimento civile promosso dall'attore dinanzi al Tribunale di Roma e, rispetto al quale, il presente procedimento ne è la naturale prosecuzione in forza del principio della translatio iudicii stante la declaratoria di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di Roma.
Nella presente sede, devono dunque esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevate, in via gradata, dalla parte convenuta.
4.1. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di giova Parte_1 rilevare quanto segue.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha eccepito il difetto di legittimazione dell'attore in quanto la domanda risarcitoria esperita riguarderebbe la revoca di un contributo pubblico relativo ad un rapporto instauratosi con l'impresa che l'ha richiesto e che ha poi subìto la revoca. In particolare, parte convenuta ha eccepito che l'unico soggetto legittimato a far valere la responsabilità della P.A. per l'illegittimità del provvedimento di revoca sarebbe il destinatario del medesimo, ovvero, nella specie, Ecofridge s.r.l., la quale non ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al T.A.R. competente. Nella prospettazione del convenuto, l'attore sarebbe terzo estraneo al CP_1 rapporto concessorio dedotto in giudizio e non potrebbe sostituirsi all'impresa beneficiaria della concessione del contributo.
L'esame della predetta eccezione impone di definire, in modo compiuto, la causa petendi ed il petitum della presente controversia.
La domanda formulata da nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico Parte_1 attiene ad una pretesa risar tenere il ristoro del lamentato ingiusto danno subito da immediatamente e direttamente, in dipendenza della condotta della P.A. ritenuta Parte_1 ecita e consistente nell'avere illegittimamente revocato il provvedimento amministrativo di concessione del contributo a favore della società Ecofridge s.r.l. in assenza dei presupposti.
Nella prospettazione della domanda come formulata in sede di atto di citazione, al quale si rinvia integralmente, non si ravvisa alcuna formulazione di azioni risarcitorie di natura surrogatoria rispetto alla società Ecofridge s.r.l..
Ed infatti deve rilevarsi che la domanda giudiziale formulata da è riconducibile ad Parte_1 un'azione extracontrattuale di carattere aquiliano azionata dal terzo che assume di essere stato leso, nella propria posizione giuridica qualificata, dal comportamento ritenuto come illecito e posto in essere dalla P.A. convenuta.
Ciò posto, deve ritenersi che parte attrice è legittimata ad agire nel presente giudizio.
4.2. Passando al merito della controversia, deve preliminarmente rilevarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene di poter esaminare la domanda nel merito dal momento che la sua infondatezza conduce ad una decisione di rigetto della domanda risarcitoria svolta da nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico. Parte_1
4.2.1. Parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (di cui questo procedimento la naturale prosecuzione), ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ritenendo che il contributo economico concesso dal alla CP_1
6 Ecofridge s.r.l. è stato revocato nell'agosto del 2007 e quindi il presunto illecito sarebbe avvenuto in data di gran lunga anteriore al quinquennio che precede la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 10.10.2017.
Sul punto, nella memoria assertiva, parte attrice ha replicato che “la natura giuridica dell'illecito extracontrattuale, richiedendo, ai fini applicativi delle norme, una serie di elementi strutturali (dolo o colpa, condotta antigiuridica, danno ingiusto), impone all'interprete di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui si verifica l'illecito nella sua completezza, e non parzialmente […] In questo senso, dunque, ben si comprende come, anche interpretando l'art. 2935 c.c. in senso giuridico-formale e non in senso naturalistico, comunque il dies a quo a fini prescrizionali andrebbe individuato nel momento di percepibilità ovvero, secondo altra tesi, di percezione del danno.” (v. memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., pagina 9 ss.). In particolare, parte attrice ha replicato che “Sulla scorta di quanto sopra, certamente non può affermarsi che il dies a quo per il decorso della prescrizione debba ravvisarsi nel momento dell'intervenuta revoca del contributo;
altresì, occorre anche tenere in considerazione l'attività del danneggiato spiegata in vista del ripensamento, da parte dell'Autorità emittente, del provvedimento dannoso” (v. memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., pagina 10).
4.2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la prescrizione che qui rileva è ascrivibile al disposto normativo di cui all'art. 2947 c.c. e ha durata quinquennale.
Con particolare riguardo al dies a quo, devono ritenersi applicabili all'illecito aquiliano i principi elaborati dalla Suprema Corte laddove la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di risarcimento del danno aquiliano, nell'ipotesi di illeciti istantanei come quello di specie, si prescrive non già dalla data del compimento del fatto, bensì dal momento della prima manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può percepire il pregiudizio quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo e ciò usando l'ordinaria diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. 9318/2018; Cass. civ. 3314/2020).
4.2.3. L'esame della predetta eccezione impone di esaminare i pregiudizi lamentati dall'attore che, secondo la sua prospettazione, si pongono in rapporto causale con il fatto illecito imputato alla P.A., ovvero l'illegittima revoca del provvedimento di concessione dei contributi alla società Ecofridge s.r.l. intervenuta in data 27.08.2007 (v. doc. 13, fasc. att.).
In particolare, in sede di atto di citazione, ha dedotto che la revoca delle Parte_1 agevolazioni ha generato il “vero e proprio tracollo sino a determinarne la dichiarazione di Fallimento” (v. atto di citazione, p. 13), fallimento della Ecofridge dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 04.05.2011.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto che “anche al personale patrimonio del dr. Ing. sia Controparte_3 conseguito, immediatamente e direttamente, un pregiudizio di portata notevolissima: uto l'investimento confluito nella società, nata, come descritto, eminentemente per realizzare il progetto contemplato dal Contratto d'Area di ” (v. atto di citazione, p. 14). Pt_2
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
1) di avere perso il capitale conferito in Ecofridge, ovvero Euro 1.278.230,00 oltre l'importo di Euro 825.000,00 pari al credito maturato verso la Società a seguito del prestito sottoscritto a beneficio di essa, ritenuto da parte attrice irrecuperabile stante l'intervenuta insolvenza (v. atto di citazione, pp. 22 ss.);
2) di avere patito il proprio pregiudizio patrimoniale conseguente all'attivazione, da parte degli operatori bancari, delle garanzie fideiussorie rilasciate dall'attore che hanno conseguentemente determinato la vendita dell'abitazione personale dell'attore all'esito della
7 procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del bene emesso dal Tribunale di Milano in data 10.01.2013 (v. doc. 56, fasc. att.), immobile di prestigio del valore approssimativo di Euro 1.300.000,00 (v. atto di citazione, p. 23);
3) di avere patito ulteriori conseguenze dannose indotte dal comportamento della P.A. stante l'estensione del fallimento della società Ecofridge s.r.l. alla persona dell' avvenuta con Pt_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 20.01.2012 (v. doc. 53, fasc. att.) che si è concluso con provvedimento di revoca del fallimento avvenuto con sentenza della Suprema Corte depositata in data 11.11.2013 (v. doc. 55, fasc. att.), estensione del fallimento, poi revocata, che ha determinato la vendita all'asta dei beni mobili anche di prestigio presenti nella propria abitazione personale e pari ad un prudenziale valore di Euro 50.000,00;
4) di avere patito altresì, sotto il profilo del lucro cessante, una sostanziale perdita di chance lavorativa in quanto le superiori circostanze fattuali (il fallimento personale dell la Pt_1 perdita dell'abitazione principale e la vendita fallimentare degli arredi di casa) avr – nella prospettazione attorea – paralizzato qualsiasi possibilità lavorativa anche minima dell'attore che ha così perso ogni fonte di reddito nonché diversa possibilità di sviluppo della propria attività imprenditoriale;
5) di avere, infine, patito un danno non patrimoniale alla sfera personale e sociale legato allo stress generato dalla vicenda.
Declinando alla presente fattispecie i principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che già con la notifica della prima cartella esattoriale per la somma complessiva di Euro 1.086.484,08, avvenuta in data 1 luglio 2008 (v. doc. 25, fasc. att.), emessa in forza della revoca attuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, possono ritenersi sussistenti quei presupposti per affermare che l'attore, con comportamento connotato da ordinaria diligenza, ben poteva (o avrebbe potuto) percepire le conseguenze dannose che, di lì a poco, avrebbero riguardato la sua sfera giuridica, quale riflesso degli eventi pregiudizievoli che sarebbero scaturiti dalla imminente riscossione.
Parimenti, all'esito della notifica della seconda cartella esattoriale del 2 settembre 2008 (v. doc. 31, fasc. att.) per il superiore importo di Euro 2.118.117,37, può ritenersi che l'attore ben poteva (o avrebbe potuto) percepire la manifestazione del danno conseguente alla revoca del provvedimento ritenuto (nella prospettazione attorea) illegittimo.
Considerato che il , pur all'esito delle notifiche delle cartelle esattoriali, aveva trasmesso una CP_1 comunicazione all e dalla quale pareva che vi fossero delle possibilità di ripensamento della P.A. in ordine alla revoca del provvedimento (v. doc. 26, fasc. att.), deve ritenersi che, al più tardi, la prima manifestazione oggettiva del danno nella sfera giuridica dell'attore si è avuta con il definitivo rigetto dell'istanza di autotutela avvenuto con nota ministeriale del 26.01.2010 (v. doc. 50, fasc. att.).
Ed infatti, il 26 gennaio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha cristallizzato la situazione, ribadendo che l'istanza in autotutela doveva considerarsi definitivamente respinta e si sarebbe conseguentemente provveduto al recupero di quanto erogato, rimuovendo, dunque, ogni eventuale aspettativa di esito favorevole.
In particolare, il convenuto ha testualmente affermato che “l'istanza di riesame è da ritenersi CP_1 definitivamente non accolta” e ha inoltre aggiunto: “si ribadisce quanto indicato nella nota prot.n. 36413 del 24.03.2009, al fine di riprendere le attività di recupero in forma coattiva del contributo, così come disposto nel decreto di revoca delle agevolazioni n. 33IB5IMSE del 25.7.2007” (v. doc. 50, fasc. att.).
8 Ebbene, l'affermazione di dover riprendere le attività di recupero in forma coattiva del contributo, all'uopo peraltro richiamando una precedente nota ministeriale del 24.03.2009, deve ritenersi certamente concreta ed effettiva manifestazione del danno nella sfera giuridica dell'attore, il quale, tenuto anche conto delle due cartelle esattoriali notificate alla Ecofridge s.r.l. nell'anno 2008, per un importo complessivo di Euro 3.204.601,45, ben poteva configurarsi il pregiudizio che ne sarebbe potuto scaturire nella sua sfera giuridica personale.
Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che dall'esame della visura della società Ecofridge s.r.l. si evince che la stessa aveva un capitale sociale sottoscritto nella misura di Euro 1.291.142,00 (v. doc. 1, fasc. att.) e l'importo di cui al credito vantato nei suoi confronti dal con le due menzionate CP_1 cartelle esattoriali era ben superiore, in quanto, come detto, pari ad Euro 3.204.601,45.
Ne consegue che la prima manifestazione oggettiva del danno lamentato dall'attore deve ritenersi riconducibile, al più tardi, alla data del 26.01.2010 e, dunque, il diritto risarcitorio qui avanzato deve ritenersi prescritto alla data del 26.01.2015.
Parte attrice ha dato atto di avere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione contenente la prima richiesta risarcitoria a seguito dei lamentati fatti illeciti, ricevendone risposta negativa in data 24 aprile 2015 (v. doc. n. 58, fasc. att.); l'atto di citazione introduttivo del procedimento promosso inizialmente dinanzi al Tribunale di Roma è stato notificato in data 10.10.2017.
Ebbene, entrambi i predetti atti interruttivi sono intervenuti in data successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
4.2.4. La domanda risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto tempestivamente eccepita dal convenuto. CP_1
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza. In particolare, deve rilevarsi che, nella specie, la parte convenuta si è costituita nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma ove ha svolto articolate difese e il predetto Tribunale, con la sentenza con la quale ha declinato la propria competenza, ha altresì regolato le spese processuali in relazione all'attività difensiva svolta sino alla pronuncia della predetta sentenza.
Considerato che
nel presente procedimento di prosecuzione riassunto dinanzi all'intestato Tribunale, il non si è CP_1 costituito e non ha dunque svolto ulteriore attività difensiva, deve ritenersi che l lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie formulate da nei confronti del Ministero Controparte_3 dello Sviluppo Economico;
- dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta.
9 Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
dom dio legale in Milano, Via Giovanni Battista Piranesi n. 22, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 il dinanzi al Tri accertare e dichiarare Controparte_1 la determinazione di un danno in capo all'attore consistente nel depauperamento patrimoniale conseguenza immediata e diretta delle condotte del convenuto nonché nel pregiudizio non CP_1 patrimoniale subito. L'attore chiedeva altresì la liquidazione, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 3.353.230,00, ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 4 giugno 1998, veniva costituita la Società Ecofridge, inizialmente in forma di accomandita semplice e successivamente trasformata in s.r.l. dal giorno 1° febbraio 2007, con una partecipazione societaria pari al 99% appartenente all'attore;
- che dal 6 febbraio 2006 al 4 maggio 2011, data di dichiarazione di fallimento della società Ecofridge s.r.l., ricopriva la carica di amministratore unico;
Parte_1
- che, contestualmente alla costituzione della società, il 4.6.1998, veniva acquisita l'impresa individuale Ecofridge di nonché la titolarità del contratto d'Area di Ottana, Persona_1 stipulato a PA CH , ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il quale prevedeva la realizzazione di 35 iniziative industriali con un investimento complessivo di Euro 170.000.000 e la creazione di 1.362 posti di lavoro nella provincia di Nuoro;
- che, la Ecofridge, in particolare, avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione di un impianto per la produzione di gruppi frigoriferi ad assorbimento, destinati all'uso in frigobar per alberghi, frigoriferi trivalenti per caravan e camper, frigoriferi medicali e altri dispositivi simili;
- che, la società Ecofridge in accomandita semplice si era impegnata in un investimento di circa Euro 8,5 milioni per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Bolotana, con l'obiettivo di impiegare 35 lavoratori entro 24 mesi, ricevendo un contributo in conto capitale di Euro 3.743.279,60, erogato in due rate;
- che, nel mese di luglio 1999, la società ricevette dal , Controparte_1
l'importo di Euro 1.871.639,80, previa presentazione di polizza fideiussoria ed in forza del mandato di pagamento n. 130068 in data 28 luglio 1999 nonché alcuni anni dopo e previa rideterminazione dell'ammontare spettare, l'importo di Euro 891.639,99 con mandato di pagamento n. 130011 del 26 gennaio 2006;
- che, in data 27 dicembre 2000, il Responsabile Unico del Contratto d'Area, dopo la prima erogazione garantita da fideiussione, certificava l'attuazione del 50% dell'investimento, permettendo lo svincolo della polizza fideiussoria il 31 gennaio 2001;
- che, dunque, si dava corso alla realizzazione, nel Comune di Bolotana, Regione Santu Antunnarzi, di un complesso immobiliare costituito da un'area di circa 9082 mq con soprastante opificio industriale della superficie lorda di 2.900 mq;
- che, tuttavia, la realizzazione del progetto subiva significativi ritardi a causa di eventi non imputabili alla Società, quali la presenza di un palo dell'alta tensione di proprietà di
[...] sul lotto di terreno destinato alla costruzione, che ostacolava la costruzione CP_2 ificio e che veniva ultimato entro il concesso nuovo termine per il completamento del progetto del 15 dicembre 2004;
- che la società Ecofridge aveva richiesto al Consorzio ASI l'erogazione dell'acqua in data 17 marzo 2005 ma la stessa veniva erogata soltanto nel mese di giugno 2007;
- che, a causa di tali difficoltà, la Società, in data 27 agosto 2007, riceveva dal CP_1 convenuto la revoca delle agevolazioni già concessele;
- che, in particolare, il responsabile unico aveva informato il Ministero per lo Sviluppo Economico della ipotizzata inattività dello stabilimento evidenziando, peraltro, come le stesse maestranze avessero indicato le difficoltà incontrate dall'impresa con riferimento
2 all'erogazione dell'acqua; dunque, come il problema produttivo dovesse rientrare in una ipotesi di “forza maggiore” ovvero, testualmente, “non dipendente dalla volontà dell'impresa” medesima;
- che, ciononostante, il Ministero dispose la revoca, con conseguente obbligo restitutorio in capo ad Ecofridge s.r.l. della somma pari a Euro 2.763.550,79, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva previsto una proroga generalizzata, fino al 31 dicembre 2007, per il completamento dei programmi di investimento da parte delle imprese finanziate attraverso strumenti di programmazione economica negoziata, a condizione che, entro le scadenze delle singole proroghe, fosse stato realizzato almeno il 30% dell'investimento, soglia che Ecofridge aveva già superato;
- che il 1° luglio 2008, il dello Sviluppo Economico notificava alla Ecofridge s.r.l. CP_1 una cartella esattoriale 1.086.484,08, seguita da una seconda cartella di Euro 2.118.117,37, sempre a causa della revoca del contributo;
- che, il 6 ottobre 2008, il Ministero richiedeva la sospensione delle cartelle esattoriali, la quale veniva immediatamente disposta;
- che in data 13 ottobre 2008, il Responsabile Unico si attivava al fine di ottenere una nuova disamina della situazione di Ecofridge, in vista dell'auspicato annullamento della revoca e, ancora, nell'anno 2009, il predetto Responsabile Unico del Contratto di avanzò Pt_2 presso il Ministero la richiesta di riesaminare la situazione di Ecofridge s.r.l. rappresentando, fra l'altro, le istanze dei lavoratori;
- che il 26 gennaio 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico cristallizzò la situazione, ribadendo che l'istanza in autotutela avrebbe dovuto considerarsi definitivamente respinta e si sarebbe conseguentemente provveduto al recupero di quanto erogato;
- che, dunque, l'illegittima revoca, posta in essere dal Ministero con le modalità descritte e dimostrate, ha generato, alla società Ecofridge e direttamente al signor danni Pt_1 significativi;
- che, all'obbligo restitutorio, conseguito al decreto del 25 luglio 2007, si è concatenata una serie di conseguenze patrimoniali in capo ad Ecofridge e al dottor personalmente;
Pt_1
- che, alla crisi di liquidità, ha fatto seguito, in data 4 maggio 2011, la dichiarazione di fallimento della Ecofridge s.r.l. da parte del Tribunale ordinario di Busto Arsizio con estensione dello stesso alla persona fisica dell' sino alla revoca da parte della Cassazione Pt_1 a fine 2013;
- che, in particolare, l'odierno attore ha perduto l'investimento che ha effettuato nella società, la quale era nata allo scopo di realizzare il progetto contemplato dal Contratto d'Area di e nel cui capitale sociale aveva versato la complessiva somma di Euro 1.278.230,00; Pt_2
- che, inoltre, l'attore aveva effettuato un prestito, nella veste di socio, giacché Ecofridge necessitava di avere “mezzi propri” per accedere all'erogazione integrale del contributo, per l'importo di Euro 825.000,00, credito postergato e non recuperato;
3 - che l'attore ha istituito importanti garanzie personali, prestando fideiussioni e accendendo un mutuo insieme al dottor socio dell'allora s.a.s., con ipoteca sopra il proprio Per_1 immobile di abitazione;
- che dette garanzie consentirono ad Ecofridge di attuare i lavori necessari alla strutturazione dell'impianto nonché a sopravvivere lungo l'arco temporale dedicato all'investimento, garanzie poi escusse;
- che l'attore, a causa dell'illegittima revoca della concessione, ha subìto la perdita patrimoniale dell'immobile di sua proprietà il cui valore era stato quantificato, in sede di perizia effettuata in seno alla procedura esecutiva, in Euro 1.300.000,00 e poi aggiudicato al prezzo di Euro 990.000,00 oltre alla perdita degli arredi di casa, posti in asta come unico lotto per la somma di Euro 4.500,00 oltre al danno non patrimoniale in relazione all'impatto esistenziale della vicenda che ha gravato sulla persona dell'attore, il quale ha perso la concreta possibilità di svolgere una attività di lavoro remunerativa.
Si costituiva dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 68668/2017) il Controparte_1
, contestando in fatto e in diritto le domande proposte
[...] deducendo:
- che la causa riguardava l'attuazione di un Contratto d'Area, rientrante tra gli accordi previsti dall'art. 11 della legge n. 241/1990, il quale al comma 5 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi contemplati dalla stessa legge;
- che la competenza territoriale per la domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito doveva essere determinata ai sensi dell'art. 25, seconda parte c.p.c., facendo riferimento al luogo in cui il fatto illecito si era verificato;
- che l'attore non era legittimato attivamente a proporre la domanda risarcitoria, la quale riguardava la revoca di un contributo pubblico relativo ad un rapporto instaurato con l'impresa beneficiaria Ecofridge e, pertanto, solo quest'ultima risultava legittimata a far valere una responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'illegittimità del provvedimento di revoca;
- che la domanda di risarcimento risultava inammissibile in quanto l'illecito derivava da un provvedimento di revoca ormai consolidato;
- che il diritto al risarcimento era prescritto in quanto la revoca risaliva ad agosto 2007;
- che l'art. 1, comma 896, della legge n. 296/2006 si applicava esclusivamente ai casi in cui il programma di investimenti non fosse stato completato entro 48 mesi, con eventuali proroghe, e che il programma di Ecofridge era stato concluso il 15 dicembre 2004, e la revoca era stata disposta per inattività dello stabilimento;
- che il provvedimento di revoca era pienamente legittimo.
Il Giudice presso il Tribunale di Roma dichiarava l'incompetenza per territorio e, con sentenza del 03.10.2022, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e devolveva la presente controversia alla competenza del Tribunale di Milano, fissando un termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi il giudice competente, dichiarando interamente compensate le spese di lite tra le parti.
4 La prima udienza veniva fissata in data 23.05.2023 e si procedeva all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa riassunta ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c..
All'udienza successiva del 11.07.2023 parte convenuta non compariva né risultava costituita in riassunzione e, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16.05.2024.
Per sopravvenute esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 31.10.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 04.11.2024, verificato il deposito delle note scritte di parte attrice, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, con riguardo all'atto di riassunzione dinanzi a questo Tribunale, deve rilevarsi che parte attrice ha depositato nel presente giudizio un atto di citazione, in luogo di un ricorso.
Sul punto devono condividersi i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in forza dei quali “per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. civ. 9000/2015 e, in tal senso, anche Cass. civ., sezioni unite, 27183/2007, la quale ha ulteriormente precisato “la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda”).
Ebbene, nella specie l'atto di citazione notificato alla controparte e depositato nel presente procedimento, nel termine previsto per la riassunzione, risulta possedere tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. che sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c..
In particolare, la sentenza del Tribunale di Roma, declinatoria della propria competenza con fissazione del termine per la riassunzione di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, è stata depositata in data 3.10.2022 e la notifica dell'atto di citazione ad udienza fissa dinanzi a questo Tribunale si è perfezionata, a mezzo pec, in data 20.12.2022, dunque nel termine previsto.
Il contraddittorio con il Ministero dello Sviluppo Economico deve, dunque, ritenersi correttamente instaurato nei termini perentori previsti.
3. Ciò posto in premessa, deve rilevarsi che il Tribunale di Roma, con la sentenza predetta, ha affermato la giurisdizione dell'A.G.O., devono dunque esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevata dal in sede di costituzione in giudizio. CP_1
5 4. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sollevato molteplici eccezioni in sede di costituzione in giudizio nel procedimento civile promosso dall'attore dinanzi al Tribunale di Roma e, rispetto al quale, il presente procedimento ne è la naturale prosecuzione in forza del principio della translatio iudicii stante la declaratoria di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di Roma.
Nella presente sede, devono dunque esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevate, in via gradata, dalla parte convenuta.
4.1. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di giova Parte_1 rilevare quanto segue.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha eccepito il difetto di legittimazione dell'attore in quanto la domanda risarcitoria esperita riguarderebbe la revoca di un contributo pubblico relativo ad un rapporto instauratosi con l'impresa che l'ha richiesto e che ha poi subìto la revoca. In particolare, parte convenuta ha eccepito che l'unico soggetto legittimato a far valere la responsabilità della P.A. per l'illegittimità del provvedimento di revoca sarebbe il destinatario del medesimo, ovvero, nella specie, Ecofridge s.r.l., la quale non ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al T.A.R. competente. Nella prospettazione del convenuto, l'attore sarebbe terzo estraneo al CP_1 rapporto concessorio dedotto in giudizio e non potrebbe sostituirsi all'impresa beneficiaria della concessione del contributo.
L'esame della predetta eccezione impone di definire, in modo compiuto, la causa petendi ed il petitum della presente controversia.
La domanda formulata da nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico Parte_1 attiene ad una pretesa risar tenere il ristoro del lamentato ingiusto danno subito da immediatamente e direttamente, in dipendenza della condotta della P.A. ritenuta Parte_1 ecita e consistente nell'avere illegittimamente revocato il provvedimento amministrativo di concessione del contributo a favore della società Ecofridge s.r.l. in assenza dei presupposti.
Nella prospettazione della domanda come formulata in sede di atto di citazione, al quale si rinvia integralmente, non si ravvisa alcuna formulazione di azioni risarcitorie di natura surrogatoria rispetto alla società Ecofridge s.r.l..
Ed infatti deve rilevarsi che la domanda giudiziale formulata da è riconducibile ad Parte_1 un'azione extracontrattuale di carattere aquiliano azionata dal terzo che assume di essere stato leso, nella propria posizione giuridica qualificata, dal comportamento ritenuto come illecito e posto in essere dalla P.A. convenuta.
Ciò posto, deve ritenersi che parte attrice è legittimata ad agire nel presente giudizio.
4.2. Passando al merito della controversia, deve preliminarmente rilevarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene di poter esaminare la domanda nel merito dal momento che la sua infondatezza conduce ad una decisione di rigetto della domanda risarcitoria svolta da nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico. Parte_1
4.2.1. Parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (di cui questo procedimento la naturale prosecuzione), ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ritenendo che il contributo economico concesso dal alla CP_1
6 Ecofridge s.r.l. è stato revocato nell'agosto del 2007 e quindi il presunto illecito sarebbe avvenuto in data di gran lunga anteriore al quinquennio che precede la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 10.10.2017.
Sul punto, nella memoria assertiva, parte attrice ha replicato che “la natura giuridica dell'illecito extracontrattuale, richiedendo, ai fini applicativi delle norme, una serie di elementi strutturali (dolo o colpa, condotta antigiuridica, danno ingiusto), impone all'interprete di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui si verifica l'illecito nella sua completezza, e non parzialmente […] In questo senso, dunque, ben si comprende come, anche interpretando l'art. 2935 c.c. in senso giuridico-formale e non in senso naturalistico, comunque il dies a quo a fini prescrizionali andrebbe individuato nel momento di percepibilità ovvero, secondo altra tesi, di percezione del danno.” (v. memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., pagina 9 ss.). In particolare, parte attrice ha replicato che “Sulla scorta di quanto sopra, certamente non può affermarsi che il dies a quo per il decorso della prescrizione debba ravvisarsi nel momento dell'intervenuta revoca del contributo;
altresì, occorre anche tenere in considerazione l'attività del danneggiato spiegata in vista del ripensamento, da parte dell'Autorità emittente, del provvedimento dannoso” (v. memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., pagina 10).
4.2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la prescrizione che qui rileva è ascrivibile al disposto normativo di cui all'art. 2947 c.c. e ha durata quinquennale.
Con particolare riguardo al dies a quo, devono ritenersi applicabili all'illecito aquiliano i principi elaborati dalla Suprema Corte laddove la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di risarcimento del danno aquiliano, nell'ipotesi di illeciti istantanei come quello di specie, si prescrive non già dalla data del compimento del fatto, bensì dal momento della prima manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può percepire il pregiudizio quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo e ciò usando l'ordinaria diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. 9318/2018; Cass. civ. 3314/2020).
4.2.3. L'esame della predetta eccezione impone di esaminare i pregiudizi lamentati dall'attore che, secondo la sua prospettazione, si pongono in rapporto causale con il fatto illecito imputato alla P.A., ovvero l'illegittima revoca del provvedimento di concessione dei contributi alla società Ecofridge s.r.l. intervenuta in data 27.08.2007 (v. doc. 13, fasc. att.).
In particolare, in sede di atto di citazione, ha dedotto che la revoca delle Parte_1 agevolazioni ha generato il “vero e proprio tracollo sino a determinarne la dichiarazione di Fallimento” (v. atto di citazione, p. 13), fallimento della Ecofridge dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 04.05.2011.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto che “anche al personale patrimonio del dr. Ing. sia Controparte_3 conseguito, immediatamente e direttamente, un pregiudizio di portata notevolissima: uto l'investimento confluito nella società, nata, come descritto, eminentemente per realizzare il progetto contemplato dal Contratto d'Area di ” (v. atto di citazione, p. 14). Pt_2
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
1) di avere perso il capitale conferito in Ecofridge, ovvero Euro 1.278.230,00 oltre l'importo di Euro 825.000,00 pari al credito maturato verso la Società a seguito del prestito sottoscritto a beneficio di essa, ritenuto da parte attrice irrecuperabile stante l'intervenuta insolvenza (v. atto di citazione, pp. 22 ss.);
2) di avere patito il proprio pregiudizio patrimoniale conseguente all'attivazione, da parte degli operatori bancari, delle garanzie fideiussorie rilasciate dall'attore che hanno conseguentemente determinato la vendita dell'abitazione personale dell'attore all'esito della
7 procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del bene emesso dal Tribunale di Milano in data 10.01.2013 (v. doc. 56, fasc. att.), immobile di prestigio del valore approssimativo di Euro 1.300.000,00 (v. atto di citazione, p. 23);
3) di avere patito ulteriori conseguenze dannose indotte dal comportamento della P.A. stante l'estensione del fallimento della società Ecofridge s.r.l. alla persona dell' avvenuta con Pt_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 20.01.2012 (v. doc. 53, fasc. att.) che si è concluso con provvedimento di revoca del fallimento avvenuto con sentenza della Suprema Corte depositata in data 11.11.2013 (v. doc. 55, fasc. att.), estensione del fallimento, poi revocata, che ha determinato la vendita all'asta dei beni mobili anche di prestigio presenti nella propria abitazione personale e pari ad un prudenziale valore di Euro 50.000,00;
4) di avere patito altresì, sotto il profilo del lucro cessante, una sostanziale perdita di chance lavorativa in quanto le superiori circostanze fattuali (il fallimento personale dell la Pt_1 perdita dell'abitazione principale e la vendita fallimentare degli arredi di casa) avr – nella prospettazione attorea – paralizzato qualsiasi possibilità lavorativa anche minima dell'attore che ha così perso ogni fonte di reddito nonché diversa possibilità di sviluppo della propria attività imprenditoriale;
5) di avere, infine, patito un danno non patrimoniale alla sfera personale e sociale legato allo stress generato dalla vicenda.
Declinando alla presente fattispecie i principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che già con la notifica della prima cartella esattoriale per la somma complessiva di Euro 1.086.484,08, avvenuta in data 1 luglio 2008 (v. doc. 25, fasc. att.), emessa in forza della revoca attuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, possono ritenersi sussistenti quei presupposti per affermare che l'attore, con comportamento connotato da ordinaria diligenza, ben poteva (o avrebbe potuto) percepire le conseguenze dannose che, di lì a poco, avrebbero riguardato la sua sfera giuridica, quale riflesso degli eventi pregiudizievoli che sarebbero scaturiti dalla imminente riscossione.
Parimenti, all'esito della notifica della seconda cartella esattoriale del 2 settembre 2008 (v. doc. 31, fasc. att.) per il superiore importo di Euro 2.118.117,37, può ritenersi che l'attore ben poteva (o avrebbe potuto) percepire la manifestazione del danno conseguente alla revoca del provvedimento ritenuto (nella prospettazione attorea) illegittimo.
Considerato che il , pur all'esito delle notifiche delle cartelle esattoriali, aveva trasmesso una CP_1 comunicazione all e dalla quale pareva che vi fossero delle possibilità di ripensamento della P.A. in ordine alla revoca del provvedimento (v. doc. 26, fasc. att.), deve ritenersi che, al più tardi, la prima manifestazione oggettiva del danno nella sfera giuridica dell'attore si è avuta con il definitivo rigetto dell'istanza di autotutela avvenuto con nota ministeriale del 26.01.2010 (v. doc. 50, fasc. att.).
Ed infatti, il 26 gennaio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha cristallizzato la situazione, ribadendo che l'istanza in autotutela doveva considerarsi definitivamente respinta e si sarebbe conseguentemente provveduto al recupero di quanto erogato, rimuovendo, dunque, ogni eventuale aspettativa di esito favorevole.
In particolare, il convenuto ha testualmente affermato che “l'istanza di riesame è da ritenersi CP_1 definitivamente non accolta” e ha inoltre aggiunto: “si ribadisce quanto indicato nella nota prot.n. 36413 del 24.03.2009, al fine di riprendere le attività di recupero in forma coattiva del contributo, così come disposto nel decreto di revoca delle agevolazioni n. 33IB5IMSE del 25.7.2007” (v. doc. 50, fasc. att.).
8 Ebbene, l'affermazione di dover riprendere le attività di recupero in forma coattiva del contributo, all'uopo peraltro richiamando una precedente nota ministeriale del 24.03.2009, deve ritenersi certamente concreta ed effettiva manifestazione del danno nella sfera giuridica dell'attore, il quale, tenuto anche conto delle due cartelle esattoriali notificate alla Ecofridge s.r.l. nell'anno 2008, per un importo complessivo di Euro 3.204.601,45, ben poteva configurarsi il pregiudizio che ne sarebbe potuto scaturire nella sua sfera giuridica personale.
Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che dall'esame della visura della società Ecofridge s.r.l. si evince che la stessa aveva un capitale sociale sottoscritto nella misura di Euro 1.291.142,00 (v. doc. 1, fasc. att.) e l'importo di cui al credito vantato nei suoi confronti dal con le due menzionate CP_1 cartelle esattoriali era ben superiore, in quanto, come detto, pari ad Euro 3.204.601,45.
Ne consegue che la prima manifestazione oggettiva del danno lamentato dall'attore deve ritenersi riconducibile, al più tardi, alla data del 26.01.2010 e, dunque, il diritto risarcitorio qui avanzato deve ritenersi prescritto alla data del 26.01.2015.
Parte attrice ha dato atto di avere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione contenente la prima richiesta risarcitoria a seguito dei lamentati fatti illeciti, ricevendone risposta negativa in data 24 aprile 2015 (v. doc. n. 58, fasc. att.); l'atto di citazione introduttivo del procedimento promosso inizialmente dinanzi al Tribunale di Roma è stato notificato in data 10.10.2017.
Ebbene, entrambi i predetti atti interruttivi sono intervenuti in data successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
4.2.4. La domanda risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto tempestivamente eccepita dal convenuto. CP_1
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza. In particolare, deve rilevarsi che, nella specie, la parte convenuta si è costituita nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma ove ha svolto articolate difese e il predetto Tribunale, con la sentenza con la quale ha declinato la propria competenza, ha altresì regolato le spese processuali in relazione all'attività difensiva svolta sino alla pronuncia della predetta sentenza.
Considerato che
nel presente procedimento di prosecuzione riassunto dinanzi all'intestato Tribunale, il non si è CP_1 costituito e non ha dunque svolto ulteriore attività difensiva, deve ritenersi che l lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie formulate da nei confronti del Ministero Controparte_3 dello Sviluppo Economico;
- dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta.
9 Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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