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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1698/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1698/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Marella, giusta Parte_1 delega a margine del ricorso, ed elett.te domiciliata in Frosinone, Corso della
Repubblica n.21, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manzi, in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso la S.C. Affari Legali di
Frosinone, in Via Armando Fabi s.n.c.
- convenuta -
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2023, ha convenuto innanzi il Parte_1
Tribunale di Frosinone l' , deducendo Controparte_2 che: 1) lavora alle dipendenze della convenuta dal 20.12.1999, con qualifica di infermiera, inquadrata nella categoria D, livello economico D4, fino al 2021, e poi D5, del CCNL Comparto Sanità; 2) presta la propria attività su tre turni (7-
14; 14-22; 22-7), con smonto dalla notte e poi riposo;
3) ha diritto al riposo ogni tre giorni di lavoro;
4) ha effettuato dal dicembre 2017 al dicembre 2022 diverse ore di lavoro straordinario in giornate di festività domenicale ed infrasettimanali, senza aver goduto di riposi compensativi e senza essere retribuita con la maggiorazione prevista dell'art.34 del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, richiamato dall'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle ore festive infrasettimanali e domenicali lavorate negli anni dal 2017 al 2022, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di
€.13.931,60, oltre interessi legali, o di altra somma maggiore o minore giudizialmente accertata.
Si è costituita la , deducendo che la ricorrente ha ricevuto il Controparte_3 compenso spettante per l'attività in turno previsto dalla contrattazione collettiva
(art. 44 del CCNL del 1995 e successivamente art.86, comma 3 del CCNL del
21.5.2018), nonché il compenso per l'eventuale eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro con le maggiorazioni previste dall'art.34 del CCNL Comparto
Sanità del 7.4.1999. Ha anche eccepito la non pertinenza del richiamo all'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 che riguarda esclusivamente l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale e non anche nella giornata della domenica. La convenuta ha così chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso, ovvero di accoglierlo solo per le festività infrasettimanali lavorate ed azionate per ogni anno, qualora risultanti non pagate o non riposate;
in via subordinata. ha chiesto di attivare la procedura di cui all'art.64 del D.Lgs. n.165/2001, per l'interpretazione autentica dell'art. 9 del CCNL Integrativo – Comparto Sanità, del 20.9.2001, in ordine all'applicabilità o meno del riposo compensativo (o alternativamente della corresponsione del compenso per lavoro straordinario) nelle giornate domenicali lavorate dal personale turnista, come la ricorrente.
Sul contraddittorio così instaurato ed espletata C.T.U. contabile, la causa, all'udienza di discussione, è stata decisa con sentenza di cui si è data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Emerge documentalmente (si vedano i cartellini marcatempo e le buste paga depositate in atti) che la ricorrente negli anni dal 2017 al 2022 ha effettuato turni di lavoro durante le festività infrasettimanali e/o nelle giornate domenicali per le ore indicate in ricorso e non ha beneficiato di riposi compensativi.
Oggetto di contestazione tra le parti è se l' abbia corrisposto o no al CP_1 ricorrente il compenso che le spetta in base al CCNL del settore per il lavoro festivo e/o domenicale.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la ha omesso di corrispondere CP_3 alla lavoratrice la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario “festivo”
(30%) e “festivo notturno” (50%) in quanto ritenuta non applicabile dalla
Azienda nel caso in cui il dipendente si trova a rendere la sua prestazione durante un giorno festivo nell'ambito della ordinaria distribuzione dei turni.
La ricorrente ha quindi invocato la contrattazione collettiva di settore e la maggiore gravosità del turno di servizio espletato nei giorni festivi a sostegno della domanda di corresponsione della maggiorazione predetta.
L' in contrario ha osservato che va distinta la disciplina dell'attività CP_1 lavorativa prestata in turno articolato su sette giorni settimanali, includente anche la domenica, con riposo compensativo dopo il quinto giorno, e la distinta disciplina del lavoro straordinario. Il lavoratore turnista che espleta attività in turno su sette giorni settimanali, con fruizione del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, non ha diritto al compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata nella giornata domenicale qualora detta attività ricada appunto nel turno e dunque nell'ordinario orario di lavoro. In tal caso, infatti, non sussiste alcuna “straordinarietà” della prestazione lavorativa atteso che per il turnista il lavoro nel giorno di domenica non costituisce l'eccezione bensì la regola.
Per il lavoratore turnista lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi rappresenta la modalità ordinaria di lavoro. Il diritto dei turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica viene soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva, con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali che valgono a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale. Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che l'attività in turno della ricorrente ha ricevuto adeguata e corretta remunerazione, consistente nella indennità di turno di cui all'art. 44 del CCNL del 1995 (poi art. 86, comma 3 del CCNL del 21.5.2018), attesa altresì la fruizione dei riposi settimanali. Il compenso per lavoro straordinario è stato invece corrisposto dalla soltanto CP_3 per l'attività eccedente l'orario ordinario di lavoro.
La tesi della resistente va disattesa.
La questione relativa alla retribuzione del lavoro prestato nei giorni festivi nell'ambito dei turni di servizio è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza n.1505/2021, nonché in quelle di identico tenore n.6516/2021 e
33126/2021, le cui statuizioni vanno integralmente condivise. Nella decisione cit. si osserva che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali
è stata dettata dal legislatore con la legge n.260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art.
5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n.520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il
“pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 20 del CCNL 1.9.1995 a sua volta statuisce “Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma dell'articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art.9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art.2 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”; cfr. Cass. n. 1505 del 2021 cit.).
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la S.C. ha ritenuto che l'indennità di turno prevista dall'art.44 del CCNL 1.9.1995 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001.
L'art. 9 cit. è collocato fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art.44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La S.C. ha quindi affermato il principio secondo cui “l'indennità prevista dall'art.
44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cass. n. 1505 del 2021).
Neanche può ritenersi che le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che ciò sia esplicitamente previsto. Infatti, oltre il dato testuale (ravvisato nel fatto che il limite alla cumulabilità dell'indennità di cui all'articolo 44 è sancito solo rispetto alle indennità di cui ai commi 5 e 7 della norma), risulta significativa la funzione della disposizione in commento. L'art.9 introduce il diritto ad un giorno di riposo per il lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale, con l'effetto della riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina. Tale riduzione non può non valere, in assenza di espresse previsioni di segno contrario, per tutti i lavoratori. Deve conseguentemente ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma, sentenza
n.3833/2024).
La convenuta, a sostegno delle sue tesi, neanche può invocare la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema dell'onnicomprensività dell'indennità di turno dei dipendenti degli enti locali. Come infatti rilevato testualmente della Corte di
Cassazione nella richiamata pronuncia n.1501/2021: “ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il
16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non
è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni
o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)“.
Si tratta dunque di previsioni contrattuali diverse che introducono, in comparti diversi, regimi economici e normativi diversi.
Questo Giudice intende fare proprie le considerazioni espresse dalla Suprema
Corte e dalla Corte di Appello di Roma sul tema in argomento.
Anche la censura secondo la quale la norma in commento riguarderebbe esclusivamente il lavoro prestato durante le festività infrasettimanali e non anche la domenica risulta inconferente. in ragione del fatto che la domenica è
”ordinariamente” una giornata festiva (L. n.260/1949 e successive modifiche) con diritto del dipendente alla maggiorazione per il lavoro eventualmente prestato durante dette giornate (art. 5 L. n.260/1949 e successive modifiche).
Il lavoro prestato la domenica è disciplinato, a livello di contrattazione collettiva, dall'art.20 del CCNL con la previsione della non rinunciabilità del riposo compensativo che deve essere fruito entro la settimana successiva (art.20 comma 2 del CCNL) e della non monetizzabilità del diritto al riposo;
la previsione dell'art.9, con riguardo al lavoro prestato in occasione della festività infrasettimanale integra (per espresso dettato normativo) la previsione dell'art.20 del CCNL con la conseguenza che, a differenza della festività infrasettimanale in cui il riposo compensativo sostituisce il compenso supplementare per l'attività svolta, il diritto al pagamento del compenso per lo straordinario prestato in occasione della giornata di domenica si aggiunge al riposo compensativo, proprio in quanto non rinunciabile, anche in ragione della copertura costituzionale di cui tale riposo gode (art.36 cost., ultimo comma).
La circostanza che la ricorrente non abbia richiesto nei 30 giorni successivi il riposo compensativo, ovvero il compenso maturato per il lavoro straordinario svolto in occasione delle festività, non comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il pagamento di detti emolumenti poiché la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza correlata alla mancata proposizione della relativa istanza
La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza di interessi legali : nel caso di inadempienza del lavoratore rispetto al tempestivo esercizio dell'opzione in favore del compenso per lavoro straordinario, il diritto medesimo deve riconoscersi a far data dalla messa in mora, non anche a fa data dal momento di prestazione dell'attività di lavoro straordinario (cfr., in termini,
Corte di Appello di Roma, sentenza n.3833/2024).
Le disposizioni contrattuali citate sono chiare e per la loro interpretazione non si ritiene necessario attivare la procedura di cui all'art. 64 del D.Lgs.n. 165/2001.
Alla luce dei principi descritti, va disatteso l'operato della resistente che CP_1 ha omesso di corrispondere alla ricorrente, per i turni di servizio svolti nei giorni festivi infrasettimanali e domenicali, le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Si ritiene che il compenso percepito dalla lavoratrice per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali nel periodo dal dicembre
2017 al dicembre 2022 non sia conforme al CCNL del settore.
La ricorrente ha quindi diritto al pagamento della maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi nelle ore diurne e del 50% in caso di turni festivi nelle ore notturni.
La va quindi condanna al pagamento in suo favore dell'importo di CP_3
€.15.483,33, quantificato - sulla base del CCNL del settore, dei cartellini marcatempo e delle buste paga – dalla CTU a tal fine disposta, le cui conclusioni non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti, va osservato che: 1) nella specie la maggiorazione è richiesta per il lavoro espletato nei giorni festivi
(compresa la domenica) nell'ambito della distribuzione dei turni e quindi nell'ordinario orario di lavoro. Non si tratta di lavoro straordinario (eccedente il normale orario di lavoro) che necessita di autorizzazione;
2) l'azienda resistente ha osservato di aver correttamente compensato il ricorrente per le eccedenze orarie con le maggiorazioni del 30% e del 50% e che ciò emerge dalle buste paga. Tuttavia, si ripete, nella specie si tratta di retribuire il lavoratore per i turni espletati nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro e non di “eccedenze orarie”; 3) le stesse allegazioni della
, che ha sostenuto la non spettanza della maggiorazione in esame, CP_1 confermano l'esistenza del credito del ricorrente, non adeguatamente retribuito per il servizio di turno prestato nei giorni festivi (compresa la domenica).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dettaglio del dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022. Anche le spese di
CTU, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali nel periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2022, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente, in caso di turni festivi nelle ore diurne, e del 50%, in caso di turni festivi nelle ore notturne;
2) per l'effetto, condanna la a Controparte_2 corrispondere la somma complessiva di €.15.483,33, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. in €.700,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., Persona_1
e in €.20,00 per spese.
Frosinone, 20.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1698/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Marella, giusta Parte_1 delega a margine del ricorso, ed elett.te domiciliata in Frosinone, Corso della
Repubblica n.21, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manzi, in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso la S.C. Affari Legali di
Frosinone, in Via Armando Fabi s.n.c.
- convenuta -
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2023, ha convenuto innanzi il Parte_1
Tribunale di Frosinone l' , deducendo Controparte_2 che: 1) lavora alle dipendenze della convenuta dal 20.12.1999, con qualifica di infermiera, inquadrata nella categoria D, livello economico D4, fino al 2021, e poi D5, del CCNL Comparto Sanità; 2) presta la propria attività su tre turni (7-
14; 14-22; 22-7), con smonto dalla notte e poi riposo;
3) ha diritto al riposo ogni tre giorni di lavoro;
4) ha effettuato dal dicembre 2017 al dicembre 2022 diverse ore di lavoro straordinario in giornate di festività domenicale ed infrasettimanali, senza aver goduto di riposi compensativi e senza essere retribuita con la maggiorazione prevista dell'art.34 del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, richiamato dall'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle ore festive infrasettimanali e domenicali lavorate negli anni dal 2017 al 2022, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di
€.13.931,60, oltre interessi legali, o di altra somma maggiore o minore giudizialmente accertata.
Si è costituita la , deducendo che la ricorrente ha ricevuto il Controparte_3 compenso spettante per l'attività in turno previsto dalla contrattazione collettiva
(art. 44 del CCNL del 1995 e successivamente art.86, comma 3 del CCNL del
21.5.2018), nonché il compenso per l'eventuale eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro con le maggiorazioni previste dall'art.34 del CCNL Comparto
Sanità del 7.4.1999. Ha anche eccepito la non pertinenza del richiamo all'art.9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 che riguarda esclusivamente l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale e non anche nella giornata della domenica. La convenuta ha così chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso, ovvero di accoglierlo solo per le festività infrasettimanali lavorate ed azionate per ogni anno, qualora risultanti non pagate o non riposate;
in via subordinata. ha chiesto di attivare la procedura di cui all'art.64 del D.Lgs. n.165/2001, per l'interpretazione autentica dell'art. 9 del CCNL Integrativo – Comparto Sanità, del 20.9.2001, in ordine all'applicabilità o meno del riposo compensativo (o alternativamente della corresponsione del compenso per lavoro straordinario) nelle giornate domenicali lavorate dal personale turnista, come la ricorrente.
Sul contraddittorio così instaurato ed espletata C.T.U. contabile, la causa, all'udienza di discussione, è stata decisa con sentenza di cui si è data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Emerge documentalmente (si vedano i cartellini marcatempo e le buste paga depositate in atti) che la ricorrente negli anni dal 2017 al 2022 ha effettuato turni di lavoro durante le festività infrasettimanali e/o nelle giornate domenicali per le ore indicate in ricorso e non ha beneficiato di riposi compensativi.
Oggetto di contestazione tra le parti è se l' abbia corrisposto o no al CP_1 ricorrente il compenso che le spetta in base al CCNL del settore per il lavoro festivo e/o domenicale.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la ha omesso di corrispondere CP_3 alla lavoratrice la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario “festivo”
(30%) e “festivo notturno” (50%) in quanto ritenuta non applicabile dalla
Azienda nel caso in cui il dipendente si trova a rendere la sua prestazione durante un giorno festivo nell'ambito della ordinaria distribuzione dei turni.
La ricorrente ha quindi invocato la contrattazione collettiva di settore e la maggiore gravosità del turno di servizio espletato nei giorni festivi a sostegno della domanda di corresponsione della maggiorazione predetta.
L' in contrario ha osservato che va distinta la disciplina dell'attività CP_1 lavorativa prestata in turno articolato su sette giorni settimanali, includente anche la domenica, con riposo compensativo dopo il quinto giorno, e la distinta disciplina del lavoro straordinario. Il lavoratore turnista che espleta attività in turno su sette giorni settimanali, con fruizione del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, non ha diritto al compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata nella giornata domenicale qualora detta attività ricada appunto nel turno e dunque nell'ordinario orario di lavoro. In tal caso, infatti, non sussiste alcuna “straordinarietà” della prestazione lavorativa atteso che per il turnista il lavoro nel giorno di domenica non costituisce l'eccezione bensì la regola.
Per il lavoratore turnista lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi rappresenta la modalità ordinaria di lavoro. Il diritto dei turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica viene soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva, con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali che valgono a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale. Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che l'attività in turno della ricorrente ha ricevuto adeguata e corretta remunerazione, consistente nella indennità di turno di cui all'art. 44 del CCNL del 1995 (poi art. 86, comma 3 del CCNL del 21.5.2018), attesa altresì la fruizione dei riposi settimanali. Il compenso per lavoro straordinario è stato invece corrisposto dalla soltanto CP_3 per l'attività eccedente l'orario ordinario di lavoro.
La tesi della resistente va disattesa.
La questione relativa alla retribuzione del lavoro prestato nei giorni festivi nell'ambito dei turni di servizio è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza n.1505/2021, nonché in quelle di identico tenore n.6516/2021 e
33126/2021, le cui statuizioni vanno integralmente condivise. Nella decisione cit. si osserva che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali
è stata dettata dal legislatore con la legge n.260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art.
5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n.520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il
“pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 20 del CCNL 1.9.1995 a sua volta statuisce “Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma dell'articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art.9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art.2 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”; cfr. Cass. n. 1505 del 2021 cit.).
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la S.C. ha ritenuto che l'indennità di turno prevista dall'art.44 del CCNL 1.9.1995 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001.
L'art. 9 cit. è collocato fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art.44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La S.C. ha quindi affermato il principio secondo cui “l'indennità prevista dall'art.
44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cass. n. 1505 del 2021).
Neanche può ritenersi che le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che ciò sia esplicitamente previsto. Infatti, oltre il dato testuale (ravvisato nel fatto che il limite alla cumulabilità dell'indennità di cui all'articolo 44 è sancito solo rispetto alle indennità di cui ai commi 5 e 7 della norma), risulta significativa la funzione della disposizione in commento. L'art.9 introduce il diritto ad un giorno di riposo per il lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale, con l'effetto della riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina. Tale riduzione non può non valere, in assenza di espresse previsioni di segno contrario, per tutti i lavoratori. Deve conseguentemente ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma, sentenza
n.3833/2024).
La convenuta, a sostegno delle sue tesi, neanche può invocare la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema dell'onnicomprensività dell'indennità di turno dei dipendenti degli enti locali. Come infatti rilevato testualmente della Corte di
Cassazione nella richiamata pronuncia n.1501/2021: “ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il
16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non
è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni
o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)“.
Si tratta dunque di previsioni contrattuali diverse che introducono, in comparti diversi, regimi economici e normativi diversi.
Questo Giudice intende fare proprie le considerazioni espresse dalla Suprema
Corte e dalla Corte di Appello di Roma sul tema in argomento.
Anche la censura secondo la quale la norma in commento riguarderebbe esclusivamente il lavoro prestato durante le festività infrasettimanali e non anche la domenica risulta inconferente. in ragione del fatto che la domenica è
”ordinariamente” una giornata festiva (L. n.260/1949 e successive modifiche) con diritto del dipendente alla maggiorazione per il lavoro eventualmente prestato durante dette giornate (art. 5 L. n.260/1949 e successive modifiche).
Il lavoro prestato la domenica è disciplinato, a livello di contrattazione collettiva, dall'art.20 del CCNL con la previsione della non rinunciabilità del riposo compensativo che deve essere fruito entro la settimana successiva (art.20 comma 2 del CCNL) e della non monetizzabilità del diritto al riposo;
la previsione dell'art.9, con riguardo al lavoro prestato in occasione della festività infrasettimanale integra (per espresso dettato normativo) la previsione dell'art.20 del CCNL con la conseguenza che, a differenza della festività infrasettimanale in cui il riposo compensativo sostituisce il compenso supplementare per l'attività svolta, il diritto al pagamento del compenso per lo straordinario prestato in occasione della giornata di domenica si aggiunge al riposo compensativo, proprio in quanto non rinunciabile, anche in ragione della copertura costituzionale di cui tale riposo gode (art.36 cost., ultimo comma).
La circostanza che la ricorrente non abbia richiesto nei 30 giorni successivi il riposo compensativo, ovvero il compenso maturato per il lavoro straordinario svolto in occasione delle festività, non comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il pagamento di detti emolumenti poiché la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza correlata alla mancata proposizione della relativa istanza
La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza di interessi legali : nel caso di inadempienza del lavoratore rispetto al tempestivo esercizio dell'opzione in favore del compenso per lavoro straordinario, il diritto medesimo deve riconoscersi a far data dalla messa in mora, non anche a fa data dal momento di prestazione dell'attività di lavoro straordinario (cfr., in termini,
Corte di Appello di Roma, sentenza n.3833/2024).
Le disposizioni contrattuali citate sono chiare e per la loro interpretazione non si ritiene necessario attivare la procedura di cui all'art. 64 del D.Lgs.n. 165/2001.
Alla luce dei principi descritti, va disatteso l'operato della resistente che CP_1 ha omesso di corrispondere alla ricorrente, per i turni di servizio svolti nei giorni festivi infrasettimanali e domenicali, le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Si ritiene che il compenso percepito dalla lavoratrice per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali nel periodo dal dicembre
2017 al dicembre 2022 non sia conforme al CCNL del settore.
La ricorrente ha quindi diritto al pagamento della maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi nelle ore diurne e del 50% in caso di turni festivi nelle ore notturni.
La va quindi condanna al pagamento in suo favore dell'importo di CP_3
€.15.483,33, quantificato - sulla base del CCNL del settore, dei cartellini marcatempo e delle buste paga – dalla CTU a tal fine disposta, le cui conclusioni non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti, va osservato che: 1) nella specie la maggiorazione è richiesta per il lavoro espletato nei giorni festivi
(compresa la domenica) nell'ambito della distribuzione dei turni e quindi nell'ordinario orario di lavoro. Non si tratta di lavoro straordinario (eccedente il normale orario di lavoro) che necessita di autorizzazione;
2) l'azienda resistente ha osservato di aver correttamente compensato il ricorrente per le eccedenze orarie con le maggiorazioni del 30% e del 50% e che ciò emerge dalle buste paga. Tuttavia, si ripete, nella specie si tratta di retribuire il lavoratore per i turni espletati nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro e non di “eccedenze orarie”; 3) le stesse allegazioni della
, che ha sostenuto la non spettanza della maggiorazione in esame, CP_1 confermano l'esistenza del credito del ricorrente, non adeguatamente retribuito per il servizio di turno prestato nei giorni festivi (compresa la domenica).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dettaglio del dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022. Anche le spese di
CTU, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali nel periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2022, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente, in caso di turni festivi nelle ore diurne, e del 50%, in caso di turni festivi nelle ore notturne;
2) per l'effetto, condanna la a Controparte_2 corrispondere la somma complessiva di €.15.483,33, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. in €.700,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., Persona_1
e in €.20,00 per spese.
Frosinone, 20.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi