Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 123 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. STRONGOLI GIUSEPPE Parte_1
appellante
E
on l'avv. RUMOLO MAURIZIO Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di , giudice del lavoro, n. 2/2024 , pubblicata in data 10/01/2024; impugnativa licenziamento.
FATTO.
1. ha lavorato alle dipendenze di , con mansioni di Parte_1 Controparte_1 elettromeccanico ed inquadramento al liv. B1 del CCNL settore elettrico, dall' 1.4.2004 sino al
31.1.2023 allorquando è stato licenziato.
2.E' accaduto che le quote e l'intero compendio aziendale della con Controparte_1
provvedimento emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di AN sezione Gip/Gup n. 3278/14
Rgnr., n. 2154/14 Rg.Gip e n. 26/2021 Rmr, sono stati sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321
1
Con nota del 31-1-2023 la società in amministrazione giudiziaria ha comunicato che "..Il Tribunale di AN GI-GUP….. ha autorizzato gli scriventi a non subentrare nel rapporto di lavoro ex art. 56 del dlgs n.159/2011. In particolare la presente risoluzione si giustifica per motivi di ordine pubblico alla base della normativa di cui al dlgs n.159/2011, nell'ambito del procedimento da cui è scaturita l'amministrazione giudiziaria.
Il rapporto di lavoro si interrompe ex lege alla data di ricezione della presente”.
3. ha impugnato il licenziamento ( per quel che ancora rileva ai fini dell'appello) (a) perché Pt_1 intimato da un'altra società, la VA EG Srl, sottoposta a sequestro giudiziario in data
01.02.2023 e (b) per violazione e falsa applicazione dell'art. 35, c. 3 del cod. D. lgs 159/2011 ( cd.
Codice Antimafia).
4.Il Tribunale, nella resistenza della società datoriale, ha respinto il ricorso così argomentando:
<< ….Dall'estensione, tra l'altro, delle norme del c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) anche ai sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. ed art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 discende l'applicabilità al caso di specie della disciplina ivi contenuta.
In particolare, il d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) all'art. 41, comma 4, stabilisce che:"I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente disposto".
L'art. 56 ("Rapporti pendenti") prevede che:"1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa (…) in ogni caso entro sei mesi dall'immissione nel possesso”.”
Lo stesso d.lgs. all'art. 35, comma 3 stabilisce, poi, che "Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche
2 temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario".
Tanto premesso……il ricorso è infondato.
Pacifico che la risoluzione del rapporto lavorativo per cui è causa sia stata disposta dagli amministratori giudiziari della dott. , avv. Controparte_1 Persona_1
Mariantonietta Del Vecchio e avv. Paolo Florio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 56, comma
1, D. Lgs n. 159/2011, come visibile dalla missiva consegnata brevi manu all'odierno ricorrente in data 1.2.2023 (cfr doc. 4 fascicolo resistente), giusta autorizzazione del GI di AN (cfr. all.
7 fascicolo resistente).
Nessuna rilevanza possono assumere i refusi presenti all'interno della predetta comunicazione che a) erroneamente rimanda alla VA EG Srl anziché alla b) Controparte_1
erroneamente identifica il provvedimento autorizzatorio del GI di AN ( circostanza peraltro non contestata dall'odierno ricorrente).
Invero, quanto al punto sub a), non solo è evidente il chiaro riferimento al rapporto lavorativo tra il sig. e la “Facciamo riferimento al Suo contratto di lavoro Pt_1 Controparte_1
intercorrente con la sottoposta a sequestro giudiziario nel procedimento Controparte_1
indicato in epigrafe in forza del quale Lei riveste la qualifica di operatore esterno dall'1.04.2004..”, ma soprattutto la missiva è a firma degli amministratori giudiziari della
( dott. , avv. Mariantonietta Del Vecchio e avv. Controparte_1 Persona_1
Paolo Florio), unici soggetti investiti per legge ex art. 56 d.lgs cit. del relativo potere di recesso.
Quanto al punto sub. b), invece, premesso che nessuna contestazione è stata mossa dal ricorrente, per completezza espositiva si osservi che trattandosi di una fattispecie tipica di risoluzione, sottoposta a controllo giurisdizionale, la stessa non ha natura disciplinare, essendo dettata da superiori ragioni di ordine pubblico, con conseguente inapplicabilità della normativa prevista dalla l. 300/70 nonché dalla l. 604/66.
D'altro canto è stato depositato in atti il provvedimento autorizzatorio del GI di AN del
19.01.2023, n RCC 298/2022, a mezzo del quale quest'ultimo, vista l'istanza n. 7/23 letto ed applicato l'art. 56 D.lgs, autorizzava la risoluzione del contratto “ ritenuto che la richiesta degli amministratori di non voler subentrare nei contratti di lavoro indicati è fondata, per le ragioni in essa dettagliatamente argomentate, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con i
3 dipendenti….. ” ( cfr. all. 7 fascicolo resistente), sicchè non vi sono dubbi sul fatto che Parte_2
la risoluzione del rapporto lavorativo per cui è causa sia avvenuta nel pieno rispetto della procedura prevista dall'art. 56 del Codice Antimafia.
Più in particolare, a mente del citato art. 56 cit., i contratti di cui è parte un soggetto colpito dal sequestro ex D.Lgs. n. 159/2011 e che sono in corso di esecuzione al momento dell'adozione di tale misura, rimangono sospesi “di diritto” fino a un dies ben determinato, rappresentato dal momento in cui l'amministratore giudiziario, previa conforme autorizzazione del Giudice delegato, dichiara di subentrare ovvero di risolvere il rapporto.
Tra i predetti contratti rientrano senza dubbio i contratti di lavoro, che sono negozi a esecuzione continuata e che pertanto ben possono essere non ancora esauriti quando il datore di lavoro è colpito dal provvedimento di sequestro (Cass. n. 10439/2017).
Dunque, anche per il contratto di lavoro opera la sospensione degli effetti giuridici secondo la norma imperativa dell'art. 56, sicché la funzionalità del sinallagma riprende, a quegli effetti, soltanto ove -e nel momento in cui- intervenga la dichiarazione di subentro dell'amministrazione giudiziaria, dichiarazione che si fonda in modo imprescindibile su un atto autorizzativo del Giudice delegato alla sua prosecuzione.
Da queste premesse deriva, quale inevitabile corollario, che la cessazione del rapporto di lavoro del sig. è stata determinata dalla dichiarazione di non subentro dell'amministrazione Pt_1
giudiziaria, previa autorizzazione del Giudice delegato, e non invece, da un licenziamento intimato dall'amministratore giudiziario rispetto a un rapporto di lavoro in esecuzione.
Va da sé che le censure sollevate dall'odierno ricorrente rispetto al mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste di cui alla l. 300/70 nonché dalla legge 604/66 non possono trovare accoglimento.
Difatti, è evidente che l'art. 56, norma speciale, dispone diversamente rispetto all'art. 3 della L. n.
604/1966 e all'art.18 della L. n. 300/1970 e all'art. 2119 cc, visto che prevede che l'amministratore giudiziario possa risolvere il rapporto sulla base della mera autorizzazione del Giudice delegato e che detto organo non possa nemmeno subentrare nel rapporto senza la predetta autorizzazione, il che esclude la tutelabilità del diritto del lavoratore alla protezione del rapporto di lavoro secondo garanzie svincolate dalle determinazioni dell'autorità giudiziaria penale.
4 In questo contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento è dunque chiara la ragione per cui al recesso dell'amministratore giudiziario dal rapporto di lavoro sospeso non si applichi l'art. 2 della L. n. 604/1966 in punto di motivazione del licenziamento, dal momento che a dar conto della volontà del recesso del detto organo è sufficiente il solo richiamo alla fonte del potere attribuitogli dalla legge (v. Cass. n. 26478/2018, con richiami a Cass. n. 10439/2017 e n. 15041/2015).
Allo stesso modo, è chiara la ragione per cui al recesso in parola nemmeno si applichi l'art. 8 della
L. n. 604/1966, dal momento che la fattispecie d'interesse, seppure sottoposta a controllo giurisdizionale, ha per presupposto di legittimità la sola non autorizzazione al subentro da parte del Giudice delegato, ex se impeditiva della prosecuzione del rapporto. Decisione dell'amministrazione giudiziaria (di non subentro) rispetto alla quale resta preclusa qualsivoglia valutazione di merito da parte del Giudice del lavoro che, diversamente, avrebbe il potere di sindacare una decisione resa dal Giudice penale della prevenzione (sindacato che va escluso appunto per la specialità della materia e della relativa disciplina, volta a tutelare superiori interessi di ordine pubblico).
D'altronde, la Suprema Corte ha sempre affermato gli stessi princìpi di diritto anche con riguardo al recesso ex art. 35 del D.L. n. 159/2011, che disciplina in dettaglio le ipotesi d'incompatibilità con l'ufficio di amministratore giudiziario, ipotesi che operano in via automatica e senza margine di valutazione da parte degli organi della procedura, in tal modo convalidando l'assunto che la mera presenza delle situazioni oggettive legittimanti il recesso lo reggono iure imperii per prestabilite ragioni di ordine pubblico (Cass. n. 10439/2017, n. 14467/2015, n. 15041/2015).
Né varrebbe opporre che nell'ipotesi dell'art. 56 tali ragioni non sono prestabilite e neppure enunciate come invece accade nell'art. 35, giacché il potere attribuito dalla legge all'organo della procedura, di risolvere ad nutum il rapporto di lavoro, si fonda su ragioni di opportunità nella prosecuzione del rapporto rispetto alle quali l'autorizzazione del Giudice delegato e la stessa posizione dell'amministratore giudiziario di titolare di un munus publicum sono ritenute dalla legge stessa garanzie sufficienti a proteggere i lavoratori da possibili abusi ed arbitrii.
Si aggiunga, a conforto di questa conclusione, che ove invece si prospetti un arbitrio o un abuso dell'amministrazione giudiziaria, per essere stato il recesso disposto in presenza di un motivo discriminatorio o comunque illecito secondo l'art. 1345 cc, allora al lavoratore ben potrebbe essere accordata la tutela prevista dall'art. 1345 cc per l'ipotesi del negozio nullo, dacché questa norma, dettata dall'ordinamento in relazione a tutti gli atti negoziali, deve ritenersi applicabile al recesso ex art. 56 citato, giacché è volta anch'essa a tutelare superiori interessi di ordine pubblico,
5 che quindi non recedono nel bilanciamento con quelli contemplati dal detto art. 56, fermo restando ovviamente l'onere, su chi lo pretende, di dar prova del predetto vizio.
Onere che, nel caso di specie, alla luce dei riscontri documentali esaminati, non è stato in alcun modo assolto dal ricorrente, il quale non ha prospettato in modo specifico l'esistenza di un motivo illecito, che vizierebbe comunque di nullità il recesso dell'amministratore giudiziario dal suo rapporto di lavoro, limitandosi ad affermare apoditticamente di essere stato licenziato per aver
“testimoniato, in favore di altro lavoratore”, senza nemmeno tener conto che la sua condizione personale di soggetto dipendente da un datore di lavoro interessato dal sequestro c.d. “di prevenzione” è il presupposto tipico, secondo l'ordinamento, proprio per l'applicazione dell'art. 56 citato.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, pertanto, deve ritenersi che il recesso da parte dell'amministrazione giudiziaria dal rapporto di lavoro per cui è causa sia avvenuto legittimamente, in forza del provvedimento del Giudice delegato del 19.01.2023 fondato sull'applicazione dell'art. 56 del D. Lgs. n. 159/2011 e senza alcun riferimento all'art. 35, con conseguente reiezione di tutte le censure sul punto sollevate dal ricorrente. >>.
5. ha appellato la sentenza, lamentando che : Parte_1
a) il Tribunale ha sbagliato a considerare un mero refuso il fatto che il recesso fosse stato comunicato al da "VA EG Srl", anziché dalla legittima datrice " Pt_1 Controparte_1
;
[...]
b) diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ai fini dell'applicabilità della speciale normativa di cui all'art. 56cit., non è sufficiente la ricorrenza del requisito, oggettivo, della sottoposizione dell'impresa ad una misura di prevenzione (o cautelare) di natura reale;
occorre, altresì, che il lavoratore si trovi in una delle situazioni soggettive delineate dall'art. 35 del citato decreto legislativo. Ed esso appellante, (al pari del collega ), non ha relazioni parentali con gli Tes_1
amministratori ed i soci della “società”; non rivestiva compiti di responsabilità e/o di gestione;
non risultava, né risulta, indagato nel procedimento penale aperto a seguito del sequestro giudiziario, che ha interessato la società datrice.< In sostanza, la corretta applicazione della suindicata normativa, consente, agevolmente, di ritenere che, nella vicenda, il recesso, ovvero mancato subentro, subito dall'odierno appellante è immotivato, ingiustificato, illegittimo e da annullare poiché ….. non si trovava in alcuna delle ipotesi, tassativamente, elencate dal citato art. 35.>.
6 6.L'appellata, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
7.La Corte, disposta la sostituzione dell'udienza già fissata per la discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito, in camera di consiglio, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
8. Il primo motivo di appello è infondato perché effettivamente non vi possono essere dubbi, tenuto conto del contenuto dell'atto, che il licenziamento sia stato irrogato dalla datrice Controparte_1
in amministrazione giudiziaria.
La comunicazione di mancato subentro menziona il rapporto di lavoro del ricorrente con la predetta società ed è sottoscritto da coloro che incontestatamente rivestono il ruolo di amministratori giudiziari.
Il Tribunale ha invero formato il proprio convincimento su tali elementi con una motivazione puntuale ed esaustiva che si sottrare al generico addebito che l'appellante le muove di essere
< inconsistente, inconferente e dal pregio giuridico impalpabile>.
9. Parimenti infondato il secondo motivo di appello, essendo la decisione conforme all'insegnamento della Suprema Corte che nella sentenza n.26478/2018, pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame, ha negato che la risoluzione del rapporto presupponga necessariamente l'appartenenza ad una delle categorie elencate nell'art. 35 comma 3 del dgls n.159.
In quel giudizio , il lavoratore aveva dedotto diritto con riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Costituzione, 41 e 56 del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 72 del r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 2119 c.c., in quanto il licenziamento nei suoi confronti era stato disposto nonostante egli non rientrasse nel novero dei soggetti di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n.
159 del 2011> e aveva chiesto che
56 del d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. laddove non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti non appartenenti alle categorie di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs.n. 159 del 2011>.
La Cassazione ha disatteso il motivo di ricorso e la prospettata questione di legittimità costituzionale così motivando:
7 <…. giova richiamare l'orientamento di questa Corte, alla quale il collegio intende dare seguito in questa sede, secondo il quale (Cass. n. 14467 del 2015 “in caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale" (in senso sostanzialmente conforme si vedano e 15041 del 2015 e n. 14039 del 2017, già richiamata con riguardo ai profili di competenza); ciò è quanto dato riscontrare nel caso all'esame, avendo la stessa difesa del Pt_3
alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione, evidenziato che nel dicembre del 2013, dopo l'instaurazione del procedimento di sequestro antimafia, riceveva missiva dall'amministrazione giudiziaria con la quale gli era comunicato che il giudice delegato non aveva "autorizzato il subentro in essere alla data del sequestro con la società ; la censura di Controparte_2
costituzionalità dell'art. 56 del d.lgs. n. 159 del 2011 è prospettata in via meramente apodittica, con riferimento a parametri della carta fondamentale soltanto enunciati (artt. 3, 4 e 25 Cost.)e senza che sia in alcun modo approfondito il profilo relativo alla violazione del diritto al lavoro, posto che, in ogni caso, come risulta anche dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, il licenziamento riconducibile all'art. 56 del d.lgs. n. 159 del 2011 è, comunque, una fattispecie tipica sottoposta a controllo giurisdizionale;
…>.
10- Conclusivamente, l'appello va respinto.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi minimi previsti di cui al DM 55/2014 e succ. modif. per lo scaglione valore indeterminabile ( basso fino a euro 26.000) in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
12.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 05/02/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
2/2024 , pubblicata in data 10/01/2024 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
9